Enciclopedia giuridica

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Obbligazioni



obbligazioni accessorie: il debitore è obbligato, generalmente, ad una prestazione (di dare, di fare o di non fare) definibile come principale e ad una serie di obbligazioni (anch’esse di dare, di fare di non fare) definibili come accessorie. Così l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, include la prestazione (accessoria) di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.); l’agente di commercio (v. agente, obbligazioni di commercio) è tenuto, oltre a promuovere la conclusione di affari, all’obbligazione (accessoria) di non trattare affari, nella zona assegnatagli dall’imprenditore preponente, per conto di altri imprenditori concorrenti con il proponente (art. 1743 c.c.). Altri esempi: l’obbligazione del locatore è , nella sua complessità , quella di far godere la cosa propria al locatario o conduttore (art. 1571 c.c.); ma questa complessa obbligazione si scompone in una obbligazione di dare, la consegna della cosa al locatario o conduttore (art. 1575 n. 1 c.c.), e in obbligazioni di fare, come quella di mantenere la cosa in stato idoneo a servire all’uso convenuto (art. 1575 n. 2 c.c.), e quella di difendere il pacifico godimento della cosa da parte del locatario (art. 1575 n. 3 c.c.). Una generale obbligazione accessoria, che incombe sia sul debitore sia sul creditore, è quella di comportarsi l’uno verso l’altro secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.). Ev una obbligazione che non ha un contenuto predeterminabile; la correttezza reciproca fra debitore e creditore significa, in termini generali, che entrambi debbono comportarsi lealmente e che l’uno deve cooperare per soddisfare l’interesse dell’altro. Questo dovere di correttezza altro non fa se non dilatare oltre l’ambito del contratto, secondo il disegno della codificazione del 1942, quel principio di buona fede che è tradizionalmente proprio dei contratti, e che nel vigente c.c. si trova applicato alle trattative preobbligazionicontrattuali (art. 1337 c.c.), all’interpretazione del contratto (v.) (art. 1366 c.c.), all’esecuzione del contratto (v. contratto, esecuzione del obbligazioni) (art. 1375 c.c.), alla pendenza della condizione (v.) (art. 1358 c.c.), all’eccezione di inadempimento (v.) (art. 1460, comma 2o, c.c.). L’estensione consente di valutare con il metro della buona fede o, ciò che è lo stesso, della correttezza il comportamento reciproco del creditore e del debitore, quale che sia la fonte da cui è sorta l’obbligazione. Un’applicazione specifica è il dovere di informazione; così il creditore deve rendere non disagevole l’adempimento da parte del debitore, e perciò comunicargli tutte le circostanze (ad esempio, il cambiamento del proprio domicilio) che valgano a facilitare l’adempimento del debitore. Contrario alla correttezza è stato giudicato il comportamento del creditore che rifiuti, come è suo diritto, un pagamento mediante assegno, se nei precedenti rapporti avuti con il medesimo debitore egli aveva sempre accettato pagamenti in assegni. V. anche buona fede; risoluzione del contratto, obbligazioni per inadempimento.

obbligazioni alternative: l’obbligazione può avere ad oggetto due (o più ) prestazioni, in alternativa fra loro: il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo o l’una o l’altra prestazione (art. 1285 c.c.). Si suole dire, a questo riguardo, che più prestazioni sono in obligatione, ma una sola in solutione. La facoltà di scelta spetta, di regola, al debitore, salvo che le parti non l’abbiano attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286 c.c.). Casi di obbligazione alternativa con scelta spettante al debitore: il datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato un dipendente ha, a norma dell’art. 15 della l. n. 604 del 1966, l’obbligazione alternativa della riassunzione o del risarcimento del danno; sempre il datore di lavoro, che mandi in trasferta un dipendente, ha l’obbligazione alternativa di rimborsargli le spese a pie’ di lista o di pagare direttamente alberghi e ristoranti; l’acquirente di azioni in base a un contratto di borsa a premio assume l’obbligazione alternativa di ritirare alla scadenza i titoli e pagare il prezzo più il premio oppure di recedere dal contratto pagando a termine il premio. Casi di obbligazione alternativa con facoltà di scelta attribuita al creditore: nel contratto di abbonamento teatrale per una pluralità di spettacoli in programma la scelta degli spettacoli cui assistere spetta all’abbonato. Caso di obbligazione alternativa con scelta rimessa ad un terzo è quello dell’appalto con clausola che sottrae all’appaltatore e attribuisce al direttore dei lavori, nominato dal committente, la scelta fra diversi materiali alternativamente previsti dal contratto. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile (la chiusura dell’impresa, ad esempio, rende impossibile la riassunzione del dipendente, oppure la malattia del direttore d’orchestra fa cancellare dal programma uno degli spettacoli), l’obbligazione si concreta nell’altra (o nelle altre); se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, il debitore è liberato dall’obbligazione (artt. 1288 – 89 c.c.). Dall’obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore si può distinguere la diversa figura dell’obbligazione facoltativa: nella prima la scelta della prestazione è indispensabile perche´ il debitore possa adempiere; nella seconda il creditore ha la mera facoltà di esigere una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione come prestazione principale; con la conseguenza che, se il creditore non si avvale di questa facoltà , il debitore si libera eseguendo la prestazione principale.

