trattamento fiscale degli enti non commerciali:  la qualifica  di enti non commerciali è  attribuita agli enti  pubblici  o privati,  diversi  dalle  società , con  personalità  giuridica  o meno,  che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l’esercizio  di attività  commerciali. L’elemento determinante ai fini della  qualificazione fiscale  del soggetto  è pertanto rappresentato dalla  natura dell’oggetto  sociale,  essendo  irrilevante ogni  questione sulle finalità  soggettive  (ivi incluso  il fine di lucro). L’oggetto esclusivo  o principale dell’ente  è  determinato in base  all’atto costitutivo, qualora  sia stato  redatto in forma  di atto  pubblico  o di scrittura privata  autenticata, oppure, in mancanza,  in base  all’attività  effettivamente esercitata. Ev  da  osservare peraltro che, nel contrasto tra  i dati  formali risultanti dall’atto  costitutivo  e le risultanze delle  indagini  sull’attività effettivamente esercitata, l’Amministrazione finanziaria  tende  a dare prevalenza a queste  ultime.  Gli  enti non commerciali fruiscono  di un  particolare regime  ai fini delle  imposte  dirette e dell’Iva.  La  base  imponibile dell’Irpeg  è  costituita dai redditi  fondiari,  di capitale,  d’impresa  e diversi  da  essi realizzati.  In particolare le attività  commerciali  poste  in essere,  che evidentemente non saranno prevalenti rispetto  alle  attività  non  commerciali, rientreranno  nei redditi  d’impresa  o diversi  a seconda  del carattere di abitualità  o meno. Non  si considerano in ogni  caso  commerciali  le attività  rese  in conformità alle  finalità  istituzionali  dell’ente  senza  specifica  organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non  eccedano  i costi di diretta imputazione. I redditi  e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo  sono determinati secondo  le regole  proprie di ciascuna  categoria  reddituale. Per  gli enti non commerciali che non  siano  residenti si applicano le medesime  disposizioni  valide per  gli enti  residenti.  Gli  enti non commerciali sono  sottoposti ad  Iva  soltanto per  le cessioni  di beni  e le prestazioni di servizio  effettuate nell’esercizio  di attività commerciali:  a tal  proposito si considerano commerciali  le cessioni  di beni  e le prestazioni di servizi fatte  agli associati  dietro  versamento di un corrispettivo specifico,  nonche´  quelle  rientranti in un  apposito elenco.  Vedi associazioni  per  il particolare regime  normativo delle  imposte  dirette e dell’Iva  ad  esse  relativo.  Un  regime  di particolare favore  è  stabilito  in materia  di Invim:  gli immobili  destinati all’esercizio  delle  attività istituzionali  sono  esentati dal pagamento dell’Invim  decennale a condizione che al compimento del decennio la destinazione duri  da  almeno  otto  anni. 		
			
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