Enciclopedia giuridica

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Diritti



diritti acquisiti: sono quei diritti già entrati a fare parte del patrimonio di un soggetto al momento dell’entrata in vigore di una nuova norma. L’intangibilità dei diritti diritti da parte delle nuove normative è solo un principio tendenziale, derogabile, in materia civile, del legislatore ordinario (v. efficacia, diritti della legge nel tempo).

diritti aeroportuali: tasse che debbono essere corrisposte dagli utenti degli aeroporti statali in relazione ad operazioni di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili ed imbarco dei passeggeri. L’entità e la natura di tali diritti sono stabilite ai sensi della l. 5 maggio 1976, n. 324, e dalla successiva l. 15 febbraio 1985, n. 25, che dispone per quanto attiene la loro periodica revisione. Il d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085, disciplina le modalità per l’accertamento, la riscossione e il loro versamento.

diritti assoluti: sono diritti diritti quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (diritti erga omnes): alla pretesa di un determinato soggetto attivo è qui correlativo il dovere di una moltitudine indeterminata di soggetti passivi. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà : il diritto del proprietario è il diritto di escludere chiunque dalla utilizzazione della cosa che forma oggetto della sua proprietà ; da esso corrisponde il dovere di tutti di astenersi dalla utilizzazione della cosa di proprietà altrui. Alla serie dei diritti diritti appartengono i diritti reali (v.) (tra i quali è il diritto di proprietà ), i diritti sulle cose; e i diritti della personalità (v.), quali diritti riconosciuti a tutela della persona umana (diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, al nome, alla riservatezza ecc.).

diritti camerali: prestazioni pecuniarie che erano dovute per l’iscrizione nei ruoli e per il rilascio di certificati ed atti da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. .

diritti dell’uomo: complesso dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale convenzionale e dalle norme consuetudinarie non scritte. Il movimento convenzionale è iniziato sia a livello universale che a livello regionale, nel periodo tra le due guerre mondiali con la stipulazione di una serie di convenzioni in favore dell’uomo in quanto parte di un gruppo: trattati sulle minoranze, convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). Con la organizzazione delle N.U., il movimento porta al riconoscimento di diritti e di libertà fondamentali dell’individuo in quanto tale. Tappe fondamentali sul piano universale: la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali del 1948 e le successive dichiarazioni di principi in materia; i Patti del 1966 sui diritti politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Sul piano regionale: la Convenzione europea del 1950; la Convenzione interamericana del 1969; la Convenzione africana dei diritti dell’uomo del 1981, entrata in vigore nel 1986. Le norme internazionali generali, sviluppatesi anche sotto la pressione del movimento convenzionale citato, hanno assunto carattere cogente ed erga omnes, con la conseguente qualificazione della loro violazione come crimine contro l’umanità .

diritti di approdo: i diritti diritti sono diritti inerenti l’uso del demanio marittimo concessi in base a titoli particolari. I diritti diritti riguardano principalmente autorizzazioni relative ad attività di carico e scarico. I diritti diritti rientrano nella categoria degli usi speciali.

diritti di confine: prestazioni pecuniarie coattive di natura tributaria dovute per le operazioni doganali di importazione ed esportazione di merci, corrisposti agli uffici doganali.

diritti di credito: v. obbligazione.

diritti di magazzinaggio: prestazioni pecuniarie dovute per la temporanea o diretta custodia in dogana delle merci proporzionale alla durata della giacenza ed al peso della merce custodita.

diritti di obbligazione: v. obbligazione.

diritti di pesi e misure pubbliche: tributi già dovuti per l’utilizzazione di strumenti di peso e misura di merci ed altri beni oggetto di commercio in banchi pubblici e destinati ai comuni nel cui territorio si era realizzato il presupposto.

diritti erariali sui pubblici spettacoli: imposte aventi ad oggetto rappresentazioni di ogni tipo, manifestazioni e trattenimenti pubblici o comunque accessibili al pubblico anche senza scopo di lucro espressamente indicati dalla legge compresi l’esercizio del gioco in luoghi a ciò deputati e l’accettazione di scommesse in occasione di gare o competizioni, il cui accertamento, liquidazione e riscossione sono attribuiti alla Siae (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640). .

diritti esclusivi di pesca: particolari figure di concessione demaniale marittima, i diritti diritti hanno per oggetto il diritto di esercitare in via esclusiva temporaneamente l’attività di pesca in determinate aree marine. In relazione ad essi trova applicazione la disciplina in materia di concessioni demaniali contenuta nel c. nav. (cfr. ad es. art. 222 c. nav.). I diritti diritti, antecedentemente alla formazione dello Stato unitario, sono stati concessi anche in via perpetua ai componenti talune collettività locali. Ai sensi dell’art. 1292 c. nav. i titolari di antiche concessioni di diritti diritti che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo, a norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento.

