Mezzo  di impugnazione, esperibile dalla  parte  soccombente, gravantesi  della decisione  del giudice  di primo  grado  e consistente in una  invocazione  al giudice  di grado  superiore, affinche´  riesamini  la causa  ed  emetta un  nuovo provvedimento. . 
 appello ammissibile:  se proposto nei termini  e contro  sentenze pronunciate in primo  grado,  purche´  non  sia escluso  dalla  legge o dall’accordo  delle  parti. . 
 ammissione  e assunzione dei mezzi di prova in appello:  avviene  con  ordinanza con  la quale  il giudice  d’appello rimette le parti  a udienza  fissa davanti all’istruttore; qualora  il collegio  li ritenga  indispensabili ai fini della decisione  della  causa  ovvero  si dimostri  che la parte  non  ha  potuto proporli nel giudizio  di primo  grado  per  causa  ad  essa  non  imputabile. (B. Ravenna). 
 appello della sentenza penale:  è  il mezzo  previsto  dalla  legge per  impugnare una sentenza penale,  pronunciata in primo  grado,  allo  scopo  di ottenere la riforma  parziale  o totale  della  stessa,  e che dà  luogo  al giudizio  di secondo grado.  A  norma  degli  artt.  593 ss. c.p.p. può  essere  preposto dal p.m., dall’imputato, dal responsabile civile, dalla  persona civilmente  obbligata  per l’ammenda oppure dai loro  difensori  (avvocati  o procuratori che li hanno assistiti  o rappresentati nel dibattimento) contro  le sentenze di condanna o di proscioglimento, in genere.  Sono  inappellabili alcune  sentenze relative  a contravvenzioni a seguito  del giudizio  abbreviato, la sentenza in esito  al patteggiamento se il p.m.  ha  ad  esso  consentito, la sentenza di  proscioglimento per  l’imputato  con  la formula  perche´  il fatto  non  sussiste  o per  non  aver  commesso  il fatto,  la sentenza di condanna per contravvenzione per  la quale  è  stata  applicata la sola pena  dell’ammenda e la sentenza di proscioglimento o di non  luogo  a procedere relativa  a contravvenzioni per  la quale  è  stata  applicata la sola pena  dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non  luogo  a procedere relative  a contravvenzioni punite  con  la sola ammenda o con  pena  alternativa. Nel processo  penale  è  stato  reintrodotto l’appello incidentale, che viene  proposto dalla  parte  che non  aveva  proposto impugnazione entro  15 giorni  dalla comunicazione o notificazione proposta da  un’altra  delle  parti.   
 appello e rimessione al primo giudice:  è  il procedimento con  cui viene  rimessa  la causa  al giudice  di grado  inferiore ritenuto competente, al fine di assicurare il doppio  grado  di giurisdizione.  . 
 appello e sentenze  appellabili:  le sentenze pronunciate in primo  grado  purche´  l’appello non  sia escluso  dalla  legge o dall’accordo  delle  parti.  . 
 giudice dell’appello:  organo  competente a giudicare  sulle sentenze pronunciate in primo  grado:  per  l’appello contro  le sentenze del pretore e del tribunale, sarà competente rispettivamente il tribunale e la corte  d’appello nella  cui circoscrizione  ha  sede  il giudice  che ha  pronunciato la sentenza. 
 appello improcedibile:  quando pur  essendo  in origine  ammissibile  ed efficacemente proposto, l’appello per  un  accidente processuale sopravvenuto non possa  più  aver  corso  ulteriore. . 
 appello improponibile:  quando la legge a priori  ed  ab  origine  lo escluda. 
 appello incidentale:  mezzo  di impugnazione esperibile dall’appellato, rimasto  soccombente su capi  autonomi della  sentenza,  ogni  qual  volta  intenda provocarne il riesame  da  parte  del giudice  superiore. . 
 appello incidentale tardivo:  gravame  esperibile quando, pur  essendo  decorso  il termine di cui agli artt.  325 e 327 c.p.c. esista  una  interdipendenza logicoappellogiuridica tale  da  far ritenere che, l’interesse  a riproporre quelle questioni  che formano oggetto  dell’appello appello, nasca  a seguito  dell’impugnazione principale.  . 
