Enciclopedia giuridica

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Società

Ev , di norma, il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Ev un contratto plurilaterale con comunione di scopo (v. contratto, società plurilaterale; comunione, contratto con società di scopo). Eccezionalmente una società può sorgere per atto unilaterale (v. società unipersonale). Le società formano, nel c.c., un sistema composto da una pluralità di tipi di società, ciascuno dei quali presenta proprie caratteristiche e ciascuno dei quali è destinato ad assolvere una diversa funzione nell’ambito del sistema economico. Il sistema delle società è un sistema chiuso: le parti non possono dare vita a tipi di società diversi da quelli espressamente previsti. Le società possono costituirsi (art. 2249 c.c.): 1) se hanno ad oggetto un’attività commerciale, in tutti i tipi diversi dalla società semplice (v. società semplice); 2) se hanno ad oggetto un’attività diversa, sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, salvo che i soci abbiano voluto costituire una società di tipo diverso. La società che eserciti un’attività economica professionalmente organizzata dà vita ad un’impresa (per il rapporto tra i concetti di impresa e di società, v. imprenditore). Le obbligazioni delle parti del contratto di società sono: a) il conferimento in comune di beni o servizi; b) l’esercizio collettivo di un’attività economica. L’ulteriore requisito previsto dalla legge per aversi un contratto di società è la ripartizione degli utili. Occorre, infatti: a) che l’attività sia organizzata in modo da produrre un guadagno, e non secondo il mero criterio di economicità (v. criteri di economicità ); b) che il guadagno ottenuti sia effettivamente ripartito tra i soci (v. lucro, società soggettivo). Il necessario requisito della ripartizione degli utili vale a distinguere la società dalle associazioni (v.), le quali, anche se esercitano un’attività economica, sono comunque volte a realizzare scopi di natura ideale. Le imprese esercitate da più persone senza finalità di lucro soggettivo sono associazioni, non società. Ev il caso, frequente, dell’impresa esercitata come strumento solo indiretto di realizzazione di uno scopo ideale: l’impresa viene sì esercitata a scopo di lucro, ma i lucri realizzati non vengono distribuiti tra le parti. In ogni tipo di società più persone assumono il rischio di un’attività economica e concorrono nella direzione della medesima attività . Le caratteristiche del rischio (responsabilità illimitata o limitata) e le modalità di direzione dell’impresa (diretta o indiretta) variano a seconda del diverso tipo di società.

società apparente: è il fenomeno per cui due o più persone, tra loro non legate da alcun contratto di società, si comportano in modo da ingenerare nei terzi l’opinione che esse agiscano come soci e da indurre gli stessi a fare affidamento sulla esistenza della società e sulla responsabilità solidale di tutti i pretesi soci per le obbligazioni assunte da ciascuno di essi. Un simile comportamento dovrebbe, a rigore, essere fonte di sola responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , società extracontrattuale) (art. 2043 c.c.). La giurisprudenza, tuttavia, particolarmente sensibile alle istanze di tutela dell’affidamento incolpevole, nega al socio apparente la possibilità di eccepire al terzo l’inesistenza della società, e la assoggetta alle medesime conseguenze che sarebbero derivate dalla effettiva esistenza della società. Pertanto, la giurisprudenza ritiene soggetta al fallimento (v.) l’apparente società commerciale (v.).

società artigiana: un’impresa sociale può essere qualificata come artigiana a condizione che la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di società con due soci, svolga con prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Deve trattarsi di società di persone o di società cooperative, non di società di capitali. La società società è disciplinata dalla l. 8 agosto 1985, n 443, e deve essere iscritta nell’albo delle imprese artigiane.

società capogruppo: v. holding.

causa del contratto di società: è lo scopo comune cui sono preordinate le prestazioni eseguite dalle parti e consistente nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). La società società è analoga a quella dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (v. contratto, società plurilaterale; comunione, contratto con società di scopo): la giustificazione delle prestazioni eseguite dalle parti risiede nella realizzazione di un’attività idonea a produrre utili. Pertanto l’interesse dei soci non è immediatamente realizzato da una controprestazione correlativa al conferimento, ma è mediatamente realizzato dalla attività sociale, resa possibile dall’insieme dei conferimenti. Tale definizione della causa vale sia per le società lucrative (v. società , società lucrative) aventi ad oggetto la realizzazione di un vero e proprio guadagno, sia per le società mutualistiche (v. mutualità , scopo di società) aventi ad oggetto la realizzazione di un risparmio di spesa. Il carattere, lucrativo o mutualistico della società, è però causalmente rilevante; pertanto società lucrative e mutualistiche: a) hanno causa affine, in quanto è ad entrambe applicabile la nozione di causa sociale sopra indicata, e perciò entrambe possono dirsi società; b) hanno causa non identica, in quanto altro è il guadagno altro è la mutualità ; pertanto si tratta di contratti con causa diversa.

società civile: detta anche società non commerciale, è la società avente ad oggetto attività diverse dalle attività commerciali (v. attività , società commerciale; imprenditore, società commerciale). Nella società società, se le parti del contratto di società non hanno fatto esplicita o implicita opzione per uno specifico tipo di società, il contratto è regolato dalle norme sulla società semplice (v.); se, invece, le parti hanno optato per la forma di una società commerciale, trattasi di società società in forma commerciale, la quale: a) non è soggetta al fallimento (v.) ed alle altre procedure concorsuali (v.) in caso di insolvenza; b) non è soggetta alle norme sulla rappresentanza commerciale (art. 2249, comma 2o, c.c.); c) è obbligata all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili (art. 2200 c.c.); si tratta di società che è commerciale solo nella forma: si applicano le norme legislative previste per il tipo di società commerciale adottato; non si applicano, invece, le norme che presuppongono l’esercizio di un’impresa commerciale. Rientrano nel novero delle società civili sia le imprese agricole (v. imprenditore, società agricolo) sia, per chi ne ammette l’esistenza, le imprese civili (v. impresa, società civile). La società società deve svolgere un’attività definibile come attività economica: pertanto non costituiscono società civili quelle costituite per l’esercizio di attività ritenute non economiche, come le società tra professionisti intellettuali. Se l’attività esercitata in comune dalle parti ha carattere occasionale ed è nondimeno definibile come attività commerciale, si è in presenza non di società società, ma di società commerciale.

