Enciclopedia giuridica

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Interessi



interessi a tasso superiore: gli interessi interessi alla misura legale del dieci per cento debbono essere pattuiti (e, quindi, accettati dal debitore) per atto scritto: altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1284, comma 3o, c.c.). A volte i privati, anziche´ determinare il tasso convenzionale di interesse compensativo, utilizzano clausole analoghe alle clausole di rivalutazione monetaria (v. clausola, interessi di rivalutazione monetaria): così quando viene pattuito che gli interessi saranno dovuti in misura corrispondente al tasso di sconto (che è il tasso di interesse praticato dalla Banca d’Italia nei confronti delle singole banche e che influisce, a sua volta, sul tasso che queste praticano ai clienti), oppure in misura corrispondente al prime rate (che è il tasso di interesse che le banche praticano ai clienti di riguardo, come grandi imprese, enti pubblici ecc.).

interessi bancari: sono gli interessi che la banca (v.) deve corrispondere al titolare di un deposito bancario (v. deposito, interessi bancario) come corrispettivo della disponibilità della somma depositata. Infatti il deposito bancario dà vita ad un deposito irregolare, per la cui disciplina il c.c. (art. 1782, comma 2o, c.c.) rinvia alle norme sul mutuo e, fra queste, all’art. 1815 c.c. Le banche praticano, normalmente, interessi molto bassi, inferiori al tasso legale di interesse, per i depositi liberi (v. deposito, interessi bancario) e interessi molto più alti, superiori al tasso legale, per i depositi vincolati: in entrambi i casi il tasso è , di regola, crescente in rapporto all’ammontare delle somme depositate. La l. 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza delle operazioni bancarie richiede la forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, con un esemplare da consegnare al cliente (art. 3), ed esige che il contratto indichi il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (art. 4, comma 1o). Per il caso di mancata indicazione valgono le seguenti regole: a) si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali; b) si applicano i prezzi e le altre condizioni che la banca ha reso pubblici nei modi di cui si dirà fra breve; c) in caso di omessa pubblicità , nulla è dovuto (art. 5). Ev stata inoltre imposta la pubblicità delle condizioni generali di contratto e, in particolare, del tasso di interesse massimo per le operazioni attive e di quello minimo per le operazioni passive. Il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione del contratto possono essere successivamente variati in senso sfavorevole per il cliente solo se questa possibilità è prevista dal contratto con clausola approvata specificamente agli effetti dell’art. 1341, comma 2o (art. 4, comma 2o). Della variazione deve essere data comunicazione scritta al cliente (a meno che non si tratti di variazione generalizzata, da comunicare mediante la Gazzetta ufficiale), pena l’inefficacia della variazione; ed il cliente può , entro quindici giorni dalla comunicazione, recedere dal contratto, liquidando il rapporto alle condizioni precedentemente in essere (art. 6). La legge è anche intervenuta per contrastare la prassi delle banche di conteggiare versamenti e prelievi del cliente a date diverse da quelle effettive (posticipate per i versamenti e anticipate per i prelievi), lucrando gli interessi sulla differenza. L’art. 7 dispone che, per le operazioni passive, gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di danaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Norme poi recepite nel t.u. delle leggi bancarie n. 385 del 1993.

