Enciclopedia giuridica

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Somministrazione



somministrazione al nemico di provvigioni: risponde di questo delitto chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possono essere usate a danno dello Stato italiano (art. 248 c.p.). Presupposto del reato è il tempo di guerra. Soggetto attivo del reato può essere sia il cittadino che lo straniero, ma solo se agisca nel territorio dello Stato. Oggetto della somministrazione debbono essere le provvigioni (cioè i viveri e tutto ciò che serve all’alimentazione umana) e le altre cose (che comprendono gli strumenti bellici, le munizioni, il vestiario, gli animali, i veicoli e relativi accessori, le materie prime, ecc.). Perche´ sussista il reato, la somministrazione deve essere effettuata allo Stato nemico o ad organi dello stesso, o eventualmente a mezzo di privati che agiscano come intermediari, ma non ai privati come tali. L’elemento soggettivo doloso richiesto consiste nella volontà di effettuare le consegne, sapendo che le forniture sono destinate ad uno stato nemico.

somministrazione a minori di sostanze velenose e nocive: risponde di questo reato chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti. Ev altresì punito con l’ammenda fino a lire 200.000 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (art. 730 c.p.). L’interesse tutelato è la salute dei minori. Nella prima ipotesi delittuosa soggetto attivo del reato può essere soltanto il farmacista, il grossista, il produttore di medicinali, il commerciante di prodotti chimici e simili. Per sostanze velenose si debbono intendere solo le sostanze comprese nell’elenco allegato alla Farmacopea ufficiale a norma dell’art. 36 r.d. 30 settembre 1938, n. 1706, salvo che si tratti di una sostanza scoperta o inventata dopo la pubblicazione di detto elenco. Nella seconda ipotesi di reato, soggetto attivo può essere chiunque. Ev indifferente che il minore acquisti per conto proprio o di altri: in entrambi i casi sussiste il pericolo che il minore ne faccia un uso personale.

somministrazione a piacere: la somministrazione somministrazione è quella con la quale il somministrante si impegna a soddisfare, senza limiti, la richiesta di quantità determinate discrezionalmente dal somministrato nel corso dell’esecuzione del contratto. Il cosiddetto impegno di potenza (che figura nella somministrazione di energia elettrica) comporta, da un lato, il diritto del somministrato a ricevere fino e non oltre una data quantità (tot kilowatt all’ora), ma con facoltà di fruire o no di questo diritto, e d’altro lato la sua obbligazione di pagare, oltre alla quantità effettivamente ricevuta, anche un compenso fisso per il quantitativo massimo concordato.

appalto somministrazione: v. appalto, somministrazione somministrazione.

