Enciclopedia giuridica

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Costituzione



beni nella costituzione: v. beni, costituzione nella Costituzione.

costituzione come fonte del diritto: nel sistema delle fonti nazionali la costituzione si colloca in una posizione di assoluta primarietà , quale fondamento di tutte le realtà giuridiche produttrici di norme. Essa è , al contempo, fonte di produzione e fonte sulla produzione: è fonte di produzione in quanto direttamente portatrice di norme di vario oggetto e contenuto; è fonte sulla produzione poiche´ fra queste norme, che essa stessa pone, sono comprese, in particolare, le regole fondamentali per la disciplina dell’attività normativa nelle sue diverse forme di esplicazione. Il rapporto fra la costituzione e le altre fonti può essere diretto oppure mediato, secondo che sia la costituzione stessa a fissare, seppur per tratti essenziali, i caratteri formali e gli ambiti oggettuali dei singoli tipi di fonte normativa (come accade, solitamente, per la legge e gli atti normativi ad essa equiparati); oppure sia una fonte già dalla costituzione disciplinata a creare e regolare a sua volta un ulteriore tipo di atto normativo. La costituzione si pone, in ogni caso, quale condizione della validità delle altre fonti, e ciò anche a prescindere da quell’impostazione gradualistica del sistema che vuole le fonti normative distribuite su livelli discendenti. La sua forza condizionante è in realtà dovuta al suo proporsi, su un piano di effettività , quale origine e al tempo stesso termine dello sviluppo dell’ordinamento; e le singole fonti del diritto attingono ad essa non soltanto quella che va considerata come la loro regola formale (attribuzione della potestà normativa a quei determinati soggetti, secondo quelle particolari modalità procedurali), bensì anche il parametro di fondo per la valutazione sostanziale delle norme da esse immesse nell’ordinamento (conformità , o quanto meno non difformità , della norma prodotta rispetto alla disciplina che su quell’oggetto la costituzione stessa pone). La supremazia della costituzione manifesta anche nei confronti di quegli atti normativi che pure (come nel nostro ordinamento le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali ex art. 138 Cost.) hanno competenza ad incidere direttamente sulla normativa costituzionale e per questo assumono una posizione di primarietà rispetto alle altre fonti di rango legislativo. Anche qui la condizionalità della costituzione si svolge sul duplice binario, formale e materiale: la validità delle norme poste da fonti formalmente costituzionali è difatti vincolata non soltanto all’osservanza delle modalità procedurali che la costituzione stabilisce, ma anche alla rispondenza a quei valori fondamentali del sistema che la costituzione esprime come suoi principi e che come tali si pongono quali limiti assoluti per la stessa attività di revisione.

concetto di costituzione: l’idea di costituzione esprime innanzitutto il momento formativo, il sorgere, lo strutturarsi e lo stabilizzarsi dell’ordinamento giuridico attraverso l’azione di gruppi e più genericamente di forze operanti nell’ambito di una società umana. Quando l’opera di queste forze riesce a fissarsi in formulazioni normative che godono di una media osservanza (l’immagine dell’effettività ) e riesce a sintetizzare le regole di fondo e gli obiettivi primari del suo svolgersi enunciandoli come principi del nuovo ordine giuridico, il processo costituente può considerarsi nella sua essenza, compiuto ed è nata la costituzione quale sua proiezione normativa. Se poi si considera l’ordinamento statuale nel suo divenire quotidiano, temporalmente indeterminato, superata la fase formativa, il concetto di costituzione viene a specificarsi nella sua valenza sostanziale. La volontà costituente dà vita all’ordinamento, ma perche´ questo sia vitale, perche´ possa mantenersi e svilupparsi nel tempo, occorre un movimento continuo, incessante, di costruzione e di sostituzione di norme: ecco allora imporsi l’immagine della Costituzione quale insieme delle regole che disciplinano l’attività legislativa (e, più in generale, l’attività normativa). Facendosi regola della normazione la costituzione riesce a collegare il momento costituente con il successivo sviluppo del sistema: la costituzione come normazione sulla normazione, fonte primaria del diritto, è il risvolto dinamico, il protendersi nel tempo di quella stessa norma fondamentale in cui si è obiettivizzata l’azione costituente. Ancora, il concetto di costituzione può evidenziare gli assetti istituzionali e l’equilibrio politico che caratterizzano l’ordinamento. La costituzione esprime i principi e le regole che definiscono e disciplinano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento (valori fondamentali, libertà , diritti e doveri, garanzie) e la distribuzione del potere sovrano fra organi degli apparati pubblici e soggetti ad essi esterni (funzioni di governo, legislative, di indirizzo politico, giurisdizionali, amministrative e normative in senso lato). In questo senso è la costituzione che determina la forma dello Stato e la forma di governo, configurando il complesso dei rapporti fra governanti e governati, fra autorità e libertà , secondo modalità particolari, sempre originali, che soltanto per larghe approssimazioni e semplificazioni possono essere ricondotte nelle schematiche partizioni della tradizione dottrinale.