obbligazioni cartolari: v. titoli di credito.

obbligazioni con causa contraria al buon costume: v. indebito, obbligazioni oggettivo.

obbligazioni del compratore: v. vendita, effetti obbligatori del contratto di obbligazioni.

obbligazioni del locatore: v. locazione.

obbligazioni del venditore: v. vendita; effetti obbligatori del contratto di obbligazioni.

obbligazioni di dare: v. prestazione, obbligazioni di consegnare.

obbligazioni di fare: v. prestazione, obbligazioni di fare.

obbligazioni di garanzia: v. garanzia, prestazione di obbligazioni.

obbligazioni di genere e di specie: la prestazione di consegnare può dare luogo, a seconda che la cosa da consegnare sia una cosa generica o una cosa di specie, ad obbligazioni di genere o ad obbligazioni di specie: le prime consistono nella consegna di una cosa determinata solo nel genere (ad esempio, una data somma di danaro, una data quantità di petrolio o di energia elettrica, un dato numero di autovetture di un certo modello); le seconde consistono nella consegna di una cosa determinata nella sua identità (quel terreno, quell’appartamento, quell’autovettura ecc.). Alle prestazioni di genere è connessa la regola secondo la quale il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178 c.c.). Per le prestazioni di specie vale, a norma dell’art. 1177 c.c., il principio per cui l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include una prestazione di fare, quella di custodirla fino alla consegna.

obbligazioni di non fare: v. prestazione, obbligazioni di non fare.

obbligazioni di specie: v. obbligazioni di genere e di specie.

obbligazioni e obblighi nel diritto di famiglia: v. obbligazione, obbligo e obbligazioni.

obbligazioni ex lege: v. fonti, obbligazioni delle obbligazioni.

obbligazioni facoltative: sono le obbligazioni in cui il creditore ha la mera facoltà di esigere una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione come prestazione principale; con la conseguenza che, se il creditore non si avvale di questa facoltà , il debitore si libera eseguendo la prestazione principale. Costituiscono casi di obbligazioni obbligazioni quello del legato di cosa altrui (v. legato, obbligazioni di cosa altrui), in cui l’onerato, trattandosi di cosa appartenente ad un terzo, è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (art. 651, comma 1o, c.c.) e quello del debito di somma di moneta non aventi corso legale nello Stato (v. obbligazioni pecuniarie), in cui il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278 c.c.). V. anche obbligazioni alternative.

fonti delle obbligazioni: v. fonti, obbligazioni delle obbligazioni.

