V. Pubblico  registro automobilistico. 
 veicoli a motore:  sono  i veicoli che si muovono per  forza  meccanica  e consentono di viaggiare  sul suolo  terrestre. Essi  si distinguono in veicoli a guida  di rotaie  e veicoli circolanti  su strada.  La  circolazione  dei primi  è  regolata da  leggi speciali. La  circolazione  dei secondi  è  disciplinata da  apposita  legge, il codice  della strada  ed  i conducenti e proprietari degli  stessi sono  sottoposti ad  una rigorosa  responsabilità  (v. responsabilità , veicoli oggettiva del conducente; responsabilità , veicoli indiretta  del proprietario  di veicoli).  Ciò  ha  indotto il legislatore  ad  imporre ai proprietari di veicoli veicoli senza  guida  di rotaie l’assicurazione  obbligatoria della  responsabilità  civile (v. assicurazione,  veicoli obbligatoria;  assicurazione,  veicoli della responsabilità  civile). 		
			
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