Enciclopedia giuridica

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Preavviso

Da un punto di vista civilistico è un atto con il quale si partecipa un avvenimento la cui conseguenza interessa direttamente il destinatario della partecipazione. Nei caso ormai marginali di recesso ad nutum dal contratto di lavoro subordinato (art. 2118 c.c.; v. licenziamento, preavviso individuale) le parti devono dare il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge o, in mancanza, dai contratto collettivi o, in subordine dagli usi o, in difetto, secondo equità . In mancanza del preavviso il recedente è obbligato verso l’altra parte alla corresponsione di un’indennità sostitutiva, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di preavviso. Tale indennità è dovuta, inoltre, sia nei casi di cessazione del rapporto per morte del lavoratore, sia in caso di dimissione per giusta causa sia in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, e, per analogia, di ogni altra crisi aziendale, sebbene il rapporto sia obiettivamente improseguibile per la cessazione dell’attività produttiva nonche´ , secondo alcune leggi speciali, anche in caso di dimissioni volontarie. Grazie a tale istituto la durata del rapporto è prorogata ope legis per tutta la durata del preavviso: per questo si dice che il preavviso ha efficacia reale e non meramente obbligatoria. Fattispecie esoneratrice del preavviso è soltanto la causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119, 1 comma, c.c.); in ogni altro caso, anche di preavviso non lavorato, e ove non risulti una volontà contraria delle parti, il periodo intercorrente dal momento in cui è dato o dovrebbe essere dato il preavviso e la data in cui il rapporto viene a cessare costituisce servizio utile per il computo dell’indennità di anzianità (v. indennità , preavviso di anzianità ), la quale deve essere liquidata sulla base della retribuzione percepita al suddetto momento finale. Parimenti, il termine di preavviso rimane sospeso nel caso di sopravvenienza di una malattia del lavoratore (v.), la quale fa slittare la scadenza del preavviso stesso; ciò , anche nel caso di recesso per raggiunto limite dell’età pensionabile e sempre che la stabilità non sia garantita da una clausola pattizia, nella quale quel raggiungimento sia previsto espressamente come causa risolutiva automatica del rapporto. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (v.) del prestatore di lavoro. Ne deriva che il licenziamento intimato durante le ferie non segue immediatamente il decorso del preavviso e la durata del rapporto viene spostata in avanti al fine di consentire al lavoratore l’effettivo godimento del periodo feriale.


Preambolo      |      Precario


 
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