 ius novorum in appello:  si tratta della  possibilità  di apportare al giudice  nuova materia  del contendere e nuovi  elementi di convinzione  con  l’espresso divieto  di proporre domande nuove  ogni  qual  volta  il fatto  costitutivo  della pretesa sia modificato nei suoi  elementi materiali con  prospettazione di circostanze precedentemente non  dedotte. . 
 appello nelle  controversie individuali di lavoro:  l’appello in questo  tipo  di controversie si  propone davanti  al tribunale territorialmente competente, in funzione  di giudice  del lavoro,  e si caratterizza principalmente per  il fatto  che l’atto introduttivo del procedimento è  un  ricorso,  non  sono  ammesse  nuove domande ne´  nuove  eccezioni  ne´  sono  ammessi  nuovi  mezzi di prova  fatta eccezione  fatta  per  il giuramento estimatorio. Sono  inappellabili le sentenze che hanno  deciso  una  controversia di valore  non  superiore a lire  50.000 (v. anche  controversie  individuali  in materia di lavoro).   
 appello nel processo amministrativo:  l’appello appello è  il giudizio  di secondo  grado  davanti al Consiglio  di Stato (v.),  che la parte  rimasta  soccombente nel giudizio  di primo  grado  ha  l’onere  di promuovere se intende migliorare  la propria posizione  processuale o sostanziale.  Esso  è  un  giudizio  di carattere sia  rescindente che rescissorio.  A  seguito  dall’annullamento della  sentenza,  la controversia oggetto  del giudizio  potrà  essere  rinviata  al Tar  che la ha pronunciata, oppure decisa  nel merito  senza  rinviare  la causa  al giudice  di primo  grado,  salvo  che si tratti  di questioni  relative  alla  giurisdizione, ovvero  al difetto  di forma  o al vizio di procedura. Le  parti  intimate possono  costituirsi  entro  i trenta giorni  successivi a quelli  assegnati  per  il deposito del ricorso.  Termine ultimo  per  la loro  costituzione è  l’inizio dell’udienza  di discussione  dell’appello, mentre la presentazione di memorie è  consentita fino a dieci giorni  prima  dell’udienza  stessa.  Gli  atti  difensivi richiedono la sottoscrizione delle  parti  e del difensore  o solo  di questi  se munito  di mandato speciale  (v. difensore,  poteri del appello). Sono  appellabili  le decisioni  avverso  le quali  può  esperirsi  l’appello, e precisamente: a) le sentenze definitive  ovvero  le sentenze di rito  o di merito  conclusive  del rapporto processuale di primo  grado;  b)  le sentenze parziali  di rito  e di merito  (v. sentenza,  appello nel processo  amministrativo) sfavorevoli  per  il soccombente; c) le ordinanze (v. ordinanza, appello nel processo  amministrativo) che abbiano carattere decisorio  e non  meramente istruttorio o preparatorio; d)  le sentenze sui ricorsi  per  l’ottemperanza al giudicato  (v. giudizio  di ottemperanza) del giudice  amministrativo di primo  grado,  allorche´  non abbiano carattere meramente esecutivo  delle  statuizioni  contenute nelle sentenze passate  in giudicato  (v. giudicato  amministrativo). (M.T. Sempreviva). 
 notificazione  dell’appello:  atto  con  il quale  l’ufficiale giudiziario  porta  a  conoscenza della  controparte l’appello, mediante consegna  di copia  conforme all’originale.  . 
 procedimento  di appello:  complesso  di atti  modellati sul procedimento di primo grado  con  l’applicazione  delle  medesime  norme,  salvo  i casi in cui queste ultime  siano  incompatibili con  le disposizioni  dettate per  l’appello. . 
 querela di falso in appello:  procedimento di contestazione dell’autenticità  di un documento che causerà  la sospensione del giudizio  e la fissazione  di un termine per  la riassunzione della  causa  davanti  al tribunale. . 
 riformatio in peius in appello:  divieto  assoluto  per  il giudice  d’appello di pronunciare una  sentenza più  sfavorevole  all’appellante e più  favorevole  all’appellato (rispetto a quella  di primo  grado).  . 
 rimessione della causa d’appello al collegio:  trasferimento della  causa  e dei relativi  poteri,  dall’istruttore al collegio  giudicante. . 
 termine per l’appello:  è  di 30 giorni  decorrenti dalla  notificazione della  sentenza o di un  anno  decorrente dalla  pubblicazione della  stessa. 		
			
| Apparenza giuridica | | | Applicabilità diretta del diritto comunitario |