Enciclopedia giuridica

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Regioni

Le regioni, enti intermedi tra lo Stato e le minori collettività locali, sono state istituite dalla Costituzione il cui titolo V disciplina le linee essenziali del loro ordinamento, conferendo peraltro alla Sicilia, alla Sardegna, al TrentinoregioniAlto Adige, al FriuliregioniVenezia Giulia ed alla Valle d’Aosta forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale. L’autonomia delle regioni ha, pertanto, rilevanza costituzionale e si specifica come autonomia normativa ed organizzatoria, ma anche come autonomia politica, vale a dire come potestà di adottare, entro i limiti istituzionali che sono loro propri e con i controlli costituzionalmente stabiliti, un proprio indirizzo politico, diverso in ipotesi da quello dello Stato, purche´ non contrastante con i principi dell’ordinamento costituzionale. Gli organi previsti dall’art. 121 Cost., sono il consiglio regionale, la giunta regionale ed il presidente della giunta. .

regioni a statuto ordinario: le regioni regioni, in numero di quindici, sono regolate da propri statuti (approvati mediante appositi procedimenti ai quali partecipa anche il Parlamento con l’emanazione di una legge ordinaria di approvazione), che si uniformano alle norme generali stabilite dalla Costituzione. Esse si distinguono dalle regioni a statuto speciale per il procedimento di formazione dello statuto, per la diversa e più limitata sfera di competenza legislativa ed amministrativa e per alcuni aspetti del sistema finanziario. Si tratta delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, EmiliaregioniRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

regioni a statuto speciale: l’art. 116 Cost. attribuisce alle regioni Sicilia, Sardegna, TrentinoregioniAlto Adige, FriuliregioniVenezia Giulia e Valle d’Aosta forme e condizioni particolari di autonomia rispetto alle regioni di diritto comune, al fine di conciliare le esigenze nazionali con le peculiarità etniche o storiche ovvero con le condizioni di perifericità insulare delle stesse. L’autonomia differenziata di tali regioni è sancita dai rispettivi statuti speciali, adottati con leggi costituzionali. Nella regione TrentinoregioniAlto Adige poteri speciali sono previsti per le due province di Trento e di Bolzano, che in determinate materie hanno autonoma potestà legislativa. Questo speciale ordinamento, nel quale si ha un rilevante spostamento di poteri e funzioni dalla regione alla provincia, consegue soprattutto alle differenze etniche e linguistiche esistenti fra le popolazioni delle due province.

funzioni delle regioni: le regioni, ove si prescinda della partecipazione alla direzione politica dello Stato (iniziativa di leggi e referendum statali, elezioni del Presidente dalla Repubblica), sono titolari di funzioni, legislative ed amministrative, interessanti la propria comunità territoriale. Le funzioni legislative attengono al governo del territorio (urbanistica), all’erogazione di alcuni servizi sociali (assistenza, sanità , istruzione artigiana e professionale), alla tutela di taluni settori dell’economia in ordine ai quali gli interessi locali presentano un particolare rilievo (agricoltura, foreste, caccia, cave, turismo, artigianato, fiere e mercati, trasporti ecc.) (art. 117 Cost.). In tali settori, le regioni esercitano una competenza propria, sempre condizionata dal potere, riservato allo Stato, di fissare i principi fondamentali. Le regioni sono altresì attributarie di una potestà integrativa, laddove le leggi statali demandino alle regioni il potere di emanazione di norme per la loro attuazione. Le funzioni amministrative delle regioni sono quelle relative alle materie per le quali è ad essa riconosciuta la potestà legislativa, ad eccezione di quelle d’interesse esclusivamente locale che le leggi della Repubblica attribuiscono alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, e le funzioni delegate dallo Stato. L’art. 118 ult. comma Cost. prevede che le regioni esercitino normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

istituzione e modificazioni territoriali delle regioni: la Costituzione (art. 132) dispone che le modificazioni delle regioni o la creazione di nuove regioni, con un minimo di un milione di abitanti, possano aver luogo con legge costituzionale allorche´ ne facciano richiesta tanti consigli comunali da rappresentare almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta venga approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Ev invece sufficiente una legge statale ordinaria, sentiti i consigli regionali interessati, e previo referendum, per il distacco da una regione e l’aggregazione a un’altra di province o comuni che ne facciano richiesta. .


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