costituzione dei soggetti intervenuti nell’atto notarile: ai sensi dell’art. 51 n. 3 L.N., la costituzione deve essere effettuata mediante l’indicazione del nome (v.), cognome (v.), luogo e data di nascita, domicilio (v.) o residenza (v.) e condizione. Tale indicazione è necessaria sia per le parti che per i testimoni, i fidefacienti ed i soggetti che intervengono in rappresentanza delle parti stesse.

costituzione economica: indica i principi costituzionali in materia economica e sociale (parte prima, titolo terzo). Vi rientrano: a) il principio della libertà di iniziativa privata (art. 41 Cost.); b) il principio secondo cui la proprietà, anche dei mezzi di produzione, è pubblica o privata (art. 42, comma 1o, Cost.); c) il principio della determinazione per legge dei modi di acquisto e dei limiti della proprietà privata (art. 42, comma 2o, Cost.); d) il principio dell’espropriabilità della proprietà privata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo (art. 42, comma 3o, Cost.); e) il principio della nazionalizzazione delle imprese di interesse generale (art. 43 Cost.); f) il principio dei vincoli alla proprietà terriera per conseguire equi rapporti sociali in agricoltura (art. 44 Cost.); g) il riconoscimento del valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità (art. 45 Cost.); h) il riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e limiti di legge, alla gestione di aziende (art. 46 Cost); i) la tutela del risparmio e il controllo dell’esercizio del credito (art. 47 Cost.).

elasticità della costituzione: con il termine elasticità si è voluta indicare la particolare attitudine di una costituzione ad adattarsi, senza bisogno di revisioni formali, a mutamenti anche significativi del quadro politico e sociale, lungamente nel corso del tempo. Elasticità non è sinonimo di flessibilità e dunque non si contrappone alla nozione di rigidità . Il carattere dell’elasticità è legato al tipo di formulazioni normative. Si è ritenuto, in passato, che conferissero elasticità alla costituzione le enunciazioni sintetiche, sobrie e generali, tali da consegnare al legislatore e all’interprete margini di discrezionalità di notevole ampiezza; con l’effetto di consentire, ed anzi di facilitare, mutamenti anche consistenti nello sviluppo del sistema normativo ed istituzionale, senza che si registrassero situazioni di contrasto con il dettato costituzionale. Esempio tipico di costituzione elastica è stato ritenuto, in questo senso, lo Statuto albertino. Attualmente, mutati sensibilmente i caratteri dei testi costituzionali, non più sintetici ne´ generici, sembra che il predicato dell’elasticità possa essere riferito, almeno in certa misura, a quelle costituzioni che contengono norme programmatiche (che fissano per il legislatore obiettivi di principio, da realizzare attraverso l’esercizio della sua discrezionalità ), concetti valvola (e cioè formulazioni dal significato incerto, quali utilità e funzione sociale, buon andamento ed efficienza, cui soltanto giudizi di valore possono conferire valenza normativa), discipline lacunose (che necessitano di integrazioni in via legislativa o consuetudinaria). .

