Enciclopedia giuridica

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Appalto

Ev il contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti dell’altra (committente o appaltante) a realizzare un’opera o a compiere un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio verso un corrispettivo in danaro (art. 1665 c.c.).

appalto a regia: si ha appalto quando l’appaltatore è , per contratto, tenuto ad agire sotto la direzione del committente e si presenta quale suo nudus minister, ossia è tenuto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell’uno e delle altre. Ogni rischio, in tal caso, resta sul committente e l’appaltatore è esonerato da responsabilità , anche a norma dell’art. 1669 c.c..

contratto di appalto per software: è il contratto con il quale un’impresa (v.) o un professionista esercente una professione non protetta (v. albi professionali), si obbliga, nei confronti di un committente, alla produzione di un software personalizzato, ossia creato appositamente per le specifiche esigenze del cliente. V. anche contratto, appalto di sviluppo.

corrispettivo dell’appalto: il appalto può essere determinato a corpo (ossia per l’opera nel suo insieme) o a misura (ossia quando il corrispettivo è stabilito in raappalto gione di un tanto per ogni unità di misura). Il appalto, salvo gli eventuali acconti, è dovuto, salvo diversa pattuizione o uso contrario, quando l’opera è stata verificata ed accettata dal committente (cosiddetto collaudo) (art. 1665, comma 5o, c.c.). Se l’opera è da eseguire per partite, l’appaltatore può doappalto mandare il collaudo e il pagamento delle singole partite (artt. 1665 e 1666 c.c.). Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, ne´ hanappalto no stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice (art. 1657 c.c.). V. anche appaltatore, rischio dell’appalto.

appalto di mere prestazioni di lavoro: attiene al divieto di intermediazione ed interposizione di opere e servizi (v. intermediazione e interposizione). La l. 23 ottobre 1960, n. 1369, vieta all’imprenditore (committente e pseudo committente) di affidare in appalto o in sub appalto o in qualsiasi altra forma (ad es.: somministrazione o contratto d’opera), anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. Ev inoltre vietato affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. In via presuntiva l’art 1, comma 3o, della legge afferma che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o sub appalto, anche per esecuzione di opere di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzatura fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante. La sanzione civile consiste, in tutti questi casi, nel considerare i lavoratori apparentemente assunti dall’appaltatore o intermediario a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Quanto previsto dalla l. n. 1369 del 1960 non consiste in un divieto della figura giuridica di appalto come tale considerato, ma di un divieto che riguarda il contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, cioè utilizzato per eludere, nel contesto di un decentramento produttivo, l’applicazione di norme inderogabili poste a tutela del lavoratore. Gli appalti saranno quindi leciti quando in essi non ricorra alcun decentramento o espulsione di lavoro dall’impresa appaltante. L’art. 3 dispone che gli imprenditori che appaltano opere o servizi da eseguirsi all’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore, sono tenuti in solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori a loro dipendenti. Inoltre appaltatore e committente sono tenuti in solido per tutti gli adempimenti previdenziali ed assistenziali. La responsabilità solidale perdura per tutto il protrarsi dell’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la cessazione dello stesso (art. 4). Passato l’anno sarà comunque esperibile l’art. 1676 c.c.: trattasi di un’azione diretta proponibile dai dipendenti dell’appaltatore contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto ma, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. L’art. 5 della citata legge prevede però una serie di eccezioni al principio del pari trattamento e della responsabilità solidale. Di seguito rimane ferma (in tutti i casi previsti dall’art. 5) la diversa e minore tutela accordata dall’art. 1676 c.c..

appalto di opere: è l’appalto avente per oggetto la realizzazione di un’opera.

appalto di opere pubbliche e rapporto di lavoro: l’art. 36 dello statuto dei lavoratori dispone che nei contratti di appalto di opere pubbliche deve essere inserita una clausola esplicita determinante l’obbligo per l’appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle dei contratti di lavoro della categoria o della zona. Ogni infrazione a tale obbligo, che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata al ministro nella cui amministrazione sia stato concesso l’appalto. Questi deve adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell’appalto e, nei casi più gravi (di recidiva), può deciderel’esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di appalto.

appalto di pubblici servizi: con d.leg. 17 marzo 1995, n. 157, sono state disciplinate, in attuazione della direttiva comunitaria del 1992, gli appalti di pubblici servizi da parte della P.A.. La normativa prevede le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. Per tali appalti è prevista la responsabilità della P.A. per i danni cagionati ai privati per violazione delle norme comunitarie e per le disposizioni di recepimento, segnatamente vengono tutelati le lesioni di interessi legittimi nel corso della procedura di scelta del contraente.

appalto di servizi: è l’appalto avente per oggetto la prestazione di servizi.

