Enciclopedia giuridica

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Assunzione dei mezzi di prova



assunzione dei mezzi di prova disposta dal giudice straniero: sulla domanda di assunzione dei mezzi di prova assunzione dei mezzi di prova, proposta dalla parte con ricorso o trasmessa per via diplomatica, è competente la corte d’appello del luogo in cui si deve procedere, la quale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del p.m., decide con decreto non impugnabile, a seguito della verifica dell’esistenza e dell’autenticità di un provvedimento giurisdizionale straniero e della sua conformità all’ordine pubblico e non anche della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 797 c.p.c.. L’art. 802 c.p.c., che prevede tale disciplina, svolge una funzione integrativa delle convenzioni che regolano la materia, in particolare quelle dell’Aja del 1o marzo 1954 e del 18 marzo 1970. .

assunzione dei mezzi di prova fuori dalla circoscrizione del tribunale: se la prova deve essere raccolta fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi, entro un certo termine, il pretore del luogo, salvo che le parti concordemente richiedano, e il presidente del tribunale permetta, il personale trasferimento del giudice stesso (art. 203 c.p.c.). Il pretore delegato trasmette d’ufficio il processo verbale di assunzione dei mezzi di prova alla scadenza del termine, di cui può essere richiesta proroga, anche se l’assunzione dei mezzi di prova non è esaurita. Tale termine è considerato ordinatorio per cui la nullità derivante da ass. di prove nell’ambito della circoscrizione, è relativa e sanabile. Parte della dottrina esclude, ma la giurisprudenza permette, che la delega possa esercitarsi fuori dei casi previsti, ad es. per l’esistenza di una giustificata esigenza od anche di una semplice opportunità . .

assunzione dei mezzi di prova in appello: il collegio, ammessi i mezzi di prova, ne dispone l’assunzione o la rinnovazione totale o parziale se già avvenuta in primo grado, pronunciando ordinanza di rimessione delle parti ad udienza fissa davanti all’istruttore (art. 356 c.p.c.), al quale spetta fissare l’udienza per l’espletamento della prova. Si ritiene che il collegio non possa disporre l’assunzione o la rinnovazione dei mezzi di prova dinanzi a se´ , salvo che questi non siano stati già assunti in appello dall’istruttore. .

rinnovazione davanti al collegio della assunzione dei mezzi di prova: il collegio può liberamente valutare, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, la necessità della riassunzione davanti a se´ di uno o più mezzi di prova già assunti dal giudice istruttore (art. 281 c.p.c.). Si ritiene però che tale possibilità si estenda anche a mezzi di prova non assunti in fase istruttoria. .

tempo, luogo e modo dell’assunzione dei mezzi di prova: l’assunzione dei mezzi di prova consiste nella loro acquisizione al processo dopo che il giudice istruttore, ma anche il collegio in sede di decisione su una prova dal primo negata, ne ha disposto l’ammissione. Qualora il giudice istruttore non assuma le prove nella stessa udienza in cui le ammette, nella stessa ordinanza stabilisce il tempo, il luogo e il modo per l’assunzione dei mezzi di prova. Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, l’art. 81 disp.att. c.p.c. (normalmente disatteso) stabilisce che quella di prosecuzione si tenga nei quindici giorni successivi, salve circostanze eccezionali. Circa il tempo, l’assunzione dei mezzi di prova in udienza diversa da quella comunicata ed in assenza della parte ne determina la nullità per violazione del principio del contraddittorio. Il luogo è normalmente la sede dell’ufficiale giudiziario. Le nullità relative alle modalità di assunzione dei mezzi di prova, essendo queste stabilite a tutela degli interessi di parte e non per motivi di ordine pubblico, devono essere eccepite dalla parte o nella stessa ass. e nel primo atto successivo. L’assunzione dei mezzi di prova, che deve svolgersi, a pena di decadenza, alla presenza di almeno una delle parti, si riferisce alle sole prove costituende mentre quelle precostituite devono essere semplicemente messe a disposizione del giudice perche´ questi ne prenda conoscenza. Tutte le questioni che sorgono relativamente all’assunzione dei mezzi di prova (incidenti istruttori) sono risolti dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile. .


Assunzione      |      Assunzioni obbligatorie


 
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