Enciclopedia giuridica

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Governo

Organo costituzionale complesso costituito da organi individuali (v. ministri; Presidente del Consiglio) e da un organo collegiale (v. Consiglio dei ministri). Del governo possono far parte anche uno o più vicegovernopresidenti del Consiglio, scelti dal Presidente del Consiglio fra i ministri (art. 8 l. n. 400 del 1988). Fanno parte del Consiglio dei ministri anche i ministri senza portafoglio (es. Ministro per gli affari regionali, Ministro per i rapporti con il Parlamento ecc.) che dunque, pur partecipando al governo, non hanno la responsabilità politica di un ministero. Non fanno parte del Consiglio dei ministri i sottosegretari di Stato (v.) che tuttavia formano il governo inteso in senso lato, agendo sulla base di deleghe dei ministri. Organo del governo è anche il Consiglio di Gabinetto (istituito nel 1983 e regolato dall’art. 6 della l. n. 400 cit.), costituito da ministri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri per coadiuvarlo nelle sue funzioni (v. Consiglio dei ministri, presidente del governo). Il procedimento di formazione del governo si apre con le consultazioni effettuate dal Presidente della Repubblica il quale, chiariti gli orientamenti delle forze politiche, tenuto conto dei pareri delle personalità consultate, affida verbalmente l’incarico di formazione del governo alla personalità politica ritenuta più idonea. Costui svolge delle piccole consultazioni per conseguire una maggioranza e preparare una lista dei ministri che presenta al Capo dello Stato. Con d.p.r. vengono nominati i ministri e il Presidente del Consiglio che provvede a controfirmarlo (art. 1 l. n. 400 cit.). I membri del governo prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio espone il programma di governo alle Camere. Queste votano la fiducia, necessaria perche´ il governo possa svolgere l’attività di indirizzo politico (art. 93 Cost.). Il governo svolge inoltre funzioni normative (emana decreti legge, decreti legislativi, regolamenti) e attività amministrativa. La cessazione del governo dipende dalla revoca della fiducia delle Camere o dalla sua decisione di dimettersi per altre cause. (M.C. Covelli).

governo fantoccio: manca del requisito dell’indipendenza e, in conseguenza, della soggettività internazionale, in quanto esercita la propria potestà di governo sulla comunità territoriale grazie all’appoggio ad esso prestato dalla potenza occupante. Si registra in tal caso una ingerenza totale da parte di uno Stato straniero nel governo di una comunità territoriale. Numerosi esempi si ebbero durante la II Guerra mondiale nei territori occupati dalle truppe naziste: governo Quisling in Norvegia; Repubblica Sociale italiana ecc.. Esempi più recenti sono rappresentati dal governo del Transkei, totalmente controllato dal governo Sudgovernoafricano dopo la dichiarazione di indipendenza del 1976, e il governo afgano durante l’occupazione della exgovernoUnione Sovietica. Nel caso in cui il governo governo riesca a trasformarsi in governo effettivo, si assisterà ad un’autolegittimazione degli atti compiuti prima dell’avvento al potere, con una conseguente forma occulta di retroattività delle leggi.