appalto e vendita di cosa futura: la vendita di cosa futura, con la quale il venditore si obbliga anche a porre in essere l’attività necessaria alla realizzazione della cosa da trasferire, è una figura contrattuale molto vicina a quella dell’appalto, tanto che talvolta la giurisprudenza può qualificare la fattispecie contrattuale come vendita mista ad appalto (v. contratto, appalto misto). Per distinguere le due figure contrattuali si osservano i seguenti criteri: 1) si è in presenza di appalto quando i materiali della costruzione o, nel caso della costruzione di un edificio, il terreno su cui viene edificato non vengono forniti dal costruttore, ma dal committente; 2) negli altri casi occorrerà interpretare il singolo contratto (v. contratto, interpretazione del appalto), per stabilire se la volontà delle parti è diretta esclusivamente o prevalentemente al trasferimento della proprietà della cosa (in questo caso si avrà vendita di cosa futura), ovvero alla realizzazione dell’opera (in questo caso si avrà appalto). In particolare: a) si è in presenza di una vendita di cosa futura quando il carattere principale ed essenziale del contratto è nel trasferimento, mentre l’opera dell’uomo costituisce un elemento strumentale ed accessorio; si è in presenza di un appalto, qualora il carattere principale ed essenziale del contratto è nell’opera dell’uomo, mentre il trasferimento costituisce elemento strumentale ed accessorio (cosiddetto criterio dell’accessorietà ); b) si è in presenza di una vendita di cosa futura quando l’oggetto del contratto costituisce la normale attività del fornitore; (cosiddetto criterio della normale produzione); c) si è in presenza di appalto quando al soggetto che ha interesse ad acquisire il bene viene attribuito un potere di partecipazione e di controllo nei confronti del soggetto che si è obbligato a costruire il bene (cosiddetto criterio dell’interferenza).

fallimento nell’appalto: l’appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti. Esso, tuttavia, non si scioglie se entro venti giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore, previamente autorizzato dal giudice delegato, dichiari di voler subentrare quale parte del contratto di appalto e sempre che, se la parte fallita è l’appaltatore, il committente non si opponga perche´ la considerazione della persona del fallito era stata motivo determinante del contratto (art. 81 l. fall.).

appalto pubblico: ricorre quando il contratto è concluso tra lo Stato o altro ente pubblico (committente) o altro ente privato imprenditore (appaltatore). Ev uno degli strumenti di cui la P.A. può avvalersi per la realizzazione di opere pubbliche, in alternativa con l’esecuzione diretta, la concessione della costruzione ecc.. L’appalto appalto resta un contratto di diritto privato posta in essere dalla P.A., anche se sottoposto a una disciplina in gran parte diversa da quella di diritto comune. L’amministrazione, anche se fruisce di una serie di privilegi giustificati dalla destinazione pubblica dell’opera, non interviene nel contratto in veste autoritativa, non avendo il potere di costituire unilateralmente il vincolo contrattuale, ne´ di obbligare l’imprenditore al compimento della prestazione. Pertanto l’appalto appalto deve ritenersi regolato dal c.c. per tutto quanto non sia disciplinato dalla legislazione speciale ad esso riservata. Tuttavia, l’amministrazione, a differenza del privato, non è libera nella scelta del contraente, essendo vincolata all’osservanza delle norme che regolano minutamente i modi di aggiudicazione dei pubblici appalti (con privilegio del sistema dei pubblici incanti) mentre l’appaltatore, per poter partecipare alla gara e acquisire l’incarico, deve possedere particolari requisiti di affidabilità ed essere iscritto in appositi albi (v. contratti, appalto ad evidenza pubblica). Nella successiva fase di esecuzione la P.A. sovraintende ai lavori a mezzo di un direttore da essa nominato, ai cui ordini di servizio l’appaltatore deve attenersi, salvo il potere di far risultare il suo dissenso. Per la determinazione del corrispettivo vige il principio che tutti i fatti inducenti maggiori spese per la esecuzione dell’opera devono essere accertati mediante registrazione contabile. Ogni contestazione dell’appaltatore sulla contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione deve essere formulata mediante apposite domande (riserve) da iscrivere nei documenti contabili entro termini perentori. L’amministrazione dispone inoltre di un sensibile ius variandi sia in relazione al contenuto concreto dell’opera in corso di esecuzione sia in relazione al relativo prezzo e la stessa concessione della revisione del prezzo (v.). La P.A. infine ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto in caso di gravi inadempienze dell’appaltatore (art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 248, all. F) il quale ha solo il diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed è tenuto al risarcimento del danno arrecato alla controparte in relazione alla necessità di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto e alla esecuzione di ufficio. Essa ha anche il diritto di procedere alla esecuzione di ufficio di danno dell’appaltatore quando il progresso dei lavori non sia tale da assicurare il compimento entro il tempo prefissato e, comunque, ha il diritto di risolvere ad nutum il contratto (art. 41 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063), mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. La difesa dell’appaltatore è per contro limitata non solo perche´ egli può far valere le sue pretese solo dopo l’approvazione del collaudo dell’opera, ma anche perche´ il controllo giurisdizionale sulla legittimità della autotutela viene esercitato a posteriori: non è l’amministrazione a dover adire il giudice per far dichiarare risolto il contratto, bensì è l’appaltatore a doverlo adire per far dichiarare illegittima la risoluzione, senza che l’atto amministrativo, incidentalmente ritenuto illegittimo, possa essere revocato o modificato, stante il divieto posto dall’art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo.

