Enciclopedia giuridica

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Imposta

Prestazione coattiva a carattere pecuniario, imposta dalla legge a carico del soggetto passivo che si trovi in un determinato rapporto con un presupposto di fatto legislativamente prestabilito e giustificata dalla capacità contributiva (v.) manifestata dal presupposto stesso. Il prelievo in capo al soggetto passivo avviene senza alcuna correlazione con una attività dell’ente pubblico, tanto meno a favore del soggetto stesso; l’imposta è dunque la tipica espressione dello ius imperii statale; i suoi caratteri principali sono rappresentati dalla acausalità e dalla coattività .

imposta catastale: imposta dovuta per le volture catastali e riscossa dall’ufficio del registro insieme con le imposte di registro e successione. L’imposta è dovuta generalmente in misura proporzionale, oppure per un numero limitato di fattispecie in misura fissa. I soggetti tenuti al pagamento sono coloro che richiedono le volture, i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o successioni per gli atti per cui si procede, nonche´ solidalmente coloro nel cui interesse è richiesta la voltura. Per l’accertamento e la liquidazione, per l’irrogazione delle sanzioni e per i termini e modi della riscossione si fa riferimento alle disposizioni relative in materia di imposta di registro (v. imposta di registro) e di imposta sulle successioni (v. imposta sulle successioni e donazioni).

imposta complementare: nelle imposte indirette (imposta di registro, imposta sulle successioni, Invim ecc.) è l’imposta riscossa dall’ufficio dopo la registrazione o la dichiarazione (ad es. l’imposta dovuta a seguito delle rettifiche di valore operate dall’ufficio). Se contro la rettifica il contribuente propone ricorso, l’ufficio procede alla riscossione dell’imposta corrispondente ad un terzo del valore accertato. La riscossione diviene pari ai due terzi del valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado ed all’intera imposta dopo la decisione della commissione di secondo grado. Se l’imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Si tenga presente che il cattivo coordinamento fra la norma Invim (art. 21) che rinvia alle modalità previste per l’imposta di registro e l’imposta di successione e l’evoluzione normativa di queste ultime rende difficoltosa l’applicazione delle modalità per calcolare l’imposta complementare per l’Invim.

imposta comunale sugli immobili: imposta comunale immobiliare istituita, a decorrere dal 1993, al fine di incrementare le entrate tributarie degli enti locali. Soggetto attivo del tributo è , infatti, il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile, ed anche la gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sono di competenza comunale. Soggetto passivo è chiunque sia titolare del diritto di proprietà o di quelli di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili siti nel territorio dello Stato, sia esso residente o meno, persona fisica o società, ente commerciale o non commerciale. Sono esclusi gli immobili che appartengono alla S. Sede o a Stati esteri e quelli posseduti dallo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti e le unità sanitarie locali e le camere di commercio a condizione che gli immobili siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali degli enti medesimi. Nel caso di comunione ciascun titolare è soggetto passivo per la quota di possesso, ma per i coniugi in regime di comunione legale deve farsi riferimento al soggetto che ha acquistato l’immobile, poiche´ tale comunione è espressione di un vincolo di patrimonio e non della titolarità dello stesso. L’imposta imposta si applica proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso nell’anno e pertanto sul presupposto soggettivo rilevano tutti gli atti di trasferimento del bene o diritto, quale ne sia la causa. Gli immobili colpiti dall’imposta sono i fabbricati, esclusi quelli in corso di costruzione, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Sono previste numerose ipotesi di esenzione fra le quali vale la pena di ricordare quelle previste per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e quella per i fabbricati destinati all’esercizio del culto o per gli immobili posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive. Il parametro del tributo è costituito dal valore dell’immobile; per i fabbricati ed i terreni agricoli il valore è quello risultante dall’applicazione dei coefficienti alla rendita catastale o se non accatastati, a quella ad essi attribuibile in via comparativa. Per le aree fabbricabili il riferimento è invece operato al valore venale in comune commercio. La legge prevede, inoltre, delle riduzioni d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (50%) e per i terreni posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti (imposta applicata sul valore eccedente ai 50 milioni e con aliquote ridotte). Riduzioni sono, infine, previste per le unità immobiliari adibite a dimora abituale del soggetto passivo (detrazione dell’importo di £. 180.000 annue). La misura dell’aliquota, unica per comune, sarà deliberata da ciascun comune potendo variare dal 4 al 6 per mille, con facoltà di aumento al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. L’introduzione dell’imposta imposta renderà l’Ilor inapplicabile sui redditi dominicali delle aree fabbricabili, sui redditi dominicali ed agrari dei terreni agricoli e sui redditi dei fabbricati. Conseguente all’introduzione dell’imposta imposta è anche l’inapplicabilità dell’Invim alle fattispecie che si verificheranno successivamente al 1o gennaio 1993. In conclusione va infine ricordato che l’imposta imposta pagata è indeducibile sia dalle imposte dirette sia dall’imposta di successione.

imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni: l’imposta imposta è stata istituita nel 1989 (d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella l. 24 aprile 1989, n. 44) e ripetutamente integrata e modificata al fine di superare i molteplici profili di incostituzionalità da cui era afflitta la normativa originaria. Dovrebbe essere soppressa a seguito della prevista istituzione dell’Iscom (v.). Soggetti passivi sono tutti gli esercenti un’attività di impresa, arti e professioni. Ev stata eliminata la presunzione che collegava il pagamento dell’imposta al possesso della partita Iva al 1o gennaio di ciascun anno; pertanto i soggetti titolari di partita Iva hanno sempre la possibilità di fornire la prova del mancato esercizio dell’attività cui il tributo si riferisce. In virtù delle modifiche apportate dal d.l. n. 332 del 1989 (conv. in l. 27 novembre 1984, n. 384) la misura dell’imposta imposta non è più determinata dai comuni entro un minimo ed un massimo, ma è stabilita in una cifra fissa per settore di attività e classe di superficie. L’imposta imposta è ridotta al 50% se il reddito da attività non superi un livello minimo attualmente fissato in 12 milioni annui. L’imposta imposta viene corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno contestualmente alla presentazione obbligatoria della denuncia. Sono previste sanzioni per il caso di omesso o ritardato pagamento. Il gettito è attribuito al comune, salvo il 10% che è devoluto da ciascun comune alla provincia.

imposta di bollo: tributo regolato dal d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 642, che assoggetta ad imposizione tutti gli atti, i documenti e registri indicati in un’apposita tariffa allegata. Si tratta di un’antica forma di imposizione che incide sui singoli atti in misura modesta, ma che per la diffusione degli atti che colpisce garantisce comunque un discreto gettito all’erario. Inoltre la modestia dell’imposizione rende rare le occasione di contenzioso e consente agli uffici di trascurare ogni attività diretta alla repressione dell’evasione. D’altra parte l’adempimento dell’imposta è comunque assicurato dall’esistenza della sanzione indiretta dell’irregolarità del documento privo di bollatura. Tuttavia l’estrema diffusione degli atti o documenti soggetti al tributo e le modalità spesso arcaiche e vessatorie di imposizione, rendono l’imposta spesso insopportabile alle energie dei contribuenti. Dubbia è la giustificazione di tale tributo dal punto di vista del principio di capacità contributiva perche´ non tutti gli atti soggetti ad imposta sono sintomo di ricchezza; per tale motivo parte della dottrina riconosce nel bollo la natura di tassa. Soggetti passivi sono sia l’emittente che il destinatario del documento poiche´ quest’ultimo se riceve un atto non in regola con il bollo dovrebbe regolarizzarlo esibendolo all’ufficio. Il momento di corresponsione dell’imposta potrebbe teoricamente coincidere con l’acquisto dei valori bollati o solamente con la loro utilizzazione, solo quest’ultima, infatti, preclude, attraverso l’annullamento del valore, l’utilizzabilità o la cessione a terzi dei valori bollati. Con l’imposta imposta non va confuso l’istituto del bollo ovvero l’insieme delle riscossioni mediante bollature e marche che riguardano altri tributi (ad es. le marche per l’applicazione delle tasse di concessione governative). Anche per l’imposta imposta vale il principio di alternatività con l’Iva; pertanto i documenti riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate ad Iva sono esenti da imposta imposta in modo assoluto (tabella allegata). La tariffa, indica le modalità per corrispondere le imposte, la misura del tributo per ciascun tipo di atto e, soprattutto, contiene l’elencazione di una serie di atti scritti, documenti e registri (ricevute, estratti conto, assegni, contratti redatti in forma scritta, atti giudiziari ecc.) che devono essere assoggettati ad imposizione attraverso l’uso di carta bollata ovvero devono essere bollati mediante punzoni od applicazione di marche. Solitamente l’imposta imposta è corrisposta in misura fissa, ma per alcuni documenti di grande diffusione (ad es. cambiali) l’imposta imposta è proporzionale al valore del documento. Ev interessante notare che sono anche previste alcune norme aventi carattere antielusivo; così gli assegni postdatati non sono tassati come gli assegni, ma come le cambiali perche´ la postdatazione li trasforma da mezzi di pagamento in titoli di credito. Accanto ai modi ordinari per l’applicazione dell’imposta (uso di carta bollata, bollo a punzone, applicazione di marche) è prevista un’applicazione dell’imposta in modo c.d. virtuale per i soggetti che emettono un gran numero di documenti soggetti ad imposta (ad es. le banche). Questi ultimi soggetti, dopo essere stati autorizzati a questa forma di pagamento dall’Intendenza di finanza, dichiarano periodicamente il numero dei documenti emessi e pagano la relativa imposta. Gli atti non espressamente menzionati nella parte prima della tariffa ed alcuni atti espressamente indicati sono soggetti ad imposta solo quando vengano presentati all’ufficio del registro per la registrazione (caso d’uso). Nella tabella esiste, infine, un elenco di atti e documenti esenti in modo assoluto (ad es. atti relativi a controversie di lavoro).

