Enciclopedia giuridica

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Garanzia



garanzia amministrativa: designa l’istituto che condizionava l’esercizio dell’azione penale nei confronti di determinati funzionari pubblici ad una previa autorizzazione. La garanzia garanzia tutelava il prefetto (salvo che per i reati elettorali) ed il sindaco agente quale ufficiale del governo, per i quali l’autorizzazione a procedere doveva essere concessa con decreto del capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato, nonche´ gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria per le ipotesi di reato commesso con l’uso delle armi, per i quali l’autorizzazione doveva essere concessa dal Ministero della giustizia. L’istituto è stato dichiarato illegittimo con sentenze abrogative n. 94 del 1963 e n. 4 del 1965 della Corte Costituzionale per contrasto con l’art. 28 Cost., che sancisce la piena responsabilità penale di tutti i pubblici funzionari.

garanzia a prima richiesta: v. contratto, garanzia autonomo di garanzia.

garanzia a semplice richiesta: v. contratto, garanzia autonomo di garanzia.

garanzia automatica: v. contratto, garanzia autonomo di garanzia.

avallo come firma di garanzia: v. avallo.

garanzia bancaria dei commercial papers: v. commercial papers.

causa di garanzia: si ha quando un soggetto (garantito) parte del giudizio principale, afferma il proprio diritto nei confronti di un terzo (garante), non ancora parte di tale giudizio, ad essere tenuto indenne nell’ipotesi di sua soccombenza nel giudizio principale. Ciò può avvenire sulla base di uno stesso titolo oppure di titoli connessi tra loro, o ancora per essere identico il fatto che ha dato luogo alla responsabilità oggetto della domanda principale e a quella oggetto della domanda di garanzia. La garanzia garanzia propria può assumere due forme: formale (o reale) oppure semplice (o personale). Nell’ambito della prima, il garante è tenuto ad assicurare la validità del titolo di trasferimento derivativo del bene oggetto di contestazione tra il garantito e la sua controparte nella causa principale. Sussiste la seconda quando il garante ha diritto di regresso verso il garantito circa ciò che quest’ultimo può essere obbligato a prestare alla sua controparte al termine del giudizio principale. La garanzia garanzia propria può dare luogo a deroghe in ordine ai criteri di competenza, nonche´ alla chiamata in causa del garante su istanza del garantito, ex art. 106 c.p.c.. Una volta effettuata la chiamata in causa, se il garante compare e accetta di assumere la causa al posto del garantito, quest’ultimo può essere estromesso dal giudizio, purche´ non vi sia l’opposizione delle altre parti, attraverso apposita ordinanza del giudice. In questo caso la causa è proseguita dal garante che assume la qualità di sostituto processuale del garantito. Ciò invece non può avvenire con riferimento alla garanzia impropria la quale sussiste quando tra la domanda principale e quella di garanzia vi sia un collegamento di mero fatto.

garanzia decennale dell’appaltatore: v. appaltatore, garanzia decennale dell’garanzia.

garanzia del cedente: v. cessione del contratto; cessione del credito.

garanzia del credito: v. cessione del credito.

garanzia del creditore: v. debito, garanzia e responsabilità ; garanzia reale; azione, garanzia revocatoria; azione, garanzia surrogatoria.

garanzia dell’appaltatore: v. appaltatore, garanzia dell’garanzia per vizi dell’opera.

garanzia del nomen bonum: v. cessione del credito, garanzia pro soluto e pro solvendo.

garanzia del nomen verum: v. cessione del credito, garanzia pro soluto e pro solvendo.

