Enciclopedia giuridica

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Enti non commerciali



trattamento fiscale degli enti non commerciali: la qualifica di enti non commerciali è attribuita agli enti pubblici o privati, diversi dalle società , con personalità giuridica o meno, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’elemento determinante ai fini della qualificazione fiscale del soggetto è pertanto rappresentato dalla natura dell’oggetto sociale, essendo irrilevante ogni questione sulle finalità soggettive (ivi incluso il fine di lucro). L’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base all’atto costitutivo, qualora sia stato redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, oppure, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. Ev da osservare peraltro che, nel contrasto tra i dati formali risultanti dall’atto costitutivo e le risultanze delle indagini sull’attività effettivamente esercitata, l’Amministrazione finanziaria tende a dare prevalenza a queste ultime. Gli enti non commerciali fruiscono di un particolare regime ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. La base imponibile dell’Irpeg è costituita dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi da essi realizzati. In particolare le attività commerciali poste in essere, che evidentemente non saranno prevalenti rispetto alle attività non commerciali, rientreranno nei redditi d’impresa o diversi a seconda del carattere di abitualità o meno. Non si considerano in ogni caso commerciali le attività rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale. Per gli enti non commerciali che non siano residenti si applicano le medesime disposizioni valide per gli enti residenti. Gli enti non commerciali sono sottoposti ad Iva soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nell’esercizio di attività commerciali: a tal proposito si considerano commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte agli associati dietro versamento di un corrispettivo specifico, nonche´ quelle rientranti in un apposito elenco. Vedi associazioni per il particolare regime normativo delle imposte dirette e dell’Iva ad esse relativo. Un regime di particolare favore è stabilito in materia di Invim: gli immobili destinati all’esercizio delle attività istituzionali sono esentati dal pagamento dell’Invim decennale a condizione che al compimento del decennio la destinazione duri da almeno otto anni.


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