Enciclopedia giuridica

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Circolazione



circolazione dei beni: v. beni, circolazione dei circolazione.

circolazione dei veicoli: il conducente di veicoli senza guida di rotaie (cioè destinati a circolare nel traffico con libertà di scelta dal percorso: dagli autotreni alle biciclette) è responsabile del danno provocato dalla circolazione del veicolo anche se non è in colpa, ossia nonostante la guida diligente, prudente, esperta del mezzo. Si libera da responsabilità solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1o, c.c.). La prova liberatoria è diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo e il danno: se l’automobilista prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile e che, pertanto, egli non lo ha cagionato. Ev però un fatto che, nella concreta applicazione della norma, la prova liberatoria da essa consentita ha finito con il restare priva di contenuto: i giudici hanno richiesto, piuttosto che la prova del comportamento del conducente, quale prova critica (v. prova, circolazione critica) della assenza del rapporto di causalità , la prova storica dell’evento interruttivo di questo rapporto, ossia la prova del fatto del danneggiato, o la prova del caso fortuito. Ev una prova liberatoria ugualmente ardua: chi, ad esempio, investe un pedone, non si libera certo da responsabilità provando di essersi comportato con la diligenza, la prudenza e la perizia del conducente medio; ma neppure si libera con la prova d’avere fatto tutto ciò che era umanamente possibile per evitare l’investimento. I giudici lo mandano esente da responsabilità solo se egli prova che l’investimento è riferibile al fatto del pedone, che ad esempio ha improvvisamente e imprevedibilmente attraversato la strada quando il veicolo era a pochi metri e nessuno, alla guida di quel mezzo, avrebbe potuto evitare l’investimento. Del pari, in caso di tamponamento fra veicoli, l’autore del tamponamento si libera da responsabilità solo con la prova del fatto del conducente del mezzo tamponato, il quale ad esempio ha arrestato il mezzo in circostanze del tutto imprevedibili ed inopinate. Caso fortuito, la cui prova libera il conducente, può essere lo slittamento del veicolo su una pozza d’olio presente sulla strada o l’improvviso malore che abbia colpito il conducente, purche´ non dipendente da malattia a lui nota, o l’abbagliamento da fari, se improvviso e imprevedibile. Il carattere oggettivo della responsabilità del conducente è reso ancor più grave dall’ulteriore principio secondo il quale il conducente, il proprietario, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio rispondono del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo (art. 2054, comma 4o, c.c.). Ben poco, evidentemente, può essere rimproverato a costoro se il veicolo è uscito difettoso dalla fabbrica o se l’officina, cui l’avevano affidato per ripararlo da un guasto, l’ha mal riparato. Qui non è ammessa alcuna prova liberatoria; la responsabilità non è , come nel caso di responsabilità per danno cagionato da cose (v.) conseguenza della violazione di un obbligo; essa è comminata per indurre il conducente del mezzo (anche il conducente occasionale) il proprietario ecc. ad esercitare il massimo controllo sulle condizioni di sicurezza dei veicoli. Naturalmente, con la responsabilità di costoro concorre la solidale responsabilità del fabbricante, in caso di vizi di costruzione; in ogni caso, chi risarcisca il danno avrà azione di regresso per l’intero nei confronti del fabbricante o del riparatore. Per il caso di scontro fra veicoli vale una presunzione: si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2o, c.c.). A ciascuno dei conducenti, pertanto, incombe l’onere di provare che la responsabilità è tutta dell’altro o che è dell’altro in misura superiore alla metà (due terzi, tre quarti ecc.). Con la responsabilità oggettiva del conducente concorre, quando il conducente non sia proprietario del veicolo, la responsabilità indiretta del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con riserva di proprietà , il quale può liberarsi da responsabilità solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, comma 3o, c.c.), oltre