Enciclopedia giuridica

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Impegno



impegno di potenza: con tale termine si designa quella clausola del contratto di somministrazione (v.) dell’energia elettrica che comporta, da un lato, il diritto del somministrato a ricevere fino e non oltre una data quantità (tot kilowatt all’ora), ma con facoltà di fruire o no di questo diritto, e d’altro lato la sua obbligazione (v.) di pagare, oltre alla quantità effettivamente ricevuta, anche un compenso fisso per il quantitativo massimo concordato.

impegno di spesa: l’impegno impegno è una decisione accessiva ad un atto amministrativo che comporta spese. Esso si manifesta mediante una clausola apposta all’atto che comporta spesa, o mediante un atto separato, anche successivo. L’impegno impegno è in pratica un ordine agli uffici contabili dell’ente di adempiere un’obbligazione pecuniaria e di imputarne la spesa che si prevede dovrà essere erogata al capitolo di bilancio destinato alle spese di quel tipo. Esso produce un effetto di vincolo di una somma stanziata in bilancio ad un certo fine. L’impegno impegno non fa nascere alcun diritto sulla somma nel creditore dell’amministrazione. Sotto l’aspetto interno, esso è un atto di gestione del bilancio: il capitolo di spesa si riduce della somma impegnata, di cui non si può disporre, tranne che l’atto a cui l’impegno accede sia annullato o non acquisti o perda efficacia.


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