appalto pubblico nella Cee: politica di importante rilievo in quanto la liberalizzazione dell’appalto appalto riveste la massima importanza nell’ambito del sistema comunitario, sia sotto il profilo economico generale che sotto quello più specifico dell’integrazione europea nella prospettiva della creazione di un grande spazio economico unico. In linea generale, il settore degli appalti è sottoposto a tutte le norme relative alla libera circolazione delle merci, al diritto di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi di cui ai trattati istitutivi ed alle norme di diritto derivato. Più in dettaglio, nel corso degli anni settanta, per una più corretta applicazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione, il Consiglio dei ministri della Cee ha stabilito numerose direttive che hanno già obbligato gli Stati membri ad adattare le rispettive legislazioni in materia di appalto in funzione di principi comuni. Nel 1970 e nel 1971 sono state adottate due direttive di base, successivamente adattate e modificate, che mirano ad armonizzare le procedure nazionali relative agli appalti di lavori, ossia i contratti aggiudicati per iscritto dalle autorità pubbliche ad imprenditori e riguardanti attività nei settori della costruzione e del genio civile a partire da un determinato valore; ed all’appalto di forniture, ossia contratti aggiudicati per iscritto dalle autorità pubbliche a fornitori, in merito alla fornitura di prodotti, ivi compresa l’eventuale posa od installazione, a partire da un determinato valore. Inoltre, in seguito ad un accordo internazionale concluso a Ginevra il 12 aprile 1979 nell’ambito del Gatt (v. Accordo generale sulle tariffe e sul commercio), è stata estesa a tutti i Paesi firmatari dell’accordo in oggetto la liberalizzazione degli appalti di forniture aggiudicati dalle autorità che dipendono direttamente dai governi nazionali. Negli anni ottanta, invece, da un canto, si sono inseriti nella regolamentazione comunitaria cinque grandi settori in precedenza esclusi: gli appalti aggiudicati dalle autorità che operano nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell’acqua potabile e dell’energia e gli appalti di servizi, mentre, dall’altro, si è cercato di combattere più efficacemente le infrazioni commesse nel settore dell’appalto appalto. Vengono più in particolare conferiti agli organi nazionali responsabili delle procedure di ricorso, i poteri necessari per adottare, con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza, provvedimenti provvisori volti a riparare la violazione o ad impedire ulteriori danni agli interessi coinvolti. Inoltre viene riconosciuta alla Commissione la possibilità di domandare allo Stato membro la correzione della procedura di aggiudicazione che costituisca una violazione chiara e manifesta delle direttive in materia. Infine, si ricorda che la Commissione ha creato con comunicazione un sistema di controllo per garantire il rispetto della normativa in materia nei casi in cui gli appalti siano finanziati con fondi e strumenti comunitari.

recesso del committente dal contratto di appalto: il committente può recedere dal contratto, anche se è già iniziata l’esecuzione dell’opera o del servizio, ma deve rimborsare l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e risarcirlo del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

risoluzione dell’appalto: l’appalto è soggetto alle norme che regolano in generale la risoluzione del contratto (v. contratto, risoluzione del appalto). Il codice detta, inoltre, delle norme specifiche in tema di appalto. Se, nel corso dell’opera, il committente accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, egli può assegnare all’appaltatore un congruo termine per conformarsi a tali condizioni; se l’appaltatore, una volta trascorso il termine, non si è conformato alle condizioni stesse, il contratto è risolto (art. 1662, comma 2o, c.c.). Nel caso in cui l’opera sia affetta da difformità o vizi, il committente può chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto solo se le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, comma 2o, c.c.). Una specifica disciplina è anche dettata per l’eccessiva onerosità sopravvenuta dall’art. 1664 c.c. ai sensi del quale: qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

appalto somministrazione: tipo di appalto avente per oggetto la prestazione continuativa o periodica dei servizi. Ev un contratto a causa mista, nel quale si combinano la causa dell’appalto e quella della somministrazione, di conseguenza, al contratto si applicano, in quanto compatibili, sia le norme sull’appalto, sia le norme sulla somministrazione.

sub appalto: è un contratto di appalto che colloca l’appaltatore principale nella posizione di committente rispetto al subappaltatore; la stipulazione di tale contratto da parte dell’appaltatore principale è consentita solo se questi è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). Al appalto appalto si applicano le stesse norme che regolano l’appalto, tenendo presente che il subappaltatore è un ausiliario (v. ausiliari, responsabilità per fatto degli appalto) dell’appaltatore, che risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c. Il appalto appalto può avere il medesimo oggetto dell’appalto principale o una parte soltanto di questo. Nel primo caso il subappaltante si limita alla direzione dei lavori oggetto dell’appalto, assumendo nei confronti del committente il rischio relativo all’esecuzione del contratto. Ev frequente in questo caso la clausola del appalto che ne determina il corrispettivo per rinvio al corrispettivo dell’appalto principale, detratta una percentuale spettante al subappaltante. Il appalto appalto è un contratto collegato (v.), sensibile alle vicende (invalidità , risoluzione) che colpiscono il contratto principale.


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