Enciclopedia giuridica

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Risarcimento del danno

V. inadempimento, risarcimento del danno dell’obbligazione; fatti illeciti.

clausola penale e risarcimento del danno: v. clausola, risarcimento del danno penale.

risarcimento del danno da reato: se dalla commissione del reato è derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale, il colpevole è tenuto al risarcimento del danno, in solido con le persone che, secondo le leggi civili debbono rispondere per il fatto del medesimo (art. 185 c.p.). Tale obbligo comporta il versamento di una somma di denaro equivalente alla perdita subita dal danneggiato. Il reato può causare anche un danno non patrimoniale, che consiste nel turbamento dell’animo, sensazioni e sentimenti dolorosi (pecunia doloris). Il diritto al risarcimento del danno spetta al danneggiato del reato, anche qualora quest’ultimo non coincida con il soggetto passivo del reato stesso (v. querela). Tale diritto può essere esercitato nel processo penale.

risarcimento del danno in forma specifica: in luogo del risarcimento del danno in danaro si può ottenere, se è possibile, una reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.), ossia il ripristino della situazione preesistente al verificarsi del danno, come la demolizione di una costruzione; oppure la consegna di un nuovo bene in sostituzione di quello distrutto dal danneggiante; oppure, quando il danno ingiusto (v. danno, risarcimento del danno ingiusto) consista in una diffamazione, lesiva del diritto all’onore (v. onore, diritto all’risarcimento del danno), o nella divulgazione di immagini o di notizie, lesiva del diritto alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla risarcimento del danno), nell’ordine del giudice di distruggere il materiale (stampati, filmati ecc.) mediante i quali si perpetra la diffamazione o la lesione della riservatezza. Il secondo comma dell’art. 2058 c.c. aggiunge che il risarcimento del danno è disposto per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

risarcimento del danno nel fatto illecito: ai sensi dell’art. 2043 c.c., chi ha cagionato il danno deve risarcirlo. Il danno da risarcire è sia il danno patrimoniale (v. risarcimento del danno patrimoniale) sia, se ricorre il presupposto di cui all’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale (v. risarcimento del danno non patrimoniale). V. anche risarcimento del danno patrimoniale; lucro cessante; compensatio lucri cum damno; risarcimento del danno in forma specifica; danno, risarcimento del danno non patrimoniale; danno, risarcimento del danno biologico; responsabilità , risarcimento del danno solidale.

risarcimento del danno non patrimoniale: il danno non patrimoniale (cosiddetto danno morale), consistente nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), ed è liquidato dal giudice in via equitativa. Un caso è quello previsto dall’art. 89, comma 2o, c.p.c.; ma il caso più importante è quello del danno cagionato con un fatto che, oltre ad essere fatto illecito per il c.c., costituisca reato per il c.p. (art. 185, comma 2o, c.p.). Una specifica misura riparatoria è l’ordine del giudice di pubblicare la sentenza penale di condanna in uno o più giornali, quando ciò costituisca (ad esempio, in caso di lesione all’onore, alla riservatezza ecc.) il mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (art. 186 c.p.). Sul rapporto fra risarcibilità del danno non patrimoniale e reato si deve considerare: a) perche´ la responsabilità civile sussista, basta l’astratta previsione del fatto come reato e non occorre la sentenza penale di condanna; sicche´ lo stesso giudice civile può, ai limitati effetti della condanna al risarcimento del danno risarcimento del danno, accertare la sussistenza del reato. Il principio è stato per la prima volta enunciato per il caso in cui l’autore del fatto non era imputabile perche´ minore. Ma la sentenza si è rivelata suscettibile di notevoli implicazioni ulteriori: svincolando il danno morale da reato dal processo penale, ha reso possibile una alternativa tutela civile dei diritti lesi da reati perseguibili a querela, come i reati contro l’onore e, in particolare, la diffamazione a mezzo stampa (v. diffamazione, risarcimento del danno a mezzo stampa). L’azione di danni davanti al giudice civile può , in questi casi, apparire più temibile, e quindi dotata di maggiore efficacia deterrente, perche´ direttamente minaccia il patrimonio del reo e perche´ non è subordinata al breve termine di proposizione della querela; e può presentare anche il vantaggio di una più sicura, anche se più tarda, protezione essendo immune dall’eventualità di provvedimenti di clemenza; b) il fatto illecito deve integrare tutti gli estremi del reato; perciò non sono risarcibili i danni non patrimoniali quando la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli sia affermata in base alla presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., e non in forza di un accertamento concreto della colpa, necessaria per integrare gli estremi del reato.