clausole atipiche e società: sono clausole inserite nel contratto di società e recanti modifiche alla disciplina legale del tipo di società prescelto. L’inserimento di singole clausole atipiche nel contratto di società è ammissibile, purche´: a) non siano in contrasto con norme imperative; b) non modifichino gli elementi essenziali del tipo di società prescelto. La clausola atipica che maturi le caratteristiche del tipo adottato dalle parti è nulla, e la sua nullità può estendersi all’intero contratto di società, secondo i criteri dell’art. 1419 c.c.. Le clausole atipiche possono, talvolta, porre un problema di qualificazione del contratto di società e comportare una qualificazione diversa da quella data dalle parti al contratto.

società collegata: è collegata una società sulla quale un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza notevole si presume quando la società dominante può esercitare nell’assemblea ordinaria dell’altra almeno un quinto dei voti oppure un decimo, se la società ha azioni quotate in borsa (art. 2359, comma 3o, c.c.) (v. s.p.a., società con azioni quotate in borsa). La figura della società società ha rilevanza limitata: essa serve a determinare il contenuto di alcune voci di bilancio.

società come contratto: v. società .

società come impresa collettiva: v. società ; imprenditore.

società commerciale: è la società avente ad oggetto un’attività commerciale (v.) (v. imprenditore, società commerciale). Essa può costituirsi con tutte le forme di società, siano società di persone (v. società di persone), siano società di capitali (v. società di capitali), fatta eccezione per la società semplice (v. società semplice), la quale è destinata esclusivamente all’esercizio di attività non commerciali (v. società civile) (art. 2249, comma 2o, c.c.). Alle società commerciali si applicano: a) le norme imposte all’imprenditore commerciale (v.); b) le norme previste per il tipo di società società adottato.

conferimento in società: v. conferimento, società del socio di società di capitali e mutualistiche.

società con personalità giuridica: v. società di capitali.

società controllante: è una società di capitali (v. società di capitali) che possiede, per le azioni o quote possedute o per particolari rapporti contrattuali, il controllo di un’altra società di capitali, detta controllata. Sono società sottoposte al controllo di altra società (art. 2359, comma 1o, c.c.): 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria (v. assemblea, società ordinaria di società ); 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Per la disamina di tali ipotesi, v. controllo, società di società . Per le caratteristiche e i limiti della partecipazione della controllante, v. partecipazioni azionarie; partecipazioni azionarie, società in s.p.a. quotate in borsa. Il fenomeno del controllo societario è rilevante nella holding (v.) e nei gruppi di società (v. gruppi di società ): in particolare per i bilanci consolidati dei gruppi di società.

società controllata: v. società controllante.

società di comodo: è la società costituita al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferenti. Detta società non svolge alcuna attività economica ed i beni in essa conferiti non sono, perciò , esposti ad alcun rischio. Il c.c. (art. 2248) esclude l’ammissibilità di società di solo godimento: alla società società si applicano le norme della comunione (v.) volontaria, anche se le parti avessero definito il rapporto come società. La norma viene spesso elusa mediante l’ enunciazione fittizia, nel contratto di società, dell’intento di esercitare un’attività di impresa. La società società è in ogni caso nulla in quanto volta ad eludere una norma imperativa di legge (art. 1344 c.c.). La società società realizza un’ipotesi di contratto indiretto (v. contratto, società indiretto).

società di gestione: v. fondi comuni di investimento.

società di interesse nazionale: sono le società per azioni (v. s.p.a.) che per le dimensioni o per l’oggetto dell’impresa sociale assumono rilevanza nazionale. Ad esse si applicano le norme stabilite per le società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici (v.) (artt. 2458 – €“ 2460 c.c.), compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono, per tali società, una particolare disciplina. Detta disciplina può riguardare: a) la gestione sociale; b) la trasferibilità delle azioni (v. azioni di società ); c) il diritto di voto (v.); d) la nomina degli amministratori (v.), sindaci (v.) e liquidatori (v.). La differenza tra società società e società con partecipazioni dello Stato consiste nel fatto che, relativamente alle prime, la facoltà di nominare o revocare amministratori e sindaci è il portato non di una legge singolare, ma di una legge generale relativa ad un’intera categoria di società per azioni definite come società società. Una volta che la legge abbia definito la categoria o il provvedimento per definirla, basta un provvedimento governativo per attribuire a singole società la qualifica di società società. Così le banche (v. banca) di interesse nazionale: sono tali, per la l. bancaria (art. 25, comma 2o), le banche che abbiano una vasta organizzazione di carattere nazionale e che abbiano stabilito filiali in almeno trenta province.