obbligazioni in generale: nella disciplina delle obbligazioni il c.c. si distacca nettamente dalla tradizione: seguendo il modello del c.c. tedesco, formula norme sulle obbligazioni (titolo primo del libro quarto), destinate ad essere indifferentemente applicate ad ogni obbligazione, quale che sia la fonte dalla quale questa derivi, sia che si tratti di obbligazioni da contratto o di obbligazioni da fatto illecito o, ancora, di obbligazioni derivanti da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle (art. 1173 c.c.). Nella tradizione del code Napole´ on, come, d’altronde, nei sistemi di common law, le obbligazioni trovano invece separata considerazione a seconda della loro fonte e, principalmente, a seconda che siano obbligazioni da contratto oppure obbligazioni da fatto illecito. Questa generalizzazione del concetto di obbligazione può essere descritta come il portato di una tecnica legislativa, basata su una esigenza di economia di normazione: che muove cioè dalla comparazione fra le norme destinate a regolare le obbligazioni derivanti da fonte diversa e dalla constatazione che molte di queste norme risultano avere identico contenuto, sicche´ ben possono essere unitariamente formulate e riferite alle obbligazioni obbligazioni. Non si deve però supporre che il concetto di obbligazione in generale, sul quale si imperniano le norme del titolo primo del quarto libro, sia pura astrazione giuridica, priva di riscontro nella realtà . Anche nell’economia, e non solo nel diritto, crediti e debiti sono pensabili indipendentemente dal titolo sul quale si fondano: essi sono, quale che ne sia il titolo, elementi attivi o elementi passivi del patrimonio, suscettibili in quanto tali di formare oggetto di negoziazione; e le norme del titolo primo che, ad esempio, regolano la cessione dei crediti (v. cessione del credito) (artt. 1260 ss. c.c.) oppure la delegazione di debito (v. delegazione, obbligazioni di debito) o la delegazione di pagamento (v. delegazione, obbligazioni di pagamento) o l’espromissione (v.) o l’accollo (v.) (artt. 1268 ss. c.c.) fanno riferimento ad operazioni che già nel mondo degli affari assumono ad oggetto crediti o debiti in se´ e per se´ , indipendentemente dalla fonte dalla quale derivano. Valgano, tuttavia, queste ulteriori constatazioni: a) le norme sulle obbligazioni obbligazioni sono, fondamentalmente, norme pensate per le obbligazioni da contratto; e la stessa norma dell’art. 1174 c.c., che è la sola norma contenente elementi di definizione dell’obbligazione in generale, finisce con l’alludere alle sole obbligazioni da contratto, allorche´ pone il principio secondo il quale la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve corrispondere a un interesse del creditore; b) il c.c. colloca entro il titolo sulle obbligazioni obbligazioni molte norme, e fra esse, le fondamentali norme dell’art. 1176 (v. diligenza, obbligazioni del buon padre di famiglia) e dell’art. 1218 c.c. (v. inadempimento; responsabilità , obbligazioni contrattuale), che risultano prevalentemente, anche se non esclusivamente, applicabili alle obbligazioni da contratto; tant’è che le norme ora richiamate vengono comunemente assunte come relative alla responsabilità contrattuale ed a questo modo contrapposte alle norme degli artt. 2043 ss. c.c., assunte per converso come le norme relative alla responsabilità da fatto illecito. Il che mette in evidenza come la tecnica legislativa che ha portato a costruire una parte generale delle obbligazioni abbia, per un verso, assegnato all’obbligazione una collocazione indipendente rispetto al contratto e segnato il superamento dell’antica concezione che vedeva nel contratto la fonte per eccellenza delle obbligazioni; ma abbia, per altro verso, elevato al rango di diritto generale delle obbligazioni principi propri delle obbligazioni da contratto e, in definitiva, confermato la preminenza di queste su ogni altra obbligazione.

