Enciclopedia giuridica

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Amministrazione



amministrazione congiuntiva: è il modo di amministrare una società di persone che impone il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali, mentre i singoli amministratori non possono compiere, da soli, nessun atto, salvo che ci sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258 c.c.). I soci possono pattuire l’amministrazione amministrazione della società , in deroga al principio generale che prevede l’amministrazione disgiuntiva (v.). Il contratto di società può prevedere che l’amministrazione della società sia regolata non dal principio dell’unanimità, ma da quello della maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

controllo dei soci sull’amministrazione: ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, che non siano anche amministratori della società , spettano intensi poteri di controllo sull’amministrazione, in particolare: a) il diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali; b) il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione; c) il diritto al rendiconto al termine della società o, se la società dura oltre un anno, al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso. Ciascun socio privo del potere di amministrare una società di persone ha, dunque, un duplice diritto. Un diritto di informazione in relazione allo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti sociali, diritto esercitabile in qualunque momento e un diritto al rendiconto, esercitabile al termine della società o al termine di ogni anno, diritto che gli consente di conoscere l’esito complessivo dell’attività sociale dell’esercizio sociale trascorso. Nella s.r.l. priva di collegio sindacale ai soci spettano analoghi poteri, ma non quello di consultare le scritture contabili e gli altri documenti della società diversi dai libri sociali (art. 2489 c.c.). V. anche accomandante.

amministrazione della cosa comune: v. comunione, amministrazione della amministrazione.

amministrazione della società di capitali: non spetta ai soci in quanto tali, come nelle società di persone, perche´ la qualità di socio di società di capitali è liberamente cedibile e caratterizzata dalla limitazione della responsabilità; caratteristiche, queste, incompatibili con il diritto di amministrare la società. Ai soci, riuniti in assemblea, spetta, però il potere di scegliere gli amministratori della società che potranno, indifferentemente, essere soci o non soci. La competenza degli amministratori è una competenza generale, mentre è speciale quella dell’assemblea: il potere decisionale dell’organo amministrativo si estende ad ogni sorta di atti diretti a conseguire l’oggetto sociale non espressamente attribuito alle competenze dell’assemblea. V. amministratore, amministrazione della società ; società , amministrazione di capitali.

amministrazione della società semplice: v. amministrazione delle società di persone.

amministrazione delle società di persone: l’amministrazione amministrazione, in linea generale, spetta a ciascun socio in quanto tale e in quanto illimitatamente responsabile. Ev , salvo patto contrario, amministrazione disgiuntiva (v.) ed attinente ad ogni atto della società.

amministrazione disgiuntiva: è la regola generale in materia di amministrazione delle società di persone: questa spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri salva diversa pattuizione che stabilisca l’amministrazione congiuntiva (v.). L’amministrazione amministrazione è prevista come regola generale in quanto rende possibile lo svolgimento dell’attività sociale in modo semplice e celere: ciascun socio, come singolo, è integralmente investito del potere di amministrare e, perciò , può intraprendere da solo ogni operazione amministrativa attinente all’oggetto della società senza essere tenuto a richiedere l’approvazione degli altri soci, salvo il diritto di questi di opporsi all’operazione prima che sia compiuta.

ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione: v. accomandante.

amministrazione ordinaria: sono atti di amministrazione amministrazione quelli che, senza alterare l’integrità del patrimonio, sono rivolti alla conservazione, alla fruttificazione ed al miglioramento di esso; sono atti di straordinaria amministrazione le alienazioni, la costituzione di garanzie reali, le trasformazioni di struttura e di destinazione dei beni, l’assunzione di obbligazioni di garanzia.

amministrazione ristretta: il principio, secondo cui tutti i soci delle società di persone sono illimitatamente responsabili e concorrono nell’amministrazione della società, è derogabile dall’atto costitutivo, che può riservare l’amministrazione ad uno o più soci. Alcune ipotesi di amministrazione amministrazione: l’amministratore nominato con contratto sociale (art. 2259, comma 1o, c.c.), l’amministratore nominato con atto separato (art. 2259, comma 2o, c.c.). La persona o le persone degli amministratori sono designate, di solito, per una durata limitata nel tempo, con deliberazione dei soci. Se gli amministratori sono più di uno, e non è determinato il tempo della loro amministrazione essi amministrano disgiuntamente.


Amministratori      |      Amministrazione autonoma


 
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