Ev  una  società  di capitali (v.) analoga  alla s.p.a. (v.) e da  questa  differente per  la presenza di uno  o più  soci accomandatari (v. accomandatario) illimitatamente e solidalmente responsabili per  le obbligazioni  sociali  (art. 2462 c.c.), in via sussidiaria  rispetto  alla  società  (art.  2471, comma  1o, c.c.). Ad  essa  si applicano,  in quanto compatibili con  le disposizioni  specifiche del tipo,  le norme  relative  alle  s.p.a.. La  denominazione sociale  deve  essere costituita  dal nome  di almeno  uno  dei soci accomandatari, con  l’indicazione di società in accomandita per azioni (art.  2463 c.c.). Entrambe le categorie  di soci accomandanti e accomandatari sono  proprietarie di azioni,  ma,  mentre i secondi  sono  meri azionisti,  i primi  sono  illimitatamente responsabili e, pertanto, amministratori permanenti della  società . Le  modificazioni  dell’atto costitutivo  (v.) devono  essere  approvate dall’assemblea  straordinaria  (v.) e da  tutti  i soci accomandatari (art.  2470 c.c.). Ai  soci accomandatari è riconosciuto un  diritto  di veto  anche  per  la nomina  di nuovi  amministratori, che deve  essere  approvata da  ciascuno  degli  accomandatari rimasti  in carica.  La  società  si scioglie in caso  di cessazione  dall’ufficio  di tutti  gli amministratori, se nel termine di sei mesi non  si è  provveduto alla  loro ricostituzione (art.  2468, comma  1o, c.c.). Per  questo  periodo la società  è amministrata da  un  amministratore provvisorio,  nominato dal collegio sindacale (v.) che non  assume  la qualità  di socio  accomandatario ed  i cui poteri  sono  limitati  all’ordinaria amministrazione (art.  2468, comma  2o, c.c.). V. accomandante.   
 soci accomandanti di società in accomandita per azioni:  v. accomandante. 		
			
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