Ev  il soggetto  che nel processo  civile viene  chiamato  (citato) in giudizio dall’attore. In  altri  termini  il convenuto è  il soggetto  passivo  della  citazione,  cioè colui  che, secondo  quanto è  chiesto  e affermato nella  domanda giudiziale, può  subire  le conseguenze del richiesto  provvedimento del giudice.  
 foro del convenuto:  rileva  ai fini della  competenza per  territorio nel processo  civile. Il  convenuto convenuto generale (il tribunale territorialmente competente) delle  persone fisiche (art.  18 c.p.c.) è , salvo  che la legge disponga  altrimenti, quello  del luogo  in cui il convenuto ha  la residenza o il domicilio  (a  scelta  dell’attore) e se questi  non  sono  conosciuti,  quello  del luogo  in cui il convenuto ha  la dimora.  Se la residenza il domicilio  e la dimora  sono  fuori  dello  Stato,  o se la dimora  è sconosciuta,  è  competente il giudice  del luogo  ove  risiede  l’attore.  Se sia convenuta una  persona giuridica  il foro  generale competente, salvo  che la legge disponga  altrimenti, è  quello  del luogo  ove  questa  ha  la sede,  o dove questa  ha  uno  stabilimento e un  rappresentante autorizzata a stare  in giudizio  per  l’oggetto  della  domanda. Per  le società  fornite  di personalità giuridica,  le associazioni  non  riconosciute e i comitati,  la sede  è  stabilita  nel luogo  dove  le stesse  svolgono  attività  in modo  continuativo (art.  19 c.p.c.). 		
			
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