contratto di somministrazione: la somministrazione è un tipo a se´ stante di contratto che si inquadra nell’ampio schema della vendita obbligatoria (v. vendita, somministrazione obbligatoria), assumendo i caratteri del contratto a esecuzione continuata (v. contratti, somministrazione a esecuzione continuata) o periodica (v. contratti, somministrazione a esecuzione periodica): è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). Ev il caso dei contratti per l’erogazione di acqua, di gas, di energia elettrica (prestazioni continuative) oppure il caso del contratto del produttore, o del grossista, che si obbliga a rifornire a scadenze prestabilite il commerciante al minuto (prestazioni periodiche). Il cosiddetto abbonamento a giornali o a riviste rientra in questo tipo contrattuale. Può accadere che l’entità della somministrazione non sia determinata nel contratto (quanta acqua erogare all’utente, quanta merce fornire al rivenditore): vale, allora, la regola secondo la quale il somministrante fornirà quantità di beni corrispondenti al normale fabbisogno del somministrato (art. 1560, comma 1o, c.c.). Spesso è stabilito per contratto un limite massimo e minimo: spetta, in tal caso, al somministrato stabilire la quantità dovutagli (art. 1560, comma 2o, c.c.) (v. somministrazione a piacere). Un particolare rilievo assume il somministrazione somministrazione che intercorre fra il produttore industriale, quale somministrante, e il rivenditore dei prodotti, quale somministrato. Il produttore industriale, generalmente, non vuole affrontare i costi e i rischi della distribuzione dei suoi prodotti; non può , tuttavia, disinteressarsi della loro distribuzione, dal momento che proprio dalle dimensioni e dai caratteri del mercato del consumo dipendono il volume della produzione e le capacità di penetrazione dei suoi prodotti. In forza del somministrazione somministrazione il produttore si obbliga a rifornire continuativamente il rivenditore dei propri prodotti (altrettanto può fare il grossista rispetto al dettagliante). Al contratto il codice consente di apporre patti di esclusiva sia a favore del somministrante (art. 1567 c.c.) sia a favore dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568 c.c.), sia di entrambi (cosiddetta esclusiva reciproca). Con il primo patto, esclusiva a favore del produttore, il rivenditore si impegna, nei confronti del produttore, a mettere in vendita solo i suoi prodotti, con esclusione dei corrispondenti o analoghi prodotti fabbricati da altri. A questo modo, l’industriale impedisce ai propri concorrenti di servirsi del medesimo rivenditore per la distribuzione dei loro prodotti, e si assicura una posizione di monopolio nell’ambito del mercato in cui opera il rivenditore. L’altro patto di esclusiva, quello a favore del rivenditore, obbliga il produttore somministrante a non vendere, direttamente o indirettamente, nella zona assegnata al rivenditore. V. anche somministrazione a piacere; prezzo della somministrazione.

somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente: il legislatore al fine di tutelare le persone che per ragioni di età o per condizioni di deficienza psichica o mentale, non siano in grado di percepire la pericolosità derivante da un uso eccessivo di bevande alcoliche, considera sanzionabile penalmente la condotta dell’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità (art. 689 c.p.). Trattandosi di una contravvenzione, si ritiene sufficiente, ai fini dell’elemento psichico richiesto, la colpa.

somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza: risponde di questo reato chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.). La manifesta ubriachezza deve essere tale da essere obiettivamente ed immediatamente percepita da chiunque come tale, mediante quegli indizi esteriori che rivelano tale stato. La contravvenzione perciò non sussiste se taluno, pur ubriaco, non manifesta tale stato con segni esterni. Soggetto attivo, come già detto, può essere chiunque, mentre la qualità di esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande è richiesta per l’applicabilità della pena accessoria della sospensione dell’esercizio.

somministrazione di bevande alcoliche in modo da cagionare ubriachezza: commette questo reato chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche (art. 690 c.p.). Si tratta di una norma scarsamente applicata in epoca recente e finalizzata a prevenire le conseguenze deleterie dell’alcolismo. Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del reato, la somministrazione deve avere come conseguenza, sotto il profilo causale, l’ubriachezza.

somministrazione di medicinali guasti: è punito chiunque somministri, detiene per il commercio o pone in commercio medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.). Per medicinali guasti o imperfetti si intendono quei medicinali che, sia perche´ scaduti, o deteriorati per cause naturali, o preparati non secondo le regole della tecnica farmaceutica, risultino essere privi di efficacia terapeutica ovvero ne presentino una minore di quella propria. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di somministrare, detenere o porre in commercio medicinali che siano guasti o imperfetti, conoscendo detta condizione.

effetti del fallimento nella somministrazione: v. fallimento, contratti pendenti nel somministrazione.

entità della somministrazione: v. contratto di somministrazione.

patto di preferenza nella somministrazione: è il patto con il quale il somministrato si obbliga, per non oltre cinque anni, a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, comunicandogli le condizioni propostegli da terzi (art. 1566 c.c.).

prezzo della somministrazione: il somministrazione somministrazione se non è stabilito dal contratto, si determina secondo le norme sulla vendita (v. vendita, prezzo della somministrazione); ed è corrisposto, se si tratta di somministrazione a carattere periodico, all’atto delle singole prestazioni e in proporzione ad esse, oppure alle scadenze d’uso, se si tratta di somministrazione a carattere continuativo (art. 1562 c.c.).


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