imposta di fabbricazione: imposta indiretta sui consumi che colpisce la produzione di determinate categorie di beni prodotti nel territorio dello Stato e destinati al consumo interno; i beni destinati all’esportazione sono invece esclusi da tale imposizione (con il meccanismo dell’abbuono o della restituzione di imposta). All’opposto i beni importati, che se prodotti in Italia avrebbero scontato le imposta imposta, sono assoggettati ad una sovrimposta doganale. Tra i prodotti attualmente sottoposti ad imposta si segnalano: birra, spiriti, oli minerali, gas petroliferi liquefatti, oli di semi e margarina, armi da sparo e munizioni, sacchetti di plastica. Il presupposto del tributo è rappresentato dall’atto di produzione del bene. Soggetti passivi sono i fabbricanti o i depositari dei prodotti, i quali possono esercitare una rivalsa sugli acquirenti. I produttori devono richiedere la licenza di esercizio all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (Utif), al quale inoltre debbono presentare la dichiarazione di lavoro contenente indicazioni sul periodo di attività , sulle materie prime impiegate e sui prodotti da ottenere. L’Utif, dopo aver eventualmente controllato la correttezza di tale dichiarazione, procederà a determinare l’imponibile ed a liquidare l’imposta per ciascun prodotto. Si tratta dunque di un’imposta in cui non vige il meccanismo dell’autoliquidazione (v.).

imposta di famiglia: imposta personale istituita dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, al fine di colpire la ricchezza derivante dall’esistenza di un nucleo familiare. L’imposta imposta è stata abolita a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, con decorrenza dal 1o gennaio 1974. Per famiglia si intendeva l’unione di più persone, unite da vincolo di parentela o affinità , conviventi nella stessa casa e costituenti una unità economica. L’imposta imposta, dovuta al comune nel quale il capo famiglia aveva la sua dimora abituale, veniva istituita dai comuni che non avessero già applicato l’imposta sul valore locativo. Al pagamento dell’imposta imposta erano però obbligati solidalmente tutti i componenti di ciascuna famiglia. La base imponibile era costituita dai redditi e da tutti i proventi di qualsiasi natura e considerava ogni indizio di ricchezza individuale oltre al numero, l’età , il sesso e la condizione dei vari componenti la famiglia. (P. Puri).

imposta di registro: l’imposta imposta nacque come corrispettivo dovuto dal privato per il servizio di conservazione degli atti e di attestazione della certezza della loro data, reso dall’Amministrazione pubblica attraverso la registrazione degli atti. Originariamente strutturata come una tassa (v.), l’imposta imposta ha ricoperto un ruolo molto importante nel settore delle imposte indirette fino alla riforma tributaria del 1973 e, in particolare, fino all’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto (v.). L’originaria importanza dell’imposta imposta, testimoniata dal fatto che numerose imposte (l’imposta sulle successioni, l’imposta sulle assicurazioni, le imposte surrogatorie del registro) sono nate proprio per gemmazione dall’imposta imposta, si è andata via via attenuando; ed oggi l’imposta imposta (disciplinata dal d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) ha assunto una doppia natura: da un lato tassa dovuta per la prestazione del servizio amministrativo di registrazione degli atti (con riferimento alle ipotesi di registrazione volontaria), e dall’altro imposta commisurata alla ricchezza trasferita con l’atto sottoposto a registrazione. L’imposta imposta colpisce, in linea di principio, tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati per iscritto nel territorio dello Stato (nonche´ alcuni contratti verbali particolarmente rilevanti) ed indicati nella tariffa allegata al suddetto d.p.r. n. 131; l’apparente ampiezza della sfera impositiva è peraltro contenuta da un lato dal principio di alternatività tra Iva e registro (su cui vedi oltre) e, dall’altro, dall’assoggettamento ad imposizione solo in caso d’uso degli atti formati per corrispondenza. Ai fini dell’imposta imposta, gli atti giuridici possono essere distinti in atti soggetti a registrazione in termine fisso, atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso e atti non soggetti a registrazione. Vengono definiti atti soggetti a registrazione in termine fisso quegli atti per i quali si configuri un obbligo di richiedere la registrazione, entro un termine prestabilito dalla data di formazione dell’atto; tale termine è generalmente di 20 giorni per gli atti formati in Italia e di 60 giorni per gli atti formati all’estero, con termini differenziati per gli atti giudiziari, le operazioni di società ed enti esteri, gli atti soggetti ad approvazione od omologazione. Per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, è lo stesso ufficio del registro (v. uffici, imposta del registro) che provvede, su richiesta dei soggetti che hanno l’obbligo di chiederne la registrazione, a liquidare e a richiedere il pagamento dell’imposta dovuta. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato ed indicati nella tariffa allegata al citato d.p.r. n. 131 del 1986 (tra questi ricordiamo gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento; i contratti preliminari); i contratti verbali di particolare rilevanza economica e sociale (si pensi ai contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili o affitto di azienda ovvero di costituzione o trasferimento di diritti reali o di godimento su azienda); le operazioni di società ed enti esteri dirette a istituire o trasferire la sede legale o amministrativa o la sede secondaria o l’oggetto principale nello Stato, che non comportino necessariamente la formazione di un atto scritto; gli atti formati all’estero, aventi ad oggetto beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato. La registrazione in caso d’uso riguarda ipotesi nelle quali, pur non esistendo alcun obbligo di registrare l’atto, la registrazione si configuri come condizione necessaria per l’uso dell’atto, intendendosi per uso il deposito dell’atto presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso possiamo ricordare gli atti formati per corrispondenza, con esclusione di quelli per i quali il c.c. richiede la forma scritta ad substantiam; i contratti di locazione di beni immobili se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata qualora il canone annuo sia tale da comportare una imposta superiore all’ammontare dell’imposta imposta fissa; le scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale; le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad Iva. La registrazione volontaria riguarda infine gli atti per i quali la registrazione non è obbligatoria, ma può comunque essere volontariamente richiesta da chiunque vi abbia interesse, cioè da chiunque intenda usufruire del servizio pubblico di registrazione degli atti e dei vantaggi derivanti dall’attribuzione di data certa e dalla conservazione dell’atto; in questo caso, l’imposta imposta viene determinata in misura fissa e la natura del prelievo si avvicina a quella originaria della tassa di registro. L’ufficio del registro competente ad effettuare la registrazione è , per gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali, quello nella cui circoscrizione ha sede il pubblico ufficiale obbligato a chiedere la registrazione; per tutti gli altri atti, la registrazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio del registro. Ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta imposta, occorre tenere presente che non sempre i soggetti obbligati a richiedere la registrazione coincidono con i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta. Tale coincidenza si determina infatti nelle sole ipotesi di atti posti in essere senza l’assistenza del pubblico ufficiale; in questi casi i soggetti obbligati, sia a richiedere la registrazione che al pagamento dell’imposta imposta, sono infatti le parti che hanno partecipato all’atto. Per gli atti a cui abbiano preso parte pubblici ufficiali (atti pubblici, scritture private autenticate, sentenze ed altri atti degli organi giurisdizionali), è su questi ultimi (notai, ufficiali giudiziari, segretari comunali, ecc.) che grava invece l’obbligo di richiedere la registrazione degli atti compiuti con la loro assistenza. Per quanto riguarda il pagamento del tributo, i pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto e i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione sono obbligati solidalmente con le parti (v. responsabile d’imposta), ma limitatamente al pagamento dell’imposta principale (cioè quella dovuta al momento della registrazione); la solidarietà dei suddetti soggetti non si estende quindi all’eventuale imposta complementare e suppletiva. Per gli atti registrati in caso d’uso o volontariamente, obbligato al pagamento è solo il soggetto che richiede la registrazione; nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è solo l’altra parte contraente; negli atti di espropriazione e di trasferimento coattivo, obbligato al pagamento è l’ente espropriante o l’acquirente (laddove non sia lo Stato). La registrazione deve essere chiesta, per gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti giurisdizionali, all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il pubblico ufficiale redigente; per gli altri atti presso qualsiasi ufficio del registro. La base imponibile dell’imposta imposta, quando non si tratti delle ipotesi in cui si applica l’imposta in misura fissa, è data dal valore venale dei beni o dei diritti che costituiscono oggetto dell’atto registrato; si assume come valore venale quello dichiarato dalle parti; in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. Nel caso in cui non si possa far ricorso a nessuno di questi due criteri di valutazione, l’ufficio procede al calcolo del valore venale. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari ovvero aziende o diritti reali su di esse, l’ufficio, ove ritenga che il valore venale dei beni o dei diritti sia superiore a quello dichiarato, può procedere alla rettifica mediante notificazione di avviso di accertamento di maggior valore entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale. L’ufficio non potrà peraltro procedere alla rettifica se il valore degli immobili è stato dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto (v.) e, per i fabbricati, 100 volte la rendita catastale, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi. Ove non risulti dovuta in misura fissa, l’imposta imposta verrà liquidata dall’ufficio sulla base dell’atto da registrare, mediante applicazione alla base imponibile delle aliquote indicate nella tariffa. La riscossione è contemporanea alla registrazione: se manca, la presentazione dell’atto e la denuncia del contratto verbale si intenderanno omesse e scatteranno, per il contribuente inadempiente, le relative sanzioni. L’imposta principale non pagata in sede di registrazione potrà essere riscossa anche in pendenza di giudizio. Oltre all’imposta principale, riscossa all’atto della registrazione e dovuta da chiunque sia tenuto ad effettuarla, la legge prevede l’imposta suppletiva (v.) che può essere richiesta in un momento successivo alla registrazione nel caso in cui, al momento della liquidazione dell’imposta principale, l’ufficio sia incorso in errori od omissioni per difetto nel calcolo dell’imposta dovuta. Viene infine definita imposta complementare (v.) l’imposta richiesta successivamente alla registrazione ma non qualificabile come suppletiva (si pensi all’ipotesi in cui siano mancati all’ufficio, al momento della liquidazione dell’imposta principale, gli elementi utili alla esatta determinazione dell’importo del tributo) Gli atti astrattamente assoggettabili ad imposta proporzionale di registro che riguardino operazioni rientranti nella sfera di applicazione dell’Iva, anche ove si tratti di operazioni esenti o non imponibili, per il principio della c.d. alternatività Iva/registro, scontano la sola imposta imposta fissa e, ove si tratti di scritture private autenticate, solo in caso d’uso. Nel caso di permute di beni soggetti l’uno ad imposta sul valore aggiunto e l’altro ad imposta imposta, la scelta legislativa è stata quella di applicare l’imposta in modo autonomo su ciascuna cessione.

