In  seguito  all’attuazione dell’ordinamento regionale, si è  avuto  il passaggio alle  regioni  in virtù  degli  artt.  117  – 118 Cost.  delle  funzioni  amministrative e legislative  in tema  di orientamento e formazione professionale. In  particolare con  la l. n. 845 del 1978 (c.d.  legge quadro sulla formazione professionale) sono  stati  definiti  i principi  che le regioni  a statuto ordinario devono  rispettare nel legiferare in materia:  le regioni devono  predisporre programmi annuali  o pluriennali, che prevedano attività formative improntate a criteri  di brevità  ed  essenzialità ; costruite sull’alternanza tra  studio  ed  esperienze lavorative;  finalizzate  ad  una  formazione professionale polivalente; gestite  direttamente da  strutture regionali  o indirettamente da istituti  associativi;  consortili,  aziendali  regolarmente convenzionati. Il testo della  leggeformazione professionalequadro sopracitata deve  essere  coordinata per  qualche  aspetto con  le norme  che sulla medesima  materia  sono  raggruppate nel titolo  V della l. n. 25 del 1955 in materia  di apprendistato  (v.),  e nel titolo  IV  della l. n. 264 del 1949 nonche´  con  la l. n. 424 del 1968 che integra  entrambe (se ed  in quanto non  abrogate dalla  l. n. 56 del 1987). Ev  necessario  inoltre menzionare, tra  le iniziative  più  recenti,  l’istituzione  del Fondo  per l’occupazione  (art.  25, l. n. 845 del 1978), le cui risorse  (come  stato specificato  dall’art.  2 del d.l. 8 ottobre 1992, n. 398) devono  essere  destinate prioritariamente al sostegno,  rispettivamente: a) di interventi formativi finanziabili  dalla  Comunità  Europea, in particolare dal Fondo  sociale europeo; b)  di iniziative  in forma  di programmi, progetti o azioni  per  la formazione per  il lavoro  non  ripetitivo, dell’istruzione di base  e per  la formazione sul lavoro  (...); c) di interventi per  la formazione selettivamente  orientata a favorire  l’inserimento, ovvero  il reinserimento di particolari categorie  di lavoratori, ivi comprese le fasce  deboli.  Il d.l. sopracitato inoltre  stabilisce,  al fine di rendere effettiva  la programmazione e l’esecuzione  delle  azioni,  che in caso  di inerzia  della  regione  provvedano enti  od  organismi  appositamente individuati e prescelti  sulla base  della specifica  competenza e dell’affidabilità  su proposta del Ministero del lavoro e della  previdenza sociale  (art.  3, comma  3o, d.l. n. 398 del 1992). . 
 formazione professionale nel diritto comunitario:  la Comunità  europea è  da  tempo  impegnata in questo  settore, soprattutto per  quel  che concerne la mobilità  degli  studenti e degli  insegnanti  su tutto  il territorio europeo. Gli  obiettivi  di questa politica,  enunciati  dal Trattato di Maastricht (art.  127), mirano  soprattutto a migliorare  la formazione professionale inizialee  la formazione professionale permanente, per  facilitare  l’inserimento ed  il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,  ed  a facilitare l’adeguamento alle  trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Altre  finalità  perseguite in tale settore consistono  nella  facilitazione  dell’accesso  alla  formazione professionale e nel favorire  la mobilità  degli  istruttori e delle  persone in formazione, nello  stimolare  la cooperazione in materia  di formazione tra  istituti  di insegnamento o di formazione professionale ed imprese  e nello  sviluppare  lo scambio  di informazioni e di esperienza sui problemi comuni  dei sistemi  di formazione degli  Stati  membri. 		
			
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