flessibilità e rigidità della costituzione: è flessibile la costituzione il cui testo scritto può essere modificato ed integrato dagli organi parlamentari attraverso il procedimento legislativo ordinario, mentre si ha rigidità ove per incidere sulle disposizioni costituzionali occora far ricorso ad una procedura apposita, distinta da quella ordinaria. Nei sistemi a costituzione rigida, diversamente da quelli flessibili, la revisione della costituzione si caratterizza dunque, come attività legislativa, oltre che per l’oggetto, le disposizioni della costituzione anche per la forma: ed è inoltre possibile che si manifesti una ulteriore, particolare, classe di atti legislativi (quali sono, nel nostro ordinamento, le altre leggi costituzionali ex art. 138 Cost.), che si distinguono rispetto alle leggi ordinarie per la loro forma (essendo adottati con il medesimo procedimento previsto per la revisione), ma non anche, o non necessariamente, per il loro oggetto (potendo contenere disposizioni normative che non incidono sul testo costituzionale). Funzione primaria della rigidità è quella di assicurare alla costituzione stabilità , non tanto come valore in se´ , quanto per il fine di evitare che interventi di revisione possano essere compiuti senza un’adeguata ponderazione e/o da maggioranze parlamentari esigue e contingenti. Questo tipo di esigenza è venuta a prospettarsi in concomitanza con l’avvento, nel corso del secolo presente, dei sistemi di democrazia pluralista e con il sorgere di costituzioni a carattere compromissorio, quando forze politiche di diversa rappresentatività sociale e divergente orientamento ideologico hanno avvertito l’importanza di concentrare in un testo costituzionale adeguatamente stabile la garanzia della tutela delle minoranze e la conservazione dell’equilibrio politico raggiunto.

costituzione in senso formale e in senso materiale: nel parlare di costituzione in senso formale si intende far riferimento al fatto che la volontà costituente si trova tradotta e articolata in formulazioni scritte, raccolte in un unico documento (ovvero distribuite in documenti distinti, ma questa ipotesi è nella realtà assai rara). Il sorgere delle costituzioni scritte (i cui più lontani precedenti risalgono alla fine del XVIII secolo, con la nascita degli Stati Uniti d’America e la Rivoluzione di Francia) è fenomeno storicamente legato al processo di affermazione delle classi borghesi nei confronti delle aristocrazie monarchiche e dunque all’avvento dello stato di diritto quale stadio di superamento della precedenti forme di comunità politica, feudale e di polizia. D’altra parte, il successivo evolvere dello stato liberale di diritto, politicamente monoclasse, verso le più complesse esperienze della democrazia pluralista e dello stato sociale, non poteva che confermare la medesima attenzione verso la certezza del diritto costituzionale, aggiungendovi, peraltro, una garanzia ulteriore: quella della rigidità della costituzione. Con l’espressione costituzione in senso materiale si ritiene, per lo più , di non dover intendere una realtà giuridica dialetticamente contrapposta alla forma costituzionale, assoluta, per così dire, rispetto a questa; i tentativi, pur esperiti, di individuare una materia in se´ costituzionale sono infatti risultati tendenzialmente sterili, o comunque limitati al rinvenimento di un dato già pacificamente offerto dalla teoria generale del diritto: vale a dire l’esistenza di una valenza sostanziale del concetto di costituzione, per cui questa può essere considerata, in una prospettiva normativistica, quale normazione sulla normazione. Piuttosto, con l’espressione in esame, si fa riferimento al concreto atteggiarsi degli equilibri politici ed istituzionali, ai principi e alle norme costituzionali per come recepiti e realizzati dalle forze politiche e sociali, alla costituzione nella sua dimensione ed attuazione quotidiana. L’origine del concetto è legata, peraltro, all’elaborazione di un’autorevole dottrina, che volle così evidenziare l’importanza e il rilievo anche giuridico di quella complessa rete di forze e finalità politiche che, si può dire, sta dietro ad una costituzione, rappresentando il fattore propulsivo della fase costituente, prima, e poi il nucleo attivo che muove e guida lo sviluppo dell’ordinamento; dunque una realtà giuridica complessa, che conferisce identità e continuità all’ordinamento statuale, dal momento del suo sorgere al successivo divenire.