imposta diretta e indiretta: la distinzione tra imposte dirette ed imposte indirette è una distinzione elaborata originariamente dalla dottrina economica e successivamente ripresa dal legislatore tributario; si definiscono imposte dirette quelle che colpiscono la capacità contributiva manifestata dal soggetto passivo, nella sua immediatezza, assumendo come presupposto il possesso di un reddito (imposta sul reddito) o di un patrimonio (imposta sul patrimonio); si definiscono invece indirette quelle imposte che colpiscono singoli impieghi di ricchezza (ad esempio il trasferimento del bene, ovvero l’immissione al consumo dello stesso) di volta in volta individuati dal legislatore come manifestativi di capacità contributiva e dunque tali da giustificare il prelievo tributario. Le imposte dirette sono generalmente periodiche, perche´ colpiscono nella maggioranza delle ipotesi il reddito e dunque una variazione patrimoniale misurata con riferimento ad un arco temporale; le imposte indirette sono invece generalmente istantanee, proprio perche´ ricollegate ad una specifica manifestazione di capacità contributiva; secondo una parte della dottrina, le imposte dirette sarebbero inoltre caratterizzate dalla definitiva incidenza dell’onere dell’imposta sugli obbligati, laddove invece nell’ambito delle imposte indirette potrebbero verificarsi fenomeni di traslazione del tributo. Nell’attuale sistema tributario, possono essere considerate imposte dirette l’imposta sui redditi delle persone fisiche (v.), l’imposta sui redditi delle persone giuridiche (v.), l’imposta locale sui redditi (v.), nonche´ l’imposta sul patrimonio netto delle imprese (v.) e l’imposta comunale sugli immobili (v.); tutte le altre imposte vengono generalmente fatte confluire nella categoria delle imposte indirette, anche se vi sono imposta che partecipano in realtà sia della natura di imposta diretta che di imposta indiretta: si pensi all’imposta sull’incremento di valore degli immobili (v.) recentemente abrogata, nonche´ all’imposta di successione (v.).

imposta di ricchezza mobile: si trattava della principale imposta diretta prima che la riforma tributaria l’abrogasse con decorrenza dal 1o gennaio 1974 a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597. Presupposto dell’imposta era la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale, lavoro o da qualsiasi altra fonte che non fosse già assoggettabile all’imposta sui redditi dominicali, imposta sui redditi dei fabbricati e imposta sui redditi agrari. Inoltre costituivano presupposto dell’imposta varie forme di plusvalenza (comprese quelle derivanti da operazioni speculative, nonche´ premi su prestiti e vincite di lotterie) e sopravvenienze. Il reddito era tassabile solo se prodotto nel territorio dello Stato. L’imposta imposta attuava una discriminazione sia qualitativa che quantitativa in quanto, pur colpendo in modo unitario le entrate non fondiarie che pervenivano al soggetto nel periodo d’imposta, assegnava a ciascuno dei redditi aliquote diverse a seconda della natura della fonte. In particolare la discriminazione quantitativa veniva realizzata sui redditi al di sotto di un certo limite attraverso un sistema di abbattimenti alla base e riduzioni di aliquote. I redditi venivano suddivisi in quattro categorie. cat. A: redditi di capitale, premi su prestiti, vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse; cat. B: redditi alla cui produzione concorrevano capitale e lavoro (per es. quelli derivanti dall’esercizio di un’impresa commerciale); cat. C/1 redditi di lavoro autonomo e cat. C/2 redditi di lavoro subordinato. Il reddito netto, ai fini dell’imposizione, era costituito, per le categorie B e C/1, dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi lordi e l’ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito. I redditi della categoria A (redditi di capitale) erano invece valutati nella misura risultante dai vari titoli senza alcuna detrazione a titolo di spesa. I redditi della categoria C/2 (redditi di lavoro subordinato), infine, erano costituiti dai compensi effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga.

imposta di soggiorno: tributo che era dovuto nel passato per l’alloggio temporaneo in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute e, salva diversa disposizione comunale, per la temporanea dimora per un periodo superiore a cinque giorni in ville, appartamenti, camere ammobiliate od altri alloggi e corrisposta dai conduttori di albergo e dagli altri datori di alloggio. .

imposta ecologica: insieme delle misure fiscali volte a promuovere nelle imprese e nelle utenze un comportamento ecologico rendendo più costosa l’attività di generazione di rifiuti ed indirizzando i consumatori e produttori verso tipi di prodotti meno dannosi per l’ambiente. Si tratta di tributo tendente alla c.d. neutralità del gettito poiche´ affiancati da incentivi e riduzioni tali da stimolare un effettivo comportamento ecologico. Infatti l’obiettivo di tale imposta non risponde ad esigenze di gettito, ma all’esigenza di creare disincentivi economici che inducano a ridurre l’inquinamento. Il gettito del prelievo viene comunque destinato a strutture per il trattamento dei fenomeni inquinanti. Il problema principale di tale forma di imposizione è, probabilmente quello di individuare una base imponibile compatibile con i principi costituzionali. In Europa esistono varie forme di prelievi che possono essere qualificati come imposta imposta; in Italia manca invece un sistema organico e funzionale di imposte ecologiche ed una politica coordinata per i vari settori produttivi. Un’imposta erariale sulla rumorosità degli aeromobili commisurata sul 20% dei diritti di approdo doveva essere introdotta dall’art. 19 del d.l. 1o marzo 1991, n. 40, ma la norma non è stata convertita in legge. Attualmente esiste l’imposta di fabbricazione (e la corrispondente sovrimposta di confine) sui sacchetti di plastica istituita dall’art. 1, comma 8 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397 (conv. con modificazione nella l. 9 novembre 1988, n. 475) ed estesa anche ai sacchetti di plastica biodegradabili dall’art. 80 della l. 30 dicembre 1991, n. 413. Peraltro proprio l’estensione ai sacchetti di plastica biodegradabili appare confliggente con l’obiettivo di stimolare studi e ricerche in campo di materiali plastici non dannosi per l’ambiente. Il presupposto dell’obbligazione nasce dunque con la semplice produzione di sacchetti di plastica, ma è riscosso materialmente al momento della cessione del prodotto dal fabbricante al mercato. L’imposta è stabilita nella somma di lire 100 su ogni sacchetto di plastica. Considerata la facilità e la diffusione della produzione, l’imposizione presenta parecchi problemi legati all’identificazione del soggetto che produce ed al controllo dell’entità dell’imposta determinata sul quantitativo di sacchetti denunciati all’Utif con dichiarazione mensile. Ev comunque prevista una multa ed eventualmente la reclusione per l’ipotesi di sacchetti sottratti all’accertamento o al pagamento dell’imposta. Parte del gettito complessivo dell’imposta, al netto dei costi di riscossione, sarà utilizzato da un Consorzio nazionale obbligatorio per il riciclaggio dei contenitori di plastica (per il quale è previsto anche un contributo di riciclaggio da parte delle imprese produttrici). L’altra parte è invece acquisita dallo Stato su cui gravano i costi per lo smaltimento della plastica che il Consorzio non è stato in grado di riciclare. Entro breve termine, poi, l’ordinamento nazionale dovrebbe recepire la Direttiva comunitaria per l’introduzione della c.d. carbon tax finalizzata a stabilizzare le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente. Le modalità di tale forma di tributo sono però ancora incerte. L’art. 2 della l. 23 dicembre 1992, n. 498, ha delegato al Governo il riordino della materia delle concessioni di acque pubbliche, delle tariffe di acquedotto, di fognatura e depurazione, delle tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di disciplina dei vincoli e degli oneri a cui è sottoposta l’attività di cava. Tutto ciò al fine di conseguire obiettivi di risparmio ed uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche´ per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all’ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente e corrispondere un indennizzo adeguato. Infine va detto che per certi versi possono essere definite imposte ecologiche anche la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (v. la tassa, imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ed il canone di depurazione e fognatura (v. contributi, imposta di depurazione e fognatura). Con riferimento a quest’ultimo il ministero dell’ambiente ha presentato nel corso del 1991 tre schemi di decreti sulla difesa delle acque al fine di disciplinare gli scarichi di sostanze pericolose, la qualità delle acque dolci e la protezione delle acque sotterranee.

