Enciclopedia giuridica

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Beneficio



beneficio di divisione: se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1946 c.c.). Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute. (art. 1947 c.c.). V. anche fideiussione.

beneficio di inventario: l’accettazione con beneficio beneficio è una delle due possibili forme di accettazione dell’eredità (v.) e si contrappone all’accettazione pura e semplice (art. 470 c.c.). Tale tipo di accettazione mira a fare conseguire al chiamato (v. chiamato all’eredità ) l’eredità , senza incorrere nella responsabilità con il proprio patrimonio (v.) personale per i debiti ereditari. L’acquisto della qualità di erede con beneficio beneficio è per l’art. 484 c.c. subordinato al compimento di una dichiarazione di accettazione con beneficio seguita o preceduta da un inventario, consistente in una operazione giuridica che tende alla individuazione ed alla descrizione dei beni ereditari, accertando così la reale consistenza del patrimonio ereditario. Tuttavia il chiamato alla successione, una volta verificatasi l’apertura della stessa (v. apertura della successione), non ha un intervallo di tempo illimitato per conseguire la posizione di erede beneficiato. Se egli, al momento dell’apertura della successione, è nel possesso dei beni ereditari, deve espletare le attività a ciò necessarie nei termini prescritti dall’art. 485 c.c.: il mancato rispetto di tali termini comporterà l’acquisto, da parte del chiamato, della qualità di erede puro e semplice. Se il chiamato non è nel possesso di beni ereditari, ha dieci anni di tempo dall’apertura della successione per deliberare se accettare o meno l’eredità e sul come accettarla. Se però egli compie la dichiarazione di accettazione con beneficio beneficio, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza è considerato erede puro e semplice (art. 487, comma 2o, c.c.). Se invece il chiamato non possessore ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario, in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità (art. 487, comma 3o, c.c.). Non tutti i chiamati una volta deciso di accettare l’eredità , hanno la scelta tra il compimento di un’accettazione pura e semplice e quella di un’accettazione con beneficio beneficio: l’accettazione con beneficio beneficio è l’unica forma possibile di accettazione per i minori, gli interdetti (v. capacità di agire) (art. 471 c.c.), gli emancipati (v. emancipato), gli inabilitati (v. inabilitazione) (art. 472 c.c.) e per le persone giuridiche (v.) (art. 473 c.c.). Una volta compiuta l’accettazione con beneficio beneficio, l’amministrazione del patrimonio ereditario è soggetta ad una serie di autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria: il compimento di un atto di amministrazione senza la prescritta autorizzazione comporta la decadenza dal beneficio beneficio e l’acquisto della qualità di erede puro e semplice (art. 493 c.c.). Altre ipotesi di decadenza dal beneficio beneficio sono previste dall’art. 494 c.c. per il caso in cui l’erede abbia omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità , o quello in cui abbia denunziato in mala fede passività inesistenti e dall’art. 505 c.c. per il caso di inosservanza di determinate norme sulla liquidazione del patrimonio ereditario. L’accettazione con beneficio beneficio produce l’effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Di conseguenza: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (art. 490, commi 1o e 2o, c.c.). Successivamente al perfezionamento dell’accettazione con beneficio beneficio dovrà provvedersi all’estinzione dei debiti ereditari, estinzione che potrà avvenire nei seguenti modi: a) mediante la procedura individuale. L’erede provvede al pagamento dei creditori e dei legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (art. 495, comma 1o, c.c.). Tale tipo di liquidazione è rimesso alla libera scelta dell’erede, ma è in ogni caso subordinato alla mancanza di opposizioni da parte dei creditori e dei legatari; b) mediante procedura concorsuale. Con tale procedura si tende a fare partecipare alla liquidazione tutti i creditori e i legatari; essa si svolge essenzialmente attraverso le seguenti fasi: I) invito rivolto ai creditori e legatari, a presentare le dichiarazioni di credito (art. 498 c.c.); II) liquidazione delle attività ereditarie (art. 499, comma 1o, c.c.); III) formazione dello stato di graduazione (art. 499, comma 2o, c.c.); IV) pagamento dei creditori e legatari in conformità dello stato di graduazione, quando questo è diventato definitivo (art. 502 c.c.). La procedura concorsuale deve essere necessariamente adottata dall’erede nel caso in cui i creditori ed i legatari abbiano fatto opposizione alla liquidazione individuale, o quando l’erede stesso ritenga opportuno di procedere alla liquidazione concorsuale (artt. 495, comma 1o, e 498, comma 5o, c.c.); c) mediante il rilascio di beni ai creditori o ai legatari. Tale facoltà di pagamento è concessa all’erede anche qualora creditori e legatari abbiano presentato opposizione, purche´ , in tale caso, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito. In nessun caso si potrà procedere al rilascio se l’erede ha già compiuto qualche atto di liquidazione (art. 507, comma 1o, c.c.). Quando l’erede intende procedere a tale forma di estinzione delle passività ereditarie, egli dovrà compiere, per iscritto, una dichiarazione di rilascio di tutti i beni ereditari, la quale va notificata ai creditori e legatari dei quali è noto il domicilio (v.) o la residenza (v.), pubblicata mediante inserzione nel registro delle successioni tenuto presso la pretura, annotata in margine alla trascrizione della dichiarazione di accettazione dell’eredità , e trascritta presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (art. 507, comma 1o, c.c.). Una volta trascritta la dichiarazione di rilascio, l’erede perde ogni potere di disposizione dei beni ereditari: gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (art. 507, comma 3o, c.c.). L’amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario viene affidata ad un curatore nominato dal pretore; tale curatore procederà alla liquidazione secondo la procedura concorsuale (art. 508, comma 1o, c.c.). Con la consegna dei beni al curatore, l’erede resta liberato da responsabilità per i debiti ereditari.


Belligeranza      |      Beneficio del termine


 
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