società di intermediazione mobiliare (SIM): sono società per azioni (v. s.p.a.) che operano come intermediari esclusivi di chi intende compiere operazioni di borsa (l. 1991 n. 1) la loro intermediazione è , per legge, obbligatoria: solo i funzionari delle società abilitati possono accedere al recinto delle grida (v.). In tale attività le società hanno sostituito gli agenti di cambio (v.). Le società partecipano alle negoziazioni come commissionari (v. commissionari) dei loro rispettivi clienti, in quanto incaricati di comprare o vendere per conto altrui ma in proprio nome. Poiche´ agiscono in proprio nome, come mandatari senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) essi restano personalmente obbligati per il prezzo, salvo il regresso verso il cliente. In passato il cliente poteva essere solo sperato, perche´ gli agenti di cambio spesso comperavano senza aver ricevuto alcun ordine. Le società, invece, possono negoziare valori solo quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto; e l’ordine o l’autorizzazione devono riguardare singole operazioni, non possono essere contenuti su moduli o formulari predisposti dalle società, ne´ possono essere da queste sollecitati (art. 11, commi 2o e 3o, l. n. 1 del 1991). L’art. 11, comma 5o, fa tassativo divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

società di investimento: sono le società per azioni (v. s.p.a.) e le società in accomandita per azioni (v. società in accomandita per azioni) che hanno per oggetto esclusivamente l’investimento in titoli (v. titoli di credito) pubblici e privati, secondo i criteri di scelta stabiliti nell’atto costitutivo (v.). Si tratta di società che non hanno altro oggetto se non l’acquisto o la gestione di partecipazioni in altre società. Differiscono dalle holding (v.) per il fatto che esse non intendono dirigere le società alle quali partecipano: le loro partecipazioni, infatti, non sono partecipazioni di controllo, ma semplici investimenti volti ad effettuare, a beneficio dei clienti, un conveniente impiego di danaro. Esse acquistano azioni di società (v.) in ragione del possibile reddito che le stesse possono dare in forma di dividendi o per effetto dell’aumento del loro valore di mercato. La grande estensione e la diversificazione dell’investimento azionario, l’accorta tecnica del comperare e del rivendere a tempo opportuno fanno dell’investimento professionale in azioni un modo proficuo per impiegare i capitali mobiliari. La diversità delle partecipazioni azionarie fa sì che la società società possa assicurare ai propri soci un utile tendenzialmente stabile e costante (c.d. diversificazione dei rischi). V. anche società di speculazione mobiliare.

società di investimento a capitale variabile (Sicav): è la società avente ad oggetto esclusivo l’investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico, in via continuativa, delle proprie azioni (v. azioni di società ). Tale figura è stata introdotta dalla legge (d.l. 25 gennaio 1992, n. 84) in attuazione di direttive comunitarie. Le società società differiscono dai fondi comuni di investimento per il fatto che agli investitori non sono qui offerti certificati di partecipazione, ma azioni, cosicche´ gli investitori ne diventano soci. Per poter offrire le proprie azioni, le società società effettuano con continuità operazioni di aumento del capitale sociale (v.), invitando il pubblico a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Le società società sono società per azioni, ma hanno capitale variabile: l’aumento del capitale, che è sempre pari al patrimonio netto, non implica modificazione dell’atto costitutivo e non richiede la deliberazione dell’assemblea straordinaria (v. assemblea, società straordinaria di società ). La costituzione delle società società deve essere autorizzata dal Ministro del tesoro ed è necessario un capitale iniziale di almeno dieci miliardi, interamente versati. La gestione dei fondi raccolti dalle società società è regolata, in gran parte, per rinvio alle norme sui fondi comuni di investimento mobiliare.

società di investimento immobiliare: sono s.p.a. (v. s.p.a.) che hanno per oggetto esclusivo l’investimento del proprio patrimonio in immobili. Perche´ tali enti costituiscano vere e proprie società società e non semplici comunioni, occorre che non si limitino all’acquisto e al successivo godimento di un bene, ma attuino un’attività di compravendita o permuta immobiliare tale da configurare una vera e propria attività economica (art. 2247 c.c.).

società di progettazione industriale: v. consulting engineering.

società di speculazione mobiliare: sono le s.p.a. (v. s.p.a.) aventi ad oggetto la compravendita, a fini speculativi, di titoli di credito (v.), soprattutto di azioni di società (v.) e di obbligazioni di società (v.). Tali società non mirano ad effettuare un investimento durevole nel tempo, ma si limitano a speculare sulle differenze di prezzo o di quotazione dei titoli oggetto della compravendita. Nel loro bilancio le partecipazioni in altre società non sono immobilizzazioni finanziarie, ma capitale circolante.

società e associazione in partecipazione: fondamentale differenza tra società e associazione in partecipazione (v.) consiste nel fatto che la prima è un contratto plurilaterale con comunione di scopo (v. comunione, contratto società con società di scopo), il secondo, invece, è un contratto di scambio. Ne consegue che: a) l’attività dell’associazione in partecipazione rimane attività dell’associante; b) solo l’associante è soggetto al fallimento (v.) ed altre procedure concorsuali (v.); c) l’apporto dell’associato non concorre a formare un fondo comune alle parti, ma entra nel patrimonio dell’associante; d) l’associato ha solo, nei confronti dell’associante, diritto ad un rendiconto dell’attività dell’impresa dell’associante stesso. L’associato in partecipazione è un finanziatore esterno dell’impresa, non un socio; è , però, un investitore che rischia il proprio apporto nell’impresa altrui; egli infatti partecipa alle perdite nella stessa percentuale con cui partecipa agli utili.

esteriorizzazione della società: è il comportamento di due o più soggetti che esercitano insieme un’attività economica, comportandosi reciprocamente come soci, in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che sussista una società. La esteriorizzazione può significare: a) un’effettiva volontà delle parti di realizzare un rapporto sociale; b) la volontà delle parti di simulare tra loro un rapporto sociale in realtà inesistente. Nella prima ipotesi siamo si fronte ad una società di fatto (v. società di fatto), nella seconda ad una società apparente (v.). La esteriorizzazione, a qualunque delle due ipotesi corrisponda, è condizione sufficiente per dichiarare il fallimento (v.).