imposta generale sull’entrata: l’imposta imposta fu istituita dal r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 ed abrogata nel 1972 a seguito dell’introduzione dell’Iva (v. imposta, imposta sul valore aggiunto). L’imposta imposta apparteneva alla categoria delle imposte sugli scambi (v. imposta, imposta sugli scambi); oggetto del tributo erano tutte le entrate (intese come corrispettivi in denaro o mezzi sostitutivi del denaro) che costituivano corrispettivo di merci e servizi, nonche´ le entrate costituenti corrispettivo della locazione di beni. Si trattava di un’imposta omnifase applicata ad ogni fase di lavorazione e distribuzione del prodotto. Peraltro proprio questa forma di imposizione a cascata rendeva l’aliquota finale molto più pesante di quella iniziale penalizzando i prodotti sottoposti a più fasi di lavorazione. Data la natura e la funzione dell’imposta imposta, le esenzioni previste avevano carattere prevalentemente oggettivo riguardando determinate categorie di atti economici a prescindere dalla considerazione dei soggetti ai quali gli atti stessi erano riferibili. La base imponibile era costituita dai corrispettivi e compensi lordi riscossi in dipendenza dell’atto economico considerato dalla legge generatore di entrata imponibile. Il sistema d’imposizione prevedeva un sistema ordinario caratterizzato dall’imposizione di ogni singolo atto economico, dalla determinazione dell’imponibile e dalla liquidazione dell’imposta ad iniziativa ed opera del contribuente, dal pagamento spontaneo dell’imposta per mezzo di applicazione ed annullamento di marche sul documento prescritto o per mezzo del servizio di conto corrente postale. Esisteva poi un sistema in abbonamento in cui l’imponibile si determinava annualmente sulla base delle entrate effettive dell’intero anno; l’accertamento dell’imposta imposta veniva effettuato su denunzia del contribuente (una provvisoria ed una definitiva a conguaglio) controllata dall’ufficio del registro che liquidava e riscuoteva l’imposta. La misura di quest’ultima era determinata in base ad aliquote differenziate a seconda del genere della merce o servizio colpiti dall’imposta in relazione all’intensità ed alla natura dei bisogni che dovevano essere soddisfatti con la merce o con il servizio oggetto dello scambio. L’imposta imposta prendendo in considerazione l’atto economico si cumulava con l’imposta di registro eventualmente dovuta sul negozio giuridico. L’applicazione dell’imposta imposta si rivelò del tutto inadeguata allo sviluppo del commercio internazionale poiche´ le varie fasi di lavorazione del prodotto sfuggivano ad ogni controllo. Bisognava infatti rimborsare l’imposta imposta a chi esportava (se infatti l’esportatore si fosse dovuto addossare l’imposta imposta pagata, sarebbe stato svantaggiato rispetto ai concorrenti esteri i cui prodotti non erano colpiti in quella misura), ma il rimborso poteva avvenire solo in misura approssimativa, perche´ mancava il controllo sui passaggi di lavorazione, diversi da caso a caso anche per uno stesso tipo di prodotti. La mancanza di neutralità e trasparenza nei rimborsi e nei prelievi compensativi all’importazione rendeva possibili politiche protezionistiche, di sussidio all’esportazione e di penalizzazione all’importazione.

imposta ipotecaria: collegata alla pubblicità immobiliare. Si distinguono due tipi di fattispecie: le imposte riscosse dal conservatore dei registri immobiliari; le imposte riscosse dall’ufficio del registro. Per le prime il presupposto è rappresentato dalla esecuzione delle formalità ipotecarie. Le seconde hanno come presupposto il compimento di un atto traslativo o l’apertura della successione. La misura dell’imposta è determinata generalmente in modo proporzionale; per un ridotto numero di casi essa è corrisposta in misura fissa. I soggetti tenuti al pagamento sono coloro che richiedono le volture, i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o successioni per gli atti per cui si procede, nonche´ solidalmente coloro nel cui interesse è richiesta la voltura. Per l’accertamento e la liquidazione, per l’irrogazione delle sanzioni e per i termini e modi della riscossione si fa riferimento alle disposizioni relative in materia di imposta di registro (v. imposta, imposta di registro) e di imposta sulle successioni (v. imposta, imposta sulle successioni e donazioni).

imposta istantanea o periodica: si tratta di una distinzione legata al carattere istantaneo ovvero prolungato nel tempo del fatto costitutivo della fattispecie impositiva; in quest’ottica, possono considerarsi imposta istantanea, tra le altre, l’imposta di registro (v.) e l’imposta di successione (v.) ed imposte periodiche le imposte sui redditi e l’ imposta sul valore aggiunto (v.).

imposta locale sui redditi: imposta diretta (v. imposte, imposta dirette e indirette), introdotta con la riforma tributaria del 1973 con il fine di attuare una discriminazione qualitativa dei redditi a svantaggio di quelli di fonte patrimoniale. Si tratta di una imposta reale perche´ , proprio per la sua finalità di discriminare tra le varie categorie reddituali, colpisce i singoli redditi di categoria, senza attribuire rilevanza alla complessiva situazione personale e familiare del soggetto passivo; ha aliquota proporzionale, cioè costante, invariabile al variare della base imponibile. Malgrado la denominazione di imposta locale, ricollegabile alla circostanza che l’imposta imposta nacque come un tributo diretto a restituire autonomia impositiva agli enti locali, attraverso il conferimento a questi ultimi del potere di determinarne le aliquote (nei limiti massimi predeterminati dalla legge) e la diretta destinazione a tali enti del gettito dell’imposta, l’accertamento e la riscossione dell’imposta sono da sempre attribuiti agli organi dello Stato ed è all’erario che affluisce l’intero gettito; di conseguenza l’imposta imposta può sostanzialmente ritenersi, a prescindere dalla originaria denominazione, una imposta erariale. Nella sua formulazione originaria (d.p.r. n. 599 del 1973) l’imposta imposta colpiva tutti i redditi prodotti nello Stato diversi da quelli di lavoro dipendente e da quelli di partecipazione in società ; venuta meno, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980, l’applicabilità dell’imposta sui redditi di lavoro autonomo, presupposto dell’imposta imposta è divenuto il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, anche se esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta personale sul reddito delle persone giuridiche. Sono rimasti esclusi dall’imposta, oltre ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; i redditi dell’impresa familiare imputati ai collaboratori; i redditi diversi a carattere non patrimoniale (come quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere o le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da sportivi dilettanti); i redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi dai soggetti passivi Irpeg, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre. I redditi derivanti da partecipazione in società ed enti, più che esclusi, possono più propriamente essere qualificati esenti (v. esenzione) da imposta imposta; si tratta infatti di redditi a componente patrimoniale e che quindi rientrerebbero teoricamente nel presupposto di applicazione dell’imposta imposta; l’inapplicabilità dell’imposta ai suddetti redditi si ricollega quindi non alla generale ratio discriminatoria dell’imposta in questione, ma alla esigenza di evitare che un reddito già colpito in capo alla società al momento della produzione, venga ad essere nuovamente assoggettato a tassazione in capo al socio al momento della distribuzione. Sono soggetti passivi tutti i soggetti (persone fisiche e non, residenti e non) possessori di redditi prodotti nel territorio dello Stato. In particolare, le società di persone, che pure non sono soggetti passivi Irpef, hanno autonoma soggettività ai fini della imposta imposta. L’imposta imposta si applica, per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi di categoria determinati con i criteri stabiliti ai fini dell’Irpef; per le società commerciali di persone residenti nello Stato sul reddito complessivo determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell’Irpef; per le società e gli enti, commerciali e non, soggetti ad Irpeg e residenti nel territorio dello Stato, nonche´ per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sul reddito complessivo determinato unitariamente come reddito d’impresa secondo i criteri stabiliti ai fini Irpeg. L’aliquota, proporzionale, è attualmente fissata nella misura del 16,2%; il periodo d’imposta coincide con l’anno solare per i redditi delle persone fisiche e delle società di persone; con l’esercizio sociale stabilito dalla legge o dallo statuto per le persone giuridiche e in genere per gli enti assoggettati ad Irpeg. Recentemente, sono stati esclusi dall’imposta imposta i redditi di impresa fino ad un ammontare corrispondente a quello del contributo diretto lavorativo (v. minimum tax); inoltre, in concomitanza con l’introduzione dell’imposta comunale sugli immobili (v. Ici), in vigore dal 1o gennaio 1993, sono stati esclusi dall’imposta imposta, con effetto per i redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 1993 (ovvero, per i soggetti passivi Irpeg il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo d’imposta successivo al 1o gennaio 1993) i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per le imprese od oggetto di locazione, sui redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche´ sui redditi agrari.

imposta ordinaria e straordinaria: si definiscono ordinarie le imposte a carattere permanente; straordinarie le imposte a carattere temporaneo e applicate una tantum

imposta patrimoniale: tipo d’imposta commisurata alla manifestazione di ricchezza costituita dal valore del patrimonio. Sul piano teorico si oscilla fra imposte sufficientemente elevate da incidere sui patrimoni colpiti (imposta penalizzante) ed imposte modeste che assicurano la tassazione dei soli patrimoni improduttivi (imposta di efficienza). Forme di imposizione patrimoniali vere e proprie sono presenti in parecchi Stati europei (Germania, Svizzera, Norvegia, Svezia e Danimarca). L’ordinamento tributario italiano conosce attualmente molte nuove figure di imposte patrimoniali atipiche fra cui si segnalano l’imposta patrimoniale sulle società (v.) e l’imposta patrimoniale sui beni di lusso (v.).

imposta patrimoniale sui beni di lusso: tributo straordinario su particolari beni introdotto per il solo 1992 dall’art. 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella l. n. 438 del 1992. Il tributo doveva essere corrisposto sugli autoveicoli con cilindrata superiore ai 20 cavalli fiscali, sui motocicli, velivoli ed elicotteri privati, imbarcazioni da diporto e sulle aziende faunisticoimpostavenatorie e sui diritti esclusivi di pesca gestiti al di fuori dell’esercizio di un’attività commerciale ed era dovuto dai soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti commerciali) che alla data di entrata in vigore del decreto (19 dicembre 1992) possedevano uno o più di detti beni o diritti. Possessore era considerato colui che, salvo prova contraria, alla data di entrata in vigore del decreto risultava intestatario del bene dai pubblici registri. Il cointestatario dei beni era solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta. L’importo dell’imposta era calcolato (da tre volte a cinque volte) sull’ammontare annuo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale per gli autoveicoli ed i motocicli, sulla tassa di stazionamento per le imbarcazioni e navi da diporto, e con diverse modalità di calcolo per velivoli, elicotteri, riserve di caccia e pesca. Esonerati dalla tassazione sono i beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e fra questi i beni locati in leasing e le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo intestati ad agenti e rappresentanti di commercio. Il possesso dei beni doveva essere denunciato su di un apposito modello ed il pagamento di quanto dovuto doveva avvenire entro il 15 dicembre del 1992.