forma di governo: indica il modo in cui sono distribuite fra gli organi costituzionali le diverse funzioni dello Stato, considerando sia come gli stessi organi sono formati, sia i rapporti che intercorrono fra loro. Tale nozione va dunque tenuta distinta, nonostante i numerosi punti di contatto, da quella di forma di Stato (v.), che si riferisce non solo al modo in cui vengono ad organizzarsi i poteri pubblici più elevati, ma più in generale all’assetto assunto da tutte le funzioni esercitate dal diritto in una data comunità (comprendendo anche il metodo di allocazione delle ricchezze ed i criteri adottati per l’individuazione e la repressione dei comportamenti illeciti, ed abbracciando così nella sua interezza il rapporto fra governanti e governati). Partendo dalla stretta interrelazione esistente fra le forme di governo e la realtà politicogovernoistituzionale del momento e del luogo in cui si situano, si è ravvisata la necessità di non analizzarle esclusivamente sulla base di elementi formali, ma muovendo dal loro concreto esplicarsi: per questo nello studio di esse vengono sempre più spesso presi in considerazione una serie di elementi (il tipo e numero dei partiti esistenti, la forza rappresentativa dei sindacati ecc.) che contribuiscono a caratterizzarle e differenziarle al di là del puro dato normativo. Ev d’altro canto necessario non estendere a dismisura il numero di variabili da considerare nell’individuazione delle forme di governo, fino a ricomprendervi tutti i soggetti che organizzano interessi sociali, perche´ ciò significherebbe scivolare nella diversa e più ampia nozione di sistema politico. Dopo la fine dello Stato assoluto, in cui tutti i poteri erano tendenzialmente concentrati nella persona del sovrano, si affermò , sulla scorta delle teorie che avevano elaborato il principio della separazione dei poteri, una ripartizione delle funzioni sovrane fra i vari organi dello Stato, espressivi di gruppi ed interessi distinti ed a volte contrapposti. Partendo dall’osservazione di tale fenomeno, e tenendo presenti le vicende storiche che hanno accompagnato le trasformazioni politiche ed istituzionali nei diversi Paesi, sono state individuate numerose forme di governo, classificate secondo differenti criteri. Mentre alcune classificazioni pongono l’accento sul numero di organi in cui tendenzialmente si concentrano in particolare le funzioni legislativa ed esecutiva, dividendo le forme di governo in moniste e dualiste; altre, più diffuse, si concentrano sul modo di formazione degli organi e sui loro rapporti reciproci, portando all’individuazione, all’interno della forma di Stato democratico, della governo governo parlamentare, di quella presidenziale (con la sua variante semigovernopresidenziale), e di quella direttoriale. La governo governo direttoriale è caratterizzata dalla presenza di un capo dello Stato collegiale eletto dal Parlamento, di cui costituisce dunque una diretta emanazione, ma non soggetto alla sua eventuale revoca per mezzo di una mozione di sfiducia (v. fiducia, mozione di governo). La sua sperimentazione è rimasta limitata all’esperienza svizzera (con l’eccezione di un breve periodo per l’Uruguay), ed è pertanto a questa che si deve fare riferimento nel descriverla. Le due Camere riunite in Assemblea federale eleggono, in modo che sia mantenuta la proporzione fra i diversi partiti, il Consiglio federale, composto da 7 membri, cui sono affidate collegialmente le funzioni di capo dello Stato (anche se, a rotazione, uno di essi assume la carica di Presidente della Confederazione). Il Consiglio dura in carica 4 anni, durante i quali le Camere non possono provocarne le dimissioni attraverso un voto di sfiducia (anche se hanno di fatto influenza sul loro operato); d’altro canto, lo stesso Consiglio non può intervenire sulla convocazione del parlamento, ne´ provocarne lo scioglimento anticipato. Come la struttura collegiale del vertice statale trova origine nella peculiare esperienza storicogovernoistituzionale di questa piccola confederazione, così tutto il sistema sembra reggersi sulle particolari caratteristiche del sistema partitico, tendente al depotenziamento dell’opposizione attraverso il suo coinvolgimento in accordi di tipo consociativo. La governo governo parlamentare ha per caratteristica fondamentale l’esistenza di un rapporto di fiducia (v.) fra parlamento e governo, con la conseguente attenuazione della tradizionale divisione dei poteri. In generale al Parlamento è data la possibilità , oltre che di scegliere il governo attraverso il conferimento della fiducia, anche di controllarlo nella realizzazione del suo programma, e di farlo decadere, ove con i suoi atti si discosti dalla volontà della maggioranza parlamentare. Al di là di questa nota comune, però , nella governo governo parlamentare si è soliti far rientrare assetti istituzionali anche molto diversi tra loro, essendo molteplici i modi in cui, pur all’interno di questa cornice, possono atteggiarsi in concreto i rapporti fra gli organi di vertice del potere statale, ed in particolare gli effettivi rapporti di forza fra legislativo ed esecutivo. La nascita della governo governo parlamentare viene generalmente collocata nell’Inghilterra del XVIII secolo, quando, sotto la monarchia costituzionale, i parlamentari cominciarono a radunarsi in gruppi politici organizzati, ed il re, prima ampiamente libero di scegliere i propri ministri, si trovò sempre più vincolato a nominare come membri del governo i componenti di questi stessi gruppi. Dal rafforzarsi di tale vincolo scaturì la prassi del voto di fiducia nella Camera dei Comuni, che condusse ad un rapporto diretto fra esecutivo e legislativo, mentre il re finiva per assumere un ruolo puramente notarile. L’evoluzione successiva del sistema istituzionale inglese è poi fortemente influenzata dal costituirsi, anche grazie al sistema elettorale maggioritario, di partiti fortemente strutturati sul piano parlamentare, che consentivano al vincitore delle elezioni di imporre il proprio leader come primo ministro. Questo ha portato col tempo alla nascita di un governo di gabinetto (cabinet government), in cui il primo ministro riceve, di fatto, l’investitura direttamente dal voto dei cittadini, e riesce ad imporre la propria politica al Parlamento, ridotto molte volte ad una assemblea puramente ratificatoria. Data la struttura tendenzialmente bipolare del sistema (con l’eccezione di una sempre più rilevante formazione di centro), al governo si contrappone un forte gruppo di opposizione, che con un’altrettanto rigida disciplina di