interpretazione della costituzione: caratteri peculiari dell’interpretazione costituzionale possono rinvenirsi con riguardo all’ambito oggettuale e alla metodologia. In relazione al primo, va considerato che numerose volte l’attività di interpretazione della costituzione è chiamata ad operare in occasione di un giudizio sulla legittimità costituzionale degli atti legislativi: dunque l’interprete non si trova a collegare norme a fatti, bensì norme ad altre norme. Quanto al metodo, tende ormai a prevalere l’avviso secondo cui l’interpretazione costituzionale non può essere ordinata in canoni ermeneutici normativamente prefissati, secondo lo schema valevole per l’attività interpretativa in generale (cfr., per il nostro ordinamento, l’art. 12 delle preleggi); l’interpretazione della costituzione si muove, in realtà , entro ambiti piuttosto ampi ed elastici, privilegiando ora l’uno ora l’altro dei possibili criteri di ermeneutica (il criterio storico, quello logicocostituzionesistematico, quello teleologico), senza ordini di priorità prestabiliti. Dato certo è , comunque, quello della politicità dell’interpretazione costituzionale, dal momento che essa si inserisce come strumento giuridico privilegiato nel processo di sviluppo dell’ordinamento, attraverso il cammino non univoco (ed anzi ricco di opzioni alternative) dell’attuazione del disegno costituzionale. Di qui la delicatezza della funzione di quegli organi che, come la nostra Corte Costituzionale, si vedono consegnatari dei poteri più incisivi per l’interpretazione della costituzione, in virtù dell’esclusiva nella giurisdizione costituzionale; senza peraltro dimenticare il ruolo comunque rilevante esercitato dall’attività legislativa e da quella giurisdizionale, dalle convenzioni e consuetudini costituzionali e, in misura diversa, dalla stessa attività amministrativa.

limiti alla revisione della costituzione: con la nozione di limite alla revisione si indicano quei profili normativi di un dettato costituzionale che sono da considerare non modificabili e dunque sottratti all’esercizio della stessa attività di revisione. Quando la costituzione è rigida l’esistenza dei limiti in parola vale a rafforzare sensibilmente la sua stabilità , affiancandosi alla garanzia già rappresentata dalla previsione di procedure ad hoc per la sua modificazione (si parla di rigidità sostanziale, che si sovrappone a quella di carattere formale). Impostazioni di tipo formalistico, prevalenti nel passato, riconoscevano valore giuridico soltanto a quei limiti che fossero espressi come tali da specifiche disposizioni della costituzione (c.d. limiti espliciti), talvolta riducendone la portata applicativa all’esercizio di una doppia revisione (la prima per rimuovere la normacostituzionelimite, la seconda per introdurre la modificazione dianzi vietata). Lo sviluppo delle riflessioni dottrinali ha però condotto ad un’estensione di orizzonte, portando a riconoscere l’esistenza non solo di limiti impliciti (ricavabili in via interpretativa dalla formulazione di talune disposizioni della costituzione), ma anche di limiti taciti, identificabili con i principi fondamentali dell’ordinamento, a prescindere dalla loro riconducibilità al testo costituzionale (limiti che il potere di revisione incontra in quanto potere costituito, come tale non legittimato ad alterare i tratti essenziali del disegno costituzionale cui esso deve il proprio fondamento). Parallelamente, si è venuta precisando la reale valenza normativa dei limiti alla revisione, scorgendosi in essi fattori di individuazione dell’identità e continuità di un dato ordinamento, piuttosto che sterili divieti destinati ad annullarsi di fronte all’inarrestabile divenire degli ordinamenti. In questa direzione si è orientata, nel nostro sistema, anche la giurisprudenza costituzionale, affermando l’esistenza di alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali e identificando tali principi con l’insieme dei valori supremi sui quali la costituzione italiana si basa, al di là del limite espresso contenuto nell’art. 139 Cost. (cfr. Corte cost. 1146/1988). In regime di costituzione flessibile il riconoscimento di limiti alla revisione appariva problematico, data la pienezza di potere che il legislatore ordinario sembrava poter vantare in materia. L’ammissibilità di limiti venne peraltro gradualmente prospettandosi, sotto un duplice profitto: a) tendenziale invalidità di revisioni implicite, non operate con leggi espressamente destinate alla modifica della costituzione e legate, invece, a semplici situazioni di incompatibilità fra norme legislative e disposizioni costituzionali; b) riconoscimento del valore di limite ai principi, alle norme e agli istituti che caratterizzavano l’ordinamento dato, fissandone il tipo di regime.

