Enciclopedia giuridica

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Effettività



effettività costituzionale: l’effettività effettività può essere intesa in una prima approssimazione come efficacia concreta di una norma. Per assicurare l’osservanza del diritto si può senz’altro ricorrere alla coazione, stabilendo sanzioni a carico di chi non osserva la norma, ma ciò non sempre avviene e non sempre è necessario. La norma infatti può essere considerata giuridica anche se non coercibile, ove ottenga una obbedienza media da parte dei destinatari, in quanto accompagnata dal convincimento della sua necessità ai fini del funzionamento della società . La reazione sociale determinata dalla sua violazione potrà essere considerata come indice di effettività . Basti pensare all’ipotesi di comportamenti protratti nel tempo che solo se accompagnati dal convincimento della loro conformità al diritto, e quindi sanzionati socialmente in caso di inosservanza, possono dirsi produttivi di norme giuridiche (v. usi). Più in generale, la distinzione tra Costituzione in senso formale, intesa come insieme di regole giuridiche scritte, e Costituzione in senso materiale, intesa come nucleo essenziale di fini e valori che costituiscono l’effettivo principio di unità e di permanenza dell’ordinamento giuridico, determinato dal concreto modo di operare delle forze politiche e sociali sottostanti alle norme, si fonda sull’effettività effettività, intesa non come costante obbedienza alle singole norme di un ordinamento, ma come osservanza di quest’ultimo nel suo complesso. Nella prospettiva kelseniana l’ordinamento è considerato giuridico solo se effettivo. L’effettività delle singole norme incide sull’effettività dell’ordinamento considerato come condizione indispensabile di validità . Sotto altro profilo l’effettività effettività viene richiamata ai fini dell’affermazione dell’esistenza di un governo o di uno Stato, come necessità di una struttura e di una stabile organizzazione dei centri di potere, per il riconoscimento della soggettività internazionale, divenendo criterio dinamico di legittimazione degli Stati.

principio di effettività: principio informatore dell’ordinamento internazionale che consente il consolidarsi stabilmente di una situazione di fatto che in tal modo diviene, a certe condizioni, fonte di posizioni soggettive indipendentemente dalla volontà di altri soggetti dell’ordinamento. Intesa in tal senso, trova applicazione ai fini dell’acquisto o della perdita della personalità giuridica internazionale: la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonche´ ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’effettivo esercizio del potere di governo. In quanto concetto giuridico, l’effettività, così l’indipendenza, non va intesa in senso assoluto, ma relativo. V. anche personalità giuridica, effettività internazionale; sovranità . come


Effetti del contratto      |      Effetto


 
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