fallimento della società: la società che abbia natura di imprenditore commerciale (v. imprenditore, società commerciale) è soggetta al fallimento (v.) ed alle altre procedure concorsuali (v.). Se nella società vi sono soci illimitatamente responsabili (v. socio illimitatamente responsabile), il fallimento della società produce anche il fallimento di questi. Si ha, pertanto, una pluralità di fallimenti: quello della società e quello dei soci illimitatamente responsabili. Il tribunale fallimentare (v.) nomina, sia per il fallimento della società che per quello dei singoli soci, un solo giudice delegato (v.) e un solo curatore (v.), ma può nominare più di un comitato dei creditori (v. comitato, società dei creditori) (art. 148, comma 1o, l. fall.). Il fallimento delle società ha per oggetto il patrimonio sociale (v.); il fallimento dei singoli soci ha, invece, per oggetto il restante patrimonio di ciascuno di essi, cioè il patrimonio che appartiene loro solo individualmente (art. 148, comma 2o, l. fall.). La distinzione delle procedure concorsuali avviene per le seguenti ragioni: 1) il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento delle società si intende dichiarato per l’intero nel fallimento dei singoli soci; 2) i creditori particolari partecipano solo al fallimento dei soci loro debitori. Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è prodotto della sentenza dichiarativa di fallimento: il fallimento si determina in modo automatico senza necessità di accertare, in capo a ciascuno di essi, i presupposti del fallimento, cioè la personale insolvenza dei singoli soci.

società fiduciarie: le società società sono disciplinate dalla l. 23 novembre 1939, n. 1966, e dal r.d. di attuazione 22 aprile 1940, n. 531, parzialmente modificati dal recente d.p.r. 18 aprile 1994, n. 361 (integrato dal d.m. 28 dicembre 1994), in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria (tali disposizioni vanno poi lette alla luce di quanto contenuto nel decreto del Ministero dell’industria del 16 gennaio 1995). Esse svolgono, a titolo professionale e sotto forma d’impresa, l’attività di amministrazione di beni in nome proprio e per conto di terzi, di organizzazione e revisione contabile di aziende e di rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni (art. 1, l. n. 1966 del 1939). Va tuttavia precisato che l’attività di revisione contabile certificativa è stata loro sottratta dal d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 (riscritto dal d.leg. n. 88 del 1992) e riservata alle neocostituite società di revisione. L’attività svolta dalle società società ha essenzialmente per oggetto valori mobiliari, e si attua nelle due forme dell’amministrazione e della gestione; la prima caratterizzata da una finalità conservativa, e quindi diretta ad evitare la diminuzione del complessivo valore del patrimonio, la seconda finalizzata alla ricerca della massimizzazione del profitto derivante dai valori gestiti. La gestione attuata dalle società società si distingue dall’analoga attività riservata fino al 1987 agli enti di gestione fiduciaria (r.d.l. 26 ottobre 1933, n. 1598, poi art. 45 d.m. 13 febbraio 1959, n. 449, T.U.A.P.; abrogato dall’art. 1 d.l. 16 febbraio 1987, n. 27), e successivamente ai fondi comuni d’investimento mobiliare aperti (l. 23 marzo 1983, n. 77, modificata dal d.leg. n. 83 del 1992) e chiusi (l. 14 agosto 1993, n. 344) per il fatto di essere svolta in forma personalizzata, ovvero tenendo conto delle caratteristiche dei titoli che compongono il portafoglio gestito e delle direttive impartite dal fiduciante. Le società società sono unanimemente considerate degli intermediari finanziari non bancari. Particolare rilevanza assume ora il contenuto dell’art. 17 della l. 2 gennaio 1991, n. 1, il quale ha distinto, anche sotto il profilo del tipo sociale, tra amministrazione e gestione fiduciaria, riservando la prima alle società società di amministrazione, regolate dalla l. n. 1966 del 1939, e affidando la seconda, in via esclusiva, alle società società di gestione, considerate come degli intermediari mobiliari, disciplinati, oltre che dalla legge del ’39, dalle norme predisposte per le Sim di gestione (v. anche la comunicazione Consob 12 settembre 1991, n. 91004747 e l’art. 3, l. 5 novembre 1992, n. 429, nonche´ le comunicazioni Consob 5 marzo 1993, n. 93001780, e 15 ottobre 1993, n. 93008539). Sebbene l’opinione non sia unanime, si ritiene generalmente che il rapporto fiduciante e società società sia in entrambi i casi costituito da un contratto di mandato senza rappresentanza, il cui contenuto è in larga parte imposto ex lege; anche se, con riferimento all’attività di gestione, sembra preferibile la tesi che ravvisa la sussistenza di un caso di proprietà fiduciaria. L’intestazione fiduciaria, termine con cui si indica la situazione di apparente proprietà dei valori in capo alla società, è garantita dalla scissione (ammessa nel nostro ordinamento giuridico solo per i titoli di credito) tra titolarità e legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo. Ad un identico tipo contrattuale corrisponde però una diversa finalità pratica perseguita dal fiduciante, la quale costituisce l’elemento differenziale tra le due attività (v. pure le comunicazioni Consob 6 dicembre 1991, n. 91007025, e 28 febbraio 1992, n. 92001325). Il meccanismo dell’interposizione fiduciaria si presta infatti ad un’ampia varietà di usi. Così, oltre all’attività di rappresentante degli obbligazionisti (art. 104 disp.att.c.c.) e degli azionisti, ordinari (art. 2372 c.c.) e di risparmio (art. 16 l. 7 giugno 1974, n. 216), le società società di amministrazione svolgono attività di gestione di sindacati di voto (si veda pure il titolo II, capo III, in particolare art. 20, d. leg. 1o settembre 1993, n. 385, T.U.L.B.), di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, di offerta di servizi professionali in campo finanziario. Ev tuttavia loro vietato possedere il pacchetto di controllo di azioni o quote di società editrici di giornali (art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 416), nonche´ avere intestate a proprio nome azioni o quote di imprese costruttrici aggiudicatarie di opere pubbliche (d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187). L’art. 28, l. n. 55 del 1990 elenca i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per essere amministratore o sindaco di società società (per le società società di gestione vedi pure il d.m. 26 settembre 1991). Il c.c. prevede, inoltre, alcuni divieti di interposizione di queste società in operazioni compiute da altre società e aventi ad oggetto titoli propri o di controllate (artt. 2357, 2358, 2359 bis, 2360 e 2428). Sotto il profilo contabile il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 137 (integrato da quanto disposto dal d.leg. 21 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive Cee sui conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari) disciplina il contenuto del conto dei profitti e delle perdite delle società società, le quali, in caso di insolvenza, sono sottoposte alla disciplina di liquidazione coatta amministrativa (d.l. 5 giugno 1966, n. 233, convertito in l. 1o agosto 1986, n. 430; art. 3, d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in l. 3 aprile 1979, n. 95). Un capitolo molto importante, relativamente ai soggetti in esame, è quello dei controlli; la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta da queste società ne ha infatti imposto la predisposizione di un’articolata serie. Essi spettano a vari organi di vigilanza, e sono estesi alle società società sia di amministrazione che di gestione. In base a tali norme può affermarsi che il caratteristico principio di riservatezza, che rappresenta l’elemento costitutivo dell’attività posta in essere dalle società società, mantiene pieno vigore solo nell’ambito del diritto privato, mentre nell’ambito della sorveglianza svolta dai pubblici poteri ha rilievo generale l’antitetico principio di trasparenza. Innanzi tutto si rileva come il Ministero dell’industria sia titolare di un generale potere di vigilanza, svolta in via preventiva (autorizzazione all’esercizio dell’attività) e successiva (modifica del provvedimento autorizzativo e ispezioni). Per quanto riguarda le partecipazioni in società quotate in borsa, sottoposte alla vigilanza della Consob, va segnalato quanto disposto negli artt. 5, 5 bis, 5 ter e 17 l. n. 216 del 1974, mentre l’art. 13 l. n. 77 del 1983 e l’art. 4 bis l. n. 216 del 1974 estendono alle società società, limitatamente alle partecipazioni in società quotate, i generali poteri ispettivi e d’informazione attribuiti alla Commissione dall’art. 3, lett. c, l. n. 216 del 1974, tra cui la facoltà di richiedere le generalità dei fiducianti possessori delle stesse. I controlli sulle partecipazioni detenute dalle società società in aziende esercenti attività creditizia sono ora previsti nel titolo II, capo III, d.leg. n. 385 del 1993, T.U.L.B. (vedi in particolare gli artt. 21 e 22, il primo dei quali detta una norma analoga a quella contenuta nell’art. 4 bis, l. n. 216 del 1974, attribuendo però i relativi poteri alla Banca d’Italia). Ev altresì imposto un obbligo di comunicazione all’Isvap, su richiesta, dei nomi dei fiducianti su incarico dei quali abbiano acquistato azioni di società esercenti attività assicurativa (art. 6, l. 12 agosto 1982, n. 576). In materia di antimafia va segnalato che le società società fanno parte della categoria degli intermediari finanziari autorizzati a svolgere operazioni in contante o in titoli per un importo superiore ai 20 milioni di lire (art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625); come tali sono sottoposte alle disposizioni previste dal d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197 (vedi anche il d.m. 19 maggio 1991 sulle modalità di identificazione e il d.m. 7 luglio 1992 sulla tenuta dell’archivio unico informatico). Ad esse poi si applica quanto disposto dall’art. 2 bis, l. 31 maggio 1965, n. 575 (sostituito dall’art. 1, l. 19 marzo 1990, n. 55), circa i poteri di informazione attribuiti al procuratore della Repubblica e al questore. In materia fiscale vanno ricordati l’art. 1, ult. comma, r.d. 29 marzo 1942, n. 239, e l’art. 9 l. 29 dicembre 1962, n. 1745, che impongono la comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari e al competente ufficio delle imposte dell’identità degli effettivi proprietari dei titoli intestati a nome della società e appartenenti a terzi, nonche´ l’art. 18 l. 30 dicembre 1991, n. 413, con cui è sancita la totale trasparenza delle società società nei confronti di qualsiasi richiesta loro indirizzata dall’amministrazione finanziaria. La disciplina delle società società di gestione è integrata dalle disposizioni contenute nei regolamenti Consob 2 luglio 1991, n. 5386 e 9 dicembre 1994, n. 8850, nonche´ dal regolamento della Banca d’Italia del 2 luglio 1991, a cui va aggiunta un’ampia serie di comunicazioni della stessa Commissione.

