Enciclopedia giuridica

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Positivismo

Corrente dottrinale secondo la quale per diritto si intende quello posto dalla volontà ed applicato effettivamente nello Stato. Presuppone uno studio scientifico del diritto finalizzato a conoscere quello vigente e non a teorizzare un diritto ideale e utopistico. Tale concezione si fonda sulla netta separazione tra diritto e morale, tesi che si contrappone al giusnaturalismo. Posto che il diritto costituisce emanazione di una volontà umana il primo positivismo ha privilegiato una concezione della legge come espressione della volontà del gruppo di cui la norma è il comando. Attraverso una successiva elaborazione filosofica la concezione imperativistica del diritto ha portato attraverso il concetto di distruzione tra creazione e applicazione della norma, alla teoria della separazione dei poteri, arrivando a concepire una nozione di ordinamento completo, unitario e coerente con se stesso, nonche´ autosufficiente nella sua regolamentazione.

positivismo statalistico e imperativistico: concezione filosoficopositivismogiuridica che consiste nell’esaltazione dello Stato quale unico fondamento del diritto, con conseguente accentuazione dell’imperatività e della coercibilità quali momenti essenziali di ogni fenomeno giuridico. Il diritto positivo, unico e possibile oggetto della scienza del diritto, è l’insieme delle norme poste e imposte da un superiore politico nei confronti degli individui che ad esso sono politicamente subordinati. in base a tale concezione non esisterebbe un vero diritto internazionale positivo, ma viene considerato, a seconda degli autori, o mera moralità positiva internazionale, oppure espressione di un diritto pubblico esterno di ogni singolo Stato, e quindi come


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