risarcimento del danno patrimoniale: la natura del danno non è in relazione necessaria con la natura del diritto o dell’interesse leso dal fatto illecito: la lesione di un diritto non patrimoniale può comportare danno patrimoniale, mentre è concepibile un danno non patrimoniale in conseguenza della lesione di un diritto patrimoniale (v. diritti, risarcimento del danno patrimoniali). Altro è il criterio in base al quale si giudica sulla ingiustizia del danno (v. danno, risarcimento del danno ingiusto), altro quello in base al quale si valuta la sua patrimonialità : il danno è ingiusto (e, perciò , risarcibile) in quanto lesivo di un diritto o di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del danneggiato; è un danno patrimoniale in quanto produca conseguenze negative sul patrimonio del danneggiato. Il risarcimento del danno risarcimento del danno consiste, di norma, nel pagamento di una somma di danaro, che si calcola secondo i principi sulla valutazione dei danni di cui agli artt. 1223 (v. danno, risarcimento del danno emergente; lucro cessante), 1226 (v. danno, valutazione equitativa del risarcimento del danno emergente), 1227 (v. concorso, risarcimento del danno di colpa del danneggiato) c.c.. Ma l’art. 2056, comma 1o, c.c., nel rinviare a questi principi, omette di richiamare l’art. 1225 (v. danno, risarcimento del danno prevedibile) c.c.; si ritiene, perciò , che il risarcimento comprenda anche il danno non prevedibile al momento del fatto illecito. Si intende che la non prevedibilità riguarda qui l’entità del danno, non già l’evento dannoso: se questo non è prevedibile non c’è rapporto di causalità (v. causalità , rapporto di risarcimento del danno fra fatto illecito e danno) e non c’è , di conseguenza, responsabilità . In linea di principio può dirsi che il risarcimento del danno risarcimento del danno è l’equivalente monetario della perdita subita dal patrimonio del danneggiato; e si può ripetere, sulla scorta del richiamato art. 1223 c.c., che esso comprende tanto il danno emergente, ossia la perdita subita, quanto il lucro cessante, ossia il mancato guadagno. Specifica del fatto illecito è la norma, dettata dall’art. 2056, comma 2o, c.c., secondo la quale il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso; norma che viene applicata con questo principiorisarcimento del dannoguida: il lucro cessante è risarcibile quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, appare ragionevole prevedere che il danno si produrrà nel futuro. Il lucro cessante è sempre danno futuro, basato sulla valutazione presente del suo probabile verificarsi; il danno emergente, per contro, può essere sia danno presente sia danno futuro. Ev danno futuro il mancato guadagno spettante al lavoratore colpito da invalidità permanente che lo renda totalmente o parzialmente inabile al lavoro: il lucro cessante dovutogli corrisponderà alle somme che avrebbe percepito per tutto il tempo della sua residua vita lavorativa. Ma è danno futuro, sebbene sia danno emergente e non lucro cessante, il costo che l’infortunato dovrà affrontare, per tutto il tempo della sua vita residua, per avere perduto a causa dell’infortunio la propria autosufficienza ed essere costretto a servirsi dell’assistenza altrui. Va richiamata l’attenzione su alcuni principi che la giurisprudenza pone alla base della determinazione del danno patrimoniale: a) quando sia stato leso il diritto di proprietà , danno risarcibile è anzitutto quello che derivi dal perimetro della cosa; ma è anche quello derivante, quando la cosa non sia perita e sia rimasta nel patrimonio del danneggiato, dalla limitazione delle facoltà di godimento o di disposizione della cosa, ossia dalla riduzione del suo valore d’uso o del suo valore di scambio; b) quando sia stato leso il diritto all’integrità fisica (v. integrità fisica, diritto alla risarcimento del danno), si dovrà fare capo, per determinare il lucro cessante, alla capacità di reddito del danneggiato o, se questi non è ancora in età lavorativa, alla posizione economica e sociale della sua famiglia. L’art. 2056 c.c., comma 2o, impone di considerare le circostanze del caso: perciò , il giudice non può determinare il lucro cessante in base alla cosiddetta invalidità generica, applicando meccanicamente le percentuali di riduzione della capacità lavorativa, prevista dalle tabelle di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro (perdita di un dito: riduzione del tot per cento della capacità lavorativa; perdita di un braccio: perdita del tot + n per cento, e così via); deve, invece, valutare la invalidità specifica, collegata alla attività professionale del danneggiato. Il danno permanente può essere anche liquidato in forma di rendita vitalizia (v. rendita, risarcimento del danno vitalizia) (art. 2057 c.c.). V. anche compensatio lucri cum damno; risarcimento del danno in forma specifica.