società finanziaria: è la società che eroga sistematicamente danaro a chi glielo richieda, ma utilizza, per effettuare i prestiti, il proprio danaro e non si interpone, come la banca (v.), nella circolazione del danaro. Alcuni autori negano alla società società la natura di imprenditore commerciale (v. imprenditore, società commerciale), adducendo che l’attività creditizia è attività commerciale solo quando rientri nella nozione di attività bancaria. La più recente dottrina attribuisce, invece, alla società società la natura di imprenditore commerciale, in quanto esercente attività organizzata al fine dello scambio dei beni che, se esercitata professionalmente, attribuisce la qualità di imprenditore commerciale (art. 2082 c.c.). Si parla di società società anche per indicare la società di investimento (v.), la quale si caratterizza per il fatto di avere quale proprio oggetto, esclusivo (c.d. società società pura) o prevalente, la partecipazione in società operanti nei settori della produzione e degli scambi, in vista del reddito che ne può derivare e senza lo svolgimento di un’attività di finanziamento e di coordinamento tecnico e finanziario della società partecipata, che è invece proprio delle holding (v.). Le norme speciali in materia (l. 6 giugno 1991, n. 167) fanno riferimento alle società società definendole come quelle che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito. Tali attività , per integrare gli estremi della società società, debbono essere svolte nei confronti del pubblico, non soltanto negli interni rapporti con i soci. La predetta l. n. 167 del 1991 sottopone le società società a rigorosi controlli, nel quadro delle misure antisocietàriciclaggio.

