Enciclopedia giuridica

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Termine



beneficio del termine: v. decadenza dal beneficio del termine.

decadenza dal beneficio del termine: può accadere che, nella fase intermedia fra il sorgere del rapporto obbligatorio e la scadenza del termine pattuito per l’adempimento, il debitore diventi insolvente (v. insolvenza), ossia non sia più in grado di fare fronte con mezzi normali a tutti i propri pagamenti (art. 5 l. fall.). Per il creditore, il cui credito non sia ancora scaduto, si delinea allora la negativa prospettiva che, fino a quando non sia raggiunto il termine di scadenza, gli altri creditori daranno fondo a tutto ciò che resta del patrimonio del comune debitore, con la conseguenza che, raggiunto finalmente il termine, egli non troverà più nulla. A ciò l’art. 1186 c.c. pone rimedio, concedendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione e di concorrere, in tal modo, sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori. Va sottolineato come si manifesta, in questo caso, il rapporto fra debito e responsabilità : una vicenda, come la sopravvenuta insolvenza, che tocca il patrimonio del creditore produce effetti sullo stesso debito, determinando la termine termine, anche se pattuito a suo favore. La stessa norma vale anche nell’ipotesi in cui il debitore abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie che aveva promesso. V. anche debito, termine e responsabilità .

termine del contratto: l’efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti, con apposita clausola, al raggiungimento di un termine (termine iniziale): così le parti possono concludere una locazione il due gennaio precisando che il contratto avrà effetto a partire dal due maggio. Qui il contratto è già perfezionato il due gennaio, ma la sua efficacia è ritardata ad un tempo successivo. Il termine finale è , invece, quello che limita nel tempo l’efficacia del contratto: se la locazione, ad esempio, è stata conclusa per nove anni, essa cesserà di avere efficacia allo scadere del nono anno dalla sua conclusione. Il termine, iniziale o finale, può essere anche una data assai lontana nel tempo, ma non a tal punto lontana da indurre ad escludere una effettiva volontà contrattuale delle parti: un termine iniziale stabilito al 3000 renderà nullo il contratto, mentre un corrispondente termine finale rende il contratto privo di termine, e nullo nelle s.n.c. (v.) e in accomandita semplice (v. s.a.s.), ove si ritenga che in queste società il contratto debba, a pena di nullità , avere un termine di durata. La distinzione fra termine iniziale e termine finale si coordina con la distinzione fra contratto come atto e contratto come rapporto. Il contratto è , come atto, fonte di obbligazioni e, reciprocamente, di diritti delle parti: l’insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto è , appunto, il rapporto contrattuale. Il termine iniziale incide sul primo, sospendendone l’efficacia; il termine finale opera sul secondo, ponendogli fine. Bisogna ancora distinguere fra termine termine e termine per l’adempimento delle singole obbligazioni che dal contratto derivano, regolato dalle specifiche norme degli artt. 1183 ss. (v. tempo dell’adempimento).

termine di tolleranza: nel contratto di assicurazione (v.) è il periodo successivo alla scadenza di ciascuna rata del premio (v.) di assicurazione, in cui l’assicurato deve far luogo al pagamento del medesimo. Il periodo di tempo è di quindici giorni, decorrenti dalla scadenza di ciascuna rata.

termine finale: v. termine del contratto.

termine iniziale: v. termine del contratto.

termine nel comodato: v. comodato.

termine nel matrimonio: v. matrimonio, termine nel termine.

termine nel mutuo: v. mutuo, termine nel termine.


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