mancata o tardiva attuazione della costituzione: la non attuazione della costituzione è fenomeno che si manifesta non tanto, come invece accade per le altre fonti del diritto, a livello di amministrazione o di giurisdizione, quanto sul piano dell’attività legislativa, le tante volte in cui questa è chiamata ad attuare, appunto, e ad integrare disposizioni costituzionali che, di per se´ sole, non risultano immediatamente applicabili a rapporti intersoggettivi, ne´ in grado di dar vita a forme di organizzazione istituzionale. Di massima, la distinzione fra tardiva e mancata attuazione viene a dipendere dalla prospettiva temporale dell’osservatore, le occasioni di mancata attuazione potendo trasformarsi, una volta superate, in altrettanti esempi di attuazione tardiva. Talvolta, perciò , possono evidenziarsi ipotesi di non attuazione del dettato costituzionale che assumono i caratteri della definitività , non scorgendosi affatto i termini per un intervento, ancorche´ tardivo, del legislatore. La nostra costituzione conosce entrambi i tipi di non attuazione: si pensi, da un lato, al ritardo che ha caratterizzato l’istituzione della Corte Costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, delle Regioni di diritto comune e l’adozione della disciplina legislativa sul referendum popolare o sulla Presidenza del Consiglio dei ministri; dall’altro lato, alla mancata attuazione dell’art. 39 Cost. (sul riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni sindacali) o alle vicende della programmazione economica. Il fenomeno della non attuazione, nel suo complesso, assume particolare rilevanza per quelle costituzioni, generalmente a carattere compromissorio, che sono destinate ad operare innovazioni significative all’interno delle strutture dell’ordinamento; ed è il prodotto, per lo più , di un atteggiamento di inerzia, se non proprio ostruzionistico, che viene solitamente manifestato da forze politiche di maggioranza (non interessate a quelle linee di sviluppo del sistema che possono alterare l’equilibrio in cui esse sono, al momento, dominanti), ma che può essere esercitato anche da gruppi di minoranza ovvero da forze economiche e sociali (potentati industriali e finanziari, sindacati, altre formazioni sociali). Quando tende ad assumere un carattere di definitività , la non attuazione della costituzione può rappresentare una forma di modificazione tacita della stessa: ciò accade, generalmente, con limitato riferimento a quelle parti del disegno costituzionale che non risultano essenziali per la definizione della forma dello stato e della forma di governo (si pensi ancora, per il nostro ordinamento, alla mancata attuazione dell’art. 39 Cost.).

