Enciclopedia giuridica

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Prodotti industriali



vendita di prodotti industriali con segni mendaci: l’art. 517 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali ed esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. La fattispecie è inserita nell’ambito dei delitti contro l’economia, l’industria o il commercio. Tale norma sanziona generalmente l’utilizzazione di marchi mendaci e si affianca alla fattispecie di contraffazione, alterazione di marchi e segni distintivi di cui all’art. 473 c.p.. Il marchio è mendace allorche´ sia idoneo a trarre in inganno il consumatore circa l’origine, la qualità , la provenienza del prodotto al quale è apposto il marchio. Il marchio o il segno distintivo debbono essere tali da caratterizzare il prodotto, distinguendolo dagli altri, e individuandone le qualità salienti o l’origine, inducendo il potenziale acquirente a collegare il prodotto con un determinata zona geografica, una certa qualità o modalità di produzione. Si tratta di reato di pericolo (v. reato, prodotti industriali di pericolo): non è necessario che il consumatore sia effettivamente tratto in inganno, ma è sufficiente l’idoneità del marchio ad ingannare. Perche´ la fattispecie criminosa si perfezioni, è necessario che il prodotto venga posto in circolazione, e quindi è sufficiente l’uscita dal luogo di produzione o deposito. Per vendita deve intendersi l’atto di mettere il prodotto a disposizione dei potenziali acquirenti. Il marchio mendace non necessariamente è contraffatto, fraudolentemente imitato, ma può essere anche genuino; ciò che rileva è che esso sia idoneo ad ingannare il compratore. Il segno distintivo può essere costituito dalla forma del prodotto, ed anche dal colore, simbolo, fregio che sia idoneo ad associare il prodotto ad una certa qualità o zona di provenienza. L’idoneità ad ingannare va valutata in relazione al consumatore medio. L’elemento soggettivo (v. reato) è rappresentato dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta incriminata con la consapevolezza del carattere ingannatorio del marchio. Il delitto si consuma con la messa in vendita o in circolazione del prodotto; la detenzione del medesimo non integra il tentativo, poiche´ è condotta penalmente irrilevante.


Prodigalità      |      Prodotto


 
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