società finanziaria mista: v. società finanziaria.

società finanziaria pura: v. società finanziaria.

società finanziaria regionale: società istituita con l. regionale per finanziare attività e infrastrutture a fini di sviluppo dell’area interessata. La società società agisce come struttura di coinvolgimento e di associazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel territorio. I profili organizzativi e i caratteri dell’attività sono indefiniti e variano da caso a caso, come accade, più in generale, per la figura della società di diritto comune. La società società ha di solito natura privatistica, ma in alcuni casi è pubblica e dotata di un particolare regime decisionale e di attività ; il raggiungimento dei fini pubblici viene assicurato mediante strumenti volta a volta diversi, quali la nomina degli amministratori, il controllo sugli atti o l’emanazione di apposite direttive; normalmente, ma non sempre, la regione (v.) è azionista di maggioranza; infine, le attività intraprese possono essere di finanziamento, di partecipazione in società produttive, di compravendita mobiliare o altre ancora nelle singole realtà. (Vetritto).

società fra capitalisti: è la società costituita tra capitalisti, nel senso di apportatori di capitale sociale (v.), avente ad oggetto l’esecuzione delle altrui prestazioni intellettuali. Nella società società, i prestatori di attività intellettuale non sono soci, ma dipendenti della società; l’attività esercitata in comune dai soci è un’attività di interposizione tra quanti offrono il proprio lavoro intellettuale e quanti domandano servizi intellettuali. Le società società per la prestazione degli altrui servizi intellettuali sono sicuramente ammissibili quando offrano servizi che non corrispondano a quelli delle professioni protette (v. professioni intellettuali, società protette e non protette); nei casi in cui risultano ammissibili, esse danno sicuramente luogo ad un’attività d’impresa. Non sono, invece, ammissibili quando abbiano per oggetto l’esecuzione di prestazioni corrispondenti all’esercizio delle professioni protette.

società fra coeredi: è la società che si costituisce fra gli eredi della stessa persona per effetto della successione ereditaria. Questa instaura fra i coeredi una comunione incidentale (v. comunione, società incidentale), per effetto della quale essi diventano comproprietari dell’azienda commerciale del de cuius. L’ipotesi è analoga a quella in cui più persone diventano comproprietarie di un’azienda commerciale per averla acquistata insieme o per averne acquistato insieme i singoli beni con i quali formano un’azienda comune. In tali ipotesi, se i comproprietari intraprendono, con l’azienda comune, l’esercizio dell’impresa, danno vita ad una società commerciale (v.). Dal loro comportamento, infatti, si desume la comune volontà di conferire in comune i beni per utilizzarli nell’esercizio di un’impresa. Siamo di fronte ad una società di fatto (v.), cioè ad una società tacitamente costitutiva.

società fra professionisti intellettuali: è la società costituita fra professionisti intellettuali (v.) per l’esercizio dell’attività oggetto della professione. Per quanto riguarda le professioni intellettuali protette (v. professioni intellettuali, società protette e non protette) (art. 2229 c.c.), il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale rende inammissibile una società società, e ciò non perche´ si tratta di una società senza impresa, ma perche´ la professione sarebbe esercitata in comune fra i professionisti e, perciò , impersonalmente. Infatti, l’art. 2232 c.c. impone al professionista intellettuale, esercente una professione protetta, di eseguire personalmente l’incarico assunto. Per alcune professioni protette, la legge (art. 2 l. 23 novembre 1939, n. 1815) vieta esplicitamente di costituire, esercitare, dirigere, sotto qualsiasi forma, diversa da quella prevista dalla legge, società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza e consulenza in maniera tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. Per le professioni intellettuali non protette l’obbligo dell’esecuzione personale dell’incarico, e la corrispondente norma relativa alla retribuzione adeguata al decoro della professione non sono inderogabili. Pertanto gli esercenti professioni intellettuali non protette non debbono, necessariamente, regolare il loro rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d’opera intellettuale (v. contratto, società d’opera intellettuale) e, in particolare, sono liberi di adottare schemi contrattuali che importino una spersonalizzazione e una retribuzione determinata secondo criteri mercantili: in particolare, essi sono liberi di scegliere le forme giuridiche del contratto di appalto (v.) (art. 1655 c.c.). In particolare, il prestatore d’opera intellettuale può scegliere di agire come professionista o come imprenditore: pertanto, egli può costituire una società fra gli esercenti la professione intellettuale non protetta. I prestatori d’opera intellettuale che abbiano conferito la propria opera in società cessano di essere professionisti intellettuali: a) la prestazione d’opera dei soci è un conferimento sociale; b) la prestazione intellettuale della società è una prestazione di servizi (art. 2195 n. 1 c.c.) offerta dall’impresa collettiva.

fusione fra società: v. fusione di società .

gruppi di società: v. gruppi di società .

società holding: v. holding.

società immobiliari: v. società di investimento immobiliare.

società immobiliari di comodo: v. società di comodo.

società incorporante: v. fusione di società .

società incorporata: v. fusione di società .

società irregolari: sono tali le società in nome collettivo (v. s.n.c.) e in accomandita semplice (v. s.a.s.) iscritte nel registro delle imprese (v.): ad esse si applicano, per quanto riguarda i rapporti fra le società e terzi, le norme sulla società semplice (v. società semplice). Le società di capitali (v. società di capitali), le società cooperative (v. società cooperativa) e le mutue assicuratrici (v. mutua assicuratrice) non sussistono finche´ non sono state iscritte nel registro delle imprese: pertanto tali società non possono, in ogni caso, costituirsi come società società.