garanzia di buon funzionamento: è la garanzia relativa al buon funzionamento delle cose mobili vendute prestata dal venditore. La garanzia garanzia, a differenza di quella per vizi occulti (v. garanzia per vizi occulti nella vendita), deve essere espressamente pattuita, e di solito è prevista nelle condizioni generali di vendita dei prodotti industriali per un tempo (cosiddetto periodo di garanzia) che varia da prodotto a prodotto e da produttore a produttore. Il compratore, finche´ la cosa comperata è in garanzia, ha diritto di ottenere la sostituzione o la riparazione della cosa se questa presenta un difetto di funzionamento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il difetto deve, a pena di decadenza, essere denunciato al venditore entro trenta giorni dalla scoperta, se il contratto non stabilisce diversamente; e la relativa azione del compratore si prescrive nel termine di sei mesi, decorrenti sempre dalla scoperta (art. 1512 c.c.). La garanzia garanzia vale, essenzialmente, a dispensare il compratore dall’onere di provare che il difetto di funzionamento deriva da un vizio originario o da una originaria mancanza di qualità della cosa: gli basta, per ottenerne la sostituzione o la riparazione da parte del venditore, provare solo il difetto di funzionamento. Quando il certificato di garanzia, predisposto dal produttore, è unito al prodotto posto in vendita dal rivenditore, si è in presenza di una promessa al pubblico (v. promessa, garanzia al pubblico) del produttore.

diritti reali di garanzia: v. diritti reali, garanzia di garanzia.

firma di garanzia: v. avallo.

girata in garanzia: v. girata, garanzia in pegno.

mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: sono degli specifici mezzi di conservazione della garanzia del creditore, dei quali questi si può giovare nella fase intermedia fra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento. Sono garanzia garanzia l’azione revocatoria (v. azione, garanzia revocatoria) e l’azione surrogatoria (v. azione, garanzia surrogatoria).

garanzia patrimoniale: il patrimonio del debitore è la garanzia del creditore, a norma dell’art. 2740 c.c., ma ne è solo una garanzia generica. L’espressione designa, tradizionalmente, la condizione nella quale versa il patrimonio del debitore: la garanzia è solo generica perche´ al creditore non è data la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore, quantunque su di esso il creditore avesse fatto affidamento. Quel bene può nel frattempo essere venduto ad un terzo, e così sottratto alla garanzia del creditore, oppure può essere nel frattempo sottoposto ad esecuzione forzata (v.) da parte di altri creditori, che abbiano acquistato ragioni di credito anche in epoca successiva. Il creditore ha solo (e questo è , in ultima analisi, il contenuto della garanzia generica) la possibilità di sperimentare, a salvaguardia del proprio diritto, i mezzi di conservazione della garanzia e di avvalersi delle altre misure di tutela preventiva del credito. Una garanzia specifica, che dia al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene, è invece rappresentata dalla costituzione del pegno (v.) e dell’ipoteca (v.). Questi hanno tra loro in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito: il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo (cosiddetto terzo datore di pegno o di ipoteca), che acconsenta di garantire per un debito altrui. V. anche debito, garanzia e responsabilità ; garanzia reale.

garanzia per evizione: v. evizione.

garanzia per i beni in usufrutto: l’usufruttuario (v. usufrutto) ha diritto di conseguire il possesso dei beni (art. 982 c.c.), previa redazione dell’inventario dei beni, con relative spese a suo carico (art. 1002, comma 2o, c.c.), e previa prestazione di idonea garanzia (art. 1002, comma 3o, c.c.) dalla quale sono però esonerati gli usufruttuari legali e l’alienante con riserva di usufrutto. Finche´ non abbia redatto l’inventario e prestato garanzia, l’usufruttuario non può conseguire il possesso (v.) dei beni (art. 1002, comma 4o, c.c.) e, se lo ha già conseguito, è tenuto alla restituzione.

periodo di garanzia: v. appaltatore, garanzia decennale dell’garanzia; appaltatore, garanzia dell’garanzia per vizi dell’opera; evizione; garanzia di buon funzionamento; garanzia per vizi occulti nella vendita.