imposta patrimoniale sulle società: imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. 30 settembre 1992, n. 394 convertito con modificazioni dalla l. 26 novembre 1992, n. 461. Soggetti passivi dell’imposta imposta sono le s.p.a. e in accomandita per azioni, le s.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società , residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le s.n.c., in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti tenute alla contabilità ordinaria. Restano invece escluse dall’imposta imposta gli organi e le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane ovvero quanti non siano soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi. L’imposta imposta pur gravando sostanzialmente sugli stessi soggetti che vengono tassati per la produzione dei redditi d’impresa e pur avendo caratteristiche procedimentali comuni alle imposte sui redditi presenta una base imponibile del tutto autonoma dalle imposte sui redditi. Infatti l’imposta imposta si applica nella misura del 7,5 per mille sul patrimonio netto, diminuito dell’utile di esercizio, risultante dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili. Il d.m. 7 gennaio 1993 ha stabilito le modalità attuative dell’imposta imposta precisando che sono inclusi nella base imponibile anche i fondi costituiti a fronte di rischi generici, compreso il fondo rischi bancari generale. Regole particolari sono dettate per i soggetti che possiedono partecipazioni in altre società . L’art. 1, comma 4o, infatti, nell’intento di evitare sostanziali moltiplicazioni dell’imposta per ciascuno dei gradi della verticalizzazione del gruppo, ha stabilito che se la società partecipata è obbligata al tributo patrimoniale (7,5% del patrimonio netto dell’impresa) il soggetto partecipante deve essere sgravato in sede di determinazione dell’imposta patrimoniale propria, in misura corrispondente all’imposta gravante sull’altro soggetto. Ciò è ottenuto diminuendo il patrimonio netto del soggetto partecipante dell’intero valore contabile delle azioni o quote, ovvero, se minore, di un valore di esse pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata risultante dal bilancio o, se mancante, dalle scritture contabili. Ev regolata anche l’ipotesi in cui la società residente possieda una partecipazione in una società non residente che a sua volta detenga partecipazioni in società residenti. In questo caso la duplicazione d’imposta è evitata stabilendo che la società residente che possiede la partecipazione in altra società residente attraverso un soggetto non residente diminuisca il patrimonio netto di un importo pari al valore contabile della partecipazione nella società non residente corrispondente a quello della partecipazione di quest’ultima nella società residente. Peraltro l’imposta dovuta dalla società partecipante non potrà mai risultare inferiore al 1 per mille dell’intero patrimonio netto comprensivo delle azioni e quote possedute. Per le cooperative ed i loro consorzi il patrimonio netto è invece diminuito delle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della l. 16 dicembre 1977, n. 904. Ev importante sottolineare che l’imposta imposta, avente carattere periodico coincidente con quello previsto per le imposte sui redditi, non è deducibile da queste ultime.

imposta per i servizi comunali: si tratta di una imposta comunale per i servizi generali resi dal comune prevista dal disegno di l. delega 17 dicembre 1992, ma non entrata in vigore. Contestualmente all’introduzione di tale imposta era prevista la soppressione dell’Iciap (v. imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni) e l’attenuazione delle aliquote dell’Ici (v. imposta comunale sugli immobili). L’imposta imposta, in quanto correlata alla fruibilità di servizi indivisibili, dovrebbe assumere come parametri di commisurazione del sacrificio fiscale imposto una serie di elementi indicativi della potenzialità di utilizzo dei servizi pubblici. Pertanto soggetti passivi sarebbero quanti occupano, conducono o detengono locali a qualsiasi uso destinati, anche se mantenuti a propria disposizione o non utilizzati, purche´ situati nel territorio comunale e da chi esercita su tali aree attrezzate, coperte o scoperte, attività imprenditoriali, artistiche o professionali. Sarebbero però previste numerose esenzioni fra cui possono segnalarsi quelle per le aree destinate alle attività agricole e le costruzioni rurali, aree destinate alla caccia, la pesca e gli allevamenti, aree portuali, autoportuali ed aeroportuali ed i locali e le aree per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, servizi di telecomunicazione. L’imposta dovrebbe essere calcolata in base alla superficie del locale o dell’area coperta computando l’area attrezzata scoperta per il 100 e del gruppo di appartenenza dell’immobile (sono previsti cinque gruppi). I comuni a loro volta saranno suddivisi in quattro classi in considerazione della quantità e qualità dei servizi resi. Per legge saranno determinate le misure minime e massime dell’imposta a metro quadro per ogni classe ed ogni gruppo, ma sarà il comune a scegliere la tariffa all’interno di questo ambito (altrimenti si applicheranno le tariffe minime). Inoltre i comuni per gli insediamenti destinati all’esercizio di imprese, arti o professioni potranno effettuare riduzioni o aumenti di imposta in misura non superiore al 50%, anche diversificati, purche´ collegati a fasce di reddito imponibile ai fini Irpef o Irpeg formate sulla base della situazione economica e sociale locale.

imposta personale e reale: si definiscono imposte personali quelle imposta dirette che, mirando a colpire l’effettiva capacità contributiva (v.) manifestata dal soggetto passivo (v.), prendono in considerazione la complessiva situazione personale e familiare dello stesso, applicandosi sull’insieme dei redditi, sotto qualsiasi forma imputabili al soggetto; si tratta di imposta che generalmente colpiscono il possesso, che sono caratterizzate da aliquote progressive e dunque variabili in modo più che proporzionale al variare della base imponibile, che infine consentono le detrazioni (v.) d’imposta nonche´ la deduzione, dal reddito complessivo del contribuente, degli oneri deducibili (v.). Si definiscono imposte reali quelle dirette che colpiscono singoli elementi patrimoniali o redditi di categoria oggettivamente considerati, senza riconoscere rilevanza alle condizioni personali o familiari del soggetto passivo; sono generalmente caratterizzate da una aliquota proporzionale, che quindi varia in proporzione costante al variare della base imponibile; si applicano soltanto in riferimento a redditi prodotti nel territorio dello Stato.

imposta principale: nelle imposte indirette è l’imposta richiesta dall’ufficio in sede di registrazione dell’atto.

imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile: tributo sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile esistenti nel territorio regionale. Si tratta di un tributo che colpisce la capacità contributiva rappresentata dalla mera sussistenza di concessioni statali sui beni in questione (integra in sostanza i canoni di concessione che spesso sono economicamente inadeguati); attualmente è l’unico tributo regionale che presenta i caratteri dell’imposta non essendo collegato alla prestazione di un servizio pubblico divisibile od all’emanazione di un atto giurisdizionale o amministrativo. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le grandi derivazioni di acque pubbliche. L’imposta dovuta dal concessionario non può eccedere il triplo del canone di concessione ed è riscossa con le modalità del canone stesso dagli uffici del registro.

imposta sostitutiva: si tratta di un vero e proprio regime fiscale sostitutivo consistente in una disciplina avente carattere singolare non necessariamente agevolativo dettata nei confronti di soggetti determinati e consistente nella sostituzione di un prelievo speciale di regola in abbonamento in luogo di uno o più tributi ordinari. I regimi sostitutivi agevolativi, salvo quelli espressamente previsti nei decreti di attuazione (art. 42 d.p.r. n. 601 del 1973), sono stati abrogati dalla riforma tributaria. Tra i regimi sostitutivi rimasti vanno ricordati quello previsto per tassare i capital gains (v.) e quello per le aziende ed istituti che esercitano il credito a medio e lungo termine. Le imposte sostitutive non vanno confuse con le ritenute alla fonte a titolo d’imposta (v. soggetti, imposta passivi) che pure talvolta sono definite come imposte sostitutive. Queste ultime, infatti, sono ritenute effettuate dal sostituto che esauriscono il prelievo tributario. Tuttavia non assurgono mai al rango di tributo autonomo essendo incardinate nel corpo delle imposte dirette ed incidendo sulle modalità di prelievo del tributo.

imposta straordinaria sugli immobili: imposta straordinaria sul valore dei fabbricati istituita per il solo 1992. Presupposto applicativo è la proprietà , o l’essere titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione sul fabbricato alla data dell’11 luglio 1992. L’imposta ha per oggetto i fabbricati siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. immobili merce). Esclusi dall’imposta sono invece i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati rurali, quelli destinati all’esercizio del culto o ad usi culturali e quelli di proprietà della Santa Sede o appartenenti a Stati Esteri per cui le Convenzioni Internazionali prevedano l’esenzione dall’Ilor. Dal punto di vista soggettivo il prelievo colpisce indistintamente tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, ed anche i non residenti nel territorio dello Stato rispetto ai quali si verifichi il presupposto impositivo sopra indicato. Espressamente esclusi sono, invece, lo Stato, le regioni le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed è fissata in misura pari al 2 per mille del valore di ciascun fabbricato posseduto. Le modalità per il calcolo del valore sono fissate dalla legge e differiscono a seconda della classificazione catastale dell’immobile. La legge prevede anche riduzioni per la prima casa di abitazione. L’imposta doveva essere versata tra il 1o ed il 30 settembre 1992 ma era altresì previsto che il versamento potesse essere differito al 15 dicembre, maggiorando l’importo da versare del 3% a titolo di interessi e senza soprattasse. L’imposta era riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Anche per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

imposta sugli scambi: imposte dal gettito elevato che vennero introdotte in molti paesi europei (ma anche negli Stati Uniti ed in Giappone) dopo la prima guerra mondiale per fronteggiare le accresciute esigenze finanziarie del dopoguerra. Caratteristiche di queste imposte sono la larga base imponibile, la comodità ed economicità della riscossione, la minore resistenza che i contribuenti oppongono ad imposte di questo tipo e la manovrabilità delle aliquote. Le imposte sugli scambi colpiscono il trasferimento delle merci e/o le prestazioni di servizi, e la loro applicazione può essere a carattere generale, riguardando gli scambi di tutte le merci, o limitata ad alcune merci soltanto. L’imposizione è monofase se il tributo è applicato ad una sola fase della circolazione delle merci, plurifase se applicato a diverse fasi della circolazione delle merci con esclusione di alcune od omnifase se applicata a tutte le fasi della circolazione della merce, dalla produzione al consumo. Nell’imposizione omnifase o plurifase l’imposta è applicata con il sistema a cascata (commisurando l’aliquota all’intero valore della merce ad ogni trasferimento) o del valore aggiunto (calcolando l’imposta sull’incremento di valore che la merce acquista ad ogni passaggio in modo che la merce viene colpita, durante l’intero ciclo, una sola volta ed in base al valore pieno). L’imposizione sugli scambi è giustificata dalle crescenti funzioni che lo Stato assume nei riguardi dell’attività economica di un paese. Il miglioramento dei servizi pubblici crea infatti le condizioni per una migliore produzione, circolazione e consumo dei beni e tutto ciò chiama al contributo quanti godono di questi servizi. In tal senso è un’imposta integrativa delle imposte sul reddito perche´ colpisce i produttori, i commercianti ed i consumatori che hanno goduto dei pubblici servizi a vantaggio della produzione, circolazione e consumo. Tipica imposta sugli scambi è stata l’Ige (v.).

