Ev  il principio  che regola  la formazione delle  decisioni  nella  collettività privata,  non  dotata di organi  collegiali,  abilitata a deliberare a maggioranza (v. maggioranza,  principio  di unanimità). Occorre, se la legge o clausole  contrattuali non  prevedano deliberazioni a maggioranza, il consenso  di tutti  i partecipanti al gruppo,  ciascuno  di essi essendo  protetto dai principi  di autonomia  contrattuale  (v.) o dal diritto  di proprietà  (v.).   
 unanimità nel processo penale:  nel caso  di provvedimenti emanati da  un  organo giudicante  collegiale,  quando non  vi è  unanimità il componente del collegio  che non ha  espresso  voto  conforme alla  decisione  può  richiedere che sia compilato sommario verbale  contenente l’indicazione  del dissenziente, della  questione o  delle  questioni  alle  quali  si riferisce  il dissenso  e dei motivi  dello  stesso succintamente esposti.  Il verbale,  redatto dal meno  anziano  dei componenti il collegio,  è  sottoscritto da  tutti  i componenti e conservato a cura  del presidente in plico  sigillato  presso  la cancelleria dell’ufficio  (art.  125. comma  5o  c.p.p.). 		
			
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