obbligazioni naturali: il diritto di ripetere ciò che si è indebitamente pagato (v. indebito) viene meno nel caso della prestazione eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali come tali sentiti dalla generalità degli individui: obbligazioni solo naturali perche´ nessuna norma giuridica esige di adempierle (quelle delle quali il diritto esige l’adempimento sono definite, in contrapposizione a queste, come obbligazioni civili); ma sono pur sempre obbligazioni, e non atti di liberalità (v. atti, obbligazioni di liberalità ), perche´ la generalità degli individui, se le adempie, le adempie con la convinzione di esservi tenuta, mentre l’atto di liberalità è compiuto con l’opposta convinzione di esercitare la propria libertà contrattuale. L’art. 2034, comma 1o, c.c., concepisce le obbligazioni obbligazioni come una categoria aperta: la soluti retentio opera ogni qualvolta la prestazione, sebbene giuridicamente non dovuta, risulti eseguita in esecuzione di un dovere morale o sociale; e sarà compito del giudice stabilire se, nel momento storico dato, la coscienza sociale consideri una data prestazione come adempimento di un simile dovere. Ma per singole ipotesi la stessa legge opera una tale valutazione: l’art. 2034, comma 2o, c.c., accomuna i doveri indicati nel comma precedente a ogni altro per cui la legge non accorda azione, ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato. Di questi doveri morali o sociali, espressamente nominati dalla legge, si suole parlare come di obbligazioni tipiche. Ne sono esempi: l’esecuzione di disposizione fiduciaria (v. disposizione, obbligazioni fiduciaria) (art. 627, comma 2o, c.c.); il pagamento dei debiti di giuoco o di scommessa (art. 1933, comma 2o, c.c.); il pagamento dei debiti estinti per prescrizione (v.) (art. 2940 c.c.): la generalità degli individui, anche se il creditore non ha preteso l’adempimento nei termini di legge ed il debito si è , pertanto, estinto per prescrizione, sente nella propria coscienza di essere ancora debitore. Sono, per contro, obbligazioni obbligazioni atipiche, solitamente ricomprese entro l’art. 2034, comma 1o, c.c.: il mantenimento della convivente (v.) in una unione di fatto; il pagamento del debito che residua a seguito di concordato preventivo (v. concordato, obbligazioni preventivo) o fallimentare (v. concordato, obbligazioni fallimentare); la riparazione del danno cagionato ad altri fuori dei casi nei quali sussista l’obbligazione (civile) del risarcimento: il danneggiante, ad esempio, è stato assolto da una ingiusta sentenza, oppure è stato assolto avendo ucciso per legittima difesa (è esonerato, per l’art. 2044 c.c., dall’obbligazione di risarcire il danno ai congiunti dell’ucciso, ma può sentire il dovere morale di ripararlo). Ev discusso se sia adempimento di obbligazione naturale oppure civile il mantenimento (v.), da parte dei genitori, dei figli maggiorenni non ancora in grado di provvedere al proprio mantenimento. Altro caso è quello del professionista intellettuale non iscritto nell’albo professionale: egli non ha diritto a compenso (art. 2231 c.c.); ma, se è stato pagato, gode della soluti retentio. Altrettanto può dirsi per gli altri operatori professionali soggetti ad iscrizione negli appositi albi; ma non per i mediatori, per i quali è espressamente esclusa la soluti retentio (v. mediatore, esclusione della soluti retentio per il obbligazioni). Si