imposta sugli spettacoli: l’imposta imposta è un tributo che colpisce gli spettacoli e le attività similari, come le manifestazioni ed i trattenimenti pubblici o comunque accessibili al pubblico, compreso l’esercizio del giuoco nei luoghi a ciò deputati. I soggetti obbligati al pagamento sono gli impresari, gli esercenti e coloro in genere che organizzano attività soggette ad imposta; tali soggetti debbono peraltro esercitare una rivalsa obbligatoria nei confronti degli spettatori o dei partecipanti. La base imponibile è rappresentata dall’importo dei biglietti venduti e dalle altre somme pagate per partecipare agli spettacoli. Vi è un peculiare sistema di liquidazione dell’imposta mediante distinta di incasso oppure in base ad un imponibile forfetizzato. L’ente legittimato alla riscossione è la SIAE (v.). Quanto alla natura giuridica di tale imposta si discute in dottrina se la funzione essenziale sia quella di tassare un consumo a carattere suntuario, vale a dire quello fruito dallo spettatore, oppure al contrario sia quella di colpire la produzione di uno spettacolo, e quindi sostanzialmente l’organizzatore del medesimo. Occorre infine rilevare che i corrispettivi delle attività di spettacolo e similari sono assoggettati anche all’Iva, ove naturalmente ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi. Sono esclusi da questa doppia separata imposizione alcune attività indicate espressamente (ad es. le scommesse in occasione di gare sportive o l’esercizio del gioco in case da gioco), per le quali l’Iva è inclusa nell’imposta imposta.

imposta sui cani: imposta annuale dovuta dai possessori di cani, commisurata alla categoria di appartenenza dell’animale (cani di lusso o di affezione, cani da caccia o da guardia, cani tenuti a scopo di commercio). Prevedeva varie esenzioni fra cui quelle per i cani adibiti alla guida dei ciechi e per i cani adibiti alla custodia degli edifici rurali e dei greggi. L’imposta è stata abrogata con effetto dall’anno 1992.

imposta sui canoni demaniali: introdotta dal d.leg. n. 263 del 1992 assoggetta ad imposta tutte le utilizzazioni a titolo oneroso di beni pubblici, comprese quelle per le quali non si sia ancora provveduto al rinnovo contrattuale o alla determinazione del canone (es. utilizzazione di fatto).

imposta sui fabbricati: imposta diretta, reale e proporzionale introdotta dalla l. 21 gennaio 1865, n. 2136, e diretta a colpire il possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni di ogni specie e natura suscettibili di reddito autonomo ed esistenti nel suolo, sottosuolo o assicurate stabilmente al terreno. L’imposta era commisurata al reddito netto dei fabbricati su cui veniva applicata. L’imposta imposta fu abrogata, con decorrenza dal 1o gennaio 1974 a seguito dell’entrata in vigore dell’Irpef (v.).

imposta sulle aree fabbricabili: imposta istituita dalla l. 8 luglio 1904, n. 320, per i soli comuni di Roma, Milano e Torino e successivamente estesa dalla l. 11 luglio 1907, n. 501, a tutti i comuni nazionali. Si trattava di un’imposta comunale patrimoniale a carattere periodico diretta a colpire la differenza tra il valore agricolo risultante dalla rendita fondiaria ed il valore venale dell’area al momento dell’imposizione periodica. Il r.d. 18 novembre 1923, n. 2358, abolì Puri). l’imposta sostituendola con il contributo di miglioria generica. (P.

imposta sulle assicurazioni: disciplinata dalla l. 29 ottobre 1961 n. 1216, è nata come imposta surrogatoria dell’imposta di registro essendo dettata dalla necessità di rendere più agevole il versamento del tributo ed il relativo controllo rispetto ad atti, come quelli di assicurazione, caratterizzati dalla possibilità di ripetersi frequentemente secondo modelli omogenei. In sostanza anche alla base dell’imposta imposta c’è l’esigenza di colpire il trasferimento di ricchezza posto in essere attraverso il contratto di assicurazione, tuttavia tale trasferimento di ricchezza viene colpito attraverso un’autonoma regolamentazione che tiene conto delle particolari caratteristiche delle operazioni assicurative, della molteplicità e varietà dei rischi assicurati e del fatto che uno dei contraenti è sempre un soggetto professionalmente organizzato ad esercitare l’impresa assicurativa. Rispetto all’imposta di bollo il carattere surrogatorio esprime, invece, la volontà legislativa di riportare ad un’unica completa tassazione gli atti ed i documenti derivanti dalle operazioni assicurative. L’imposta imposta supera il sistema della registrazione dei singoli contratti essendo imperniata su tre elementi: l’iscrizione, in un apposito registro, dell’importo dei premi ed accessori che vengono pagati dal contraente; la denuncia globale annua dell’ammontare dei premi ed accessori corrisposti all’assicuratore nell’esercizio precedente; il versamento in rate trimestrali dell’imposta liquidata dall’ufficio in via provvisoria per l’anno in corso ed in via definitiva per l’anno in cui si riferisce la denuncia. L’imposta colpisce i contratti di assicurazione stipulati in Italia con assicuratori italiani od esteri quivi operanti e le assicurazioni ed i contratti di rendita vitalizia stipulati da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri. Sono inoltre assoggettate a tributo le assicurazioni stipulate con un assicuratore estero da un contraente domiciliato od avente sede all’estero quando l’assicurazione si riferisce a rischi ubicati in Italia. Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando concernono contratti che hanno già scontato il tributo. Peraltro è importante sottolineare che il presupposto dell’imposta non si verifica con la mera stipulazione dei contratti assicurativi, ma attraverso il pagamento del premio da parte del contraente in corrispettivo dell’assunzione della copertura assicurativa. Conseguentemente all’individuazione di tale presupposto la normativa fa seguire l’esclusione della possibilità di un rimborso, anche solo parziale, in sede di conguaglio del tributo pagato (art. 4, comma 2o, parte II). Le aliquote ordinarie dell’imposta vanno dal 2 per ogni cento lire di premio pagato (assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, malattie, rischi nucleari, rischi d’impiego, contratti di capitalizzazione ecc.) al 10 per ogni cento lire di premio pagato (RC auto, rischi di navigazione, rischi trasporti terrestri ecc.). Tariffe speciali ed esenzioni sono però previste per alcuni tipi di contratti di assicurazione e contratti vitalizi. Il contraente, seppur sottratto dall’obbligazione solidale di corresponsione del tributo, è comunque colui in capo a cui si realizza la circostanza indice di capacità contributiva, pertanto il rapporto fra assicuratore e contraente si sostanzia nel modello tipico della sostituzione. D’altra parte gli assicuratori in ordine alle imposte versate hanno il diritto di rivalsa nei confronti dei contraenti. La disciplina dell’imposta prevede, però, un procedimento impositivo tutto incentrato sulla figura dell’assicuratore (inteso come colui che esercita professionalmente l’attività assicurativa), a cui fanno carico i diversi obblighi procedimentali previsti dalla legge, tra i quali assume particolare rilevanza quello di tenuta del registro in cui vengono annotati tutti i pagamenti ricevuti a titolo di premi, di accessori o di corrispettivo per i contratti di assicurazione. L’imposta, pur essendo relativa ad una vera e propria prestazione resa da un’impresa continua ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del d.p.r. n. 633 del 1972 istitutivo dell’Iva, in considerazione dell’espressa disposizione esonerativa, contenuta nell’art. 10, n. 2, del d.p.r. n. 633, per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio e per le prestazioni di mediazione ed intermediazione relative.

imposta sulle donazioni: v. imposta sulle successioni e donazioni.