materia della costituzione: alla costituzione costituzione si riferisce l’art. 72, comma 4o, Cost., che indica per quali disegni di legge debba essere sempre adottata la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte delle Camere. L’interpretazione di tale concetto non è univoca: vi è chi ritiene che rientrino nella costituzione costituzione le leggi ordinarie integrative o attuative della Costituzione (ad es., leggi sul referendum abrogativo o quelle relative alla finanza regionale); secondo altri si deve fare riferimento alle disposizioni che delimitano il senso di una dichiarazione costituzionale o ne determinano la portata; da altri ancora la costituzione costituzione è identificata con l’indirizzo politico generale o con gli elementi costitutivi dello Stato; infine, potrebbe essere intesa come relativa a rapporti già regolati con legge costituzionale dalla Assemblea costituente. L’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 168 del 1963) è invece nel senso dell’identificazione delle leggi in costituzione costituzione con quelle di revisione e con le altre leggi costituzionali approvate ai sensi dell’art. 138 Cost..

modificazioni tacite della costituzione: sono tali quelle alterazioni del disegno costituzionale che si verificano al di fuori di una revisione formale, per lo più ad opera delle consuetudini e dell’attività interpretativa, ma anche delle forme di mancata o incompleta attuazione della costituzione. Esse possono rappresentare, segnatamente nei sistemi con costituzione rigida, un veicolo di aggiramento delle garanzie predisposte per la revisione, del quale possono giovarsi soprattutto quelle forze politiche che riescono ad esercitare un peso rilevante e continuativo all’interno del quadro istituzionale (con conseguente influenza sui processi formativi di consuetudini, sull’attività di interpretazione, sull’attuazione legislativa della costituzione). Il fenomeno in parola tende peraltro a concretizzarsi non tanto in veri e propri mutamenti del disegno costituzionale, quanto in forme di diversione nel processo di attuazione dello stesso, di parziale tradimento di talune sue previsioni, di alterazione di qualche particolare meccanismo istituzionale, di imposizione di determinate letture o comparazioni di valori costituzionali piuttosto che di altre. La sua efficacia risulta irrobustita dal grado di elasticità della costituzione cui si riferisce; ma è comunque assicurata, in qualunque sistema, in virtù delle caratteristiche strutturali delle forme in cui esso si manifesta (l’impronta dell’effettività , nelle consuetudini; l’esercizio della giurisdizione costituzionale, per quanto concerne l’attività di interpretazione della costituzione da parte delle apposite corti; la discrezionalità del legislatore e la mancanza di diretti strumenti sanzionatori nei confronti delle sue inadempienze, per quel che riguarda la non attuazione del dettato costituzionale). Fenomeno diverso è , invece, quello delle c.d. revisioni tacite: esso si verifica in tutte le ipotesi in cui atti legislativi dotati di adeguata veste formale (e dunque leggi ordinarie nel caso di costituzioni flessibili, leggi aggravate nel caso di costituzioni rigide) introducono, per una determinata materia, una disciplina contrastante con quella posta dalla costituzione e tuttavia si tratta di atti non espressamente adottati al fine di una revisione di quest’ultima. Il problema, affrontato dalla dottrina, risulta strettamente connesso con le tematiche della distinzione fra leggi di revisione e altre leggi formalmente costituzionali e del riconoscimento di limiti alla revisione anche in regime di costituzione flessibile.