risarcimento del danno per danno emergente: v. danno, risarcimento del danno emergente.

risarcimento del danno per il ritardo: v. inadempimento, risarcimento del danno dell’obbligazione; mora, risarcimento del danno del debitore; risarcimento del danno per inadempimento.

risarcimento del danno per inadempimento: il debitore inadempiente è tenuto, a norma dell’art. 1218 c.c., al risarcimento del danno cagionato al creditore con l’inadempimento o il ritardo. Ev la cosiddetta responsabilità contrattuale (v. responsabilità , risarcimento del danno contrattuale), così distinta dalla responsabilità da fatto illecito (v. fatti illeciti) (art. 2043 c.c.), cui si suole dare il nome di responsabilità extracontrattuale. Sono espressioni convenzionali, non del tutto appropriate: l’art. 1218 c.c., collocato nel titolo sulle obbligazioni in generale, fa riferimento all’inadempimento di qualsiasi obbligazione, e non solo delle obbligazioni nascenti da contratto, anche se è , di fatto, destinato a trovare prevalentemente applicazione a queste ultime. Di più : l’art. 1218 c.c. e l’art. 2043 c.c., cui si suole guardare come alla fonte della responsabilità extracontrattuale, operano su piani diversi, giacche´ il secondo attiene a una specifica fonte generatrice di obbligazione (v. fonti, risarcimento del danno delle obbligazioni), quale il fatto illecito, e si colloca sul medesimo piano del contratto, anch’esso fonte di obbligazione (art. 1173 c.c.), come ad esempio l’obbligazione di pagare il prezzo di vendita; mentre l’art. 1218 c.c. riguarda l’inadempimento dell’obbligazione, quale che sia il fatto o l’atto che l’ha prodotta, incluso anche l’inadempimento di obbligazione nascente da fatto illecito. Nulla vieta di perseverare nell’abitudine linguistica che distingue, nei termini predetti, fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, purche´ si abbia coscienza del significato solo convenzionale di questa locuzione. Altra distinzione convenzionale è quella che contrappone, entro la più generale categoria dell’illecito o del torto civile, fra illecito o torto contrattuale, costituito dalla violazione di un impegno contrattuale, e illecito o torto extracontrattuale, identificato nel fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.. Le due specie di illecito o torto civile vengono a loro volta contrapposte all’illecito penale (per il quale è comminata una pena) ed all’illecito amministrativo (per il quale è comminata una sanzione amministrativa). Entro questo ordine di classificazioni il nesso che fa accostare fra loro la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale è nel fatto che entrambe conseguono ad un comportamento antigiuridico, che nel primo caso consiste nella violazione di una preesistente obbligazione e nel secondo caso si concreta nel fatto illecito definito dall’art. 2043 c.c.. Il debitore inadempiente deve al creditore una somma di danaro che sia equivalente monetario dei danni che l’inadempimento o il ritardo nella esecuzione della prestazione gli hanno cagionato: una somma corrispondente cioè alla differenza fra il valore che il patrimonio del creditore avrebbe se l’obbligazione fosse stata adempiuta ed il suo valore attuale. Il danno da risarcire è formato da due componenti (art. 1223 c.c.): a) il cosiddetto danno emergente, ossia la perdita subita dal creditore: le merci affidate al vettore, ad esempio, sono perite durante il trasporto; il danno emergente è qui pari al danaro occorrente per ricomperare sul mercato merci dello stesso genere e quantità; b) il cosiddetto lucro cessante, ossia il mancato guadagno: il grossista, ad esempio, è inadempiente all’obbligazione di rifornire il commerciante al minuto, e dovrà risarcirgli quale lucro cessante il guadagno che il secondo sperava di ricavare dalla rivendita delle merci: il produttore di macchine industriali ha fornito all’imprenditore una macchina difettosa cagionando l’interruzione del ciclo produttivo: il lucro cessante sarà pari al mancato ricavo aziendale nel periodo necessario