Enciclopedia giuridica

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Lavoratori



lavoratori autonomi: v. contratto d’opera, lavoratori manuale; lavoro autonomo.

lavoratori padri: i lavoratori lavoratori (pur se di figli adottivi o affidatari) in alternativa con la madre o quando il figlio sia solo ad essi affidato, hanno la possibilità di avvalersi delle stesse astensioni facoltative che spettano alla lavoratrice e del medesimo trattamento economico.

lavoratori studenti: le facilitazioni nel settore privato per i lavoratori subordinati che studiano erano previste già nei contratti collettivi degli anni ’50, in cui si erano sviluppate nella logica per cui è giusto che anche il datore di lavoro paghi per la miglior qualificazione dei suoi dipendenti, di cui finirà per avvantaggiarsi. La normativa contrattuale ha finito per riversarsi nello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 20 maggio 1970), nel cui art. 10 è previsto che i lavoratori lavoratori, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro agevolato e non possono essere obbligati al lavoro straordinario o al lavoro durante i riposi settimanali. Inoltre, nello stesso statuto dei lavoratori è previsto che i lavoratori lavoratori che debbono sostenere gli esami, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti. Pertanto le facilitazioni per la frequenza sono riconosciute soltanto agli studenti delle scuole medie e non agli universitari, che come i primi possono godere soltanto dei permessi retribuiti per gli esami. Gli ultimi contratti collettivi prevedono talvolta qualche ulteriore facilitazione, come ad esempio l’estensione dei permessi retribuiti anche ai due giorni precedenti l’esame. Si ritiene che i benefici di cui allo statuto dei lavoratori siano ammessi solo per i corsi regolari, di cui però non è ben chiara la nozione: l’interpretazione più attendibile è quella per la quale sono regolari i corsi che maggiormente assomigliano a quelli statali. Solo chi frequenta corsi regolari ha diritto ai turni agevolati (però in rapporto all’organizzazione aziendale già in atto, senza possibilità di modificarla appositamente). Per godere, invece, dei giorni di permesso retribuito, non è necessario avere frequentato corsi regolari, ma è sufficiente dover sostenere esami regolari (come nel caso dei privatisti). Ovviamente non è necessario che l’esame abbia esito positivo, il datore di lavoro ha diritto alla certificazione, senza la quale i permessi non sono dovuti. Si ritiene generalmente che, per godere dei permessi, non necessariamente l’esame debba essere sostenuto durante l’orario di lavoro, ma è sufficiente che lo sia durante la stessa giornata; si ha diritto ai permessi anche quando l’esame venga rinviato per motivi non imputabili ai lavoratori e comunque debitamente certificati. Tutte le agevolazioni di cui all’art. 10 dello statuto dei lavoratori sono estese anche a chi frequenta corsi di formazione professionale (art. 13 della l. 21 dicembre 1978, n. 845). Dal 1973 i contratti collettivi hanno previsto, sempre nel settore privato, il diritto ad altri permessi retribuiti, inizialmente per 150 ore nel triennio, al fine di migliorare la cultura in generale, anche se non funzionalizzata all’attività lavorativa. Ev stato così introdotto, con lo strumento contrattuale, un principio carico di tensioni (chiamato delle 150 ore anche quando poi il numero delle ore sarà aumentato), che ha scoperto il valore della cultura in quanto tale, superando le storiche divisioni. Il beneficio delle 150 ore ha finito così acquistare un valore non solo sostanziale, ma anche emblematico o per simbologico. Man mano, però , questi valori ideali sono via via scemati, ed è rimasto il diritto ai permessi retribuiti, oggi di 250 ore, magari funzionalizzato al recupero della scuola dell’obbligo (insomma per garantire un diploma, un titolo purche´ sia, e non tanto l’ideale della cultura). .


Laurea ecclesiastica      |      Lavoratrici madri


 
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