Organo  giurisdizionale monocratico composto di magistrati onorari, con funzioni  di giudice  di primo  grado.  V. anche  conciliatore. 
 competenza  del giudice di pace:  il giudice di pace è  competente per  tutte  le cause  relative  a beni mobili  di valore  non  superiore ai 5 milioni,  per  le cause  di risarcimento del danno  derivato  dalla  circolazione  di veicoli o natanti di valore  non superiore a 30 milioni,  ed  è  altresì  competente in via esclusiva  per  tutte  le cause  indicate  nel comma  3o  dell’ art.  7 c.p.c..  
 conciliazione  davanti al giudice di pace:  se vi è  già  un  giudizio  in corso,  il giudice di pace deve  tentare di conciliare  le parti  nella  prima  udienza  di trattazione, e se la conciliazione riesce  se ne  redige  verbale  avente  valore  di titolo  esecutivo;  se non  vi è  un giudizio  in corso,  chiunque  vi abbia  interesse può  proporre, anche verbalmente, istanza  per  la conciliazione in sede  non  contenziosa al giudice di pace competente per  territorio; ma il verbale  di conciliazione costituisce  titolo esecutivo  solo  se rientra nella  competenza del giudice di pace, altrimenti avrà  il solo valore di scrittura  privata  riconosciuta. V. scrittura privata.  
 procedimento  davanti al giudice di pace:  il giudice di pace giudice di pace presenta numerose particolarità:  la domanda si può  proporre con  citazione  oppure verbalmente, la parte  può stare  in giudizio  personalmente se il valore  della  causa  non  eccede  il milione,  i termini  di comparizione sono  ridotti  alla  metà , ed  infine  il giudice può  disporre di ufficio la prova  testimoniale. 		
			
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