Enciclopedia giuridica

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Violenza



violenza a corpo politico, amministrativo o giudiziario: l’art. 338 c.p. sanziona la condotta di chi usi violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività .

violenza a pubblico ufficiale: è reato previsto e punito dall’art. 336 c.p. nella forma di chi usa violenza (o minaccia) ad un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di pubblico servizio) per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere o compiere un atto del proprio ufficio. La violenza è anche elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 288 del 1944 non si applicano, tra le altre, le disposizioni degli artt. 336 e 337 c.p. quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto preveduto in tali articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

violenza come causa di invalidità dei trattati internazionali: minaccia od uso della forza per indurre a stipulare un trattato. Può essere esercitata nelle due forme di violenza sull’organo stipulante e violenza nei confronti dello Stato considerato nel suo complesso. La violenza nei confronti di uno Stato complessivamente inteso si concreta nella particolare forma della minaccia e dell’uso della forza. L’art. 52 della Conv. di Vienna, del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, stabilisce la nullità dei trattati la cui conclusione sia stata ottenuta mediante la minaccia o l’uso della forza in violazione dei principi della Carta delle N.U.. Quanto ai trattati di pace, per i quali parte della dottrina invoca l’invalidità in considerazione della pressione delle armi esistente, va chiarito che la violenza deve essere in rapporto immediato e diretto con la conclusione dell’accordo de quo. I trattati di pace, infatti, vengono conclusi quando tali pressioni non sussistono più . La Corte internazionale di giustizia (Cig) ha avuto occasione più volte di pronunciarsi sull’uso della violenza, affermando che secondo il diritto internazionale contemporaneo un accordo concluso sotto la minaccia o l’uso della forza è nullo. Per uso della forza quale causa di invalidità dei trattati deve intendersi solo l’uso della forza nei rapporti internazionali ossia la violenza di tipo bellico e non quella interna esercitabile da qualsiasi Stato nei confronti degli individui sottoposti alla propria giurisdizione. Ad esempio non può considerarsi invalido il Trattato concluso ad Algeri il 19 gennaio 1981 tra Usa e Iran, che pose fine all’illecita detenzione da parte del Governo iraniano di cittadini statunitensi catturati nell’ambasciata americana a Teheran. Non rilevano, altresì, pressioni di carattere politico e/o economico anche se illecite. A tale proposito esiste solo una Dichiarazione finale allegata alla Convenzione di Vienna, di puro valore esortativo, nella quale vengono condannate le pressioni di questo tipo.

violenza fisica: è il fatto dell’altro contraente o di un terzo che provoca una dichiarazione non voluta; la violenza violenza è causa di nullità del contratto (v. nullità del contratto, violenza per mancanza di accordo delle parti).

illecita concorrenza con violenza: è delitto previsto dall’art. 513 bis c.p., norma introdotta con la l. n. 646 del 1982 (antimafia) con lo scopo di punire comportamenti ritenuti tipicamente mafiosi quali lo scoraggiare la concorrenza ponendo in essere atti di violenza alle persone. La condotta sanzionata è quella di chi nell’esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con minaccia o violenza.

