vendita di prodotti industriali con segni mendaci:  l’art. 517 c.p. punisce  chiunque  pone  in vendita  o mette  altrimenti in circolazione  opere  dell’ingegno  o prodotti industriali con  nomi,  marchi  o segni  distintivi  nazionali  ed  esteri,  atti  ad indurre in inganno  il compratore sull’origine,  provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. La  fattispecie  è  inserita  nell’ambito dei delitti contro  l’economia,  l’industria  o il commercio.  Tale  norma  sanziona generalmente l’utilizzazione  di marchi  mendaci  e si affianca  alla  fattispecie di contraffazione, alterazione di marchi  e segni  distintivi  di cui all’art.  473 c.p.. Il marchio  è  mendace allorche´  sia idoneo  a trarre in inganno  il consumatore circa l’origine,  la qualità , la provenienza del prodotto al quale è  apposto il marchio.  Il marchio  o il segno  distintivo  debbono essere  tali  da caratterizzare il prodotto, distinguendolo dagli  altri,  e individuandone le qualità  salienti  o l’origine,  inducendo il potenziale acquirente a collegare  il prodotto con  un  determinata zona  geografica,  una  certa  qualità  o modalità di produzione. Si tratta di reato  di pericolo  (v. reato, prodotti industriali di pericolo):  non  è necessario  che il consumatore sia effettivamente tratto in inganno,  ma è sufficiente  l’idoneità  del marchio  ad  ingannare. Perche´  la fattispecie criminosa  si perfezioni, è  necessario  che il prodotto venga  posto  in circolazione, e quindi  è  sufficiente  l’uscita dal luogo  di produzione o deposito.  Per  vendita  deve  intendersi l’atto  di mettere il prodotto a disposizione  dei potenziali acquirenti. Il marchio  mendace non necessariamente è  contraffatto, fraudolentemente imitato,  ma può  essere anche  genuino;  ciò  che rileva  è  che esso  sia idoneo  ad  ingannare il  compratore. Il segno  distintivo  può  essere  costituito  dalla  forma  del prodotto, ed  anche  dal colore,  simbolo,  fregio  che sia idoneo  ad  associare  il prodotto ad  una  certa  qualità  o zona  di provenienza. L’idoneità  ad ingannare  va valutata in relazione  al consumatore medio.  L’elemento soggettivo  (v. reato) è  rappresentato dal dolo  generico,  che consiste  nella coscienza  e volontà  di porre  in essere  la condotta incriminata con  la consapevolezza del carattere ingannatorio del marchio.  Il delitto  si consuma con  la messa  in vendita  o in circolazione  del prodotto; la detenzione del medesimo  non  integra  il tentativo, poiche´  è  condotta penalmente irrilevante. 		
			
| Prodigalità | | | Prodotto |