diritti fondamentali degli Stati: analogamente ai c.d. diritti fondamentali o primordiali degli individui rispetto allo Stato, la dottrina classica parlava di diritti diritti o primordiali degli Stati, quali: il diritto all’esistenza o alla conservazione; all’eguaglianza; di sovranità ; di indipendenza; al commercio internazionale; alle comunicazioni; al rispetto e così via. Tale dottrina viene abbandonata con l’affermarsi del positivismo e, attualmente si parla di diritti diritti facendo riferimento ai tratti essenziali della personalità giuridica internazionale. La Commissione del diritto internazionale, nel corso dei suoi lavori per la codificazione del settore della responsabilità degli Stati, in uno dei suoi rapporti ha affermato in merito che non vi è nell’ordinamento internazionale alcuna fonte di diritto speciale per la creazione di principi costituzionali o fondamentali.

diritti patrimoniali: sono diritti i diritti reali (v.) e i diritti di obbligazione (v.).

diritti patrimoniali consequenziali: posizioni giuridiche attive che si sostanziano in pretese di carattere patrimoniale che i dipendenti pubblici possono vantare nei confronti della P.A.. Tali diritti sorgono a seguito della pronuncia di illegittimità di un atto o provvedimento amministrativo e si caratterizzano per il fatto di non essere soddisfatti in via immediata e diretta dall’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento dell’atto illegittimo ad opera del giudice amministrativo. Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i diritti diritti trovano nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio solo una fonte indiretta ed occasionale, posto che il rapporto di lavoro rappresenta lo stesso solo un presupposto di fatto del comportamento antigiuridico della P.A., e non la causa petendi; si giustificano, in questo modo, la sottrazione, per espressa disposizione di legge, alla sfera di giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, diritti esclusiva) del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego (v.) e la loro devoluzione alla cognizione del giudice ordinario. Siffatta definizione dei diritti diritti, in seguito ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, può ritenersi ormai pacifica; maggiori difficoltà sono invece da registrare sul piano applicativo, in materia di interessi e rivalutazione di somme dovute al pubblico dipendente, di responsabilità processuale aggravata dell’amministrazione e di rivalutazione dei crediti previdenziali relativi alla prestazione di lavoro presso le P.A.. Quanto agli interessi e alla rivalutazione, la giurisprudenza ritiene che rientrino nella categoria dei diritti diritti: gli interessi moratori sulle somme dovute alla P.A., il c.d. maggior danno (v. interessi, diritti moratori) e la rivalutazione dei crediti vantati secondo parametri diversi dalla svalutazione secondo gli indici Istat. Non sono diritti diritti, quindi, il diritto agli interessi compensativi e quello alla rivalutazione c.d. automatica, ancorata, cioè , agli indici Istat. Non rientrano, invece, nella categoria dei diritti diritti i diritti che vanta il dipendente nei confronti della P.A. in caso di responsabilità processuale aggravata dell’amministrazione. Ciò perche´ , secondo la giurisprudenza, essi conseguono in via immediata e diretta alla decisione di annullamento del provvedimento lesivo. Per quanto concerne, infine, i diritti del pubblico dipendente alla rivalutazione dei crediti previdenziali, è discusso se siano da annoverarsi o meno fra i diritti diritti. La soluzione del problema dipende dal considerare i crediti previdenziali direttamente connessi o meno ai crediti da lavoro. La giurisprudenza più recente sembra orientata in quest’ultimo senso. (M.E. Riva).

diritti potestativi: sono quei diritti soggettivi (v. diritti soggettivi) ai quali è correlativo non un obbligo del soggetto passivo, che si è tenuto ad un dato comportamento, ma una semplice soggezione del soggetto passivo, il quale subisce nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’atto posto in essere dal soggetto attivo

diritti relativi: sono diritti diritti i diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Così il diritto al risarcimento del danno: esso spetta, nei termini dell’art. 2043 c.c., a chi ha subito il danno nei confronti di colui che ha commesso il fatto, e dunque nei confronti di una o più persone determinate. Alla serie dei diritti diritti appartengono i diritti di credito, che sono diritti ad una prestazione avente valore economico; ed i diritti di famiglia, ossia i diritti reciproci fra i componenti la famiglia, che sono diritti a comportamenti non aventi valore economico (diritto dei coniugi fra loro, fra i genitori e i figli minori ecc.). Il dovere correlativo al diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito; ed il rapporto giuridico fra il creditore ed il debitore è detto rapporto obbligatorio. I doveri correlativi ai diritti vengono distinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi.

