Enciclopedia giuridica

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Dichiarazione



dichiarazione cartolare: è la dichiarazione scritta su un titolo di credito cambiario (v.) con cui un soggetto assume un’ obbligazione. Tale dichiarazione, necessaria per gli obbligati cambiari in via principale, non è necessaria per gli obbligati cambiari di regresso (v.) e per gli obbligati in garanzia, i quali possono apporre le semplici firme sul titolo v. titoli di credito.

dichiarazione determinativa: la dichiarazione dichiarazione appartiene alla categoria delle partecipazioni e comunicazioni (v. atti giuridici, dichiarazione come comunicazioni; atti giuridici, dichiarazione come partecipazioni).

dichiarazione di divieto di svuotamento: si ha quando una società (v.) controllante dichiara che non pregiudicherà l’attuale situazione finanziaria della controllata. V. anche patronage.

dichiarazione di fallimento: v. fallimento.

dichiarazione d’imbarco: nota con cui il caricatore, nel trasporto marittimo (v. trasporto, dichiarazione marittimo) di cose determinate, indica al vettore natura, qualità e quantità delle cose da trasportare, nonche´ il numero dei colli e le marche che le contraddistinguono.

dichiarazione di morte: è la dichiarazione, a seguito della quale viene formato l’atto di morte (v.) che viene fatta entro ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall´ıtazione del defunto, la dichiarazione dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate (art. 138, comma 1o, r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238). In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall’amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di quarantotto ore dal decesso, all’ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite dall’art. 140 r.d.l. n. 1238 del 1939 (art. 138, comma 2o, r.d.l. n. 1238 del 1939). V. stato civile.

dichiarazione di nomina o di comando: v. contratto, dichiarazione per persona da nominare.

dichiarazione di scienza: v. atti giuridici, dichiarazione di scienza come dichiarazione; confessione.

dichiarazione di scienza in diritto amministrativo: con gli atti dichiarativi dichiarazione dichiarazione, l’amministrazione dichiara l’esistenza di una determinata situazione, di fatto o di diritto, di cui è venuta a conoscenza mediante un procedimento di apprendimento. Gli atti dichiarativi dichiarazione dichiarazione esplicano un effetto dichiarativo e, secondo la dottrina, si distinguono dagli atti di conoscenza poiche´ nei primi il momento di acquisizione del fatto prevale sul momento di dichiarazione. Gli studiosi distinguono questi procedimenti in due tipi fondamentali: quelli che si fondano sulla professionalità degli uffici, e quelli che si fondano su documenti custoditi dalle amministrazioni. I procedimenti del primo tipo, giuridicamente semplici ma spesso complessi tecnicamente, sono gli accertamenti (p.es. accertamenti sanitari per leva, accertamenti dei luoghi per la concessione della licenza edilizia), le ispezioni, le inchieste. Rientrano invece nel secondo tipo, e sono semplici anche sotto l’aspetto pratico, le verbalizzazioni e le certificazioni. Esistono poi, secondo la scienza dell’amministrazione, procedimenti che hanno natura mista di procedimenti aventi funzione dichiarativa dichiarazione dichiarazione e di conoscenza (v. procedimento amministrativo, dichiarazione di conoscenza): tra questi si annoverano le registrazioni.

dichiarazione di giudizio: atto mediante il quale la P.A. enuncia un giudizio valutativo, a seguito di un procedimento di apprendimento posto in essere dai propri organi. Appartengono a tale categoria i giudizi sull’idoneità dei candidati ai concorsi, le relazioni delle commissioni di inchiesta, le proposte (manifestazioni dichiarazione dichiarazione dell’organo propulsivo, proprie della fase preparatoria del procedimento amministrativo ad iniziativa d’ufficio, circa il contenuto da dare all’atto), i pareri. Alcuni autori classificano gli atti consistenti in manifestazioni dichiarazione dichiarazione in valutazioni e decisioni: le valutazioni sono manifestazioni dichiarazione dichiarazione circa determinate qualità di persone o cose che siano suscettibili di apprezzamento; le decisioni sono manifestazioni dichiarazione dichiarazione tendenti alla composizione di opinioni o interessi divergenti, mediante l’impiego di un procedimento contenzioso (sempre che siano configurabili, in astratto, più soluzioni).

dichiarazione di solvibilità: si ha quando una società (v.) madre dichiara che manterrà la controllata in condizioni di solvibilità . V. anche patronage.

divergenza fra volontà e dichiarazione: v. errore, dichiarazione ostativo.

dichiarazione di volontà: v. atti giuridici, dichiarazioni di volontà come dichiarazione.

dichiarazione di volontà in diritto amministrativo: gli atti consistenti in dichiarazione dichiarazione si distinguono in tre categorie: atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo, atti di controllo. Sono paritetici gli atti amministrativi con cui la P.A., tenuta per legge a far fronte a un obbligo posto a suo carico, ne determina unilateralmente il contenuto, sulla base di una mera attività accertativa. Vi rientrano, secondo la dottrina, gli atti della amministrazione inerenti il rapporto di pubblico impiego, nonche´ gli atti con cui vengono determinate le indennità di requisizione, espropriazione, ecc.. Nella seconda categoria, atti facenti parte del procedimento amministrativo, la dottrina fa rientrare tutti quegli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento. Sono tali le richieste (atti con cui l’amministrazione competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l’emanazione di un atto, che altrimenti non potrebbe essere emanato); le designazioni (indicazioni di uno o più nominativi all’autorità che deve procedere ad una nomina); gli accordi preliminari e le deliberazioni preparatorie (atti che determinano direttamente il contenuto dell’atto finale). Quanto alla categoria degli atti di controllo, sono considerati dichiarazioni dichiarazione dichiarazione il visto (controllo preventivo di legittimità) e l’approvazione (controllo preventivo di merito).

dichiarazione giurata: v. perizie, atti di asseverazione con giuramento di stragiudiziali; traduzioni, atti di asseverazione con giuramento di dichiarazione di atti e di scritti in lingua straniera.

dichiarazione permissiva: appartiene alla categoria delle partecipazioni e comunicazioni (v. atti giuridici come comunicazioni; dichiarazione come partecipazioni).

principio della dichiarazione: v. cognizione, principio della dichiarazione; proposta contrattuale.

dichiarazione proibitiva: appartiene alla categoria delle partecipazioni e comunicazioni (v. atti giuridici, dichiarazione come comunicazioni).

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: v. atti, dichiarazione notori.

dichiarazione sostitutiva di certificazioni: l’art. 2 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, consente che la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A. siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.


Dibattimento      |      Dichiarazione d’intento


 
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