violenza morale: è un vizio del consenso, comportante l’annullabilità del contratto (v. annullabilità , violenza del contratto) (art. 1427 c.c.): consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni oppure alla persona o ai beni dei suoi familiari. Ev diversa dalla violenza fisica (v.): questa esclude del tutto la volontà del dichiarante (che, perciò , dichiara una volontà non sua) e comporta la nullità del contratto; la violenza violenza è , invece, il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà , ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e soggiacere (o rischiare di soggiacere) al male minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso (è ciò che, nel linguaggio corrente, si definisce un ricatto). Il male minacciato può essere un male alla persona, come la minaccia della vita o dell’integrità fisica (se non firmerai il contratto sarai ucciso, sarai percosso), o come la minaccia di ledere altri diritti della persona (v. diritti della personalità ): il diritto all’onore (v. onore, diritto all’violenza) (inscenerò una campagna di stampa contro di te), il diritto alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla violenza) (rivelerò i particolari della tua vita intima), il diritto alla libertà personale (se non firmi il contratto non ti lascio uscire di qua). Può , inoltre, essere un male che minaccia i beni (incendieremo la tua casa, uccideremo il tuo bestiame); e può riguardare la persona o i beni sia del contraente sia del coniuge o degli ascendenti (genitori, nonni) o dei discendenti (figli, nipoti). Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (incendieremo la casa di tuo fratello) o affini (uccideremo tua suocera) o, ancora, persone non legate al contraente da rapporti di parentela o di affinità (il socio di affari, la convivente o il convivente, l’amico, il dipendente ecc.), l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione del giudice, che terrà conto delle circostanze del caso concreto, come il rapporto affettivo esistente con il contraente (art. 1436 c.c.). Deve trattarsi di un male ingiusto (art. 1435 c.c.). Ev tale il male contrario al diritto, come in tutti gli esempi prima formulati; ma un male minacciato può non essere contrario al diritto: il cliente che dice alla banca se non mi concedete il nuovo mutuo che vi chiedo, trasferirò il mio conto presso un’altra banca minaccia certo un male (è tale, per una banca, la perdita di un cliente), ma è la minaccia di un male lecito, di una contromisura che ognuno può adottare nell’esercizio della propria libertà contrattuale (v. autonomia contrattuale) (sono libero di rivolgermi a qualsiasi banca) e che, nel corso delle trattative, può prefigurare all’altra parte (resto vostro cliente o mi rivolgo ad altra banca a seconda che mi concediate o no il nuovo prestito che vi chiedo). Neppure è minaccia di un male ingiusto la minaccia dell’aspirante acquirente di promuovere, in caso di rifiuto della vendita, il procedimento di espropriazione per pubblica utilità (v.). Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti (art. 1438 c.c.), ossia un vantaggio non dovuto o superiore a quello dovuto, o un risultato non inerente al diritto che si minaccia di esercitare. Il creditore che dice al proprio debitore se non mi darai in pegno (v.) un tuo bene, agirò in giudizio nei tuoi confronti per realizzare coattivamente il mio credito ottiene, con questa minaccia, un contratto che è strumentale rispetto al suo diritto (il pegno gli consentirà di soddisfare il suo credito, se il debitore non adempirà spontaneamente), e non è , perciò, qualificabile come vantaggio ingiusto. Diverso è il caso del datore di lavoro che al dipendente, che ha brevettato una propria invenzione (v. brevetto per invenzione), dica se non mi cedi il tuo brevetto, ti licenzio per riduzione di personale: qui non c’è alcun rapporto strumentale fra il minacciato licenziamento (v.) e la cessione del brevetto; e la minaccia di esercitare il diritto di licenziamento, anche se di questo esistono i presupposti di legge, tende a realizzare un vantaggio ingiusto. Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole (art. 1435 c.c.): di gravità superiore, cioè , al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Per esprimere questa valutazione si deve tenere conto, ancora una volta, della impressionabilità dell’uomo medio: la minaccia deve essere di tale natura da far impressione su una persona sensata, avuto riguardo all’età , al sesso, e alla condizione della persona (art. 1435 c.c.). Nessuna persona di media impressionabilità firma una vendita immobiliare sotto la minaccia altrimenti ti do un pugno (ed è , perciò , irrilevante la particolare pusillanimità di chi soggiace ad una simile minaccia). Ma, di fronte alla violenza, ed a protezione di chi ne sia vittima, la legge articola il concetto di uomo medio in rapporto all’età (le persone anziane sono, di norma, più impressionabili), al sesso (sul presupposto che le donne si spaventino più facilmente), alle condizioni personali (chi è ammalato gravemente può temere per la vita anche di fronte alla minaccia di un pugno). La violenza, come i raggiri del dolo (v. dolo contrattuale), può provenire da un terzo (art. 1434 c.c.); ma qui, a differenza che per il dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che (anche inconsapevolmente) ne ha tratto vantaggio (come chi compera il podere di chi è stato costretto a vendere dalle minacce dei vicini, ispirate da inimicizia personale o da intolleranza ideologica, razziale, etnica e simili). Di fronte alla violenza si attenua la protezione dell’affidamento dell’altro contraente, che subirà l’annullamento del contratto anche se ignaro della violenza del terzo. Non è causa di annullamento del contratto il semplice timore riverenziale (art. 1437 c.c.), tradizionalmente definito metus ab intrinseco: è il non osare di dire no per la condizione di psicologica soggezione nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza o dell’influenza o dell’autorevolezza o della ricchezza di questa (è un ministro, ad esempio, o un alto funzionario oppure un magnate dell’industria), o per la particolare relazione che intercorre con essa (è il genitore o il datore di lavoro). L’uomo medio trova, in casi del genere, il coraggio di dire di no: chi, per eccessiva pusillanimità , non lo trova non è protetto dal diritto. Ma dal mero timore riverenziale, che è solo una interna condizione psicologica di una parte, va distinta l’ipotesi in cui il personaggio importante, pur senza pronunciare minacce, lascia intendere senza possibilità di dubbio che dall’accettazione della sua proposta dipende la carriera dell’altra parte (non avrà la promozione che gli spetta) o la conclusione dell’affare cui aspira (non otterrà il pubblico appalto al quale concorre). Diversa dal semplice timore riverenziale è anche l’ipotesi dell’avvertimento mafioso. Ev il caso di chi, dopo avere respinto una proposta contrattuale, riceve la visita di un noto personaggio della mafia, che si limita a raccomandargli, magari con parole garbate, di accettare la proposta. Qui, anche se non sono state pronunciate minacce, il contraente sa che la sua vita è in pericolo, perche´ è dato di comune esperienza, specie in certe regioni del sud, che gli avvertimenti della mafia sono implicitamente gravidi di minaccia. Il contraente accetta la proposta, ma dopo qualche tempo, appreso dalla stampa che quell’esponente della mafia è stato arrestato (e che è , perciò , cessato il pericolo di una vendetta), chiede e ottiene l’annullamento del contratto. La più antica giurisprudenza, ragionando in termini di metus ab intrinseco, aveva negato la rilevanza dell’avvertimento mafioso; quella più recente ha finito con il riconoscerla.