società lucrative: espressione che comprende tutti i tipi di società diversi dalle società cooperative.

società madre: v. holding.

società multinazionali: gruppo di società collegate tra loro, in quanto controllate e dirette dalla società c.d. madre, le quali hanno formalmente ciascuna la nazionalità dello Stato in cui operano. Si tratta di grandi imprese la cui attività è di regola notevolmente integrata, operanti in più Stati, attraverso proprie aziende di produzione e servizi, di cui sono titolari di solito singole società di diritto locale. La dicotomia tra unicità dell’impresa, in senso economicosocietàaziendale e la pluralità di soggetti che la compongono, sottoposti a legislazioni diverse costituisce la ragione delle difficoltà che si frappongono tanto ad una regolamentazione unitaria del fenomeno, sia in diritto interno che in diritto internazionale, che dell’esercizio della protezione diplomatica delle stesse. Il complesso delle norme, sia di diritto interno che di diritto internazionale, che regola il fenomeno è denominato Transnational Law. La determinazione dello Stato legittimato ad esercitare la protezione diplomatica in favore delle società società viene tendenzialmente effettuata, a termini del diritto consuetudinario, sulla base dei seguenti presupposti: a) l’esistenza del collegamento formale costituito dal luogo di costituzione o dal luogo della sede sociale (a suo tempo proposto dalla Corte internazionale di giustizia per le società commerciali in genere, nel caso della Barcelona Traction, 1970); b) e quella del collegamento sostanziale costituito dalla proprietà e dal controllo nazionale, c.d. controllo politico esercitato in via extrasocietàterritoriale dallo Stato di origine dell’impresa madre sulle consociate estere della medesima. V. anche multinazionali.

società mutualistica: v. mutualità , scopo di società.

società non residenti: la residenza delle società viene individuata in base alla collocazione, per la maggior parte del periodo d’imposta, nel territorio dello Stato della sede legale o amministrativa oppure dell’oggetto principale. Quest’ultimo deve essere determinato con riferimento alle risultanze dell’atto costitutivo, se esistente nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, oppure, in alternativa, con riferimento all’attività effettivamente esercitata. Le società società, sia di persone che di capitali, sono soggetti passivi dell’Irpeg (v.). V. domicilio fiscale, soggetti non residenti.

società occasionale: è la società costituitasi per l’esercizio di un’attività economica priva del requisito della professionalità : una società che, seppure esercente un’attività economica, non esercita un’impresa (v. imprenditore), e pertanto è sottoposta alle norme sulle società, ma non a quelle sull’impresa. Ev possibile la costituzione di una società società per un solo affare (societas unius operis). Perche´ esista una società, seppure occasionale, occorre lo svolgimento di un’attività economica (art. 2247 c.c.): non basta l’accordo di più persone per compiere in comune, allo scopo di dividere gli utili, un singolo atto. La società società, in quanto non costituisce un’impresa commerciale (v. imprenditore, società commerciale) non è soggetta al fallimento (v.) o ad altre procedure concorsuali (v.).

società occulta: è la società la cui esistenza non viene esteriorizzata ed uno dei soci agisce, nei rapporti con i terzi, come imprenditore (v.) individuale, e gli altri soci restano occulti ai terzi. La società società si caratterizza in quanto, pur essendo più i soci, nei rapporti con i terzi viene speso il nome di uno solo di essi, come fosse un imprenditore individuale. Pertanto società società non significa società segreta: la società resta occulta anche se i terzi sono a conoscenza della sua esistenza e resta occulta fino a che nei rapporti esterni agisce, con la spendita del proprio nome, un sedicente imprenditore individuale. Perciò i segni rivelatori del rapporto sociale, anche se apprezzabili dall’esterno, non trasformano una società società in una società palese; tali segni, però , rendono possibile ai terzi la prova dell’esistenza dell’impresa sociale. Sono segni dell’effettiva esistenza di un rapporto sociale il sistematico sostegno finanziario all’impresa altrui, unito al trattare e concludere affari in nome del titolare dell’impresa. Il fallimento (v.) della società società, anche se non testualmente previsto dalla legge, è ammesso dalla costante giurisprudenza. Per dichiarare, dopo il fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, quello dei suoi soci occulti successivamente scoperti, si deve procedere anche alla dichiarazione di fallimento della società; in questo caso i soci occulti falliscono come automatica conseguenza del fallimento sociale.

società off shore: espressione usata o per indicare le società ombra (v.) o, più specificamente, per indicare, con riferimento ai gruppi di società, società governate dalla holding del gruppo, ma non rientranti ufficialmente fra le sue controllate, essendo le relative azioni intestate a prestanomi.

società ombra: espressione con la quale si indicano le società di comodo (v.) costituite in paradisi fiscali, alle quali intestare cespiti per sottrarli alle pretese dei creditori o del fisco.

società operante: nei gruppi di società (v.), è la società che esercita in via immediata l’attività d’impresa oggetto dell’intero gruppo, o parte di essa. La società società può essere direttamente controllata dalla holding (v.) e può essere controllata da altra società, a sua volta controllata dalla holding.

patrimonio della società: v. patrimonio sociale.

