Enciclopedia giuridica

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Maggioranza



deliberazione a maggioranza nella comunione: v. comunione, assemblea dei partecipanti alla maggioranza.

deliberazioni a maggioranza nella società: sono le deliberazioni assunte dai soci di una società di capitali (v.), rappresentanti la maggioranza del capitale sociale (v.) presente in assemblea, e in particolare nei casi espressamente previsti dalla legge (v. maggioranza necessaria nelle deliberazioni societarie) con quello della maggioranza del capitale sociale. Nelle società di persone (v.) vale invece la regola delle deliberazioni all’unanimità , assunte con il voto favorevole di tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente. L’unanimità dei soci non può essere richiesta dallo statuto per le deliberazioni della s.p.a.; può esserlo, invece, nella s.r.l. (v.). Le deliberazioni di società di capitali assunte a maggioranza vincolano tutti i soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti (art. 2377, comma 1o, c.c.).

maggioranza di capitale sociale: è l’insieme di soci che detengono una maggiore frazione di capitale sociale (v.) di una società di capitali (v.). Ev a tale maggioranza che si riferiscono le norme sulle deliberazioni delle assemblee nelle società di capitali. Nelle associazioni (v.) e nelle società cooperative (v.) vale invece il principio della maggioranza di numero dei soci, indipendentemente dal capitale sociale posseduto e salva, nelle società cooperative, la possibilità di attribuire un voto plurimo, fino a 5 voti, alle persone giuridiche socie (art. 2532 c.c.). V. maggioranza necessaria per le deliberazioni societarie; deliberazioni a maggioranza nella società .

maggioranza figlia del caso: è la maggioranza del capitale sociale (v.) formatasi in assemblea (v.) di società di capitali (v.) senza che vi sia stato alcun preventivo accordo tra i soci, frutto del dibattito assembleare e della reciproca opera di persuasione tra i soci. Si tratta di evento assai raro, in quanto, normalmente, in una società di capitali esiste un capitale sociale di comando (v. capitale sociale, maggioranza di comando) e un capitale sociale di risparmio (v. capitale sociale, maggioranza di risparmio) e solo il primo, non il secondo, determina le deliberazioni dell’assemblea sociale.

interesse extrasociale della maggioranza: v. interesse, maggioranza extrasociale della maggioranza.

maggioranza necessaria nelle deliberazioni societarie: è il numero di voti favorevoli necessario all’approvazione delle deliberazioni nelle società di capitali (v.). Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (v.) è richiesto solo nelle seguenti deliberazioni: a) cambiamento dell’oggetto sociale (art. 2369, comma 4o, c.c.); b) trasformazione della società (idem); c) scioglimento anticipato della stessa (art. 2369, comma 4o, c.c.); d) trasferimento della sede all’estero (idem); e) emissione di azioni privilegiate (art. 2369, comma 4o, c.c.); f) esclusione del diritto di opzione (art. 2441, comma 5o, c.c.). Per le deliberazioni di assemblea ordinaria (v. assemblea, maggioranza ordinaria di società ) è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza del capitale presente in assemblea, quale che sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti; per le deliberazioni di assemblea straordinaria (v. assemblea, maggioranza straordinaria di società ), è sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale (art. 2369, comma 3o, c.c.). La maggioranza si calcola, ordinariamente, sulla base del capitale rappresentato in assemblea, e non sulla base dell’intero capitale sociale: si vuole evitare che l’assenteismo dei soci impedisca il funzionamento dell’assemblea. Lo statuto (v.) della società può richiedere maggioranze più elevate (artt. 2368 e 2369 c.c.); non può, però , rendere sufficienti maggioranze meno elevate. Ev escluso per la s.p.a., ma escluso per la s.r.l., che si possa richiedere il voto unanime dei soci o maggioranza a tal punto elevate da equivalere, sostanzialmente, all’unanimità ; ciò , infatti, renderebbe difficile, se non impossibile, la formazione delle deliberazioni assembleari di società , quali la s.p.a., che possono avere una estesa base azionaria. Per la stessa ragione si nega che lo statuto possa richiedere la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale anche per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione.

premio di maggioranza: v. premio, maggioranza di maggioranza.

principio di maggioranza: è uno dei principi che regolano la formazione della deliberazione (v.), in antitesi con il principio di unanimità. Ev principio generale per la formazione delle deliberazioni degli organi collegiali, sia nel diritto pubblico sia nel diritto privato (assemblee, consigli di amministrazione ecc.). Non può dirsi altrettanto quando si è in presenza di una collettività unita da un semplice comune interesse, i cui membri sono protetti dal principio di autonomia contrattuale (v.) o dalla tutela del diritto di proprietà (v.): in questo secondo ordine di casi è talora previsto il maggioranza maggioranza, talaltra quello di unanimità , come si constata nelle società di persone (v.) e nella comunione (v.). Ev legittimo ritenere che, in mancanza di una norma di legge o di una clausola contrattuale che introduca il maggioranza maggioranza, una collettività di persone in comunione di diritti debba adottare le proprie decisioni all’unanimità


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