diritti sociali: le disposizioni costituzionali sui diritti diritti tutelano situazioni giuridiche soggettive di determinate categorie, al fine di assicurare l’esistenza di condizioni sociali più favorevoli di quelle prodotte dal mercato e, conseguentemente, il pieno ed effettivo esercizio delle libertà civili e politiche. Nelle Carte costituzionali dell’ultimo dopoguerra, questi sforzi trovano espressione proprio nel riconoscimento dei diritti diritti, che diventano, così, lo strumento istituzionale per facilitare il verificarsi di quelle condizioni. L’insieme delle norme sui diritti diritti, la cui derivazione logica, prima ancora che storica, dal principio di eguaglianza, inteso in senso sostanziale, e chiaramente espressa dalla Costituzione italiana (art. 3, comma 2o), produce complessivamente un incremento nella vita sociale della sfera di intervento dello Stato, consentendo a questi di esercitare la sua funzione equilibratrice delle disparità sociali, garantendo ai cittadini determinate prestazioni, dirette o indirette, da parte di pubblici poteri. Nel catalogo costituzionale dei diritti diritti si possono annoverare: il diritto al lavoro (art. 4); il diritto alla salute ed alla salubrità dell’ambiente (art. 32); il diritto all’istruzione e, per i capaci e meritevoli, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34); il diritto del lavoratore ad una retribuzione equa e sufficiente (art. 36, c. 1), nonche´ al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite (art. 36, c. 3); il diritto della donna lavoratrice alla parità di trattamento rispetto al lavoratore (art. 37); il diritto all’assistenza sociale per gli inabili sprovvisti di mezzi (art. 38, comma 1o), nonche´ il diritto dei lavoratori a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, comma 2o). All’interno dei diritti diritti si propone una distinzione fra quelli c. d. originari o incondizionati e quelli c.d. derivati o condizionati: i primi sono diritti che attengono a rapporti giuridici che si istituiscono su libera iniziativa delle parti, al fine di qualificare il tipo o la quantità di talune prestazioni (ad es., il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente; il diritto al riposo ed alle ferie) e, pertanto, possono essere fatti valere direttamente dagli aventi diritto nei confronti della controparte, essendo demandato al giudice di stabilire il quantum della prestazione allorche´ questo non sia già predeterminato dal legislatore; gli altri, invece, sono diritti il cui godimento dipende dall’esistenza di un’organizzazione necessaria e idonea alla erogazione della prestazione oggetto dei diritti stessi (ad es. il diritto all’assistenza e alla previdenza; il diritto degli indigenti a cure gratuite; il diritto all´ıtazione ed alla salubrità dell’ambiente) e presuppongono, quindi, l’intervento legislativo, con la conseguenza che si configurano come pretese direttamente azionabili soltanto allorche´ sussistono le condizioni di fatto prestabilite dal legislatore per il loro godimento. Occorre infine evidenziare che si è dovuto attendere l’opera della giurisprudenza costituzionale perche´ si potessero riconoscere tutti i diritti diritti come valori costituzionali primari che, oltre ad essere irrinunciabili, inalienabili, indisponibili ed intrasmissibili, tendono ad assurgere al rango di diritti inviolabilili.

diritti speciali di prelievo (Dsp): creati con la prima revisione apportata nel 1968 (entrata in vigore nel 1969) allo Statuto dell’Imf. Si vedono attribuire il ruolo di strumento di riserva, in quanto destinati ad incrementare in futuro secondo necessità le riserve internazionali esistenti con l’utilizzo di oro e valute convertibili a tale fine, in base ad ulteriori decisioni internazionali, da adottarsi nell’ambito del’Imf, con determinate maggioranze qualificate. A seguito della seconda revisione dell’Imf del 1976 (entrata in vigore nel 1978), i diritti diritti hanno assunto il ruolo (al posto dell’oro), di unità di misura delle monete nell’ambito dei rapporti con il Fondo e di unità di conto per le operazioni di quest’ultimo. V. anche Organizzazione delle N.U., istituti specializzati delle diritti).

diritti sulle attività giudiziarie: sono delle prestazioni patrimoniali imposte in virtù dell’utilizzazione da parte del contribuente di atti scritti con carattere giudiziario posti in essere dalle autorità giurisdizionali, dal personale ausiliario e dalle parti del giudizio. .

diritti sulle pubbliche affissioni: prestazioni pecuniarie comunali imposte per l’affissione di manifesti di qualsiasi materiale negli appositi spazi riservati dal comune nel proprio territorio. Sono pagati in favore del comune nel cui territorio è avvenuta l’affissione, secondo tariffe basate sulla classe di appartenenza del comune e sulla centralità della località nella quale si realizza il presupposto (d.leg. 15 novembre 1993, n. 507). .


Dirigenza pubblica      |      Diritti della personalità


 
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