per procurarsi altra macchina. Ancora: le merci perite durante il trasporto erano beni produttivi, ad esempio macchine industriali, e il lucro cessante è qui la somma che il creditore ha perduto per la mancata utilizzazione, o per la mancata locazione, delle macchine per tutto il tempo occorrente per procurarsene altre. Il lucro cessante può superare il valore di scambio della cosa oggetto del contratto inadempiuto, dovendosi avere riguardo al suo valore d’uso, ossia al guadagno che il creditore avrebbe ricavato dal suo impiego. Quando il danno, danno emergente o lucro cessante, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). Il criterio che ispira la disposizione è che la difficoltà per il creditore di provare l’ammontare del danno, quando è certo che il danno si è verificato, non deve andare a vantaggio del debitore inadempiente. La valutazione equitativa in parola non è, ovviamente, una valutazione etica, basata sul concetto che ha il giudice del giusto ristoro del danno: è , invece, una valutazione economica, basata sulla considerazione delle situazioni di mercato. Fra inadempimento e danno deve sussistere uno specifico rapporto di causalità (v. causalità , rapporto di risarcimento del danno): non è risarcibile qualsiasi danno che, in qualche modo, si ricolleghi all’inadempimento, in un generico rapporto di causa ad effetto, ma solo il danno che ne sia conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.). Così, se il creditore di una somma di danaro si trova, a causa dell’inadempimento del proprio debitore, nella condizione di non poter profittare, per mancanza del danaro occorrente, della occasione di un vantaggioso affare o se si trova, peggio, nella condizione di non poter pagare i propri creditori, subendo la vendita dei propri beni, si tratta di danni (lucro cessante nel primo esempio, danno emergente nel secondo) dei quali non potrà pretendere il risarcimento dal suo debitore: l’inadempimento di questo ha solo concorso a determinare lo stato di difficoltà finanziaria del creditore e questo stato di difficoltà finanziaria (che si deve ritenere derivi da molteplici cause e non può essere considerato tutto dipendente dall’inadempimento di quel singolo debitore) ha, a sua volta, determinato i danni in questione: non c’è , dunque, un rapporto di causa ad effetto diretto e immediato fra inadempimento e danno, ma solo un rapporto indiretto e mediato. Bisogna poi distinguere fra danno prevedibile e danno non prevedibile: se l’inadempimento o il ritardo dipende da dolo (v. dolo, risarcimento del danno nella responsabilità civile) del debitore, il risarcimento si estende anche al danno imprevedibile; altrimenti è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui l’obbligazione è sorta (art. 1225 c.c.). Cominciamo dall’inadempimento non dipendente da dolo: le merci affidate al vettore e perite durante il viaggio erano merci per le quali il mittente aveva trovato un compratore disposto a pagare un prezzo superiore al prezzo di mercato: il vettore corrisponderà , quale risarcimento del danno, il corrente valore di mercato delle merci (che è il danno prevedibile come conseguenza del proprio inadempimento), non già quel maggior prezzo che, eccezionalmente, il creditore era riuscito a pattuire con il compratore (danno non prevedibile). Il danno è quello prevedibile al momento in cui l’obbligazione è sorta: se, per un improvviso aumento del prezzo delle merci, verificatosi durante il viaggio, il mittente subisce per il perimento delle merci un danno maggiore di quello prevedibile al momento del contratto di trasporto, il vettore risarcisce il minor danno prevedibile a quel momento. La più antica giurisprudenza considerava eccezionale il risarcimento del danno non prevedibile, e dava una interpretazione restrittiva del dolo di cui all’art. 1225 c.c., che circoscriveva al caso in cui il debitore, nel mancare intenzionalmente di dare esecuzione o esatta esecuzione alla prestazione dovuta, avesse agito con la consapevolezza di arrecare danno al