partito, costituisce un governo ombra (shadow cabinet) candidato a sostituire quello in carica alla prima scadenza elettorale. Per risolvere i problemi di governabilità tipici della governo governo parlamentare, in alcuni Paesi sono stati realizzati correttivi di tipo politico (si pensi alle modificazioni, originate in special modo dalla trasformazione degli originari partiti parlamentari in partiti di massa, che in Gran Bretagna hanno determinato la appena descritta evoluzione verso il governo di gabinetto) o di tipo più marcatamente istituzionale (è il caso tedesco della non fortunata esperienza della Costituzione di Weimar del 1919, e poi della più soddisfacente razionalizzazione prodotta attraverso l’introduzione di meccanismi quali la sfiducia costruttiva (v. sfiducia) nella legge fondamentale di Bonn) che hanno in generale portato ad un tendenziale spostamento del baricentro del potere politico dal parlamento al governo. Nei paesi nei quali non si è giunti alla costituzione di un sistema partitico bipolare, e dove invece le forze politiche sono rimaste frammentate a causa di divisioni di carattere ideologico o etnico, il problema della governabilità si è mostrato di più difficile soluzione, dovendosi comunque ricorrere alla costituzione di coalizioni non sempre sufficientemente omogenee. In alcuni contesti multipartitici (specie nei paesi scandinavi) in cui le distanze fra i partiti non erano incolmabili e la consistenza di alcuni di questi abbastanza ampia, è stato possibile la formazione di compagini governative stabili. In altri contesti invece (fra i quali l’Italia, almeno fino alle prime sperimentazione del sistema maggioritario) l’impossibilità di formare coalizioni stabili si è accompagnata all’incapacità di realizzare un effettivo ricambio delle forze di governo e della classe politica, a causa anche dell’esclusione di alcune formazioni ideologicamente molto caratterizzate dall’area di governo. La governo governo presidenziale è caratterizzata dal tendenziale accentramento in un’unica persona delle funzioni di capo dello Stato e di capo del governo, nonche´ dalla diretta derivazione di questo dal corpo elettorale; la governo governo presidenziale si contrappone tradizionalmente a quella parlamentare per l’assenza di un rapporto fiduciario fra governo e parlamento e per una più marcata divisione dei poteri. Come per le altre forme di governo, anche questa è indissolubilmente legata al contesto storicogovernopolitico in cui si inserisce; così, a fronte delle poco fortunate esperienze sudamericane, africane ed asiatiche, che sono non di rado scivolate verso forme di dittatura militare, il modello cui generalmente si fa riferimento quando si analizza la governo governo presidenziale è quello statunitense, che, nella sua finora irripetibile originalità , rappresenta senz’altro il meglio riuscito degli esperimenti presidenzialisti. Qui il Presidente è scelto direttamente dai cittadini (anche se formalmente attraverso un’elezione di secondo grado) e dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. Egli nomina e revoca i componenti del governo (segretari di Stato) che sono quindi esclusivamente responsabili nei suoi confronti, e non verso il parlamento (Congresso). Il Presidente finisce così per rappresentare il vero fulcro del sistema, tanto da segnarne con la propria personalità la reale conformazione: egli rappresenta la nazione nei rapporti internazionali, stipula i trattati (sebbene sia soggetto all’advice and consent del Senato), dirige con la massima autonomia l’Amministrazione dello Stato nominandone tutti i vertici, ha, in linea di fatto, notevoli poteri di iniziativa legislativa nelle materie più importanti, e può opporsi all’entrata in vigore di una legge apponendo il proprio veto (superabile solamente attraverso la riapprovazione da parte dei 2/3 del Congresso). Alla sua figura si contrappongono la Camera dei Rappresentanti ed il Senato, non soggetti al potere di scioglimento presidenziale, ma neanche capaci di provocarne la caduta (tranne che nel caso di impeachment). Il Congresso, tuttavia, attraverso una serie di poteri di controllo (fra i quali quello di dare l’assenso su alcune nomine presidenziali), ed attraverso l’approvazione della legge di bilancio, può di fatto esercitare una notevole influenza sulla politica del Presidente. Sebbene dunque non possa applicarsi nella sua schematicità la tradizionale tripartizione dei poteri, è indubitabile l’esistenza di un sistema basato su freni e contrappesi (checks and balances): questo, se, da un lato, costituisce un’indubbia garanzia; dall’altro, può portare a pericolose paralisi, specie quando, anche a causa della mancata coincidenza del momento elettorale, la maggioranza del Congresso è contraria all’indirizzo presidenziale. Tale contrapposizione non presenta però caratteri assimilabili a quelli europei a causa della struttura del tutto peculiare dei partiti, la cui organizzazione si risolve per lo più nel momento elettorale, lasciando poi gli eletti nei diversi schieramenti liberi di contrattare in modo personale (generalmente sulla base di istanze di carattere localistico) il voto sui singoli provvedimenti. La governo governo semigovernopresidenziale è una variante della governo governo presidenziale, che si pone a metà strada fra questa e quella parlamentare (è stata anche definita parlamentare a tendenza presidenziale). Nata nel 1958 in Francia con la V Repubblica, si caratterizza per gli ampi poteri concentrati nelle mani del presidente, eletto per sette anni direttamente dal corpo elettorale (in seguito ad un referendum voluto da De Gaulle nel ’62, dopo che la sua prima elezione nel ’58 era avvenuta da parte di un’assemblea di notabili). Questo monarca repubblicano non svolge tuttavia le funzioni di capo del governo, che sono invece affidate ad un primo ministro da lui stesso nominato, che può però essere sfiduciato dal parlamento (analogamente a quanto accade nei sistemi parlamentari). La presenza di partiti maggiormente strutturati rispetto a quelli statunitensi ha portato ad un confronto tendenzialmente bipolare (favorito anche dal sistema elettorale maggioritario a doppio turno) e ad un parallelismo fra l’elezione del presidente e quella dell’Assemblea Nazionale. Tale tendenziale corrispondenza, però , data la diversa durata del mandato parlamentare (5 anni invece che 7), può creare non poche difficoltà , come infatti è accaduto durante la c.d coabitazione fra il presidente socialista Mitterand ed il primo ministro del centrogovernodestra Chirac, poi succedutogli nella carica presidenziale.