violenza nel matrimonio: v. matrimonio, violenza nel violenza.

violenza nel testamento: v. testamento, violenza annullabile.

violenza privata: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (art. 610 c.p.). La norma tutela la libertà di autodeterminazione ed è comunemente intesa come norma di chiusura in grado di ricomprendere quelle condotte lesive della libertà morale non previste come specifiche ipotesi di reato. In linea di massima, quindi, quando l’impiego della violenza è elemento costituivo o circostanza aggravante di altro reato la fattispecie di violenza violenza ne resta assorbita. La violenza diretta o indiretta deve essere tale da ottenere la coercizione della vittima e la condotta di coartazione deve risultare illegittima. Si è affermato in giurisprudenza che l’esercizio del diritto di sciopero rende legittime le azioni di persuasione necessarie per la riuscita dell’astensione dal lavoro ma resta punibile ex art. 610 c.p. ogni condotta tesa a coartare la volontà di chi non intenda partecipare allo sciopero medesimo. Ev prevista una pena più severa se la violenza è usata per costringere o determinare altri a commettere un reato (art. 611 c.p.).

violenza sessuale: è delitto contro la persona (v. l. 15 febbraio 1996, n. 66). Scomparso il reato di c.d. violenza carnale (art. 519 c.p.abr.), commette violenza violenza (punita a querela «irrevocabile» di parte con la reclusione da cinque a dieci anni) chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (art. 609 bis c.p.). Eliminata la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine le condotte risultano unificate nella generale nozione di «atti sessuali». Reato di violenza violenza è altresì il fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o traendo quest’ultima in inganno (sostituzione fraudolenta di persona). Circostanze aggravanti sono previste dall’art. 609 ter c.p. se la violenza violenza è commessa a danno di minore di anni 14, o abusando di particolari situazioni di autorità (reali o simulate), o mediante l’uso di alcuni mezzi (armi o sostanze). Un particolare aggravio di pena è stabilito se vittima è un minore di anni 10. L’art. 609 quater c.p. configura il reato di «atti sessuali con minorenne», punendo chi compia atti sessuali con un minore di anni 14 (e in talune ipotesi minore di anni 16): si tratta di situazioni in cui vi è dunque una «violenza presunta» ex lege. Non è però punibile il minorenne che (al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609 bis) compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. L’art. 609 octies c.p. configura il delitto di violenza violenza di gruppo (punito con la reclusione da sei a dodici anni) che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite agli atti di violenza violenza.


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