Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Collegio

Costituisce l’organo giudicante, destinato ad emettere la sentenza che definisce il giudizio, al termine della fase istruttoria (v.); è composto dal presidente del tribunale o di sezione, dal giudice relatore (solitamente il giudice che ha istruito la causa posta in decisione) e dal giudice più anziano del tribunale o di sezione, in base al calendario formato dal presidente del tribunale a norma dell’art. 114 disp.att. c.p.c.; al collegio spetta il controllo sulle ordinanze del giudice istruttore (v.) e la decisione circa il reclamo proposto dalle parti contro le stesse, in particolare contro quelle che dichiarano l’estinzione del processo ex art. 178 c.p.c.; i suoi provvedimenti possono assumere la forma della sentenza (v.) quando definisce totalmente il merito della causa o alcuni punti soltanto di essa (questioni di giurisdizione, di competenza, questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito, ex art. 279 c.p.c.), oppure la forma dell’ordinanza (v.) quando, definendo parzialmente il merito della causa (con sentenza), rimette le parti dinanzi al giudice per l’ulteriore istruzione della stessa; la rimessione della causa e delle parti dinanzi al collegio avviene al termine della fase istruttoria, attraverso apposita ordinanza del giudice, emessa dopo che le parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi ad esso, ordinanza con la quale la causa viene posta in decisione; spetta in particolare al collegio la pronuncia dei provvedimenti in materia di verificazione di scrittura privata, di querela di falso, di intervento del terzo, di giuramento, di rinnovazione delle prove dinanzi a se´ anche in sede di appello (v.).

collegio dei probiviri: è un organo delle associazioni (v. associazione, organi dell’collegio), denominato anche commissione per le garanzie statutarie, non necessario ma quasi sempre presente, con funzioni di controllo.

collegio professionale: figura organizzatoria dell’ordinamento, in cui sono organizzate tutte quelle attività professionali di interesse collettivo e di rilevanza sociale che richiedano, di regola, il possesso del diploma di scuola media quale requisito culturale necessario per il loro svolgimento. Il collegio è dotato di personalità giuridica come si rileva dalla presenza di una pluralità di centri di imputazione territoriale con competenza circoscrizionale. Gli organi del collegio sono l’assemblea degli iscritti che, oltre alla funzione elettorale, provvede alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alle decisioni programmatiche sugli indirizzi generali dell’attività dell’ente; il consiglio che è l’organo collegiale esterno rappresentativo del collegio con funzioni di gestione dell’ente, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

collegio sindacale: è l’organo di controllo delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, composto da membri nominati dall’assemblea, detti sindaci, al quale è attribuita la funzione di controllare l’amministrazione della società e, più in generale, di vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo (art. 2403 c.c.). Ev obbligatorio, nella s.r.l., solo se il capitale è pari o superiore a 200 milioni e negli altri casi di cui all’art. 2488 c.c.; tutti debbono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto dal Ministero di grazia e giustizia (art. 2397, comma 2o, c.c.). L’organo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due membri supplenti (art. 2397, comma 1o, c.c.). I compiti del collegio collegio sono (art. 2403 c.c.): a) controllare l’amministrazione della società; b) vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; c) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili della società; d) accertare la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; e) accertare l’osservanza, da parte degli amministratori, delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale; f) accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno o come cauzione o in custodia. Il collegio collegio può chiedere agli amministratori ogni informazione sull’andamento dell’attività sociale o di singole operazioni (art. 2403, comma 4o, c.c.). I sindaci possono, anche individualmente, compiere gli atti di ispezione e di controllo dell’attività sociale che ritengano necessari (art. 2403, comma 3o, c.c.). Il collegio collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi e delle riunioni deve essere redatto processo verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio collegio (art. 2421 n. 4 c.c.) e sottoscritto da tutti gli intervenuti all’adunanza (art. 2404, commi 1o, e 3o, c.c.). Il collegio collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; il socio dissenziente può fare inserire, nel predetto verbale, i motivi del proprio dissenso (art. 2404, comma 4o, c.c.). Se uno dei componenti del collegio collegio non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni durante lo stesso esercizio sociale, decade dall’ufficio (art. 2404, comma 2o, c.c.). Il collegio collegio sopravvive allo scioglimento della società , ma con funzioni ridotte, compatibilmente con lo stato di liquidazione.

collegio uninominale: è la base del sistema elettorale maggioritario (v. maggioritario, sistema collegio). Il corpo elettorale è ripartito in una pluralità di


Collegi      |      Collettore


 
.