suole insegnare che le obbligazioni obbligazioni poggiano su una valida causa solutionis, pur essendo prive di una valida causa obligationis. Trattandosi di doveri solo morali o sociali, non si può pretendere in giudizio l’adempimento; tuttavia, chi le ha spontaneamente eseguite non può ripetere ciò che ha dato, adducendo la mancanza di un obbligo giuridico di adempiere. Esse assumono rilievo per il diritto solo se adempiute: giustificando la già eseguita prestazione, impedendo la ripetizione di indebito (v.). L’art. 2034 c.c. fa salva l’ipotesi che la prestazione sia stata eseguita da un incapace; il che diversifica nettamente l’adempimento di obbligazione naturale dal pagamento di obbligazione civile (art. 1191 c.c.); e la norma è ripetuta per obbligazioni obbligazioni tipiche, come l’adempimento di disposizione fiduciaria (art. 627, comma 2o, c.c.) e l’adempimento delle obbligazioni di gioco e di scommessa (art. 1933, comma 2o, c.c.). Non è ripetuta dall’art. 2940 c.c. per il pagamento di debito prescritto; ma l’art. 2034, comma 2o, c.c., che fa delle obbligazioni obbligazioni tipiche altrettante specie del più ampio genere di cui all’art. 2034, comma 1o, c.c., impone la medesima soluzione. Ipotesi tipica di obbligazioni solo naturali sono i debiti di giuoco e di scommessa. Chi ha vinto al giuoco (al giuoco delle carte, dei dadi ecc.) o ha vinto una scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti (come è proibito il giuoco d’azzardo), non ha azione in giudizio per ottenere il pagamento della posta vinta (art. 1933, comma 1o, c.c.). Tuttavia, il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può ripetere ciò che ha pagato, salvo che non vi sia stata frode a suo danno (art. 1933, comma 2o, c.c.). A questa regola sono poste due eccezioni: le competizioni sportive attribuiscono azione per ottenere il pagamento della posta in giuoco, sia tra i partecipanti alla competizione (il pagamento, ad esempio, della somma in palio in una corsa) sia tra i non partecipanti, che abbiano scommesso sull’esito della competizione sportiva (art. 1934 c.c.). Altrettanto vale per le lotterie autorizzate (art. 1935 c.c.), anche se non abbinate, come il giuoco del lotto, a competizioni sportive, come vi sono abbinati, invece, il totocalcio, il totip ecc.. In relazione al debito di giuoco si è posto il problema se l’obbligazione naturale possa dirsi adempiuta, con conseguente soluti retentio, qualora il debitore naturale abbia rilasciato una cambiale (v.). La soluzione negativa, costantemente seguita dalla giurisprudenza, discende dalla natura del titolo di credito, che nei rapporti diretti fra emittente e primo imprenditore altro non è se non una promessa di pagamento (v. promessa, obbligazioni di pagamento e ricognizione di debito); onde il promittente può sempre eccepire la mancanza del rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.): nella specie, la mancanza di una valida causa obligandi. Ma si intende che, se il titolo è girato ad un terzo, questo si gioverà del principio della inopponibilità delle eccezioni personali ai precedenti portatori del titolo (art. 1993 c.c.). Diverso è anche il caso in cui il debito di giuoco sia stato adempiuto con il rilascio di un assegno bancario (v.), che vale come cessio in solutum: il debito di giuoco è adempiuto non con il rilascio dell’assegno, ma con il pagamento di questo da parte della banca.