creditore. In tempi più recenti la prospettiva appare rovesciata: la regola è la risarcibilità dell’intero danno; l’eccezione è l’esclusione della responsabilità nel caso di inadempimento non intenzionale. Perciò la responsabilità del debitore in dolo, in quanto applicazione della regola generale della risarcibilità dell’intero danno, anche non prevedibile, non può essere intesa restrittivamente: doloso è l’inadempimento intenzionale; la consapevolezza del danno è irrilevante. Così risponderà anche dei danni non prevedibili al momento in cui l’obbligazione è sorta non solo l’appaltatore che, utilizzando nella costruzione cemento armato in quantità inferiore a quella richiesta dalla tecnica delle costruzioni, si sia reso responsabile del successivo crollo dell’edificio (qui c’era consapevolezza del danno), ma anche l’appaltatore che abbia realizzato l’opera in difformità dal progetto: egli dovrà risarcire il lucro cessante del committente anche se di entità non prevedibile al momento della conclusione del contratto di appalto, per avere il committente perduto, a causa di quelle difformità , una occasione di vendita eccezionalmente favorevole. Per contro, il fatto dello stesso creditore, che avrebbe potuto evitare il danno comportandosi con la dovuta correttezza, esonera da responsabilità il debitore (art. 1227 c.c., comma 2o); oppure riduce l’ammontare del risarcimento da questo dovuto se ha concorso a determinare il danno (art. 1227 c.c., comma 1o). Anche in tale ipotesi rileva il rapporto di causalità fra inadempimento e danno: se questo è determinato, in tutto o in parte, dal comportamento del creditore, non si può dire che il debitore lo abbia cagionato o che ne sia stato la sola causa, e il debitore non ne risponde o ne risponde solo nella misura a lui imputabile. Così, se merci equivalenti a quelle non consegnate dal debitore sono agevolmente reperibili sul mercato, sarà imputabile al creditore, e non risarcibile da parte del debitore, il danno che il creditore ha subito per essere rimasto sprovvisto di quelle merci oltre il tempo necessario per procurarsele sul mercato. Così il danno subito dal lavoratore per l’ingiustificato licenziamento o, nei casi di collocamento obbligatorio, per la mancata assunzione va diminuito di quanto il lavoratore avrebbe potuto evitare ricercando un’altra occupazione. Ma neppure è corretto, questa volta da parte del debitore, pretendere che il creditore esegua, per ridurre il danno, attività gravose o straordinarie: così, nel primo dei casi sopra indicati, non si potrà pretendere che il creditore si rechi all’estero per approvvigionarsi; ne´ , nel secondo caso, che il lavoratore accetti qualsiasi lavoro, anche fuori sede o per mansioni inferiori. Il concetto giuridico di causalità è diverso dal concetto naturalistico. Ev causa di un evento, in senso naturalistico, ogni fattore che sia concorso a determinarlo, che si sia posto cioè quale condicio sine qua non del prodursi dell’evento. Il concetto giuridico si basa, invece, su una selezione fra i diversi fattori, eseguita secondo il criterio della regolarità causale; un dato fattore è, giuridicamente, causa di un dato evento se questo ne costituisce l’effetto normale o l’ordinaria conseguenza. Questo criterio permette di verificare l’esistenza di un rapporto di causalità quando fra l’inadempimento del debitore e il danno subito dal creditore si interponga un evento intermedio, generato dal primo e, a sua volta, generatore del secondo. Nonostante l’interposizione di un evento intermedio, può esserci ugualmente regolarità causale, quando è normale che l’evento A produca l’evento B e che questo produca l’evento C. Così c’è regolarità causale fra l’inadempimento del depositario, che ometta di denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione della cosa (art. 1780, comma 1o, c.c.), e il danno che il depositante ha subito per il mancato indennizzo da parte dell’assicuratore, cui il furto è stato denunciato in ritardo. V. anche interessi, risarcimento del danno moratori.

