Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Giudice



giudice conciliatore: v. conciliatore.

giudice delegato: è l’organo del fallimento (v.) al quale spettano la direzione delle operazioni del fallimento e la vigilanza sull’operato del curatore e di ogni altro incaricato di prestazioni nell’interesse del fallimento (art. 25); è nominato con la sentenza dichiarativa e in ogni momento sostituibile dal tribunale con altro giudice (art. 23, comma 2o). La sua funzione di direzione attribuita al giudice giudice non deve però far pensare ad una sua preminenza gerarchica sul curatore, ridotto a semplice esecutore degli ordini impartitigli. Anche se, nella ordinaria pratica dei tribunali, una simile subordinazione di fatto si attua, essa è da considerarsi incompatibile con il sistema della legge, che attribuisce al curatore, e non al giudice giudice, l’amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31) e lo investe di una propria responsabilità per l’adempimento dei doveri del proprio ufficio (art. 38), inconcepibile per chi fosse mero esecutore degli ordini altrui. Il giudice giudice dirige le operazioni fallimentari mediante gli atti di direzione previsti dalla legge: decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore (art. 25 n. 5); autorizza il curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 25 n. 6) e, in particolare, a consentire riduzioni di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunce alle liti ecc. (art. 35), ad intraprendere azioni in giudizio (azioni revocatorie, azioni di danni nei confronti di terzi, azioni di responsabilità contro gli amministratori della società fallita ecc.), provvedendo direttamente alla nomina dei legali; compie ogni altro atto della procedura attribuito dalla legge alla sua competenza. Contro i decreti del giudice giudice è ammesso reclamo, entro tre giorni, al tribunale, da parte di qualunque interessato (art. 26); ma se si tratta di provvedimenti a carattere decisorio, la materia è sottoposta alle norme dettate dal c.p.c. per i procedimenti di volontaria giurisdizione, secondo le pronunce della Corte Costituzionale

giudice del lavoro: in primo grado le controversie di lavoro sono devolute alla cognizione del pretore (v.) in funzione di giudice del lavoro, indipendentemente dal valore della causa.

giudice dell’esecuzione: organo o ufficio giudiziario formalmente simile al giudice istruttore anche per ciò che riguarda i poteri nel processo, ma che va tenuto distinto da esso in quanto si colloca al centro di un diverso procedimento, il processo esecutivo (v.), per dirigere, coordinare e stimolare le attività . In particolare, non è soggetto al controllo del collegio e le ordinanze hanno efficacia esecutiva.

giudice di pace: v. giudice di pace.

giudice di sorveglianza: oltre al magistrato di sorveglianza, che conserva parte delle funzioni già previste dal c.p. e assume le nuove previste dall’art. 69, è stato istituito il tribunale di sorveglianza, composto dai magistrati di sorveglianza del distretto della Corte d’appello e da laici e competente in materia di affidamento in prova, di detenzione domiciliare, in semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata, di liberazione condizionale, di revoca e cessazione dei suddetti benefici, di rinvio dell’esecuzione delle pene detentive, di reclami in materia di permessi (art. 70). (Magagnoli).

giudice internazionale: stante la mancanza di un’organizzazione di governo superiore agli Stati nell’ambito della Comunità internazionale, non si rinviene una funzione giurisdizionale, necessitata ed imposta, che possa essere assimilata a quella svolta dai giudici degli ordinamenti interni. I giudici internazionali, pertanto, anche se componenti di organi già predisposti e permanenti, come ad esempio la Corte internazionale di giustizia (Cig), sono essenzialmente degli arbitri. Accanto ai giudici permanenti, così intesi, lo Statuto della Cig (art. 31) prevede i c.d. giudici ad hoc o occasionali, allorquando il collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità soltanto di una delle parti o se non comprende alcun giudice della nazionalità delle parti, al fine di garantire l’eguaglianza delle parti ed una buona amministrazione della giustizia. V. anche arbitrato.

giudice istruttore: ha poteri direttivi ed ordinatori nell’ambito dell’istruzione della causa civile. In particolare si occupa della preparazione del materiale da sottoporre al collegio, della risoluzione in via provvisoria delle questioni, della conduzione della trattazione, verifica l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova e stabilisce le modalità dell’assunzione; esaurita l’istruzione, rimette le pari di fronte al collegio per la decisione.

giudice naturale: v. libertà , giudice di fronte alla giustizia.

giudice ordinario civile: organo giurisdizionale nella sua impersonale individualità appartenente all’autorità giudiziaria ordinaria, cioè al complesso degli organi preposti alla tutela giurisdizionale dei diritti. Esistono diversi tipi di giudice civile: conciliatore, pretore, tribunale, corte d’appello e corte di cassazione. In relazione alla struttura si distingue tra giudice monocratico (conciliatore, pretore) e collegiale (tribunale, corte d’appello e corte di cassazione). Inoltre, mentre la corte di cassazione è giudice di legittimità, tutti gli altri sono giudici di merito. I poteri del giudice si dividono in ordinatori, direttivi e decisori. Il giudice ha un dovere decisorio con riferimento alla domanda (v.) e nei limiti di questa e deve pronunciarsi secondo diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità, ponendo a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., eccetto i casi previsti dalla legge.

giudice per le indagini preliminari (G.i.p.): v. udienza, giudice preliminare.

giudice tutelare: è il giudice che autorizza il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione da parte dei legali rappresentanti e degli assistenti degli incapaci (v. capacità di agire; capacità naturale) (artt. 320, 372, 373, 377, 394, 424 c.c.).


Giudicato amministrativo      |      Giudice di pace


 
.