Enciclopedia giuridica

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Confusione



atti di confusione: sono atti di concorrenza sleale con cui un imprenditore cerca di creare nei consumatori confusione tra i propri prodotti e quelli di un concorrente per appropriarsi del successo economico di un altro imprenditore. Costituiscono confusione confusione: a) usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o coi segni distintivi legittimamente usati da altri; b) imitare servilmente i prodotti di un concorrente. V. atti, confusione di concorrenza sleale.

confusione dei patrimoni: è l’attività del socio di società confusionepersona giuridica che usa il patrimonio sociale per fini personali e il proprio patrimonio per fini sociali, con palese violazione delle norme societarie inerenti ai diritti e agli obblighi dei soci sul patrimonio sociale. Un simile contegno è , di per se´ , prova evidente del fatto che la società confusionepersona giuridica è stata costituita, o proseguita, dal socio al solo scopo di frapporre tra se´ e i terzi lo schermo di un nuovo soggetto di diritto e per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire, indebitamente, del beneficio della responsabilità limitata. Molti autori e taluni giudici ritengono che simili soci debbano assumere responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni formalmente assunte in nome della società di capitali, e ciò ritengono sulla base, alternativamente, di due diverse teorie: a) la prima applica a questa ipotesi la teoria dell’imprenditore occulto (v. imprenditore, confusione occulto); b) la seconda sottopone a revisione critica il concetto di persona giuridica (v.) attuando il superamento dello schermo della persona giuridica. V. anche abuso, confusione della personalità giuridica.

confusione dei patrimoni tra controllante e controllata: è l’attività con cui gli amministratori della società controllante (v. società , confusione controllante) dispongono liberamente del patrimonio delle società controllate, comportandosi come se controllante e controllata fossero un’unica società e senza il minimo rispetto delle norme societarie. Secondo molti autori, i creditori delle controllate potranno invocare la decadenza della controllante dal beneficio della responsabilità limitata e pretendere da questa il soddisfacimento delle loro ragioni (v. confusione dei patrimoni).

estinzione dei diritti reali per confusione: una generale causa di estinzione del diritto reale su cosa altrui è la confusione: si ha quando, ad esempio per successione (v.) ereditaria, il proprietario diventa egli stesso titolare di un diritto minore sulla sua cosa. Qui non si avrà un proprietario che è , al tempo stesso, usufruttuario o superficiario della cosa; opera, anche in questo caso, la consolidazione: il diritto minore si estingue, e la proprietà diventa piena proprietà .

estinzione dell’obbligazione per confusione: si ha quando la qualità di debitore e di creditore vengono a riunirsi nella medesima persona (ad esempio, perche´ il debitore è l’erede del creditore): l’obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.) perche´ non si può , ovviamente, essere creditori di se stessi. Se il debito che si estingue per confusione era garantito da fideiussione (v.), anche questa naturalmente si estingue (art. 1253 c.c.). Non c’è però estinzione della fideiussione per confusione se chi ha garantito l’adempimento del debito altrui diventa, egli stesso, il soggetto passivo del debito da lui garantito: l’obbligazione fideiussoria resta in vita, purche´ il creditore vi abbia interesse (art. 1255 c.c.). In linea generale, essere garante di se stesso non ha senso; ci sono tuttavia casi (e sono quelli ai quali l’art. 1255 c.c. fa riferimento) nei quali il creditore conserva un interesse ad agire nei confronti del proprio debitore a titolo di fideiussione anziche´ per il debito principale: così nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte del fideiussore diventato erede del debitore principale e, quindi, debitore principale egli stesso (il creditore, facendo valere la qualità di fideiussore, potrà agire per la totalità del suo credito, mentre il valore dei beni ereditari limiterebbe le sue possibilità di soddisfazione, se facesse valere il debito principale); così, ancora, nel caso in cui l’obbligazione fideiussoria sia assistita da altre garanzie, come un pegno o un’ipoteca sui beni del fideiussore. La confusione non opera nel caso della cambiale (v.) o dell’assegno (v.): il debitore, al quale venga girato il titolo, può a sua volta girarlo ad altri (art. 15, comma 3o, l. cambiale; art. 17, comma 3o, l. assegno). Qui vale la considerazione che il titolo di credito è , nella sua materialità , un bene mobile; assume rilievo la proprietà del titolo, quantunque questo rechi menzione di un credito del proprietario verso se stesso. La confusione non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto (v.) o di pegno (v.) sul credito (art. 1254 c.c.): il creditore pignoratizio, ad esempio, conserva il diritto di prelazione che il pegno gli attribuisce (art. 2800 c.c.), quantunque il credito ricevuto in pegno sia estinto per la successione ereditaria del debitore al titolare del credito. L’usufrutto di crediti, cui la norma fa riferimento, è l’usufrutto avente per oggetto un capitale (art. 1000 c.c.), attributivo all’usufruttuario del diritto alla riscossione del capitale: se le qualità di creditore e di debitore del capitale vengono a coincidere nella medesima persona, il credito del primo verso il secondo si estingue per confusione, ma questa non è opponibile all’usufruttuario, che conserva il diritto riconosciutogli dall’art. 1000 c.c..


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