obbligazioni ob turpem causam: il diritto di ripetere ciò che si è indebitamente (v. indebito) pagato viene meno nel caso delle prestazioni contrarie al buon costume (v.), tradizionalmente note come obbligazioni obbligazioni. Il contratto contrario al buon costume è nullo, e non attribuisce perciò azione in giudizio per ottenere l’adempimento; ma chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripetere ciò che ha dato (art. 2035 c.c.). Così, il candidato alle elezioni che abbia pagato il voto dell’elettore, il dirigente sportivo che abbia corrotto il calciatore della squadra avversaria, la persona che abbia retribuito la prestazione della prostituta non possono, adducendo la nullità del contratto dal quale l’obbligazione è derivata, chiedere la restituzione di quanto hanno pagato. Vale ancora, in questa materia, il principio romanistico in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis. L’art. 2035 c.c. nega la ripetizione a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume (è l’estremo tradizionalmente definito come la par causa turpitudinis): la ripetizione è , perciò , ammessa quando lo scopo contrario al buon costume non è comune, ma proprio solo dell’altra parte.

obbligazioni parziarie: v. obbligazioni solidali.

obbligazioni pecuniarie: sono obbligazioni obbligazioni o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di danaro (v. moneta), sia questa il prezzo di una cosa venduta o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro e così via. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento (art. 1277, comma 1o, c.c.): se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, è cambiata la moneta avente corso legale (come accadde, ad esempio, in Francia al principio degli anni ’60), si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima (art. 1277, comma 2o, c.c.). E, se nell’obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera sia nella corrispondente quantità di moneta italiana al corso del cambio del giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278 c.c.), salvo che la moneta estera non fosse stata indicata con la clausola effettivo (art. 1279 c.c.) (v. anche obbligazioni facoltative). In difetto di questa clausola opera il principio che rimette al debitore la scelta; ma ciò non comporta uno svantaggio economico per il creditore, giacche´ questi ha diritto ad una somma, in valuta nazionale, al cambio del giorno della scadenza ed è, perciò , tenuto indenne dalle oscillazioni dei cambi intercorse fra la data del contratto e quella della scadenza. Può però accadere che il debitore paghi in ritardo, e che fra la data della scadenza e quella del pagamento si siano verificate oscillazioni dei cambi: la giurisprudenza neutralizza il vantaggio che da ciò può derivare al debitore imponendogli, se paga in moneta nazionale, di corrispondere la differenza di cambio fra le due date. Ev fondamentale, in materia di debiti di valuta, il cosiddetto principio nominalistico: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell’adempimento, per il suo valore nominale (art. 1277, comma 1o, c.c.), non per il suo potere di acquisto. Perciò , l’obbligazione di pagare un milione, sorta dieci anni or sono con scadenza ad oggi, resta l’obbligazione di pagare un milione, anche se nel frattempo il potere di acquisto della moneta, ossia la quantità di beni che si possono acquistare con essa, è fortemente diminuito per effetto della inflazione, ed il milione di allora corrisponde a meno di mezzo milione di oggi. Il principio nominalistico giova, evidentemente, al debitore e nuoce al creditore nei periodi di inflazione: il debitore si libera pagando una somma di danaro che, in termini reali, risulta inferiore a quella per la quale si era obbligato. Accade il contrario nei periodi di deflazione; ma è ipotesi solo teorica, essendo la deflazione (ossia l’aumento del potere di acquisto della moneta) un fenomeno sconosciuto al nostro tempo. Esistono, nella pratica, diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio della svalutazione monetaria: così la clausola numeri indici o clausola Istat (mi darai tra dieci anni tante lire quante corrisponderanno, secondo gli indici di svalutazione della lira comunicati dall’Istituto centrale di statistica, ad un milione di oggi); la clausola oro (mi darai tante lire quante occorreranno per comperare la quantità di oro che oggi si compera con un milione); la clausola valuta pregiata (tante lire quante occorrono per comperare i marchi che oggi si comperano con un milione); la clausola merci (che fa riferimento al prezzo corrente di merci, come ad esempio l’olio, ritenute significative del più generale livello dei prezzi). Ai debiti di valuta si sogliono contrapporre i debiti di valore: ricorrono quando una somma di danaro è dovuta non come bene a se´ , ma come valore di un altro bene. Ev un debito di valuta l’obbligazione di pagare il prezzo di una cosa acquistata o quella di retribuire la prestazione del proprio dipendente; l’oggetto dell’obbligazione è la somma di danaro considerata come bene, è il mezzo di scambio, secondo quanto si è detto prima. Ev , invece, debito di valore l’obbligazione di risarcire un danno o di corrispondere il valore di un bene (il valore del terreno altrui, ad esempio, sul quale si è costruito edificando oltre il proprio confine) (v. accessione, obbligazioni invertita): il debitore adempie, anche in questi casi, con la consegna di una somma di danaro; ma qui il danaro viene in considerazione come equivalente economico di un bene (del bene altrui che si è distrutto, nel caso della responsabilità da fatto illecito, del bene altrui di cui si acquista la proprietà nel caso dell’accessione invertita). Si noti però che, nel momento in cui il valore viene liquidato, ossia tradotto in una somma di danaro, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, ed è retto dai medesimi principi di questo. La differenza riguarda solo il periodo antecedente alla liquidazione: se è pronunciata oggi la condanna al risarcimento di un danno cagionato dieci anni or sono, il giudice liquiderà una somma pari al valore odierno, e non al valore di dieci anni fa, del bene distrutto dal danneggiante, o pari al costo odierno, e non al costo di dieci anni fa, delle riparazioni necessarie per eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito altrui. Il concetto è che al danneggiato dovrà essere corrisposta una somma che gli permetta di riacquistare un bene equivalente alle odierne condizioni di mercato o che gli permetta di affrontare, ai costi odierni, le spese di riparazione. V. anche interessi, obbligazioni moratori; anatocismo; interessi, obbligazioni compensativi; interessi, obbligazioni a tasso superiore.

obbligazioni pecuniarie nel fallimento: v. fallimento, effetti del obbligazioni per i creditori.

obbligazioni principali: v. obbligazioni accessorie; risoluzione del contratto, obbligazioni per inadempimento.