governo in esilio: fenomeno prodottosi massicciamente durante la II Guerra mondiale, allorquando diversi Governi legittimi di territori occupati dai Nazisti si rifugiarono presso il governo di Londra. Manca della soggettività internazionale per difetto del requisito soprattutto della effettività sulla propria comunità territoriale e della indipendenza rispetto allo Stato sul cui territorio è costituito e dal quale dipende la continuazione delle sue funzioni. Allorquando compie attività di rilevanza internazionale, gli effetti giuridici dei suoi atti ricadono nell’ambito della sfera giuridica del governo ospitante. Si pensi ad esempio, all’arruolamento di truppe da parte dei Governi in esilio Polacco e Cecoslovacco a Londra che vestivano d’altronde la divisa inglese.

governo insurrezionale: gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni per la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato. Nel diritto internazionale il fenomeno insurrezionale può assumere rilevanza visto che gli enti in conflitto di fatto osservano un nucleo minimo di diritto umanitario; inoltre gli insorti possono venire in contatto con Stati terzi per quello che riguarda il trattamento dei cittadini di questi Stati. Caratterizzato dalla temporaneità ed instabilità propria di una situazione di guerra civile, il governo governo, allorquando riesca a controllare effettivamente una parte del territorio, presentando altresì, anche se in forma embrionale, una organizzazione di Stato, indipendentemente dal riconoscimento di terzi Stati e dalla successiva evoluzione della guerra civile, può essere considerato un soggetto dell’ordinamento internazionale, con la conseguenza che gli effetti giuridici degli atti da esso compiuti sono ad esso imputabili. V. anche comitati di liberazione.

governo nel diritto internazionale: organizzazione sovrana che esercita in modo effettivo ed indipendente la propria potestà di governo su una comunità territoriale ad essa sottoposta. Corrisponde in tal senso allo Stato, soggetto dell’ordinamento internazionale. Allorquando un governo, pur esercitando effettivamente la sua autorità non si sia legittimamente costituito, si parla di governo de facto, contrapposto al governo de iure, che è quello legittimamente costituito conformemente alla costituzione dello Stato o ritenuto come tale. V. anche effettività , principio di governo; personalità giuridica, governo internazionale; soggetti, governo internazionali.


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