imposta sulle successioni e donazioni: l’imposta imposta, la cui disciplina è contenuta nel t.u. 31 ottobre 1990, n. 346, ha lo scopo di assoggettare a tassazione tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito dipendenti da successione a causa di morte o da atto inter vivos. Sono equiparati ai trasferimenti la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia agli stessi e la costituzione di rendite e pensioni. Tale imposta costituisce un’evoluzione dell’imposta di registro, ma oltre a colpire il trasferimento di ricchezza ha la funzione di tassare i patrimoni. Soggetti passivi dell’imposta sono per l’imposta sulle successioni gli eredi, i legatari, coloro che succedono a seguito della dichiarazione di morte presunta e gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente ed i donatari per l’imposta sulle donazioni. Il gettito dell’imposta imposta è comunque molto limitato grazie alle ampie possibilità elusive che accompagnano le modalità applicative del tributo. Così è possibile trasferire informalmente (indipendentemente dalla nullità civilistica), prima della morte, denaro, titoli al portatore ed in genere i beni mobili senza che questi scontino l’imposta sulle donazioni perche´ quest’ultima colpisce i soli atti formali di donazione. Per gli immobili, invece, l’elusione avviene attraverso le intestazione dei nuovi acquisti ai discendenti. Peraltro la stessa imposta sulle donazioni svolge anche una funzione antielusiva essendo diretta a garantire la piena applicazione dell’imposta sulle successioni. Il coordinamento con l’imposta sulle successioni è garantito dall’utilizzazione delle stesse aliquote previste per quest’ultima; va anche ricordato che l’insieme delle donazioni effettuate durante la vita del defunto viene tenuto in considerazione quando si tratta di determinare l’imposta sulla successione del medesimo soggetto. Inoltre il coacervo di più donazioni successive impone un ricalcolo dell’imposta al fine di non duplicare le franchigie e di non pregiudicare la progressività delle aliquote. Anche le donazioni prevedono aliquote differenziate per le donazioni a soggetti che non siano parenti in linea retta o coniugi del donante. Il raccordo è infine completato attraverso il rinvio alle norme dettate per l’imposta sulle successioni in materia di determinazione della base imponibile, valutazione delle singole categorie di beni, riduzioni, detrazioni e rimborso dell’imposta. Il rinvio all’imposta di registro opera solo per le disposizioni in tema di liquidazione e riscossione e per le donazioni sottoposte a condizione sospensiva o a favore di nascituri. L’imposta sulle successioni, invece, colpisce l’asse ereditario netto ovvero il patrimonio del defunto visto come differenziale tra attività e passività alla data di apertura della successione. Se il defunto risiedeva in Italia l’imposta colpisce tutti i beni, compresi quelli all’estero, altrimenti colpisce solo i beni esistenti in Italia. Per evitare facili elusioni l’art. 10 contiene una presunzione di appartenenza all’attivo ereditario degli immobili alienati negli ultimi sei mesi di vita (per evitare duplicazioni d’imposta è però previsto che dal valore dell’immobile siano detratte le somme od i crediti derivanti dalla precedente cessione, se inseriti nella dichiarazione di successione). Gli immobili e le aziende intestati al defunto concorrono a formare l’attivo ereditario in base ai valori correnti, mentre le partecipazioni sociali non quotate concorrono all’attivo in base al valore di bilancio. Un’ulteriore presunzione simile a quella prevista per gli immobili riguarda i depositi, conti correnti bancari e cassette di sicurezza cointestati al de cuius e ad altre persone, si presume infatti che le quote di contitolarità siano identiche e, nel caso i cointestatari siano eredi o legatari, il defunto si considera titolare del conto o deposito. Infine denaro, gioielli e mobilia sono considerati forfetariamente presenti per un importo pari al 10% dell’asse ereditario. La presunzione è suscettibile di prova contraria attraverso la redazione di un inventario analitico redatto ai sensi dell’art. 769 c.p.c.. Va poi ricordato che l’art. 49 vieta ai debitori del defunto ed ai detentori di beni che gli appartenevano di pagare debiti o riconsegnare beni agli eredi o legatari che non dimostrino di aver incluso tali beni nella dichiarazione di successione. La deduzione dei debiti del defunto è ammessa a condizione dell’esistenza di una documentazione avente data certa o comunque avente certi requisiti formali. Inoltre i debiti contratti negli ultimi sei mesi sono deducibili solo se le relative somme sono state impiegate per l’acquisto di beni inseriti nell’attivo ereditario od in presenza di altre condizioni indicate dall’art. 22, comma 2o. La differenza fra attività e passività sarà esposta nella dichiarazione di successione presentata all’ufficio del registro competente per territorio in base all’ultima residenza del defunto. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di sei mesi dall’apertura della successione (termini particolari sono previsti in caso di accettazione con beneficio d’inventario, assenza ecc.). La dichiarazione non è obbligatoria in caso di attivo ereditario inferiore a 50 milioni con devoluzione dell’eredità al coniuge o ai parenti in linea retta. Sull’asse ereditario netto si applica un’imposta calcolata in base a due serie di aliquote progressive. Una prima serie di aliquote colpisce l’asse ereditario netto superiore ai 250 milioni di franchigia; una seconda serie di aliquote progressive colpisce invece le quote di eredità o legati devoluti a soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta. Ev l’ufficio che provvede alla liquidazione dell’imposta, tuttavia se entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’ufficio non emette l’avviso di liquidazione il contribuente deve provvedere ad autoliquidare l’imposta versandola entro i successivi 90 giorni. L’ufficio può rettificare le dichiarazioni che ritenga incomplete o infedeli entro due anni dalla richiesta di pagamento dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione. La rettifica va liquidata entro tre anni, prolungati a cinque in caso di omessa dichiarazione.

imposta sull’incremento di valore degli immobili: l’imposta imposta ha i suoi precedenti storici nei contributi di miglioria (v.) e nell’imposta sulle aree fabbricabili (v.). Ev interessante notare che rispetto all’imposta imposta, il legislatore, memore dei dubbi circolanti intorno alla precedente e simile imposta sull’incremento di valore delle aree fabbricabili, non ha preso una precisa posizione sul presupposto d’imposta tanto è vero che le norme (artt. 1 – 3) che si riferiscono anodinamente all’applicazione dell’imposta indicano fatti ed atti definiti da altre norme come presupposti. Negli anni passati l’imposta imposta è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte Costituzionale ha sempre respinto l’eccezione di incostituzionalità basata sull’imposizione di incrementi di valore puramente nominali. La stessa dottrina ha riconosciuto che l’imposizione su incrementi meramente nominali non è di per ciò stesso illegittima, in quanto chi ha realizzato tali incrementi può trovarsi, rispetto all’inflazione, in una posizione relativa migliore di quanti hanno subito perdite reali, investendo in altri modi. Attraverso l’imposta imposta il legislatore mirava a realizzare una forma di imposizione generale e sistematica sui plusvalori immobiliari. Le soluzioni che si offrivano si riducevano ad un’applicazione periodica del tributo, in relazione alle variazioni patrimoniali dell’immobile e ad una imposizione sull’incremento in occasione al verificarsi di determinati atti giuridici relativi al mutamento della titolarità della proprietà e di altri diritti reali sull’immobile. Dall’analisi dei dati normativi emerge che ambedue le soluzioni sono state accolte dal legislatore: infatti ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 643 l’imposta si applica all’atto dell’alienazione a titolo oneroso o dell’acquisto a titolo gratuito (anche per causa di morte) del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento dell’immobile; l’art. 3, invece, prevede l’applicazione del tributo anche al momento del compimento del decennio da parte di società ed enti di ogni tipo. Quest’ultimo presupposto, di particolare interesse perche´ coincidente con quello dell’imposta imposta straordinaria, riguarda però solo gli immobili posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche e prevede numerose eccezioni fra cui spicca quella per i fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali, non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, in cui l’attività commerciale sia esercitata dallo stesso proprietario od enfiteuta. Attraverso tale forma di imposizione si volle anche evitare che le società, dopo aver edificato su aree di loro proprietà , svolgendo attività di gestione degli immobili dati in locazione, lucrassero il maggior valore delle aree senza assolvere, in mancanza di un atto di trasferimento, il relativo tributo. Il riferimento alle sole società si rendeva, d’altra parte necessario, poiche´ mentre le persone fisiche verrebbero presto o tardi colpite dal tributo, in virtù dei trasferimenti mortis causa, attraverso le società si sarebbe potuto facilmente eludere la tassazione attraverso l’intestazione degli immobili a società di comodo ed il trasferimento degli immobili stessi mediante la cessione di quote o azioni societarie. Ai sensi dell’art. 1, comma 1o è soggetto all’imposta imposta l’incremento di valore degli immobili siti nel territorio italiano. Tale disposizione che esclude dall’imposizione gli immobili situati all’estero anche se di proprietà di soggetti residenti in Italia, evidenzia il carattere di realità dell’imposta e rammenta le sue origini nel contributo di miglioria. La legge non individua esplicitamente i soggetti passivi del tributo, ma l’individuazione avviene attraverso l’individuazione oggettiva degli immobili. In relazione ai differenti presupposti possiamo distinguere i seguenti soggetti passivi: per i negozi a titolo oneroso, l’alienante; per i negozi a titolo gratuito (compresi i trasferimenti successori), l’acquirente. Per l’imposta imposta per decorso del decennio, le società di ogni tipo e oggetto e gli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 598 del 1973, titolari della proprietà , della nuda proprietà o dell’enfiteusi ancorche´ non sia decorso il decennio. L’imposta deve rimanere a carico effettivo del soggetto passivo indicato dalla legge, essendo sancita la nullità (art. 27) di qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta. Esistono poi ipotesi di solidarietà (in caso di più alienanti o acquirenti), di responsabilità (notai e pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto) ed un privilegio per il credito gravante sull’immobile trasferito. Per la determinazione della base imponibile l’art. 6 del d.p.r. n. 643 del 1972 afferma che l’incremento di valore (base imponibile) si determina sottraendo al valore attuale (valore finale) il valore, aumentato delle spese incrementative indicate nell’art. 11, che l’immobile aveva all’istante dell’acquisto o della precedente applicazione dell’imposta decennale e/o straordinaria (valore iniziale). Al fine di ottenere un’imposizione più mite per gli incrementi maturati in lunghi periodi di tempo l’incremento imponibile viene suddiviso in scaglioni commisurati a percentuali di un valore di riferimento calcolato moltiplicando il valore iniziale per il numero di anni di possesso del bene. Su tale incremento verranno infine applicate le aliquote previste dai vari scaglioni. Per ciò che riguarda i criteri di determinazione l’art. 6 cit. fa sì che si debba far riferimento ai valori determinati ai fini degli altri tributi eventualmente applicati in sede di acquisto dell’immobile (Iva, Registro, Successioni) ovvero all’imposta imposta decennale precedentemente applicata. Il valore finale in sede di imposizione per decorso decennio sarà determinato, in mancanza di altri tributi di riferimento, in base al valore venale dell’immobile. Al valore iniziale si sommano (accrescendolo) le spese accessorie, le spese incrementative (art. 13) ovvero quelle relative ad opere ed utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l’immobile da servitù , oneri ed altri vincoli o per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Sono altresì comprese le spese di costruzione (ma sarebbe meglio dire spese di urbanizzazione) che fino all’inizio della costruzione del fabbricato riducono l’incremento imponibile del terreno. Sono previste numerose esenzioni e riduzioni fra le quali spiccano quella per gli immobili appartenenti ad enti pubblici o privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, quella gli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario od enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali, ricreative e sportive e quella per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività politiche, sindacali ed al culto. In particolare, per non penalizzare gli immobili impiegati in attività produttive, sono esenti dall’imposta per decorso decennio, i fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sempreche´ l’attività commerciale sia in essi utilizzata direttamente dal proprietario o dall’enfiteuta. L’esenzione compete, tuttavia, solo se le condizioni suddette si siano verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell’incremento di valore. Per i plusvalori realizzati sugli immobili delle imprese l’imposta imposta si cumula con le imposte sui redditi. L’imposta imposta è stato praticamente, abolito a seguito dell’introduzione dell’Ici (v. imposta comunale sugli immobili).

