Enciclopedia giuridica

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Proposta contrattuale

Ev la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto: è, ad esempio, la dichiarazione di voler vendere una data cosa per un dato prezzo che l’aspirante venditore rivolge, per lettera o altrimenti, ad un possibile compratore. V. anche accettazione; accordo delle parti.

accettazione della proposta contrattuale: v. accettazione, proposta contrattuale della proposta contrattuale.

proposta contrattuale al pubblico: v. offerta, proposta contrattuale al pubblico.

caducazione automatica della proposta contrattuale: ricorre quando la proposta contrattuale perde il suo effetto perche´ il proponente non ha ricevuto l’accettazione della sua proposta nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi (art. 1326, comma 2o, c.c.).

proposta contrattuale di imprenditore non piccolo: se il proponente è un imprenditore non piccolo (v. imprenditore, piccolo proposta contrattuale) (e, perciò , dotato di una organizzazione imprenditoriale destinata a proseguire oltre la sua morte), vale la regola per cui, se l’imprenditore muore prima della conclusione del contratto, la sua proposta contrattuale conserva efficacia (art. 1330 c.c.), ed il contratto sarà concluso quando il suo successore avrà ricevuto notizia dell’accettazione dell’altra parte.

proposta contrattuale e invito a proporre: v. invito a proporre.

proposta contrattuale ferma: la proposta può essere dal proponente dichiarata come proposta contrattuale proposta contrattuale o irrevocabile per un dato tempo: il destinatario può , entro questo tempo, accettarla (v. accettazione, proposta contrattuale della proposta contrattuale) o non accettarla (e può , dopo averla accettata, revocare l’accettazione nei termini dell’art. 1328 c.c.); il proponente, invece, non può revocare la proposta contrattuale, che rimane per lui vincolante, così come formulata, fino a quando non sia scaduto il tempo fissato (art. 1329 c.c.). L’utilità della proposta contrattuale irrevocabile è evidente: il destinatario di questa fruisce di un lasso di tempo entro il quale decidere se concludere o no l’affare, nella certezza che, nel frattempo, il proponente non modificherà i termini della proposta contrattuale (il proponente venditore, ad esempio, non aumenterà il prezzo proposto), ne´ proporrà ad altri l’affare (non venderà ad altri il bene). Si pensi a chi, per professione, comperi per rivendere: ottenuta dall’attuale proprietario una proposta irrevocabile di vendita, cercherà un nuovo compratore che paghi un prezzo superiore; e, se lo trova, comunicherà la sua accettazione al proponente e, quindi, rivenderà il bene, guadagnando la differenza di prezzo.

proposta contrattuale irrevocabile: v. proposta contrattuale ferma.

offerta in prelazione come proposta contrattuale: v. prelazione, offerta in proposta contrattuale.

revoca della proposta contrattuale: v. revoca, proposta contrattuale della proposta e dell’accettazione.

revoca tacita della proposta contrattuale: v. revoca, proposta contrattuale della proposta e dell’accettazione.

ritiro della proposta contrattuale: dalla revoca della proposta contrattuale (v. revoca, proposta contrattuale della proposta e dell’accettazione) va distinto il ritiro della stessa: a differenza della revoca, che è successiva alla ricezione della proposta da parte del destinatario, il ritiro precede la ricezione della proposta contrattuale e vale ad avvertire il destinatario di non tenere alcun conto della proposta contrattuale in itinere. La distinzione fra le due figure assume rilievo sotto questo aspetto: il ritiro, a differenza della revoca, fa decadere anche una proposta contrattuale dichiarata come irrevocabile a norma dell’art. 1329 c.c. (v. proposta contrattuale ferma).

successione nella proposta contrattuale: può accadere che la morte colpisca una delle parti nel corso della formazione del contratto, prima che questo sia concluso. La morte del proponente, in linea di principio, toglie ogni efficacia alla proposta contrattuale (e alla accettazione non ancora pervenuta al proponente): il destinatario di questa non può comunicare all’erede la propria accettazione, giacche´ la morte ha privato il proponente della possibilità , altrimenti spettantegli, di revocare la proposta contrattuale. Alla regola fa coerentemente eccezione la proposta contrattuale irrevocabile (v.) (art. 1329 c.c.), che è vincolante per l’erede del proponente defunto. Altra eccezione, riguardante tanto la proposta contrattuale quanto l’accettazione, è relativa al caso in cui proponente o accettante sia un imprenditore non piccolo (e, perciò, dotato di una organizzazione destinata a proseguire oltre la sua morte): se l’imprenditore muore prima della conclusione del contratto, la sua proposta contrattuale o la sua accettazione contrattuale conserva efficacia (art. 1330 c.c.), ed il contratto sarà concluso quando il suo successore avrà ricevuto notizia dell’accettazione dell’altra parte o quando questa avrà ricevuto notizia dell’accettazione dell’imprenditore nel frattempo defunto.


Proporzionalità      |      Proprietario


 
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