Enciclopedia giuridica

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Clausole



clausole contrattuali del condominio : sono le clausole del cosiddetto regolamento contrattuale di condominio (v.) che, sebbene inserite in un atto del detto regolamento, non hanno contenuto tipicamente regolamentare, ossia non riguardano le materie di cui all’art. 1138, comma 1o, c.c., ma attengono alla determinazione delle cose comuni, ai diritti dei condomini sulle stesse ed ai correlativi doveri, oppure limitano i diritti dei singoli sulle porzioni di proprietà individuale. Sono le sole clausole alle quali è da riconoscere vera e propria natura contrattuale: solo esse hanno posizione gerarchica intermedia fra le norme imperative di legge e il regolamento condominiale approvato dall’assemblea. Queste clausole clausole, se impongono obblighi ai condomini in relazione alle cose comuni, vanno apprezzate quali clausole costitutive di oneri reali (v.) sulle singole proprietà ; se, invece, limitano le facoltà di godimento dei singoli sulle cose di proprietà individuale, sono clausole che costituiscono altrettante servitù (v.) reciproche a carico ed a favore di queste ultime. Perciò , esse sono modificabili solo con il consenso di tutti coloro che le hanno sottoscritte, o dei loro eredi o aventi causa, esclusa ogni possibilità di modificazione per deliberazione a maggioranza da parte dell’assemblea.

clausole di salvaguardia : clausole contenute nei Trattati comunitari, che in casi eccezionali autorizzano deroghe alle norme fissate nei Trattati stessi. Tali clausole, per evitare il rischio di decisioni arbitrarie da parte dei singoli Stati, possono essere gestite solo dalla Commissione che, operando in piena indipendenza, può autorizzare dette deroghe su richiesta di uno Stato membro. In realtà le deroghe di carattere generale, ossia quelle che permettevano di autorizzare delle deroghe ampie e varie, sono state tutte eliminate; rimane soltanto, per il Trattato Cee, l’art. 115 che consente di evitare le deviazioni di traffico nel commercio interno.

clausole finali o protocollari : parte conclusiva di un trattato nella quale vengono raccolte disposizioni relative: ai tempi e ai modi con cui dovrà essere espresso il consenso di ciascuno Stato a vincolarsi al trattato; all’entrata in vigore delle sue disposizioni; all’applicazione temporale e territoriale; alla durata e ai modi di porre termine al trattato; nonche´ a tutte le modalità relative alla possibilità di emendare il testo del trattato; alle condizioni per poter divenire parte contraente qualora si tratti di un trattato c.d. aperto; alle riserve; a tutte le disposizioni relative alla designazione e ai compiti del depositario; ai testi facenti fede nel caso di redazione in più lingue originali. Il loro effetto vincolante deve intendersi nel senso che lo Stato, qualora decida di esprimere il suo consenso al trattato, potrà farlo soltanto nei modi previsti da tali disposizioni. In tal senso, l’art. 24 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, dispone che le clausole clausole così come le altre questioni che si pongono necessariamente prima della data di entrata in vigore del trattato, sono applicabili al momento dell’adozione del testo.

inserzione automatica di clausole : i prezzi e, in genere, le clausole contrattuali imposte dalla pubblica autorità sono automaticamente inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti (art. 1339 c.c.). Non c’è, in altre parole, un semplice obbligo delle parti di adeguarsi, nel determinare il contenuto del contratto, alle prescrizioni della pubblica autorità : queste prescrizioni, al contrario, concorrono direttamente a formare il contenuto del contratto, o integrandolo là dove esso non dispone oppure sostituendo automaticamente la clausola secundum legem alla clausola contra legem. Più in generale il fenomeno di clausole è quello che si verifica quando una clausola contrattuale, voluta dalle parti, sia contraria ad una norma imperativa di legge, ossia ad una norma non derogabile per volontà delle parti; in tal caso la clausola contrattuale è nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma imperativa di legge (art. 1419, comma 2o, c.c.. Esso trova molteplici applicazioni: la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o per colpa grave (art. 1229 c.c.) non consente mai di accertare se, in loro difetto, le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto; comporta, semplicemente, la responsabilità delle parti per dolo o colpa grave. Altro esempio: è nulla la clausola che prevede una durata della locazione superiore a trent’anni o quella che contempla una durata del patto di non concorrenza superiore a cinque anni; ma la nullità della clausola non consente una indagine sulla sua essenzialità e non può condurre alla nullità dell’intero contratto: comporta, semplicemente, che la locazione durerà trent’anni (art. 1573 c.c.) e che il patto di non concorrenza durerà cinque anni (art. 2596 c.c.). Altro esempio ancora: il patto leonino (v.), ossia il patto per il quale uno dei soci è escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite della società, è nullo (art. 2265 c.c.); ma ciò non può comportare altra conseguenza se non la partecipazione agli utili o alle perdite anche di quel socio, secondo i criteri di legge. In tutti questi casi il principio di conservazione del contratto si combina con un altro principio che è quello della integrazione del contratto (art. 1374 c.c.); il contenuto di questo è determinato, oltre che dalla volontà delle parti, anche da disposizioni di legge.

sostituzione automatica di clausole : v. inserzione automatica di clausole.

clausole statutarie sulla ripartizione degli utili: sono le clausole che indicano le forme, i modi e i limiti secondo cui gli utili devono essere ripartiti. Tali norme devono necessariamente essere previste dall’atto costitutivo (art. 2328 n. 7 c.c.) soltanto se si intende imporre che una data percentuale degli utili risultanti dai bilanci annuali sia distribuita tra i soci oppure che una data percentuale sia trattenuta nelle casse della società ; altrimenti, l’assemblea che approva il bilancio è assolutamente libera di stabilire se far luogo alla distribuzione degli utili ai soci e quanta parte di questi distribuirne.


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