che fornendo, naturalmente, la prova che il conducente non è responsabile, a norma dell’art. 2054, comma 1o, c.c., o a norma dell’art. 2046 c.c.. Usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio rispondono in vece del proprietario: la responsabilità dei primi, dunque, esclude quella del secondo. Si è posto il problema se, nel caso di veicolo in leasing, l’utilizzatore del bene risponda in vece della società di leasing, per applicazione analogica della norma in esame; ed al problema è stata, correttamente, data risposta affermativa: la società di leasing, sebbene proprietaria del veicolo, perde per effetto del contratto ogni controllo sul mezzo; e la causa di questo contratto sta proprio nel trasferire all’utilizzatore, oltre che il godimento della cosa, anche i rischi ad essa relativi. Per liberarsi dalla responsabilità indiretta di cui all’art. 2054, comma 3o, c.c., non basta la prova di non avere dato ad altri il permesso di usare il mezzo: occorre la prova che la sua circolazione è avvenuta nonostante la contraria volontà del proprietario. Anche questa è spesso una prova difficile: non basta neppure la prova che l’automobile era stata rubata, e si risponde anche del danno cagionato dal ladro, se il mezzo era stato parcheggiato con la chiave di accensione inserita. Diverso è il caso della rapina: il proprietario non risponde, anche se i rapinatori si erano impossessati del mezzo con il consenso del proprietario; ma il consenso di questo è , in tal caso, estorto con violenza. Si ritiene che la volontà contraria all’uso del mezzo possa desumersi dal titolo contrattuale in forza del quale la detenzione del mezzo è dal proprietario affidata ad altri, come nei casi di affidamento del veicolo all’altrui custodia con mandato a vendere, di affidamento in custodia per il parcheggio o per l’esecuzione di riparazioni. Ci si chiede anche se il contrasto con la volontà del proprietario, idoneo ad escludere la sua responsabilità secondo l’art. 2054, comma 3o, c.c., possa essere desunto anche da un patto contrattuale intervenuto tra il proprietario ed il detentore, con il quale venga precluso a quest’ultimo di consentire l’uso del mezzo a terzi. Così, chi ha dato una automobile in locazione può sottrarsi a responsabilità provando che il sinistro è stato provocato da un terzo, in presenza di una clausola che esclude l’uso del mezzo da parte di terzi? Ev preferibile la risposta affermativa: se la volontà contraria può essere desunta dal titolo contrattuale, a maggior ragione essa assumerà rilievo quando è esplicitamente formulata. Conducente e proprietario rispondono in solido fra loro: il danneggiato può , a sua scelta, esigere l’intero risarcimento dall’uno o dall’altro; ma si intende che il proprietario avrà azione di regresso per l’intero nei confronti del conducente. La responsabilità oggettiva, come la responsabilità indiretta, vale solo in sede civile, agli effetti del risarcimento del danno; non vale in sede penale, agli effetti della condanna per il reato che si è eventualmente commesso. In questa diversa sede non si può mai essere condannati se non si è commesso il fatto per dolo o per colpa (art. 42 c.p.). Può , perciò , accadere, ed è frequente in materia di incidenti stradali, che si sia assolti in sede penale (per mancanza di colpa) e condannati in sede civile, a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità indiretta.

circolazione del credito garantito: è il trasferimento dal cedente al cessionario di un credito di tutte le garanzie reali e personali e dei privilegi relativi ad esso. Detto trasferimento si attua anche se non menzionato nell’atto di cessione e si attua in forza della medesima causa che giustifica la trasmissione del credito (art. 1263, comma 1o, c.c.). Esso si verifica anche nei casi di pagamento con surrogazione (art. 1204, comma 1o, c.c.). V. anche credito garantito, circolazione del circolazione; ipoteca cambiaria.

circolazione documentata: è il trasferimento della proprietà della merce attuato attraverso titoli di credito che la rappresentano, come la fede di deposito (v.), la nota di pegno (v.) e il duplicato della lettera di vettura (v.).


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