imposta sull’incremento di valore delle aree fabbricabili: imposta comunale istituita dalla l. 5 marzo 1963, n. 246, e diretta a colpire l’incremento di valore delle aree fabbricabili. All’atto dell’alienazione dell’area o dell’edificazione o, per le società , al momento della scadenza del decennio venivano tassati gli incrementi di valore frutto del mero decorso del tempo indipendentemente da specifici atti del proprietario del cespite. Soggetti passivi del tributo erano: l’alienante in caso di alienazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’area; il proprietario, l’enfiteuta o il superficiario in caso di edificazione. Inoltre per le società e le persone fisiche titolari di un patrimonio di aree fabbricabili superiore a 100 milioni di h, in aggiunta alla tassazione per alienazione o edificazione, era prevista un’imposizione decennale. L’imposta è stata abolita a decorrere dal 1o gennaio 1973 a seguito dell’introduzione dell’Invim (v.).

imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): è un’imposta diretta, personale, progressiva per scaglioni, che colpisce il reddito complessivo annuo delle persone fisiche. Presupposto dell’imposta è rappresentato dal possesso di redditi, in denaro e in natura, riconducibili ad una delle categorie stabilite dalla legge; soggetti passivi sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (le società di persone e gli enti assimilati sono autonomi centri di riferimento solo sotto il profilo dell’accertamento, ma non possono considerarsi, se non impropriamente, soggetti passivi dell’imposta, in quanto il loro reddito viene attribuito per trasparenza direttamente ai soci o agli associati); periodo d’imposta è l’anno solare. La base imponibile è costituita, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, dalla somma di tutti i redditi di categoria da esse posseduti, dovunque tali redditi siano stati prodotti, secondo il principio della tassazione dei residenti sul reddito mondiale o worldwide principle (v.); nei confronti dei non residenti, l’imposta si applica invece solo sui redditi che possono considerarsi prodotti nel territorio dello Stato. Sono esclusi dall’ammontare imponibile i redditi esenti dall’imposta (v. esenzione) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (v. ritenuta) o ad imposta sostitutiva (v.); gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari; i redditi a tassazione separata, ove il soggetto passivo non abbia optato per la tassazione degli stessi in modo ordinario. Prima operazione per giungere alla determinazione dell’imposta dovuta consiste nella determinazione del reddito complessivo lordo, dato dalla somma algebrica dei redditi di categoria, ciascuno dei quali viene determinato tenendo conto dei costi e degli oneri sostenuti per la sua produzione. Attualmente la legge distingue sei categorie di reddito: redditi fondiari (v. redditi, imposta fondiari), redditi di capitale (v.), redditi di lavoro dipendente (v.), redditi di lavoro autonomo (v.), redditi di impresa (v. reddito, imposta di impresa) e redditi diversi (v. redditi, imposta diversi). Per determinare il reddito complessivo lordo occorre quindi determinare i singoli redditi di categoria e sommarli algebricamente tra loro, sottraendo eventuali perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dall’esercizio di arti e professioni. Deducendo dal reddito complessivo lordo (e cioè dalla somma dei redditi di categoria) l’ammontare degli oneri deducibili (v.) si arriva a determinare il reddito complessivo netto; applicando a quest’ultimo ammontare le aliquote (v.) crescenti per scaglioni di reddito si giunge a determinare l’imposta lorda. Per giungere alla determinazione dell’imposta netta dovuta sarà infine necessario dedurre dall’imposta lorda le detrazioni (v.) d’imposta previste dalla legge. L’imposta netta così determinata dovrà poi essere raffrontata con l’ammontare dei crediti d’imposta (v. credito, imposta d’imposta) spettanti, delle ritenute alla fonte a titolo di acconto (v. ritenuta) subite, degli acconti d’imposta (v. acconto d’imposta) versati per il periodo di riferimento. Ove tale differenza sia a credito del contribuente, quest’ultimo potrà scegliere se chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dell’imposta imposta oppure riportare la differenza in diminuzione dall’imposta che risulterà dovuta in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Attualmente è consentito al contribuente effettuare una compensazione, naturalmente in relazione allo stesso periodo d’imposta, tra Ilor e imposta imposta. Ove la differenza tra imposta netta dovuta da un lato e crediti d’imposta, ritenute e acconti dall’altro, risulti invece a debito del contribuente, quest’ultimo dovrà pagare, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale, il conguaglio d’imposta che risulti dovuto, mediante autotassazione (v. autoliquidazione).

imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg): l’imposta imposta è un’imposta che colpisce il possesso di redditi realizzato da tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non rilevando che essi abbiano o meno la personalità giuridica. Vi rientrano pertanto le società di capitali, gli enti pubblici o privati e le altre organizzazioni nei cui confronti il presupposto d’imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo. In particolare i soggetti passivi dell’imposta imposta sono distinti in quattro categorie: a) le società di capitali (v.), incluse le cooperative; b) gli enti commerciali (v.); c) gli enti non commerciali (v.); d) le società e gli enti non residenti (v. soggetti, imposta residenti). La legge dispone diversità di trattamento per le varie categorie sotto il profilo della determinazione del reddito. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo netto realizzato in un periodo d’imposta; quest’ultimo è commisurato all’esercizio di gestione stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo. L’imposta ha un’aliquota pari al 36%. Ev discutibile se l’imposta imposta rappresenti un’imposta di carattere personale o reale: ad ogni modo, benche´ la struttura impositiva sia diversa dall’Irpef (v. imposta, imposta sul reddito delle persone fisiche) soprattutto per l’imposizione di tipo proporzionale, può ritenersi che l’imposta imposta abbia una natura personale, poiche´ viene assoggettato a tassazione qualsiasi reddito del soggetto ovunque prodotto e si tiene conto in qualche caso anche di alcuni oneri deducibili.

imposta sul valore aggiunto: v. Iva.

imposta suppletiva: nelle imposte indirette è l’imposta applicata successivamente alla registrazione dell’atto poiche´ diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio.

imposta una tantum sui depositi bancari: imposta straordinaria a carattere patrimoniale, istituita per l’anno 1992 dal comma 6o dell’art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359. L’imposta, stabilita nella misura del 6 per mille, ha colpito i depositi bancari e postali, conti correnti, depositi a risparmio ed a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti. Per espressa disposizione sono stati, invece, esclusi dal prelievo i buoni postali fruttiferi ed i libretti di risparmio di previdenza. La base imponibile era costituita dall’ammontare disponibile dei depositi e dei conti correnti, in lire o in valuta, esistente alla data del 9 luglio 1992, intendendosi con ciò i saldi contabili derivanti da operazioni contabilizzate entro la fine di tale giornata lavorativa. Peraltro coerentemente con la sua natura di imposta patrimoniale il tributo ha colpito solo l’ammontare delle somme esistenti a tale data e non i frutti in corso di maturazione che d’altra parte vengono accreditati a chiusura d’anno. Soggetti passivi sono stati considerati i correntisti ed i depositanti, persone fisiche e persone giuridiche, residenti e non residenti, per i depositi esistenti nel solo territorio dello Stato. Il prelevamento ed il versamento è avvenuto per opera dell’Amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito presso cui risultavano accesi i depositi ed i conti correnti. Questi ultimi soggetti, infatti, hanno operato, con obbligo di rivalsa, apposita ritenuta versata entro il 21 settembre 1992 anche se l’ammontare dell’imposta era reso indisponibile per il depositante fin dalla data dell’11 luglio. L’imposta non è stata considerata deducibile nella determinazione del reddito di periodo dei soggetti incisi. La Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio 1995, n. 143, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’imposta.

imposta unica sull’energia elettrica: imposta, prevista dall’art. 8 della l. n. 1643 del 1962, che l’Enel avrebbe dovuto corrispondere annualmente in luogo dell’imposta di ricchezza mobile, di quella sulle società e dell’imposta su industria, commercio, arti e professioni. Si trattava di un tipico tributo sostitutivo la cui determinazione era rimessa al Governo; questi, infatti, in un primo momento fissò che il gettito del nuovo tributo non doveva superare quello che lo Stato aveva acquisito nel periodo d’imposta 1959 – 1960 maggiorato del 10%. Successivamente (d.p.r. n. 741 del 1964) fu invece fissato che l’imposta imposta era dovuta dall’Enel nella misura di £. 1,30 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta. L’imposta, oggetto di numerose critiche a causa del suo carattere duplicativo rispetto all’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, fu abrogata dalla l. 5 dicembre 1964, n. 1269. Con la riforma tributaria l’Enel, in quanto ente pubblico residente nel territorio dello Stato, è soggetto all’Irpeg ed all’Ilor.


Impossibilità sopravvenuta della prestazione      |      Impotentia


 
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