Enciclopedia giuridica

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Commercio



commercio al minuto: è l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale. La legge fa divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso (v.) e al minuto, salvo che non si tratti di vendita di prodotti tassativamente indicati (ad es., macchine per ufficio, materiale elettrico, autocommerciomotocommerciocicli). L’esercizio del commercio commercio è subordinato alla preventiva iscrizione al registro degli esercenti il commercio, disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il presidente non si pronunci (d.p.r. 18 aprile 1994 n. 384). L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti professionali e morali. I primi attengono al superamento di un esame di idoneità , oppure all’esercizio per almeno due anni del commercio commercio o alla frequenza con esito positivo di un corso professionale. I secondi riguardano la non sottoposizione a procedure fallimentari, l’assenza di condanne (per più di due volte in un quinquennio) a pene detentive o pecuniarie per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516, 517 del c.p., la non sottoposizione a misure di prevenzione.

commercio all’ingrosso: è l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti grossisti o, in generale, ad altri utilizzatori (art. 1, comma 2o , l. 11 giugno 1971 n. 426). Anche coloro che esercitano il commercio commercio devono essere iscritti al registro degli esercenti il commercio. Sono richiesti i medesimi requisiti professionali e morali previsti per l’esercizio del commercio al minuto. L’elemento distintivo tra commercio commercio e al dettaglio è nell’organizzazione predisposta per la vendita. Per aversi commercio commercio è necessario, in primo luogo, che gli acquirenti siano o commercianti che professionalmente destinano alla rivendita quanto acquistano, o imprenditori titolari di azienda agricola, industriale, artigianale e commerciale, ma comunque caratterizzati da una organizzazione a base collettiva che trascende la persona fisica; in secondo luogo che la merce venduta sia tipica e propria dell’attività svolta dall’acquirente e ne sia imposto l’acquisto in misura non inferiore ad una certa e predeterminata quantità . Il commercio commercio dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici è disciplinato in particolare dalla l. 25 marzo 1959 n.125. I commercianti dei suddetti prodotti possono liberamente svolgere l’attività previa denuncia alla camera di commercio e iscrizione in un apposito albo. L’iscrizione in detto albo ha natura costitutiva del diritto di esercitare l’attività commerciale ed è accordata previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti morali.

commercio su aree pubbliche: consiste nella vendita di merci al dettaglio e nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità , attrezzate o meno, scoperte o coperte (art. 1 l. 28 marzo 1991 n. 112). La nuova definizione di commercio ha sostituito la precedente introdotta con la l. 29 maggio 1976 n. 398, secondo la quale il commercio ambulante era quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti o bevande con la sola collaborazione dei familiari presso il domicilio dei compratori o su spazi ed aree pubbliche purche´ senza l’utilizzazione di impianti permanentemente fissati al suolo. Alla distinzione tra commercio ambulante a posto fisso e commercio ambulante itinerante è stata sostituita quella tra commercio commercio date in concessione pluriennale e commercio su qualsiasi area purche´ in forma itinerante. Il commercio commercio può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato; c) su qualsiasi area purche´ in forma itinerante. Per esercitare il commercio commercio è indispensabile il rilascio di apposita autorizzazione la cui competenza è differente a seconda dell’utilizzazione quotidiana o periodica dell’area data in concessione (v. competenze amministrative sul commercio), previa iscrizione nel registro degli esercenti il commercio. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla disponibilità delle aree. L’esercizio dell’attività di commercio commercio può trovare limitazioni e vincoli per motivi di polizia stradale e di carattere igienico e sanitario o anche per ragioni di tutela dei valori archeologici, storici, artistici e ambientali. L’autorizzazione al commercio commercio è revocata: a) ove il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di comunicazione del suo rilascio; b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività; c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per un periodo superiore a tre mesi nell’arco di un anno. La legge sanziona con una multa e con la confisca (v.) delle attrezzature e della merce coloro che esercitano il commercio commercio senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 24 novembre 1981 n. 689 è l’U.P.I.C.A. competente per territorio. La sanzione pecuniaria e la confisca sono disposte dall’U.P.I.C.A., mentre per la sospensione e la revoca dellaautorizzazione sono competenti i medesimi organi che l’hanno rilasciata e cioè , a seconda dei casi, il sindaco o il presidente della giunta regionale.