garanzia per le obbligazioni civili nascenti da reato: il c.p. ha disposto opportune garanzie per l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato. La prima di esse è l’ipoteca legale dello Stato sui beni dell’imputato (art. 189 c.p.). Tale ipoteca è destinata a garantire i pagamenti: 1) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità ; 2) delle somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato; 3) delle spese anticipate dal difensore del condannato e delle somme a lui dovute a titolo di onorario; 4) delle spese del procedimento; 5) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena; 6) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato. Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l’ipoteca anzidetta, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato. Qualora l’imputato offra una cauzione, può farsi luogo alla iscrizione dell’ipoteca legale o al sequestro. L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere l’ipoteca giudiziale. I suoi effetti, come quelli del sequestro, cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. In dipendenza del sequestro, i crediti di cui sopra si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi. Le garanzie indicate si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile (cfr. artt. 2048 e 2049 c.c.) nei limiti e alle condizioni indicate nell’art. 190 c.p.. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati, nonche´ sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa ammende, i vari crediti sono pagati nell’ordine in cui sopra sono esposti. Per le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato si esige che il pagamento che sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Un’altra forma di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni civili è costituita dall’azione revocatoria. Il c.p. negli artt. 192 – 194 ha stabilito in proposito: a) gli atti compiuti dal colpevole dopo il reato, se sono a titolo gratuito, non hanno efficacia rispetto ai crediti sopra indicati (presunzione di frode iuris et de iure). Se sono a titolo oneroso ed eccedono la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti stessi, ma per la revoca è necessaria la prova della malafede dell’altro contraente (presunzione iuris tantum); b) gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole prima del reato, sempre che non siano anteriori di un anno al reato medesimo, sono inefficaci, qualora si provi che furono compiuti in frode. Quanto agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, per la revoca si esige, oltre, che anche l’altro contraente sia in malafede (frode bilaterale). L’art. 195 c.p. dichiara che nei casi ora indicati i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili: tali diritti, pertanto, non possono essere pregiudicati dall’azione revocatoria. Un’ultima forma di garanzia è rappresentata dal prelievo sulla remunerazione per il lavoro prestato dai condannati (art. 145 c.p.) tale prelievo avviene sui due quinti della medesima, salvo che le obbligazioni siano altrimenti adempiute, per i crediti seguenti e nell’ordine: somme dovute a titolo di risarcimento del danno; spese sostenute dallo Stato per il mantenimento del condannato; spese di procedimento (art. 24 ordinamento penit. e art. 53 regolamento). (Magagnoli).

garanzia personale: si parla di garanzia garanzia quando una persona garantisce con il proprio patrimonio, l’adempimento di una obbligazione altrui. Figura tipica di garanzia garanzia è la fideiussione (v.).

garanzia per vizi dell’opera nell’appalto: v. appaltatore, garanzia dell’garanzia per vizi dell’opera.

garanzia per vizi occulti nella donazione: v. donazione, garanzia per vizi occulti nella garanzia.