obbligazioni solidali: il fenomeno è , nei suoi termini più generali, quello per il quale più soggetti sono creditori di una medesima prestazione nei confronti del medesimo debitore (concredito), oppure più soggetti sono obbligati ad una medesima prestazione nei confronti di un medesimo creditore (condebito). Entro questo fenomeno si iscrive la duplice figura delle obbligazioni obbligazioni e delle obbligazioni parziarie. Le prime sono definite dall’art. 1292 c.c.: c’è solidarietà attiva quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l’intera prestazione, con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori; c’è solidarietà passiva quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori. Le ragioni che possono generare la solidarietà sono diverse: 1) una medesima prestazione può essere dovuta ad una pluralità di creditori o da una pluralità di debitori in forza di un medesimo titolo o causa, ossia in dipendenza di una medesima fonte di obbligazione. Così, se più persone comperano un medesimo bene, ciascuna di esse sarà solidalmente obbligata al pagamento del prezzo nei confronti del venditore: qui da una medesima fonte di obbligazione, il contratto di vendita, nasce l’obbligazione di una pluralità di debitori, tutti tenuti in solido ad eseguire la medesima prestazione nei confronti del comune creditore. Così, ancora, se più persone commettono un fatto illecito (v. fatti illeciti) in concorso fra loro, ciascuna di esse è obbligata in solido con le altre al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato (art. 2055, comma 1o, c.c.). Anche qui da una medesima fonte di obbligazione, il fatto illecito imputabile a più persone, nasce l’obbligazione solidale di una pluralità di debitori; 2) una medesima prestazione può essere dovuta da una pluralità di debitori in forza di titoli o cause diverse, ossia in dipendenza di differenti fonti di obbligazione. L’ipotesi può ulteriormente scomporsi: a) le diverse fonti possono essere fra loro omogenee: così il fideiussore (v. fideiussione) è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, comma 1o, c.c.); egli è obbligato, in forza del contratto di fideiussione, al pagamento del medesimo debito che il debitore ha assunto o assumerà, in forza di un diverso contratto, nei confronti del medesimo creditore. Ancora: appaltatore e progettista sono responsabili in solido nei confronti del committente per i vizi dell’opera eseguita dal primo su progetto del secondo, quantunque le loro obbligazioni derivino da contratti diversi, ossia dal contratto di appalto (v.) per il primo e dal contratto d’opera intellettuale (v. contratto, obbligazioni d’opera intellettuale) per il secondo; b) le diverse fonti possono essere fra loro non omogenee, come nel caso in cui l’obbligazione solidale trovi fonte, per un debitore, in un fatto illecito e per un altro debitore in un contratto. Ev il caso della cosiddetta fideiussio indemnitatis (v. fideiussione), che comprende anche l’ipotesi nella quale il fideiussore assume responsabilità solidale per l’altrui eventuale fatto illecito; ma è anche il caso del concorso del terzo nell’inadempimento contrattuale (v. danno, obbligazioni ingiusto): qui il debitore da contratto e il terzo che, con il proprio fatto illecito, ha impedito l’adempimento sono obbligati in solido al risarcimento del danno. Nei rapporti interni fra concreditori o fra condebitori vale il principio, posto dall’art. 1298, comma 1o, c.c., secondo il quale l’obbligazione solidale si divide: il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza; e il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri per ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Le parti di ciascuno si presumono uguali (art. 1298, comma 2o, c.c.). Se uno dei condebitori è insolvente (ossia non è in grado di versare la sua parte), la perdita si ripartisce fra tutti gli altri, che perciò pagheranno più di quanto sarebbe spettato loro (art. 1299, comma 2o, c.c.). Ma l’art. 1298, comma 2o, c.c., dopo avere enunciato il principio della divisione dell’obbligazione in solido, precisa: salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Ev il caso della fideiussione: se il fideiussore paga, egli ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale; se a pagare nelle mani del creditore è lo stesso debitore principale, questi non ha affatto azione di regresso nei confronti del fideiussore. Il linguaggio legislativo, che si esprime in termini di obbligazione contratta, tradisce il convincimento del legislatore di avere regolato, pur sotto il titolo delle obbligazioni in generale, le sole obbligazioni da contratto; per le obbligazioni da fatto illecito il criterio della interna divisione fra condebitori solidali è meglio formulato dall’art. 2055, comma 2o, c.c.: chi ha risarcito il danno ha azione di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate; mentre, nel dubbio, le colpe si presumono uguali (art. 2055, comma 3o, c.c.). Criterio corrispondente dovrà ritenersi vigente per la responsabilità da inadempimento contrattuale (v. responsabilità, obbligazioni contrattuale), anche quando investa solidalmente le parti di contratti diversi, come nel sopra segnalato caso