risarcimento del danno per lucro cessante: v. lucro cessante.

risarcimento del danno per vizi nella vendita: in caso di vizi della cosa venduta, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi della cosa (art. 1491 c.c., comma 1o); ma la relativa azione è sottoposta ai termini di prescrizione (v.) e di decadenza (v.) delle azioni edilizie (v. azione, risarcimento del danno edilizia). Vengono in considerazione, sotto questo aspetto, i danni consistenti nelle spese affrontate per eliminare il vizio, quelli derivanti dalla temporanea inutilizzabilità della cosa, il lucro cessante (v.) per la sua mancata rivendita. Il danno risarcibile può essere di importo superiore, anche notevolmente superiore, al valore commerciale del bene venduto, come nel caso in cui una macchina industriale difettosa abbia alterato un ciclo produttivo, o un programma informatico errato abbia sconvolto una produzione automatizzata. Al venditore è imposta la specifica obbligazione di controllare che la cosa posta in vendita sia immune da vizi; egli si libera da responsabilità verso il compratore solo provando di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Quando si tratta di immobili venduti dal costruttore la giurisprudenza estende alla vendita la norma che l’art. 1669 c.c. formula per l’appalto (v. appaltatore, garanzia decennale dell’risarcimento del danno): il venditore è responsabile verso il compratore e verso i suoi aventi causa se, nel corso di dieci anni dalla costruzione, l’immobile rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Ma l’estensione non si giustifica quando il venditore aveva dato in appalto ad altri la costruzione dell’edificio: in questo caso non c’è un appaltatore responsabile, a norma dell’art. 1669 c.c., anche nei confronti dei terzi acquirenti. Il diritto del compratore al risarcimento si estende fino ai danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494, comma 2o): così, se l’edificio crolla per un difetto di costruzione o se un operaio si ferisce per il difetto di funzionamento della macchina, saranno a carico del venditore i danni alle cose o alle persone conseguenti al crollo o al difettoso funzionamento della macchina. Le azioni edilizie e l’azione per risarcimento del danno si basano su presupposti diversi: con le prime il compratore fa valere una obbligazione di garanzia (v. garanzia, prestazione di risarcimento del danno) del venditore, sul quale incombe il rischio della scoperta dei vizi occulti entro i limiti temporali di cui all’art. 1495, comma 3o (i vizi scoperti successivamente sono, invece, a rischio del compratore, salvo che non ricorra l’ipotesi della garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c.); con l’azione di danni, all’opposto, il compratore fa valere l’inadempimento, da parte del venditore, della obbligazione di comportamento presupposta dall’art. 1494, comma 1o, ossia del controllo inteso ad accertare l’eventuale presenza di vizi nella cosa venduta. Il venditore si libera da responsabilità, a norma dell’art. 1494 c.c., comma 1o, provando di avere senza colpa ignorato i vizi: la dizione letterale sembra alludere ad una prestazione di mezzi (v. prestazione, risarcimento del danno di mezzi), valutabile cioè alla stregua del criterio della diligenza ex art. 1176 c.c, ma caratterizzata da una presunzione di colpa (v. responsabilità , risarcimento del danno per danno cagionato da cose) del debitore, il quale si libererebbe provando l’assenza di colpa, ossia il diligente controllo esercitato. Ma la norma non va presa alla lettera: più che presumere la colpa del debitore l’art. 1494, comma 1o, richiama la regola generale dell’art. 1218 (v. inadempimento, risarcimento del danno dell’obbligazione); addossa al venditore l’onere di provare che l’accertamento dei vizi era impossibile per causa a lui non imputabile. Il che comporta soluzioni differenziate a seconda che il venditore sia esso stesso il produttore del bene oppure sia un semplice rivenditore: il produttorerisarcimento del dannovenditore di macchine industriali potrà liberarsi provando, ad esempio, che il vizio era ascrivibile a difetti dei materiali usati, fornitigli da un terzo, o a difetti di parti componenti del prodotto, anch’esse fornitegli da un terzo, e che un controllo sulle qualità dei materiali o delle componenti non era esigibile dalla sua organizzazione aziendale (il danneggiato avrà allora azione, extracontrattuale, di danni nei confronti del terzo); il rivenditore potrà più facilmente addurre il fatto del terzo produttore, se il controllo sul prodotto gli era reso impossibile (perche´ si tratta di prodotti sigillati) o se il controllo non era esigibile dalla sua organizzazione di vendita.