interessi compensativi: il danaro è considerato un bene produttivo: esso produce quei frutti civili (v. frutti, interessi civili) che sono gli interessi (art. 840, comma 3o, c.c.). L’obbligazione di pagare una somma di danaro, che sia liquida, ossia determinata nel suo ammontare, ed esigibile, cioè non sottoposta a termine non ancora scaduto, è sempre accompagnata, salvo che le parti non l’abbiano espressamente esclusa, da una obbligazione accessoria (v. obbligazioni, interessi accessorie): quella di corrispondere gli interessi (art. 1282 c.c.), secondo il tasso legale del cinque per cento all’anno o secondo il tasso più elevato che le parti abbiano convenuto (art. 1284 c.c.). Sono i cosiddetti interessi o corrispettivi, così distinti dagli interessi moratori (v.); i primi sono gli interessi dovuti sui debiti di danaro non sottoposti a termine (dei quali il creditore può in ogni momento chiedere il pagamento e che sono, perciò , sempre esigibili) o su quelli sottoposti a termine e scaduti, ma dei quali il creditore non abbia fatto quella formale richiesta scritta che è la costituzione in mora del debitore (v. mora, interessi del debitore) (o per i quali non abbia operato una delle cause di automatica costituzione in mora); i secondi sono, invece, gli interessi che deve corrispondere il debitore in mora, anche se in precedenza non dovuti come interessi interessi. Sono espressioni usate, generalmente, come tra loro equivalenti: entrambe alludono alla funzione che l’art. 1282 c.c. attribuisce agli interessi quale compenso o corrispettivo per l’uso del danaro, ossia per il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere presso di se´ somme di danaro spettanti al creditore. Talvolta, tuttavia, si definiscono come compensativi, e si distinguono da quelli corrispettivi, gli interessi dovuti su debiti non liquidi ed esigibili: ciò può accadere nei contratti di scambio, quando le reciproche prestazioni non debbono essere eseguite contemporaneamente e gli interessi sono riconosciuti al creditore, come sono riconosciuti al venditore nel caso dell’art. 1499 c.c., per il mancato godimento della cosa da lui consegnata alla controparte prima di ricevere la controprestazione, o gli sono riconosciuti, come sono riconosciuti al mutuante dall’art. 1815 c.c., a titolo di corrispettivo del prestito di danaro. Ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto: il che significa che il titolo in forza del quale sono dovuti è il medesimo titolo in forza del quale è dovuto il capitale; per ottenerli, tuttavia, il creditore deve farne espressa domanda, secondo la prassi giudiziaria universalmente seguita. Essi formano oggetto di una obbligazione distinta, anche se accessoria, rispetto a quella relativa al capitale; per questa stessa ragione si ritiene che la prestazione del credito per il capitale non estingua il credito per gli interessi maturati.

interessi composti: v. anatocismo.

conflitto di interessi tra amministratori e società: v. conflitto di interessi, interessi tra amministratore e società .

conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato: v. conflitto di interessi.

conflitto di interessi tra soci e società: v. conflitto di interessi, interessi del socio.

interessi corrispettivi: v. interessi compensativi.

interessi di pieno diritto: v. interessi compensativi.

interessi meritevoli di tutela: v. contratto, interessi atipico; fatti illeciti.

