Enciclopedia giuridica

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Commissione



commissione bicamerale per le riforme istituzionali: composta da 30 deputati e 30 senatori, e costituita con due atti monocamerali di contenuto quasi identico votati dai due rami del Parlamento il 23 luglio 1992, aveva lo scopo di elaborare un progetto organico di riforma della seconda parte della Costituzione (con esclusione degli articoli 138 e 139), una nuova legge elettorale nazionale (competenza che le venne successivamente sottratta, restituendola agli organi ordinari), nonche´ un nuovo sistema di elezione per le regioni ordinarie (che verrà invece elaborato e approvato nella legislatura successiva). Muovendo dall’esperienza della Commissione per le riforme presieduta dall’on. Aldo Bozzi (costituita nel 1983, e dotata degli ordinari poteri attribuiti alla commissioni in sede conoscitiva), la quale, pur avendo elaborato progetti di grande valore, non era riuscita a farne approvare alcuno; si volle attribuire alla nuova nata maggiori poteri attraverso un’apposita legge costituzionale (n. 1 del 1993), successiva all’inizio dei suoi lavori. Col fine di rendere più rapidi i tempi di approvazione, si introdussero alcune deroghe al normale iter previsto per la revisione costituzionale, stabilendo preclusioni per la presentazione degli emendamenti e vietando la proposizione in Assemblea di questioni pregiudiziali e sospensive. Tali affievolimenti delle ordinarie garanzie sarebbero dovuti essere bilanciati dalla previsione di un referendum obbligatorio sul progetto votata dalle Camere. Nonostante questi sforzi, l’evolversi della situazione politica e la fine anticipata della legislatura impedirono che il progetto, pure elaborato dalla commissione commissione, potesse giungere ad approvazione definitiva.

commissione centrale di vigilanza per l’edilizia economica e popolare: è un organo speciale di giustizia amministrativa, composto da funzionari e magistrati dell’ordine giudiziario e del Consiglio di Stato, competente a risolvere le controversie inerenti ai rapporti di condominio tra i soci delle cooperative edilizie. Avverso le decisioni della stessa è ammesso, secondo pacifica giurisprudenza, ricorso ai Tar e in secondo grado davanti al Consiglio di Stato. Sempre nella stessa materia sono state istituite, a fini di decentramento, le Commissioni regionali di vigilanza sull’edilizia economica e popolare. (Gallo).

commissione centrale per gli organi degli enti locali: già commissione centrale per la finanza locale, la commissione commissione è l’organo collegiale addetto allo svolgimento del controllo preventivo di merito sulle deliberazioni con le quali gli enti locali provvedono alla riorganizzazione dei propri servizi ed alla modificazione delle piante organiche. Scopo di tale sindacato, svolto alla stregua di puntuali parametri indicati normativamente, è di assicurare su scala nazionale una equilibrata espansione organizzativa degli enti ed una perequata distribuzione delle risorse nazionali. Il controllo, ricompreso nella categoria dei controlli atipici, consta di una fase preparatoria nel corso della quale possono essere richiesti all’amministrazione interessata chiarimenti e ulteriori elementi istruttori ovvero, su richiesta dell’ente (ma solo se compreso nella categoria individuata dalla legge) può svolgersi l’audizione dei rispettivi amministratori, e di una fase costitutiva, che culmina nella determinazione finale dell’organo, la quale deve intervenire entro i 90 giorni dal ricevimento della delibera. La commissione commissione, coadiuvata, nella fase preparatoria, dall’ufficio di segreteria, presso il ministero dell’interno, è presieduta dal Ministro dell’interno, o per sua delega, dal sottosegretario di stato per l’interno ed è composta dal direttore generale dell’amministrazione civile del ministero dell’interno, in qualità di vicepresidente, da un funzionario dello stesso ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali, da tre funzionari dirigenti designati rispettivamente, dai Ministri dell’interno, delle finanze e del tesoro, nonche´ da tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali, in relazione alla materia trattata, designati dal Ministro dell’interno su proposta dell’Anci e dell’Upi.