dell’appaltatore e del progettista. Si discute da sempre se la solidarietà dia luogo ad un’unica obbligazione con pluralità di soggetti oppure, come vuole l’insegnamento tradizionale, ad una pluralità di obbligazioni fra loro connesse, tante quanti sono i concreditori o i condebitori. La seconda costruzione è accolta da una costante giurisprudenza, che ne fa discendere il principio di ordine processuale per cui il creditore può agire in giudizio nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori senza che la solidarietà dia luogo a litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) nei confronti degli altri condebitori. Una pluralità di rapporti obbligatori c’è sicuramente nelle ipotesi, sopra menzionate sub. 2, in cui il debito solidale tragga origine da titoli diversi, siano essi omogenei o non omogenei; il problema può , in verità , essere proposto solo per la diversa ipotesi in cui il debito solidale derivi da una medesima fonte. Sta di fatto, però , che il litisconsorzio necessario è escluso dall’art. 1306 c.c., ai sensi del quale la sentenza pronunciata fra il creditore e uno dei debitori in solido, o fra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori; norma che presuppone la mancata partecipazione di costoro al giudizio e, dunque, la non necessarietà del litisconsorzio. Qui risiede il punto critico della teoria dell’unica obbligazione con pluralità di soggetti, i quali sarebbero parti di un medesimo rapporto sostanziale senza essere parti necessarie del rapporto processuale. La solidarietà comporta che ciascun condebitore, adempiendo, libera gli altri; e che ciascun concreditore, ricevendo l’adempimento, libera il debitore rispetto agli altri creditori. Ma fra condebitore e creditore o fra concreditore e debitore possono intercorrere altre vicende, diverse dall’adempimento. Il c.c. ne menziona diverse: la novazione (v.) (art. 1300 c.c.), la remissione del debito (v.) (art. 1301 c.c.), la compensazione (v.) (art. 1302 c.c.), la confusione (v.) (art. 1303 c.c.), la transazione (v.) (art. 1304 c.c.), il giuramento (v.) (art. 1305 c.c.), la sentenza (v.) (art. 1306 c.c.), la costituzione in mora (v.) (art. 1308 c.c.), il riconoscimento del debito (v. promessa, di pagamento e ricognizione di debito) (art. 1309 c.c.) ed altre ancora. Quali conseguenze queste vicende producono, nella solidarietà passiva, per i condebitori e quali, nella solidarietà attiva, per i concreditori? Il c.c. dà , in linea di massima, questa risposta: si propagano agli altri debitori in solido o agli altri creditori in solido le conseguenze favorevoli, non si propagano quelle sfavorevoli. Una importante eccezione a questa regola vale per l’interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.): gli atti con i quali il creditore, nella solidarietà passiva, interrompe la prescrizione del credito verso uno dei debitori in solido (ad esempio, chiedendogli il pagamento), o quelli con i quali, nella solidarietà attiva, un concreditore interrompe la prescrizione verso il debitore, hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori (art. 1310 c.c.). L’obbligazione con pluralità di soggetti è parziaria, anziche´ solidale, quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore (parziarietà attiva) può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a pagare solo la sua parte, onde il creditore, per ottenere l’intero, dovrà agire nei confronti di tutti (art. 1314 c.c.). Quando più siano i debitori, la solidarietà è la regola, la parziarietà è l’eccezione, valevole solo se la legge (come nel caso dei coeredi, che per l’art. 752 c.c. pagano per quota i debiti ereditari) o le parti l’abbiano espressamente prevista (art. 1294 c.c.). Quando, invece, siano più i creditori, il rapporto fra regola ed eccezione è invertito: la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l’obbligazione è parziaria. Perciò , se i comproprietari vendono la cosa comune, ciascuno di essi può esigere dal compratore solo la quota di prezzo corrispondente alla sua quota di comproprietà ; se un terzo cagiona danno alla cosa comune, ciascuno dei comproprietari può chiedergli solo pro quota il risarcimento del danno. E il debitore che, per avventura, pagasse l’intero ad un concreditore non sarebbe liberato nei confronti degli altri, che potrebbero costringerlo (se il creditore non ha versato la quota loro spettante) a pagare di nuovo la parte di loro spettanza. In tutto ciò si manifesta un principio, quello del favore per il creditore (v. favor creditoris), che informa in se´ tutto il diritto delle obbligazioni: appare evidente che la solidarietà passiva, che è la regola, giova al creditore, il quale è esonerato dal rischio della insolvenza dei singoli condebitori e può esigere l’intero da quello fra i condebitori che appaia solvibile; mentre la parziarietà attiva, che è la regola, permette a ciascun concreditore di realizzare direttamente quanto di sua spettanza. Una eccezione inevitabile si avrà quando la prestazione sia indivisibile (v. obbligazione, obbligazioni indivisibile).

obbligazioni solidali nel fallimento: v. fallimento, effetti del obbligazioni per i creditori.


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