origini della costituzione italiana: il processo storico costituente che ha dato origine alla costituzione italiana del 1948 può essere idealmente suddiviso in due fasi: quella della c.d. costituzione provvisoria, dalla caduta del regime fascista al referendum istituzionale del 2 giugno 1946; e quella dell’elaborazione della carta costituzionale, dal giugno del ’46 al gennaio del 1948. La prima fase fu segnata dall’opera dei Comitati di liberazione nazionale, soggetti politicocostituzionerivoluzionari che raccoglievano la quasi totalità dei partiti antifascisti, impegnati nell’azione di smantellamento dello sconfitto regime e di lotta contro le forze di occupazione che ne costituivano l’estremo sostegno. Fra i momenti politicamente e giuridicamente più importanti di questo periodo sono da evidenziare: il patto di Salerno (con cui la Corona e i partiti antifascisti si accordarono circa le linee di svolgimento delle future vicende istituzionali); l’emanazione dei decreti n. 151 del 1944 e n. 98 del 1946 (sui poteri dei governi provvisori, la scelta istituzionale fra monarchia e repubblica, l’elezioni e i poteri dell’Assemblea costituente); lo svolgimento delle elezioni per la formazione dell’Assemblea costituente e la contestuale consultazione referendaria per la scelta istituzionale, in data 2 giugno 1946. La seconda fase fu invece caratterizzata dall’opera delle forze politiche, rappresentate in seno all’Assemblea, per la stesura della nuova carta fondamentale. Tale opera si manifestò attraverso forme piuttosto articolate: a) costituzione di una Commissione di 75 deputati (presieduta dal giurista Meuccio Ruini) per l’elaborazione del testo costituzionale; b) svolgimento dei lavori, da parte di questa Commissione, mediante la sua scomposizione in tre Sottocommissioni (per i diritti civili e politici, l’organizzazione dello Stato, i rapporti economici e sociali), a loro volta articolate in comitati di lavoro; c) coordinamento e riformulazione del testo, così elaborato, ad opera di un comitato di redazione di 18 membri (espressione sempre della Commissione dei 75); d) discussione e approvazione del progetto attraverso 173 sedute del plenum dell’Assemblea costituente (presieduta da Giuseppe Saragat, prima, e da Umberto Terracini, poi), con votazione finale (a larghissima maggioranza favorevole) in data 22 dicembre 1947. La nuova costituzione fu poi promulgata da Enrico De Nicola (eletto nel giugno del ’46, dalla stessa Assemblea costituente, quale Capo provvisorio dello Stato) il 27 dicembre successivo ed entrò in vigore il 1o gennaio 1948; mentre l’Assemblea utilizzava la seconda, ultima, proroga del suo mandato per l’approvazione della legge sulla stampa e degli Statuti delle Regioni autonome.

procedimento di revisione della costituzione: la previsione di uno specifico procedimento per la revisione costituzionale, distinto da quello legislativo ordinario, è ciò che fa definire rigida la costituzione cui esso appartiene. Di diverso tipo sono i procedimenti di revisione che le costituzioni propongono all’attenzione degli studiosi. Ciascuno di essi tende a soddisfare un determinato, particolare interesse, nell’ambito di quella finalità più generale, cui la rigidità costituzionale è comunque preordinata, che è la stabilità della costituzione. Si hanno, così, procedimenti volti a garantire soprattutto la ponderazione del progetto di revisione, mediante una loro articolazione che si sviluppa nell’arco di più deliberazioni o addirittura di più di una legislatura; altri destinatari ad assicurare forte tutela alle minoranze parlamentari, attraverso la previsione di alti quorum per l’approvazione del disegno di revisione; procedimenti incentrati sull’espressione diretta e decisiva della volontà popolare, tramite un referendum posto come momento centrale e necessario dell’inter legislativo; altri caratterizzati dalla specialità dell’organo rappresentativo (Assemblea formata ad hoc) che pone in essere l’atto di revisione; altri ancora che presentano una composizione più o meno varia dei caratteri strutturali precitati. A quest’ultima classe è ascrivibile il procedimento per la revisione previsto e regolato dall’art. 138 della costituzione italiana. A parità di disciplina per quanto concerne la fase dell’iniziativa e quella della pubblicazione conclusiva (dopo la promulgazione) sulla Gazzetta Ufficiale, esso si distingue dal procedimento legislativo ordinario per una pluralità di elementi. A) Il progetto di legge di revisione deve essere approvato da ciascuna Camera attraverso due deliberazioni, intervellate da un periodo di tempo non inferiore a tre mesi; la seconda deliberazione non consente la presentazione di emendamenti e richiede come quorum la maggioranza assoluta dell’assemblea. B) Il testo legislativo, in questo modo licenziato dalle Camere, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi può essere assoggettato a referendum popolare, su iniziativa di 500.000 elettori o di 5 consigli regionali o di 1/5 dei membri di una Camera. C) La mancata richiesta del referendum ovvero il suo svolgimento con esito positivo consentono la promulgazione del testo legislativo da parte del Presidente della Repubblica; alla promulgazione si perviene invece direttamente, subito dopo la fase parlamentare, quando nella seconda deliberazione ciascuna Camera approva il progetto di legge con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei propri componenti. Rispetto a questo complesso iter l’attenzione della dottrina si è per lo più concentrata sul ruolo della consultazione referendaria; non tanto intorno al quesito circa la sua natura giuridica (se di elemento costitutivo o semplice condizione di efficacia), quanto per la valutazione sull’opportunità di trasformarla in momento centrale e necessario del procedimento di revisione, al fine di rendere più incisivo e decisivo l’intervento del popolo sovrano. (F. Frettoni).