Competenze amministrative sul commercio: la potestà di legiferare in materia di commercio appartiene allo Stato, mentre è stata attribuita alle regioni la potestà di legiferare in materia di fiere (v.) e di mercati (v.). Con il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 è stato delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sulla applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione e imballaggio dei prodotti commercializzati; c) alla attività dei comitati provinciali per i prezzi. Sulla base dell’articolo 54 del d.p.r. citato sono state attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla vigilanza sulla applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all’impianto e alla gestione dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici; d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; e) alla applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all’ingrosso fuori dai mercati. Nell’ambito delle funzioni attribuite in materia di commercio al minuto (v.), i comuni adottano i piani di commercio, che determinano la consistenza della rete distributiva sul territorio comunale (artt. 11 e 12 l. 11 giugno 1971 n. 426). La competenza a rilasciare la licenza di commercio (v.) spetta al sindaco. Vi sono casi, tuttavia, in cui il rilascio della autorizzazione è subordinato ad un intervento della regione. Così, sia che si tratti dell’apertura di esercizi di vendita con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati in comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, sia che si tratti di centri commerciali con una superficie di oltre millecinquecento metri quadrati, occorre per il rilascio della autorizzazione il preventivo nullaosta regionale (artt. 26 e 27 l. n. 426/71 cit.). Il nullaosta è preordinato ad esprimere, con riguardo ad un ambito sovracomunale, la valutazione di compatibilità delle strutture commerciali di grandi dimensioni con il tessuto produttivo. La licenza commerciale consegue, invece, alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, dai regolamenti locali e dalle norme che determinano le destinazioni d’uso degli immobili. La giurisprudenza amministrativa riconosce che, pur in presenza del nullaosta regionale, la decisione del comune in ordine al rilascio della licenza non è vincolata. Comune e regione hanno separate competenze relativamente al rilascio della licenza per il commercio su aree pubbliche (v.), con riguardo al diverso ambito di svolgimento della attività commerciale. Il rilascio spetta al sindaco nel caso in cui l’esercizio di vendita è effettuato quotidianamente sull’area data in concessione dal comune; è di competenza del presidente della giunta regionale nel caso in cui le aree sono utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (art. 2 l. 28 marzo 1991 n. 112). La ratio dell’attribuzione della competenza al presidente della giunta regionale sta nel fatto che l’autorizzazione ha efficacia nell’ambito regionale, per cui il titolare può esercitare l’attività in più comuni della regione. Ai comuni è attribuita la competenza in ordine alla gestione dei mercati all’ingrosso (v.) di cui all’articolo 54, lett. c), d.p.r. 24 luglio 1967 n. 616.

licenza di commercio: è una autorizzazione amministrativa che tende a disciplinare nell’interesse pubblico l’esplicazione dell’attività commerciale. Sono soggetti ad autorizzazione l’apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l’ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l’acquisizione di nuovi locali di vendita (artt. 24 e 26 l. 11 giugno 1971 n. 426). La domanda di autorizzazione all’apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si intende esercitare l’attività e deve essere preceduta dalla iscrizione al registro degli esercizi il commercio (r.e.c.) tenuto dalla camera di commercio. La domanda si intende accolta qualora l’amministrazione comunale non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua emanazione (d.p.r. 18 aprile 1994 n. 384 art. 3). Si è introdotto così, ai fini della semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, il cosiddetto silenziocommercioassenso, che sostituisce il silenziocommerciorifiuto previsto dall’articolo 23 della l. n. 426/71 cit.. L’autorizzazione può essere negata solo quando il nuovo esercizio o l’ampliamento o il trasferimento di quello esistente sono in contrasto con le disposizioni del piano di commercio o della l. cit. (art. 24). La commercio commercio è revocata qualora il titolare: a) non attivi l’esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio delle autorizzazioni o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali aventi superficie maggiore di quattrocento metri quadrati; b) sospenda per un periodo superiore ad un anno la attività dell’esercizio di vendita; c) venga cancellato dal r.e.c.. Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) l’orientamento giurisprudenziale è nel senso di riconoscere come vincolata l’attività dell’amministrazione; per cui si ritiene atto dovuto l’eventuale provvedimento di revocacommerciodecadenza dell’autorizzazione, che avrebbe dunque un mero carattere dichiarativo e non costitutivo della perdita della titolarità della autorizzazione stessa.


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