contratto di commissione: è una sottospecie del contratto di mandato con il quale un soggetto, il commissionario, si obbliga in nome proprio a vendere o a comprare per conto di un altro soggetto, detto committente (art. 1731 c.c.). Il mandato è revocabile finche´ l’acquisto o la vendita non siano stati conclusi (art. 1734 c.c.). Rispetto al mandato la commissione si caratterizza per i seguenti aspetti: a) gli atti giuridici che il commissionario si obbliga a compiere sono sempre solo contratti di vendita; b) il mandato è senza rappresentanza, cosicche´ il commissionario acquista o vende per conto altrui, ma in nome proprio. Il commissionario deve trasferire al committente le cose che ha acquistato o versare allo stesso il prezzo delle cose che ha venduto. A differenza del concessionario di vendita, il commissionario per la vendita non compera per rivendere, ma vende le cose del committente, perciò non ha il rischio dell’invenduto. Egli è retribuito con provvigione (v.) che corrisponde ad una percentuale sul valore dell’affare. Di solito il commissionario non risponde verso il committente dell’esecuzione degli affari conclusi; può , però , essere pattuito il c.d. star del credere, in forza del quale il commissionario garantisce di persona l’adempimento del terzo, in cambio di uno specifico compenso o di una maggiorazione del provvigione. Il commissionario, in quanto vende in nome proprio, ha la responsabilità dei vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.), salvo il diritto di essere risarcito dal committente (art. 1720, comma 2o, c.c.).

commissione della Cee: istituzione rappresentativa degli interessi comunitari, comune alle tre Comunità dal 1967 con l’entrata in vigore del Trattato sulla fusione degli esecutivi (rinvio), è composta da almeno un cittadino per ogni Paese membro (attualmente sono 17 così divisi: due tedeschi, due spagnoli, due francesi, due italiani, due inglesi e un cittadino per ciascuno degli altri Paesi) che vi siedono a titolo personale e non come rappresentanti dei rispettivi Stati per un periodo di quattro anni dopo essere stati nominati di comune accordo dai governi dei 12 Stati. Essi pertanto operano esclusivamente nell’interesse della Comunità europea e non possono ricevere istruzioni da alcun governo, essendo unicamente sottoposti al controllo del Parlamento europeo. Solo quest’ultimo può farli dimettere collettivamente (mozione di censura). Le decisioni della commissione commissione vengono prese collegialmente, sebbene in realtà vi sia una suddivisione delle competenze. I Trattati comunitari assegnano alla commissione commissione compiti complessi che sono così sintetizzabili: essa è custode dei Trattati; è l’organo esecutivo della Comunità; è l’organismo preposto alla concezione della politica della Comunità ed è chiamato ad esprimere l’interesse comune in seno al Consiglio. Quale custode dei Trattati, la commissione commissione è dotata di tre specifiche prerogative: il diritto di iniziare una procedura giudiziaria contro lo Stato che ritiene abbia violato i Trattati; il diritto di ottenere dagli Stati e dalle imprese tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere le proprie funzioni e procedere alle necessarie verifiche; il diritto di adottare delle misure repressive in caso di violazione dei Trattati. Quale organo esecutivo della Comunità , la commissione commissione è titolare di competenze di rilevante importanza. Più in particolare essa è competente a definire i testi di applicazione di talune disposizioni dei Trattati o degli atti adottati dal Consiglio; ad applicare le disposizioni dei Trattati ai casi particolari (siano esse dirette ad uno Stato o ad una impresa; del potere di gestire le commissione di salvaguardia dei Trattati (rinvio); a gestire gli stanziamenti destinati agli interventi pubblici ed i quattro grandi fondi comunitari: Fondo sociale europeo (v.), Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (v.), Fondo europeo di sviluppo regionale (v.) e Fondo europeo di sviluppo (v.). Quale organismo preposto alla concezione della politica della Comunità europea, la commissione commissione si è fin dall’inizio della sua attività , consacrata principalmente all’elaborazione di politiche comuni. In altri termini, la commissione commissione è dotata di un potere di controllo; di un potere di proposta; di un potere normativo, generalmente a titolo di esecuzione delle misure adottate dal Consiglio; di un potere di decisione; di un potere di raccomandazione; di un potere di gestione; di un potere di negoziazione con riferimento alla stipulazione degli accordi internazionali da parte della Cee. Il Trattato di Maastricht contiene delle novità con riferimento a questo organo. Tali novità riguardano: la durata in carica che sarà di cinque anni e la procedura di nomina dei membri. Quanto a quest’ultimo punto, gli Stati membri designeranno il Presidente previa consultazione con il Parlamento europeo; procederanno quindi alla designazione degli altri membri della commissione commissione con il Presidente stesso; la nomina di questi ultimi dovrà infine essere sottoposta al gradimento del Parlamento europeo.