politica comunitaria delle società: gli obiettivi che la Comunità persegue nell’ambito del diritto societario comprendono campi di interesse assai vasti: il supporto alla creazione di nuove imprese, la cooperazione transnazionale tra quelle esistenti per il rafforzamento dell’industria europea sui mercati mondiali, la tutela della proprietà industriale (v. proprietà , società industriale), e la realizzazione di un mercato comunitario nel settore degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Tuttavia la cooperazione industriale su scala europea incontra ancora degli ostacoli, ad es. le divergenze del diritto societario da uno Stato membro all’altro, le difficoltà amministrative connesse alla creazione di società , ed i problemi di natura fiscale. La soluzione è rappresentata da adeguati mutamenti nel diritto nazionale in materia e da una opportuna politica della concorrenza che riguardi anche le imprese pubbliche. Al riguardo, si possono ricordare una serie di direttive: la n. 77/91 Cee volta ad armonizzare le norme e le procedure relative alla costituzione, al mantenimento ed alle modificazioni di capitale delle s.p.a.; la n. 78/885 Cee che tende al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di s.p.a. ed introduce tale istituto negli ordinamenti nei quali la fusione non esisteva; le direttive nn. 78/660 ed 83/349 Cee che hanno ad oggetto i conti annuali (bilanci d’esercizio) di alcuni tipi di società (per l’Italia: s.r.l., s.a.s. e s.p.a.) ed i conti consolidati (bilancio consolidato) per i gruppi di società . Tali direttive mirano rispettivamente ad armonizzare i metodi di controllo e di valutazione dei conti annuali e ad ottenere una migliore trasparenza economica delle attività svolte dai gruppi. Molto importante è anche la direttiva n. 89/667 Cee riguardante le s.r.l. con un unico socio; essa introduce la società unipersonale nella Comunità e garantisce i terzi rispetto alle attività della stessa, permettendo la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio privato dell’imprenditore.

prova della società: v. prova, società della società .

scopo della società: v. causa del contratto di società.

società senza impresa: v. imprenditore; società occasionale.

società senza personalità giuridica: v. società di persone.

simulazione della società: è il comportamento di due o più persone che simulino l’esistenza di un rapporto sociale in realtà inesistente (v. società apparente). L’opinione tradizionale in dottrina era nel senso dell’inammissibilità dell’azione di simulazione del contratto (v.) in quanto: a) secondo alcuni, la società non aveva natura contrattuale; b) secondo altri, la società aveva natura di atto complesso o collettivo, e, perciò , di atto unilaterale insuscettibile di simulazione (v.); c) per le società di capitali (v.), si riteneva che l’omologazione e la successiva iscrizione della società avessero efficacia sanante. In seguito, dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ritenuto che la simulazione sia inopponibile da parte dei soci ai creditori sociali; inoltre, può essere fatta valere dai creditori particolari dei soci e, nel conflitto fra questi e i creditori chirografari (v. creditore, società chirografario) della società, i primi sono preferiti se il loro credito è anteriore alla costituzione della stessa.

tipicità delle società: v. tipicità , società delle società .

trasformazione delle società: v. trasformazione di società .

trattamento fiscale delle società: le società sono oggetto di un particolare trattamento fiscale in particolare nell’ambito delle imposte dirette. Occorre distinguere al proposito tra società di persone e società di capitali. Le prime sono tassate con il c.d. metodo della trasparenza: i redditi (o le perdite) realizzati vengono imputati ai singoli soci proporzionalmente alle loro quote, indipendentemente dalla effettiva percezione. Il medesimo regime della trasparenza è applicato altresì ad altre forme di esercizio collettivo di un’attività economica come le associazioni professionali (ed è stato esteso di recente anche al GEIE: v.). Le società di capitali invece sono dotate di un’autonoma soggettività passiva, venendo sottoposte all’Irpeg (v.). Tra le società di persone esiste un diverso criterio di determinazione per le società a forma commerciale (s.n.c. e s.a.s.) e per la società semplice. Quest’ultima infatti, non potendo istituzionalmente svolgere attività commerciali, può porre in essere redditi agrari, redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, mai in ogni caso reddito d’impresa. Al contrario le società a forma commerciale per espressa previsione di legge danno sempre luogo a reddito d’impresa, in ciò manifestandosi una tipica espressione di formalismo fiscale: la forma commerciale determina la qualificazione del reddito. Ev da osservare che il trattamento fiscale delle s.n.c. e delle s.a.s. non presenta particolari divergenze, riscontrandosi una sola diversità quanto al regime delle perdite: mentre le s.n.c. imputano le perdite illimitatamente a tutti i soci, nelle s.a.s. l’imputazione ai soci accomandanti è limitata alla quota di capitale da essi conferita. Per l’individuazione dei beni sociali viene fatto ricorso ad un criterio formale assai semplice, quello della appartenenza, interpretata peraltro nel senso della titolarità giuridica dei beni e non della mera disponibilità economica degli stessi. Passando ad analizzare il regime fiscale delle società di capitali può osservarsi che la diversità più sensibile rispetto al regime delle società di persone consiste nella esistenza di una autonoma imposizione. Peraltro, successivamente, in sede di distribuzione degli utili ai soci si ha una seconda imposizione a carico di questi ultimi; per evitare così una doppia imposizione si è adottato un peculiare sistema che si articola attraverso la concessione di un credito d’imposta (v.) ai soci per le imposte versate dalla società. Al fine di evitare possibili distorsioni il sistema è stato ulteriormente articolato con l’istituzione della maggiorazione di conguaglio (v.). L’Irpeg pagata dalla società, alla luce di quanto detto, si risolve in una sorta di anticipazione rispetto all’Irpef che verrà pagata dai soci: questi ultimi avranno dunque una maggiore o minore convenienza a seconda che la loro aliquota marginale sia inferiore o superiore al 36%. Ev possibile così individuare un principio a fondamento delle scelte del legislatore tributario in materia di società: la neutralità della struttura societaria rispetto alla imposizione sui soci. Si tratta di un vero e proprio giudizio di valore e non di un dato necessario ed automatico, essendo comunque ipotizzabile un sistema di doppia imposizione (come avviene ad es. in Usa e come avveniva in Italia per le società di capitali fino al 1977). Quanto al resto della disciplina delle società di capitali vi è un generico rinvio alle disposizioni valevoli per le società di persone a forma commerciale. Esistono comunque alcune norme specifiche che tengono conto della particolarità strutturale di queste società.


Sociedad ano´ nima      |      Società a responsabilità limitata


 
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