garanzia per vizi occulti nella vendita: il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa (art. 1476 n. 3 c.c.). Tale obbligazione è solo in parte una obbligazione di garanzia (v. prestazioni di garanzia). Il verificarsi del rischio provoca le medesime conseguenze dell’inadempimento agli effetti della risoluzione del contratto: non le produce agli effetti della responsabilità per inadempimento, che opera solo se è inadempiuta una specifica obbligazione di comportamento del venditore, quella di controllare che la cosa venduta sia immune da vizi. Si tratta qui di vizi materiali della cosa, che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490, comma 1o, c.c.). Deve trattarsi, inoltre, di vizi occulti, ossia di vizi che il compratore non conosceva al momento del contratto o che non poteva facilmente riconoscere, salvo che il venditore avesse dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.). Sono, ad esempio, vizi occulti di un edificio i difetti di costruzione che ne pregiudichino la stabilità (si è sbagliato il calcolo del cemento armato, si è costruito su un terreno instabile ecc.), i difetti di fabbricazione di macchine o di altri prodotti industriali, che ne impediscano l’utilizzazione da parte del compratore (la macchina non funziona o funziona male o è pericolosa per l’incolumità di chi deve usarla); sono, ancora, vizi occulti quei difetti della cosa che, pur non impedendone l’utilizzazione, ne diminuiscono il valore, come ad esempio le impurità o falle degli oggetti di cristallo o dei materiali metallici. Si tratta, insomma, delle imperfezioni o alterazioni della cosa derivanti dal processo di produzione, fabbricazione, confezione o conservazione, come suole ripetere la giurisprudenza. Dai vizi l’art. 1497 c.c. distingue la mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa: il tessuto fornito dal venditore, ad esempio, non è di pura lana, come pattuito, ma di lana mista a fibra sintetica; i prodotti agricoli consegnati dal produttore all’esportatore non presentano le qualità richieste dal mercato estero. Si tratta, cioè , di cosa che, pur rientrando nel medesimo genere cui appartiene quella dedotta in contratto, è tuttavia classificabile in una specie o tipo diverso. Dalla mancanza di qualità si distingue ulteriormente, sebbene di questa ulteriore distinzione non ci sia traccia nel c.c., l’ipotesi dell’aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa trasferita dal venditore è completamente diversa da quella pattuita, o perche´ appartiene ad un genere merceologico diverso o perche´ manca delle qualità necessarie per assolvere la funzione economicogaranziasociale cui la cosa pattuita era destinata. Nelle applicazioni pratiche la distinzione conduce a questi risultati: l’inagibilità dell’impianto di riscaldamento di un appartamento, per mancato rilascio del certificato di collaudo dei vigili del fuoco, dà luogo a mancanza di qualità e non ad aliud pro alio, giacche´ è pur sempre un appartamento ad uso abitazione, anche se è un appartamento privo di riscaldamento; l’inagibilità dell’appartamento per mancato rilascio della licenza di abitabilità dà luogo, invece, ad aliud pro alio, perche´ l’immobile non è in grado di assolvere la funzione, ossia la funzione abitativa, cui la cosa venduta era destinata. Vizi occulti, mancanza di qualità e aliud pro alio ricevono un trattamento diverso. Ai primi si riferiscono gli artt. 1490 – 95 c.c.: a) la garanzia garanzia può essere esclusa o limitata dal contratto, ma il patto che la esclude o la limita non ha effetto a favore del venditore che conoscesse i vizi della cosa e li avesse in mala fede taciuti al compratore (art. 1490, comma 2o, c.c.). Il rischio che la cosa venduta si riveli affetta da vizi può dunque, essere trasferito dal venditore al compratore; ma deve trattarsi di vizi occulti ad entrambe le parti: il venditore che conosca il vizio, o che sia in grado di riconoscerlo con la dovuta diligenza, è nella condizione del debitore in dolo o colpa grave, a favore del quale non può operare, a norma dell’art. 1229, comma 1o, c.c., il patto di esclusione o di limitazione della responsabilità (v. clausola, garanzia di esonero da responsabilità ); b) il compratore ha un termine molto breve per denunciare al venditore vizi occulti o la mancanza di qualità della cosa; deve denunciarli, a pena di decadenza (v.), entro otto giorni dalla