interessi moratori: la prestazione che ha per oggetto la consegna di una somma di danaro non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo la costituzione in mora, resta sempre tenuto ad eseguirla (cosiddetta perpetuatio obligationis). Ma, oltre alla somma dovuta, il debitore dovrà , dal momento in cui è in mora, gli interessi (anche se in precedenza non erano da lui dovuti interessi corrispettivi) secondo il tasso legale del dieci per cento. E, se già decorrevano interessi corrispettivi in misura superiore al tasso legale, in questa stessa misura continueranno a decorrere, a titolo di interessi interessi, dopo che il debitore è in mora (art. 1224, comma 1o, c.c.). Gli interessi interessi valgono come risarcimento del danno (v.) per il ritardo: sono sempre dovuti, indipendentemente dalla prova, da parte del creditore, di aver subito un danno, essendo il danaro considerato un bene che, per sua natura, produce interessi e la mancata corresponsione del capitale producendo, di conseguenza, un automatico danno al creditore. Tuttavia, il creditore può provare di avere subito un maggior danno rispetto a quello risarcitogli al tasso di interesse legale (art. 1224, comma 2o, c.c.). Ev , soprattutto, il caso del danno da inflazione: al creditore, che riceve in ritardo il pagamento, i giudici riconoscono, quale risarcimento del maggior danno, somme ulteriori rispetto all’interesse legale (una espressa norma di legge in tal senso c’è per i crediti esigibili dei lavoratori, come retribuzioni e indennità già scadute, verso il datore di lavoro: l’art. 429 c.p.c., così modificato dalla l. n. 553 del 1973, ne impone una rivalutazione ragguagliata all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat ai fini della scala mobile dei lavoratori dell’industria). A questo modo, il creditore ottiene il risarcimento del danno effettivamente subito per il ritardo, mentre il debitore viene scoraggiato nel proposito di pagare il più tardi possibile per pagare, nella previsione della svalutazione monetaria, meno di quanto da lui dovuto. Il maggior danno non è dovuto, precisa sempre l’art. 1224, comma 2o, c.c., se la misura degli interessi interessi era stata convenuta fra le parti. Per qualche tempo la giurisprudenza ha seguito il criterio secondo il quale il danno da inflazione dovesse essere sempre calcolato in modo automatico, in rapporto al tasso di inflazione della moneta (come la citata legge dispone per crediti di lavoro). Il che finiva con il sottrarre i debiti di valuta (v. debito, interessi di valuta) al principio nominalistico (v. obbligazioni, interessi pecuniarie) e con il convertirli in debiti di valore (v. debito, interessi di valore). Più recentemente è prevalso un criterio non del tutto automatico: si deve tenere conto dell’effettivo pregiudizio che il creditore ha subito a causa del ritardato adempimento, in relazione all’uso che egli avrebbe fatto del danaro tempestivamente ricevuto, considerate le sue qualità professionali o altre circostanze. Questo mutamento di indirizzo giurisprudenziale è però attenuato dal fatto che non si richiede la prova specifica del concreto pregiudizio subito da quel determinato creditore (avrei comperato quel dato bene, offertomi in vendita a quel dato prezzo), ma si ritiene sufficiente addurre circostanze che facciano presumere (v. presunzione), secondo un criterio di normalità , la maggiore utilità che per il creditore avrebbe presentato un pagamento tempestivamente ricevuto: così è normale, e non occorre una prova specifica, che l’imprenditore reinvesta il danaro ricevuto. Una prova specifica è , invece, richiesta per l’ipotesi in cui si adduca, quale maggior danno causato dal ritardo nel pagamento, il fatto di essersi dovuta procurare la somma non tempestivamente pagata dal debitore a condizioni particolarmente svantaggiose: ad esempio, facendosela prestare ad alto tasso di interesse da una banca per pagare i propri creditori. Si è , in particolare, applicato quello che la Cassazione ha definito come un criterio personalizzato di normalità , che fa dipendere dalle qualità professionali del creditore la presunzione di danno derivante dal ritardo. Ne è derivata una simile classificazione: 1) imprenditori. Il creditore che alleghi la propria qualità di imprenditore può ottenere il risarcimento di un maggior danno consistente: a) a titolo di danno emergente (v. danno, interessi emergente ), in una somma pari al costo bancario del danaro per il periodo di mora, sempre che provi di avere corrisposto interessi a tasso superiore a quello legale; b) a titolo di lucro cessante (v.), in una somma pari alla redditività media dell’investimento nell’attività produttiva del creditore, sempre che nel periodo di mora l’impresa di questo sia stata in attivo, oppure in una somma pari ai tassi attivi praticati dalle banche; 2) risparmiatori abituali. Sono coloro che abitualmente dispongono di eccedenze liquide rispetto alle esigenze di consumo. Essi debbono provare la natura dell’investimento normalmente praticato (in immobili, in titoli azionari, in titoli di Stato ecc.): avranno diritto ad una somma pari al rendimento che, nel periodo di mora, ha offerto il tipo di investimento che avrebbero effettuato; 3) risparmiatori occasionali. Sono coloro che, occasionalmente, ricevono una somma superiore alle necessità del consumo, come una liquidazione per fine rapporto, un indennizzo assicurativo ecc.: viene loro riconosciuta una somma pari al tasso attivo medio dei depositi bancari nel periodo di mora; 4) meri consumatori. Sono coloro che spendono il danaro per soddisfare i bisogni personali e della famiglia: per costoro si ritiene appropriato il riferimento agli indici Istat relativi alla variazione dei prezzi nel periodo di mora. Il maggior danno liquidato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2o, c.c., si sostituisce alla corresponsione degli interessi di mora di cui all’art. 1224, comma 1o, c.c., e non si cumula con questi: il creditore, altrimenti, riceverebbe un duplice risarcimento per il medesimo titolo, ossia per il ritardo. Il macchinoso e incerto sistema di regole giurisprudenziali, cui ha dato luogo l’applicazione dell’art. 1224, comma 2o, c.c., sarebbe eliminato in radice se venisse accolto, in sede legislativa, il suggerimento di equiparare l’interesse di mora al tasso ufficiale di sconto.