commissione delle N.U. del diritto internazionale: creata dall’Assemblea Generale (AG), con la risoluzione n. 174 (II) del 21 novembre del 1947, per assolvere al compito specifico di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Composta, a partire dal 1981, da 34 membri di riconosciuta competenza nelle materie di diritto internazionale, eletti dall’Assemblea Generale, a titolo individuale, su liste di candidati presentate dagli Stati membri. La Commissione si avvale della collaborazione del Segretariato delle N.U. e delle organizzazioni intergovernative, per la predisposizione di studi sulle materie oggetto di codificazione. I progetti frutto del lavoro della Commissione vengono poi sottoposti all’approvazione degli Stati in sede di Assemblea Generale. V. anche codificazione del diritto internazionale.

commissione di garanzia: la commissione commissione prevista dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. sciopero, commissione nei servizi pubblici essenziali), è un organo composto da nove membri, scelti, su designazione dei presidenti della Camera e del Senato, tra esperti in materia di diritto costituzionale, del lavoro e di relazioni industriali e nominati dal Presidente della Repubblica. La commissione commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. La sua funzione è quella di valutare l’idoneità delle misure, individuate nei contratti collettivi, negli accordi o nei regolamenti di servizio ovvero nei codici di autoregolamentazione (v. autoregolamentazione, codici di commissione del diritto di sciopero), volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. Nel caso in cui la valutazione della idoneità delle prestazioni oggetto di pattuizione dia esito negativo la commissione commissione attiva poteri di iniziativa autonomi elaborando una proposta sulle prestazioni da considerarsi indispensabili e la sottopone alle parti. Nell’ipotesi invece in cui esista un contrasto tra le parti sulle prestazioni e sulle modalità di svolgimento delle stesse, la commissione commissione, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, può esperire un tentativo di conciliazione. E, in caso di esito negativo del medesimo, può formulare una propria proposta, sulla quale le parti devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla notifica; oppure, su richiesta congiunta delle parti, può emanare un lodo sul merito del conflitto riguardante le cennate prestazioni. Su richiesta delle commissioni di valutazione istituite da contratti, accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione o anche su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la commissione commissione esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative e applicative degli accordi sulle prestazioni indispensabili. Nel caso, inoltre, in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, la commissione può formulare una proposta per rendere omogenei i regolamenti di servizio, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità . Di rilievo sono i compiti affidati dalla l. n. 146 del 1990 alla commissione commissione in ordine ai conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali. Su tali conflitti, su richiesta dei presidenti delle Camere o di propria iniziativa, essa riferisce, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili. Inoltre, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano gli interessi degli utenti. Sempre in tema di conflitti la commissione ha il compito, sugli aspetti di propria competenza, di valutare, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, rilevando eventuali violazioni delle prescrizioni di legge o inadempienze degli obblighi derivanti dalle norme convenzionali pattizie o unilaterali e delle regole di condotta da seguire nella proclamazione e nell’attuazione dell’astensione dal lavoro. Nell’ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche, concernenti l’individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, la commissione commissione, di propria iniziativa o su richiesta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall’amministrazione erogatrice del servizio, può indire un referendum (v.) tra i lavoratori interessati sulle clausole o le modalità cui si riferisce il dissenso.

