Enciclopedia giuridica

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Malattia



del lavoratore: ai sensi dell’art. 2110 c.c. in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio si attua un particolare regime di sospensione del rapporto di lavoro per un periodo durante il quale viene garantita al lavoratore la conservazione del posto, in deroga ai principi generali in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questa forma di tutela trova il suo referente generale negli artt. 32, 38 Cost.; quest’ultima norma, in particolare, sancisce il diritto dei lavoratori a vedersi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in vita in caso di infortuni (v. infortuni sul lavoro), malattia, invalidità e vecchiaia (v. invalidità e vecchiaia), disoccupazione (v.) involontaria. Nel periodo di sospensione, la cui durata viene stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (c.d. periodo di comporto), il datore di lavoro non può esercitare il recesso neppure ove si verifichi un’ulteriore causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del dipendente, al quale viene quindi corrisposta la retribuzione (v.) o un’indennità erogata dagli istituti previdenziali nella misura e per il tempo determinato dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità ; tale periodo di assenza dal lavoro viene inoltre computato a tutti gli effetti nell’anzianità (v.) di servizio e viene tenuto fermo anche se la malattia è insorta in periodo di preavviso (v.). Nel settore del pubblico impiego, l’art. 3, comma 39o, della l. n. 537 del 1993 (modificativo dell’art. 40, t.u. n. 3 del 1957) ha stabilito che spettano al dipendente, per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per le prestazioni di lavoro straordinari; durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni precedentemente indicati, spettano all’impiegato tutti gli assegni, sempre escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per le prestazioni di lavoro straordinario. Per ciò che attiene, in particolare, alla disciplina della malattia, il lavoratore malato deve far pervenire, entro due giorni dal loro rilascio, all’Inps (o alla struttura pubblica indicata da questo istituto), il certificato di diagnosi redatto dal medico curante ed al datore di lavoro un’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia. Tale obbligo accessorio manifesta un’incidenza diretta sul piano organizzativo, essendo funzionale, oltre che al potere di controllo del datore sull’evento morboso, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per minimizzare gli effetti negativi dell’impedimento. Il trattamento economico dovuto al lavoratore in malattia si differenzia a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro (o malattia professionale), o di evento morboso di altro genere, ed è posto a carico del datore di lavoro per gli impiegati, mentre è a carico dell’Inps per gli operai (ai sensi dell’art. 1, l. n. 33 del 1980 le prestazioni dell’Inps vengono anticipate dal datore, che le pone a conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto medesimo). La contrattazione collettiva (v.) ha ormai unificato il trattamento dovuto ad operai ed impiegati, ponendo frequentemente a carico del datore di lavoro l’obbligo di integrare quanto corrisposto dall’Inps agli operai fino a concorrenza dell’intero salario, nonche´ di coprire il c.d. periodo di carenza assicurativa, relativo ai primi tre giorni di malattia (o di infortunio).

malattia mentale: v. interdizione.


Malato      |      Male


 
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