rottura della costituzione: è definita come tale la situazione di contrasto fra una norma della costituzione, che esprima una regola di carattere generale o sia enunciazione di un principio, ed altra norma della stessa carta che, con riferimento ad una o più situazioni specifiche, pone una regola derogatoria rispetto alla prima. La norma derogante può anche essere contenuta al di fuori del testo costituzionale, se viene posta da un atto legislativo formalmente costituzionale (adottato, cioe´ , secondo le procedure sulla revisione): in questo caso è importante stabilire se di vera deroga si tratti o non piuttosto di un tentativo di revisione tacita, della cui legittimità è consentito dubitare. Le rotture della costituzione sono generalmente ammesse dalla dottrina, poiche´ valgono a soddisfare un’irriducibile esigenza di articolazione e definizione dell’ambito applicativo di talune disposizioni costituzionali; ma un limite alla loro ammissibilità è stato comunque rinvenuto con riguardo alla ratio che ne motiva l’adozione: la deroga deve essere ritenuta non legittima quando non risulta funzionale all’equilibrio complessivo dell’ordinamento o, ancor di più , quando si presenta come sostanziale svuotamento di taluno dei suoi principi fondamentali. Casi di costituzione costituzione sono considerate, nel nostro ordinamento, le norme contenute nella XII e XIII delle disposizioni transitorie e finali della costituzione

tipi di costituzione: oltre alle classificazioni di più immediata rilevanza giuridica, come quelle relative alla forma, alle modalità della revisione e al tipo di formulazione delle disposizioni della costituzione (v. costituzione in senso formale e materiale; flessibilità e rigidità della costituzione; elasticità della costituzione), la dottrina suole operare altre distinzioni, a carattere più propriamente descrittivo e politicocostituzioneideologico. Si distinguono così: a) costituzioni brevi e costituzioni lunghe, sulla base del numero degli articoli, dell’articolazione delle disposizioni, delle materie che ne sono oggetto; b) costituzioni bilancio e costituzioni programma, in ragione dell’obiettivo di fondo che le ispira, di conservazione oppure di trasformazione dell’esistente; c) costituzioni ordinative e costituzioni convenzionali o compromissorie, a seconda che l’azione costituente sia stata segnata da una sola forza (o da più forze politiche tra loro omogenee) ovvero dal concorso di più forze di orientamento ideologico divergente, che abbiano trasfuso nel testo costituzionale l’equilibrio politico raggiunto; d) costituzioni ottriate, costituzioni pattizie e costituzioni originarie, con riguardo al tipo di genesi storica e politica (rispettivamente: concessione da parte del sovrano, accordo fra sovrano e altri soggetti dell’ordinamento oppure accordo fra più stati, esito vittorioso di un moto rivoluzionario o di un colpo di stato).


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