successione nel diritto al risarcimento del danno: in generale può affermarsi che si trasmettono per successione (v.) a causa di morte sia il diritto al risarcimento del danno, sia l’obbligo. Tuttavia non si trasmettono, perche´ si tratta di diritti che, per loro natura, non possono spettare che alla persona dell’originario creditore, il diritto alla rendita vitalizia che, nel caso di danno alla persona, sia stato riconosciuto al danneggiato nei confronti del danneggiante (art. 2057 c.c.) (v. risarcimento del danno patrimoniale); oppure, sempre nel caso di danno alla persona, il diritto alla reintegrazione in forma specifica che sia stato riconosciuto alla persona (v. risarcimento del danno in forma specifica) (come, ad esempio, il diritto al rimborso delle future spese mediche per protesi o per interventi di chirurgia plastica).

trattamento fiscale del risarcimento del danno: nell’evoluzione dal d.p.r. n. 597 al Tuir è mutato il regime fiscale delle indennità risarcitorie a seguito dell’introduzione dell’art. 6, comma 2o, che sottopone a tassazione anche le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi. Pertanto per affermare l’intassabilità dell’indennità risarcitorie non sarà più sufficiente dichiarare la sua natura risarcitoria, ma occorrerà identificarla ulteriormente come un risarcimento di un danno non consistente nella perdita di redditi. L’affermazione di quest’ultimo principio impone un superamento di quelle tesi che si adagiano sulla distinzione civilistica fra danno emergente e lucro cessante; distinzione che sarebbe irrilevante ai fini del giudizio sull’imponibilità fiscale se non ci fosse una tendenziale incompatibilità fra danno emergente e le forme reddituali attualmente individuate dal legislatore. In sostanza i casi di non imponibilità non si accompagneranno a tutte le ipotesi che la nozione civilistica definisce danno emergente, ma solo a quelle che non risarciscono il mancato percepimento di elementi definiti dal legislatore fiscale come reddituali. Sarà imponibile, quindi, quell’indennità che risarcisce forme riconducibili al danno emergente e così la perdita di un immobile almeno per quella parte dell’immobile che produce reddito. Di converso non saranno imponibili neanche delle ipotesi in cui si risarcisce quello che civilisticamente è lucro cessante, ma fiscalmente non è reddito. Così se per ipotesi si risarcisce il lavoratore del danno conseguente al mancato versamento dei contributi agli enti o casse aventi esclusivamente il fine previdenziale si ricade in un’ipotesi civilistica di lucro cessante, ma non di reddito tassabile. Infatti, considerata l’esclusione prevista dall’art. 48, comma 2o, lett. a, non si ricade in un caso di risarcimento di redditi che sarebbero stati tassabili in base alla norma positiva.


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