Enciclopedia giuridica

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Giudice di pace

Organo giurisdizionale monocratico composto di magistrati onorari, con funzioni di giudice di primo grado. V. anche conciliatore.

competenza del giudice di pace: il giudice di pace è competente per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore ai 5 milioni, per le cause di risarcimento del danno derivato dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 30 milioni, ed è altresì competente in via esclusiva per tutte le cause indicate nel comma 3o dell’ art. 7 c.p.c..

conciliazione davanti al giudice di pace: se vi è già un giudizio in corso, il giudice di pace deve tentare di conciliare le parti nella prima udienza di trattazione, e se la conciliazione riesce se ne redige verbale avente valore di titolo esecutivo; se non vi è un giudizio in corso, chiunque vi abbia interesse può proporre, anche verbalmente, istanza per la conciliazione in sede non contenziosa al giudice di pace competente per territorio; ma il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo solo se rientra nella competenza del giudice di pace, altrimenti avrà il solo valore di scrittura privata riconosciuta. V. scrittura privata.

procedimento davanti al giudice di pace: il giudice di pace giudice di pace presenta numerose particolarità: la domanda si può proporre con citazione oppure verbalmente, la parte può stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede il milione, i termini di comparizione sono ridotti alla metà , ed infine il giudice può disporre di ufficio la prova testimoniale.


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