commissione europea dei diritti dell’uomo: organo cardine del sistema istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (Cedu), auspicato e creato all’interno del Consiglio d’Europa. La commissione opera, nel meccanismo di garanzia, quale organo di prima istanza cui indirizzare i ricorsi individuali e statali ex artt. 24 e 25 della Convenzione. Ev composta da un numero di membri pari a quello degli Stati contraenti (a tutt’oggi 27, tanti sono infatti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa), i quali, seppur eletti dal Comitato dei Ministri, siedono a titolo individuale. Il loro mandato ha la durata di 6 anni. La commissione ha una competenza obbligatoria quanto alle domande presentate da una delle parti contraenti; mentre ha una competenza facoltativa quanto ai ricorsi individuali; per questi ultimi infatti è necessaria una dichiarazione di accettazione della competenza da parte dello Stato interessato. Le sue funzioni principali sono: funzione di filtro nell’ambito dell’esame della ricevibilità delle domande; funzione di inchiesta e di componimento nell’appurare i fatti e nel tentativo di una regolamentazione amichevole; funzione preparatoria alle attività ulteriore degli organi di decisione nel merito, funzione che si esplica nella preparazione di un rapporto; funzione ausiliaria del potere giudiziario della Corte allorquando essa, pur non contrapponendosi al Governo convenuto, compare nel corso di una udienza. La fase istruttoria innanzi alla commissione si conclude con un rapporto finale inviato al Comitato dei Ministri e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel quale la commissione esprime il proprio parere sulla controversia esaminata. In relazione alla funzione di conciliazione delle parti litiganti, la commissione ha il potere di addivenire ad una soluzione compromissoria, comunque rispettosa dei diritti tutelati dalla Convenzione. Infatti il rapporto che contiene gli accordi raggiunti dalle parti deve essere sottoposto al vaglio della Corte europea a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali che la commissione si prefigge di tutelare. V. anche diritti, commissione dell’uomo.

commissione parlamentare per le questioni regionali: è l’unica commissione bicamerale prevista, dalla Costituzione, che all’art. 126, prescrive che debba essere composta di deputati e senatori nei modi stabiliti con legge della Repubblica e le affida il compito di dare un parere sui decreti di scioglimento dei Consigli regionali. Nella prassi è avvenuto sovente che la commissione commissione sia stata chiamata a dare pareri sugli schemi di decreti delegati di interesse regionale prima della loro definitiva approvazione da parte del Governo. La commissione commissione ha anche svolto indagini conoscitive su vari aspetti relativi all’assetto delle autonomie regionali. (Siclari).

commissione per i ricorsi in materia di brevetti: è un organo di giurisdizione speciale amministrativa. Ev composta da cinque membri, un presidente e quattro componenti (scelti tra magistrati e professori universitari). Ha competenza in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e per marchi d’impresa: qualora la domanda di brevetto venga respinta dall’Ufficio Centrale dei brevetti l’atto di diniego può essere impugnato davanti alla commissione commissione. La commissione commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate e tenute presenti le loro osservazioni. Nei confronti delle sentenze è ammesso ricorso in Cassazione ex art. 111 della Costituzione. (Marsilio).

commissione preparatoria dell’Autorità dei fondali marini e del Tribunale

internazionale del mare: istituita con la Risoluzione n. 1 adottata con l’Atto finale della Terza Conferenza delle N.U. sul diritto del mare. Oltre a svolgere funzioni preparatorie di codificazione per la creazione dei due organi (Autorità dei fondali marini e Tribunale internazionale del mare), esercita alcune funzioni interinali di gestione, quali ad esempio quelle previste dalla Risoluzione n. 2 relativa agli investimenti preparatori effettuati nel campo dei noduli polimetallici. La Commissione preparatoria ha tenuto la sua prima sessione nel 1983 e da allora si è riunita con frequenza annuale, concludendo i suoi lavori nella sessione invernale di Kingston del 1994, con l’approvazione del Protocollo di modifica della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, che entra in vigore il 16 novembre dello stesso anno. V. anche area internazionale dei fondali marini; Autorità internazionale dei fondali marini; fondali marini internazionali.


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