interessi nel mutuo: il mutuo (v.) è , di regola, un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il mutuatario deve al mutuante, salvo che il mutuo non sia stato espressamente voluto come gratuito (ma il mutuo consensuale è sempre oneroso), consiste nella corresponsione degli interessi (art. 1815, comma 1o, c.c.), che sono dovuti secondo il tasso legale del dieci per cento o, come accade di norma, secondo il più alto tasso pattuito, che deve però essere pattuito per iscritto (art. 1284 c.c.).

interessi nello sconto bancario: v. sconto, interessi bancario.

interessi protetti: v. diritti, interessi soggettivi.

interessi scaduti: v. interessi compensativi.

sospensione del corso degli interessi nel fallimento: il corso degli interessi legali e convenzionali, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento (v. fallimento, sentenza di interessi), resta sospeso nei confronti della procedura fino alla chiusura di questa, salvo che non si tratti di crediti garantiti da pegno o ipoteca o privilegio e sempre che i beni che formano oggetto della garanzia offrano capienza al riguardo (art. 55 l. fall.).

tasso legale degli interessi: il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (art. 1284, comma 1o, c.c.).

trattamento fiscale degli interessi: per comprendere il regime fiscale degli interessi attivi ed in particolare per stabilire se un interesse costituisca o meno reddito tassabile è fondamentale il riferimento alle norme sulla categoria dei redditi di capitale (v.) oppure, se l’interesse è stato conseguito nell’esercizio di imprese commerciali, alle norme sui redditi d’impresa. Se con il d.p.r. n. 597 del 1973 gli interessi erano quasi sempre imponibili, a seguito dell’introduzione del Tuir sono considerati reddito imponibile solo se derivanti da specifiche forme di finanziamento (mutuo, deposito bancario, titoli obbligazionari ecc.) o se attribuiti mediante scarto di emissione (differenza tra la somma data a prestito e quella da rimborsare alla scadenza). Esiste poi una norma residuale (art. 41, lett. h) che include fra i redditi di capitale tutti i proventi in misura definita derivanti da impiego di capitale con esclusione degli interessi aventi natura compensativa (interessi per dilazione di pagamento, interessi su depositi cauzionali ecc.). La percezione e l’imposizione degli interessi ha invece poco a che fare con i compensi di lavoro autonomo o dipendente, in quanto queste categorie di reddito sono prive di un’apposita norma e di quella tendenziale onnicomprensività che nel reddito d’impresa attrae comunque a tassazione qualsiasi interesse conseguito nell’esercizio dell’impresa. Invece per quanto riguarda gli interessi passivi va detto che essi sono in linea di principio deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di competenza per la parte maturata nell’esercizio. In caso di presenza di ricavi o proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile esiste però una limitazione (art. 63 Tuir) diretta ad evitare che l’impresa si indebiti al fine di conseguire proventi esenti. Nel reddito di lavoro autonomo sono deducibili gli interessi passivi che rientrano nel concetto di spesa utilizzato dall’art. 50 Tuir. Inoltre entro certi limiti e condizioni gli interessi passivi costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche ex art. 10 Tuir. Gli interessi non sono soggetti ad uno specifico trattamento ai fini Iva, pur potendo costituire il corrispettivo di alcune operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta (mutuo ecc.); peraltro la generalità degli interessi rientra nell’art. 10, n. 1 del d.p.r. n. 633 del 1972 che considera esenti da Iva le operazioni di credito e finanziamento compresi gli sconti e le dilazioni di pagamento.

interessi usurari: se gli interessi convenuti per la restituzione della somma mutuata sono usurari (cosiddetto prestito ad usura o strozzinaggio, con tasso di interesse eccessivo, ottenuto dal mutuante profittando dello stato di bisogno del mutuatario), saranno dovuti gli interessi nella misura legale (art. 1825, comma 2o, c.c.).


Interesse      |      Interim


 
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