scoperta, salvo che il contratto non disponga diversamente (art. 1495, comma 1o, c.c.). Effettuata tempestivamente la denuncia, ha poi il termine di prescrizione (v.) di un anno dalla consegna per far valere in giudizio la garanzia (art. 1495, comma 3o, c.c.); c) in giudizio il compratore può, a sua scelta, esercitare due azioni; l’azione redibitoria (v. azione, garanzia redibitoria), con la quale chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo (dovrà , a sua volta, restituire la cosa, se non è perita a causa dei vizi: art. 1493 c.c.); oppure l’azione estimatoria (v. azione, garanzia estimatoria) (o quanti minoris), con la quale domanda la riduzione del prezzo (art. 1492, comma 1o, c.c.) e, se lo ha già pagato, il suo parziale rimborso (entrambe le azioni vengono tradizionalmente indicate come azioni edilizie, siccome introdotte a Roma dagli Edili curuli). Scelta, con la domanda giudiziale, una delle due azioni, il compratore non potrà più esercitare l’altra (art. 1492, comma 2o, c.c.); ne´ può proporle entrambe, l’una come domanda principale e l’altra come domanda subordinata. L’azione redibitoria, in quanto applicazione alla vendita del generale rimedio della risoluzione per inadempimento (v. risoluzione del contratto, garanzia per inadempimento) (di una prestazione di garanzia), è esperibile solo in presenza di vizi che integrino l’estremo dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; d) in ogni caso, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi della cosa (art. 1491, comma 1o, c.c.); ma la relativa azione è sottoposta ai termini di prescrizione e di decadenza delle azioni edilizie. Vengono in considerazione, sotto questo aspetto, i danni consistenti nelle spese affrontate per eliminare il vizio, quelli derivanti dalla temporanea inutilizzabilità della cosa, il lucro cessante per la sua mancata rivendita. Il danno risarcibile può essere di importo superiore, anche notevolmente superiore, al valore commerciale del bene venduto, come nel caso in cui una macchina industriale difettosa abbia alterato un ciclo produttivo, o un programma informatico errato abbia sconvolto una produzione automatizzata. Al venditore è imposta la specifica obbligazione di controllare che la cosa posta in vendita sia immune da vizi; egli si libera da responsabilità verso il compratore solo provando di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Quando si tratta di immobili venduti dal costruttore la giurisprudenza estende alla vendita la norma che l’art. 1669 c.c. formula per l’appalto (v. appaltatore, garanzia decennale dell’garanzia): il venditore è responsabile verso il compratore e verso i suoi aventi causa se, nel corso di dieci anni dalla costruzione, l’immobile rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Ma l’estensione non si giustifica quando il venditore aveva dato in appalto (v.) ad altri la costruzione dell’edificio: in questo caso non c’è un appaltatore responsabile, a norma dell’art. 1669 c.c., anche nei confronti dei terzi acquirenti. Il diritto del compratore al risarcimento si estende fino ai danni derivanti dai vizi della cosa (art. 1494, comma 2o, c.c.): così, se l’edificio crolla per un difetto di costruzione o se un operaio si ferisce per il difetto di funzionamento della macchina, saranno a carico del venditore i danni alle cose o alle persone conseguenti al crollo o al difettoso funzionamento della macchina. Le azioni edilizie e l’azione per risarcimento del danno si basano su presupposti diversi: con le prime il compratore fa valere una obbligazione di garanzia (v. prestazioni di garanzia) del venditore, sul quale incombe il rischio della scoperta dei vizi occulti entro i limiti temporali di cui all’art. 1495, comma 3o, c.c. (i vizi scoperti successivamente sono, invece, a rischio del compratore, salvo che non ricorra l’ipotesi della garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c.); con l’azione di danno, all’opposto, il compratore fa valere l’inadempimento, da parte del venditore, della obbligazione di comportamento presupposta dall’art. 1494 comma 1o, c.c., ossia dal controllo inteso ad accertare l’eventuale presenza di vizi nella cosa venduta. Il venditore si libera da responsabilità , a norma dell’art. 1494, comma 1o, c.c., provando di avere senza colpa ignorato i vizi: la dizione letterale sembra alludere ad una prestazione di mezzi (v. prestazione, garanzia