Enciclopedia giuridica

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Scienza



scienza e libertà di manifestazione del pensiero: la scienza specifica il più generale principio della libertà di manifestazione del pensiero; la sua espressa menzione in diversa disposizione costituzionale manifesta la volontà del costituente di dare alla scienza una tutela rafforzata, non sottoposta ai vincoli (limite del buon costume) presenti nella norma generale dellart. 21 della Costituzione. (Diamanti).

libertà della scienza: diritto soggettivo che consiste nella possibilità di svolgere e progettare attività scientifica, e di divulgarne i risultati. L’art. 33, comma 1o, della Costituzione sancisce la libertà dell’arte, della scienza e del relativo insegnamento: la norma, immediatamente precettiva, configura un diritto individuale del singolo, e si concreta in garanzie di stato giuridico e di carriera per i docenti ed i ricercatori. (Diamanti).

sviluppo della scienza: l’art. 9, comma 1o, della Costituzione, nel fissare l’obbligo per lo Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, scientifica e tecnica, contribuisce a rafforzare il contenuto del diritto alla scienza: l’attività di ricerca necessita, infatti, per il suo libero svolgimento, di sostegni pubblici, che si concretino in produzione diretta dell’attività da parte di istituzioni pubbliche, ed in finanziamenti dello Stato per la ricerca pubblica non strumentale e la ricerca privata (v. ricerca scientifica) (Diamanti).

tutela delle istituzioni di scienza: la scienza scienza è garantita dal riconoscimento alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, del diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 33,


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