Enciclopedia giuridica

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Crediti del lavoratore



tutela dei crediti del lavoratore: la tutela imperativa dei crediti del lavoratore è attribuita in ragione della rilevanza costituzionale che acquista il diritto alla retribuzione (v.) (art. 36, comma 1o, Cost.). Tra gli strumenti impiegati per rendere effettivo il soddisfacimento dei crediti del lavoratore, sono previste in speciali normative alcune sostanziali garanzie di carattere indiretto. Ad esempio, viene estesa la responsabilità patrimoniale dell’imprenditorecrediti del lavoratoredebitore ad altri soggetti che diventano coobbligato in solido (in tema di appalti: artt. 3 – 4, l. n. 1369 del 1960) (v. intermediazione e interposizione); in tema di trasferimento d’azienda (v. azienda, trasferimento di crediti del lavoratore e rapporti di lavoro): art. 2112, comma 2o, c.c.; oppure si attribuisce comunque al lavoratore il diritto di agire nei confronti di altri, a copertura almeno parziale dei crediti (in materia di appalti: art. 1676 c.c.). Ev inoltre necessario ricordare, quale mezzo indiretto di crediti del lavoratore crediti del lavoratore, l’istituto della automatica rivalutazione del credito stesso attraverso la tecnica della sua indicizzazione (art. 429, comma 3o, c.p.c.); rivalutazione da compiersi, appunto, alla stregua dell’indice di scala mobile (v. indennità di contingenza e scala mobile) per i lavoratori dell’industria (art. 150 disp.att.). Ai sensi dell’art. 429, comma 3o, c.p.c. nel testo riformulato dalla l. n. 533 del 1973, il giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Accanto al sistema fin qui descritto, si delinea una articolata serie di più dirette garanzie, che sono sancite dall’ordinamento attraverso la costituzione di speciali fondi di garanzia (v. fondo di garanzia), nonche´ attraverso la qualificazione come privilegiati di determinati crediti di lavoro. Il privilegio (v.) è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della natura del credito (art. 2754 c.c.): il titolare di esso potrà essere soddisfatto con precedenza su altri creditori (c.d. chirografi), in deroga al principio della par condicio creditorum (art. 2471 c.c.). Alcuni crediti di lavoro sono assistiti da privilegi c.d. speciali: (che si esercitano, cioè , su beni determinati, mobili od immobili, in ragione della specifica connessione esistente tra il credito stesso e la cosa sulla quale si soddisfa): ad es.: hanno il privilegio speciale sui frutti ancora presenti nel fondo, alla cui produzione abbiano concorso, i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta eseguiti nell’annata agricola (art. 2757 c.c.); lo hanno, sulla nave o aereo e sul molo, anche i crediti dei componenti dell’equipaggio ovvero del personale di volo; (artt. 552 n. 2 e 1023 n. 2 c. nav.). Più incisiva, tuttavia, è l’attribuzione ai crediti del lavoratore di un privilegio generale, che spetta su tutti i beni mobili del debitore: nel senso, cioè , di un diritto ad essere soddisfatti con precedenza sul ricavato della vendita di questi beni, a conclusione dell’esecuzione forzata. Questo privilegio generale su mobili assiste, secondo l’art. 2751 bis n. 1 c.c., non solo le retribuzione dovute sotto qualsiasi forma ma anche tutte le indennità dovute a causa della cessazione del rapporto di lavoro, come l’indennità di mancato preavviso (v.) e trattamento di fine rapporto (v. indennità di anzianità ), il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento (v. licenziamento individuale) illegittimo (artt. 8 l. n. 604 del 1966 e 18 statuto dei lavoratori), nonche´ il credito risarcitorio del lavoratore per omessa corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (art. 2116 c.c.). Secondo un particolare ordine nel concorso dei vari crediti privilegiati (art. 2777 c.c.), i sopraindicati crediti del lavoratore sono collocati immediatamente dopo le spese di giustizia e sono sempre preferiti ad ogni altro credito privilegiato contemplato in leggi speciali. Inoltre, nel caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, essi trovano collocazione sussidiaria sul prezzo dei beni immobili del debitore, con preferenza rispetto ai creditori chirografari (art. 2776 c.c.). Lo stesso art. 2776 c.c. (così come riformulato dall’art. 1, l. n. 297 del 1982) opera però una modifica nella graduatoria attribuendo assoluta priorità all’indennità di mancato preavviso ed al trattamento di fine rapporto.


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