di mezzi), valutabile cioè alla stregua del criterio della diligenza ex art. 1176 c.c., ma caratterizzata da una presunzione di colpa del debitore, il quale si libererebbe provando l’assenza di colpa, ossia il diligente controllo esercitato. Ma la norma non va presa alla lettera: più che presumere la colpa del debitore l’art. 1494, comma 1o, c.c., richiama la regola generale dell’art. 1218 c.c. (v. responsabilità, garanzia contrattuale); addossa al venditore l’onere di provare che l’accertamento dei vizi era impossibile per causa a lui non imputabile. Il che comporta soluzioni differenziate a seconda che il venditore sia esso stesso produttore del bene oppure sia semplice rivenditore: il produttoregaranziavenditore di macchine industriali potrà liberarsi provando, che il vizio era ascrivibile a difetti dei materiali usati, fornitigli da un terzo, o a difetti di parti componenti del prodotto, anch’esse fornitegli da un terzo, e che un controllo sulla qualità dei materiali o delle componenti non era esigibile dalla sua organizzazione aziendale (il danneggiato avrà allora azione, extracontrattuale (v. responsabilità , garanzia extracontrattuale), di danni nei confronti del terzo); il rivenditore potrà più facilmente addurre il fatto al terzo produttore, se il controllo sul prodotto gli era reso impossibile (perche´ si tratta di prodotti sigillati) o se il controllo non era esigibile dalla sua organizzazione di vendita. Per la mancanza di qualità promesse o essenziali per l’uso cui la cosa è destinata l’art. 1497 c.c. fa generico rinvio alle norme sulla risoluzione per inadempimento, ma precisando che la relativa azione è soggetta ai termini di decadenza (v.) (denuncia entro otto giorni dalla scoperta) e di prescrizione (v.) (domanda entro un anno dalla consegna) previsti per i vizi occulti. In linea teorica la mancanza di qualità differisce sensibilmente dai vizi occulti: essa non è materia, come lo sono i vizi occulti, di una obbligazione di garanzia del venditore; sicche´ l’azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. presuppone l’inadempimento ad una obbligazione di comportamento, e il venditore potrebbe eccepire che la prestazione è diventata impossibile per cause a lui non imputabili (la merce con le qualità promesse, ad esempio, è scomparsa dal mercato). Alla prova dei fatti la differenza svanisce, giacche´ anche l’impossibilità per causa non imputabile comporta la risoluzione del contratto (art. 1463 c.c.). Altra differenza, solo teorica: nel caso di mancanza di qualità essenziali non è data l’azione estimatoria (v. azione, garanzia estimatoria); di fatto, tuttavia, il compratore potrà realizzare il medesimo risultato con l’azione di danni. Domina, invece, l’elemento comune all’azione redibitoria (v. azione, garanzia redibitoria) ed all’azione di risoluzione per mancanza di qualità , la seconda essendo soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite per la prima. Di qui la figura, di creazione giurisprudenziale, dell’aliud pro alio, escogitata allo scopo di sottrarre i più gravi casi di mancanza di qualità ai brevissimi termini previsti per l’azione di risoluzione ex art. 1497 c.c.: quando la mancanza di qualità è tale da fare della cosa consegnata una cosa diversa da quella dedotta in contratto valgono gli ordinari termini di prescrizione (v.). Ulteriori problemi sorgono per l’ipotesi in cui la vendita abbia per oggetto beni di secondo grado, come le azioni di società che attribuiscono il controllo di una s.p.a.: qui le azioni sono solo oggetto immediato della vendita, ma oggetto mediato di questa è il patrimonio della società , al cui valore economico è rapportato il prezzo della vendita; e nella prassi al contratto di vendita del pacchetto di controllo di una società viene allegato il bilancio della stessa, dal quale risulta il patrimonio netto di questa. Se il bilancio allegato o, comunque, richiamato nel contratto risulta falso, si dovrà dire che la cosa venduta difetta di qualità essenziali; ma il termine di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., può rivelarsi in questo caso inadeguato, giacche´ la falsità del bilancio difficilmente emergerà nell’anno successivo alla consegna dei titoli. Unico rimedio sarà , trascorso l’anno, l’azione di danni aquiliani, basata sull’illecito extracontrattuale del venditore (v. responsabilità , garanzia extracontrattuale).

