somministrazione al nemico di provvigioni:  risponde di questo  delitto  chiunque, in tempo  di guerra,  somministra, anche  indirettamente, allo  Stato  nemico  provvigioni, ovvero  altre  cose,  le quali  possono  essere  usate  a danno  dello  Stato  italiano (art.  248 c.p.).  Presupposto del reato  è  il tempo  di guerra.  Soggetto  attivo del reato  può  essere  sia il cittadino che lo straniero, ma solo  se agisca  nel territorio dello  Stato.  Oggetto della  somministrazione debbono essere  le provvigioni  (cioè  i viveri e tutto  ciò  che serve  all’alimentazione umana)  e le altre  cose  (che comprendono gli strumenti bellici, le munizioni,  il vestiario,  gli animali,  i veicoli e relativi  accessori,  le materie  prime,  ecc.). Perche´  sussista  il reato, la somministrazione deve  essere  effettuata allo  Stato  nemico  o ad  organi  dello  stesso,  o eventualmente a mezzo  di privati  che agiscano  come  intermediari, ma non ai privati  come  tali.  L’elemento soggettivo  doloso  richiesto  consiste  nella volontà  di effettuare le consegne,  sapendo che le forniture sono  destinate ad  uno  stato  nemico.   
 somministrazione a minori di sostanze velenose  e nocive:  risponde di questo  reato  chiunque,  essendo  autorizzato alla  vendita  o al commercio di medicinali,  consegna  a  persona minore  degli  anni  sedici sostanze  velenose  o stupefacenti. Ev  altresì  punito  con  l’ammenda fino a lire  200.000 chi vende  o somministra tabacco  a  persona minore  degli  anni  quattordici (art.  730 c.p.). L’interesse tutelato è  la  salute  dei minori.  Nella  prima  ipotesi  delittuosa soggetto  attivo  del reato  può  essere  soltanto il farmacista, il grossista,  il produttore di medicinali,  il  commerciante di prodotti chimici e simili. Per sostanze  velenose  si debbono  intendere solo  le sostanze  comprese  nell’elenco  allegato  alla  Farmacopea ufficiale  a norma  dell’art.  36 r.d.  30 settembre 1938, n. 1706, salvo  che si tratti  di una  sostanza  scoperta  o inventata dopo  la pubblicazione di detto  elenco.  Nella  seconda  ipotesi  di reato,  soggetto  attivo  può  essere  chiunque. Ev  indifferente che il minore acquisti  per  conto  proprio o di altri:  in entrambi i casi sussiste  il pericolo che il minore  ne  faccia un  uso personale.  
 somministrazione a piacere:  la somministrazione somministrazione è  quella  con  la quale  il somministrante si impegna  a soddisfare, senza  limiti, la richiesta  di quantità  determinate discrezionalmente dal somministrato nel corso  dell’esecuzione del contratto. Il cosiddetto impegno  di potenza (che  figura  nella  somministrazione di energia  elettrica) comporta, da  un  lato,  il diritto  del somministrato a ricevere  fino e non  oltre una  data  quantità  (tot  kilowatt  all’ora),  ma con  facoltà  di fruire  o no  di questo  diritto,  e d’altro  lato  la sua  obbligazione di pagare,  oltre  alla quantità  effettivamente ricevuta,  anche  un  compenso fisso per  il quantitativo massimo  concordato.  
 appalto somministrazione:  v. appalto,  somministrazione somministrazione. 
 contratto di somministrazione:  la somministrazione è  un  tipo  a se´  stante  di contratto che si inquadra nell’ampio  schema  della  vendita  obbligatoria (v. vendita,  somministrazione obbligatoria), assumendo i caratteri del contratto a esecuzione continuata (v. contratti, somministrazione a esecuzione  continuata)  o periodica  (v. contratti,  somministrazione a esecuzione  periodica):  è il contratto con  il quale  una  parte  si obbliga,  verso  il corrispettivo di un prezzo,  ad  eseguire  a favore  dell’altra  prestazioni periodiche o continuative di cose  (art.  1559 c.c.). Ev  il caso  dei contratti per  l’erogazione  di acqua,  di gas, di energia  elettrica (prestazioni continuative) oppure il caso  del  contratto del produttore, o del grossista,  che si obbliga  a rifornire  a scadenze  prestabilite il commerciante al minuto  (prestazioni periodiche). Il cosiddetto abbonamento a giornali  o a riviste  rientra in questo  tipo contrattuale. Può  accadere che l’entità  della  somministrazione non  sia determinata nel contratto (quanta acqua  erogare  all’utente, quanta merce  fornire  al rivenditore): vale, allora,  la regola  secondo  la quale  il somministrante fornirà  quantità  di beni  corrispondenti al normale  fabbisogno del somministrato (art.  1560, comma  1o, c.c.). Spesso  è  stabilito  per  contratto un  limite  massimo  e minimo:  spetta,  in tal  caso,  al somministrato stabilire  la quantità  dovutagli  (art.  1560, comma  2o, c.c.) (v. somministrazione a piacere). Un particolare rilievo  assume  il somministrazione somministrazione che intercorre fra il produttore industriale, quale  somministrante, e il rivenditore dei prodotti, quale  somministrato. Il produttore industriale, generalmente, non  vuole  affrontare i costi e i rischi della  distribuzione dei suoi  prodotti; non  può , tuttavia, disinteressarsi della loro  distribuzione, dal momento che proprio dalle  dimensioni e dai caratteri del mercato del consumo  dipendono il volume  della  produzione e le capacità  di penetrazione dei suoi  prodotti. In  forza  del  somministrazione somministrazione il produttore si obbliga  a rifornire  continuativamente il rivenditore dei propri  prodotti (altrettanto può  fare  il grossista  rispetto  al dettagliante). Al  contratto il codice  consente di apporre patti  di esclusiva  sia a favore  del somministrante (art.  1567 c.c.) sia a favore  dell’avente diritto  alla  somministrazione (art.  1568 c.c.), sia di entrambi (cosiddetta esclusiva  reciproca). Con  il primo  patto,  esclusiva  a favore  del produttore, il rivenditore si impegna,  nei confronti  del produttore, a mettere in vendita  solo  i suoi  prodotti, con  esclusione  dei  corrispondenti o analoghi  prodotti fabbricati da  altri.  A  questo  modo, l’industriale  impedisce  ai propri  concorrenti di servirsi  del medesimo rivenditore per  la distribuzione dei loro  prodotti, e si assicura  una  posizione di monopolio nell’ambito del mercato in cui opera  il rivenditore. L’altro patto  di esclusiva,  quello  a favore  del rivenditore, obbliga  il produttore somministrante a non  vendere, direttamente o indirettamente, nella  zona assegnata al rivenditore. V. anche  somministrazione a piacere; prezzo della somministrazione.  
 somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente:  il legislatore  al fine di tutelare le persone che per  ragioni  di età  o per  condizioni  di deficienza psichica  o mentale, non  siano  in grado  di percepire la pericolosità  derivante da  un  uso eccessivo  di bevande  alcoliche,  considera sanzionabile penalmente la condotta dell’esercente un’osteria o un  altro  pubblico  spaccio di cibi o di bevande, il quale  somministra, in un  luogo  pubblico  o aperto al pubblico,  bevande  alcoliche  a un  minore  degli  anni  sedici, o a persona che appaia  affetta  da  malattia di mente,  o che si trovi  in manifeste condizioni di deficienza  psichica  a causa  di un’altra  infermità  (art.  689 c.p.). Trattandosi di una  contravvenzione, si ritiene  sufficiente,  ai fini dell’elemento psichico  richiesto,  la colpa.   
 somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza:  risponde di questo  reato  chiunque  somministra bevande  alcoliche  a una  persona in stato  di manifesta ubriachezza (art.  691 c.p.).  La  manifesta ubriachezza deve essere  tale  da  essere  obiettivamente ed  immediatamente percepita da chiunque  come  tale,  mediante quegli  indizi esteriori  che rivelano  tale  stato. La  contravvenzione perciò  non  sussiste  se taluno,  pur  ubriaco,  non  manifesta tale  stato  con  segni  esterni.  Soggetto  attivo,  come  già  detto,  può essere  chiunque, mentre la qualità  di esercente un’osteria o un  altro pubblico  spaccio  di cibi o bevande  è  richiesta  per  l’applicabilità  della  pena accessoria  della  sospensione dell’esercizio.   
 somministrazione di bevande alcoliche in modo da cagionare ubriachezza:  commette questo reato  chi in un  luogo  pubblico  o aperto al pubblico,  cagiona  la ubriachezza altrui,  somministrando bevande  alcoliche  (art.  690 c.p.).  Si tratta di una norma  scarsamente applicata in epoca  recente e finalizzata  a prevenire le conseguenze deleterie dell’alcolismo.  Ai  fini dell’integrazione dell’elemento materiale del reato,  la somministrazione deve  avere  come  conseguenza, sotto  il profilo causale,  l’ubriachezza.   
 somministrazione di medicinali guasti:  è  punito  chiunque  somministri, detiene per  il commercio o pone  in commercio medicinali  guasti  o imperfetti (art.  443 c.p.).  Per  medicinali  guasti  o imperfetti si intendono quei  medicinali  che, sia perche´  scaduti,  o deteriorati per  cause  naturali,  o preparati non  secondo  le regole  della  tecnica  farmaceutica, risultino  essere  privi di efficacia terapeutica ovvero  ne  presentino una  minore  di quella  propria. L’elemento soggettivo  richiesto  è  il dolo  generico  che consiste  nella  coscienza  e volontà di somministrare, detenere o porre  in commercio medicinali  che siano guasti  o imperfetti, conoscendo detta  condizione.  
 effetti del fallimento nella somministrazione:  v. fallimento,  contratti  pendenti  nel somministrazione. 
 entità  della somministrazione:  v. contratto  di somministrazione. 
 patto di preferenza nella somministrazione:  è  il patto  con  il quale  il somministrato si obbliga,  per  non  oltre  cinque  anni,  a dare  la preferenza al somministrante  nella  stipulazione di un  successivo  contratto per  lo stesso  oggetto, comunicandogli le condizioni  propostegli da  terzi  (art.  1566 c.c.). 
 prezzo della somministrazione:  il somministrazione somministrazione se non  è  stabilito  dal contratto, si determina secondo le  norme  sulla vendita  (v. vendita,  prezzo della somministrazione); ed  è  corrisposto, se si tratta di somministrazione a carattere periodico, all’atto  delle  singole  prestazioni e in proporzione ad  esse, oppure alle  scadenze  d’uso, se si tratta di somministrazione a carattere continuativo (art.  1562 c.c.). 		
			
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