prestazioni di garanzia: le garanzia garanzia differiscono dagli altri tipi di prestazioni (v.) perche´ non consistono in un comportamento, ma nell’assunzione di un rischio: è il caso della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (v. fatto del terzo, promessa del garanzia) (art. 1381 c.c.); è , ancora, il caso delle obbligazioni di garanzia imposte al venditore dall’art. 1476 n. 3 c.c.: garanzia per l’evizione (v.) e per vizi della cosa (v. garanzia per vizi occulti nella vendita). Per queste prestazioni, che consistono nella pura e semplice assunzione di un rischio, se il rischio si avvera, si producono a carico del debitore le conseguenze dell’inadempimento (v.), e la possibilità di una prova liberatoria ex art. 1218 c.c. è , per queste prestazioni esclusa in radice.

garanzia reale: è una garanzia specifica, che dà al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene: così il pegno (v.) e l’ipoteca (v.). Questi hanno tra loro in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito: il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo (cosiddetto terzo datore di pegno o di ipoteca), che acconsenta di garantire per un debito altrui. Tra pegno e ipoteca c’è , quanto all’oggetto, questa differenza: il pegno si costituisce su cose mobili, o universalità di mobili, oppure su diritti di credito (art. 2784 c.c.) o su altri diritti (art. 2806 c.c.); l’ipoteca si costituisce, invece su beni immobili, su diritti reali immobiliari e su beni mobili registrati (art. 2810 c.c.). Pegno e ipoteca sono garanzie reali; tradizionalmente, li si definisce come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in pegno o ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Ma il creditore, che è il creditore pignoratizio nel caso del pegno e il creditore ipotecario nel caso dell’ipoteca, acquista sul bene un duplice diritto: a) il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene nei confronti del terzo acquirente. Il pegno o l’ipoteca, in altre parole, segue la cosa in tutti i suoi successivi passaggi di proprietà (cosiddetto diritto di seguito), fino a quando il credito non sia stato estinto. Questa opponibilità del pegno e dell’ipoteca a tutti i successivi proprietari della cosa ha evocato l’idea del diritto reale; ha, in particolare, richiamato l’assolutezza di questa categoria di diritti. Va qui ricordato che il pegno di cose è suscettibile di possesso: si può acquistare, a titolo originario, da non proprietario, mediante il possesso di buona fede, a norma dell’art. 1153, comma 3o, c.c. (v. acquisto, garanzia a non domino); è, inoltre, suscettibile di tutela possessoria (art. 2789 c.c.); e, sotto questo aspetto, esso presenta quel carattere che, al di là della non decisiva assolutezza, riassume l’essenza ultima del diritto reale. Ma il discorso vale per il pegno di cose, e non anche per il pegno di crediti, che non sono suscettibili di possesso, come non è suscettibile di possesso l’ipoteca. Ne´ il pegno, ne´ l’ipoteca possono formare oggetto di usucapione (v.), che per l’art. 1158 c.c. è modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento. Pegno e ipoteca sono, all’opposto, descritti come diritti reali di garanzia, e così contrapposti ai diritti reali di godimento, perche´ la loro funzione non è di attribuire al loro titolare forme di godimento della cosa, bensì di offrirgli la garanzia di un loro credito; b) il diritto si soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata (v.) del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore. Ev il diritto di prelazione, che pegno e ipoteca hanno in comune con altre cause legittime di prelazione, quali i privilegi (v.) (art. 2741 c.c.): se la cosa data in pegno o in ipoteca consente, in sede di vendita forzata, di realizzare un prezzo pari all’importo del credito garantito o un prezzo inferiore, l’intera somma andrà al creditore pignoratizio o ipotecario, con totale esclusione degli altri eventuali creditori. Se dalla vendita forzata, invece si ricava una somma superiore, ciò che residua dopo il soddisfacimento del creditore pignoratizio o ipotecario sarà distribuito fra gli altri eventuali creditori. Se, infine, dopo il soddisfacimento di tutti i creditori, residua ancora una somma, questa va ovviamente al proprietario della cosa data in pegno o in ipoteca, debitore o terzo che sia. La cosa oggetto di pegno o di ipoteca può perire o può deteriorarsi, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore: questi può esigere che gli sia prestata altra idonea garanzia o, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del credito (art. 2743 c.c.). La norma solleva problemi di coordinamento con l’art. 1186 c.c. (v. termine, decadenza dal beneficio del garanzia), per la quale il debitore decade dal beneficio del termine se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato; ma il coordinamento è agevole: il creditore può senz’altro avvalersi della decadenza dal beneficio del termine se prova che la cosa oggetto della garanzia è perita o si è deteriorata per fatto del debitore; deve, preliminarmente, chiedere che gli sia prestata altra idonea garanzia se il perimento o il deterioramento è dipeso da caso fortuito (v.) o, comunque, se il creditore non è in grado di provare il fatto del debitore. Se l’oggetto della garanzia era assicurato, il diritto di pegno o di ipoteca sulle cose perite o deteriorate si converte in pegno sul credito dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore; ed analoga conversione in pegno di credito si attua nelle ipotesi di costituzione sulla cosa di servitù coattive o di comunione forzosa o nell’ipotesi di espropriazione per pubblica utilità (art. 2742 c.c.). La cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca può avere, e normalmente ha, un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno del debitore e degli altri creditori: è nullo, perciò , il cosiddetto patto commissorio, ossia il patto con il quale il creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 c.c.). Il divieto del patto commissorio non può essere eluso con la vendita a scopo di garanzia, a sua volta nulla a norma dell’art. 1344 c.c. (v. contratto, garanzia in frode alla legge), perche´ contratto in frode al divieto di patto commissorio. Sul creditore con garanzia incombe un onere: egli non può sottoporre ad esecuzione forzata (v.) altri beni del debitore se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da pegno o da ipoteca (art. 2911 c.c.). V. anche garanzia patrimoniale.

reintegrazione della garanzia patrimoniale: v. azione, garanzia revocatoria.

successione nella garanzia reale: le garanzie reali si trasmettono per successione (v.).

vendita a scopo di garanzia: v. vendita, garanzia a scopo di garanzia.


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