del lavoratore:  ai sensi  dell’art.  2110 c.c. in caso  di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio si attua  un  particolare regime  di sospensione del rapporto di lavoro  per  un  periodo durante il quale  viene  garantita al lavoratore la conservazione del posto,  in deroga  ai principi  generali  in tema di impossibilità  sopravvenuta della  prestazione. Questa forma  di tutela trova  il suo referente generale negli  artt.  32, 38 Cost.;  quest’ultima norma, in particolare, sancisce  il diritto  dei lavoratori a vedersi  assicurati  mezzi adeguati alle  loro  esigenze  in vita  in caso  di infortuni (v. infortuni  sul lavoro),  malattia, invalidità  e vecchiaia  (v. invalidità  e vecchiaia), disoccupazione (v.) involontaria. Nel  periodo di sospensione, la cui durata viene  stabilita  dalla  legge, dai contratti collettivi,  dagli  usi o secondo  equità (c.d.  periodo di comporto), il datore di lavoro  non  può  esercitare il recesso neppure ove  si verifichi  un’ulteriore causa  di impossibilità  sopravvenuta della prestazione da  parte  del dipendente, al quale  viene  quindi  corrisposta la retribuzione  (v.) o un’indennità  erogata dagli  istituti  previdenziali nella misura  e per  il tempo  determinato dalle  leggi, dai contratti collettivi,  dagli usi o secondo  equità ; tale  periodo di assenza  dal lavoro  viene  inoltre computato a tutti  gli effetti  nell’anzianità  (v.) di servizio  e viene  tenuto fermo  anche  se la malattia è  insorta  in periodo di preavviso  (v.).  Nel settore del pubblico  impiego,  l’art. 3, comma  39o, della  l. n. 537 del 1993 (modificativo dell’art.  40, t.u.  n. 3 del 1957) ha  stabilito  che spettano al dipendente, per  il primo  giorno  di ogni  periodo ininterrotto di congedo straordinario, tutti  gli assegni  ridotti  di un  terzo,  escluse  le indennità  per  servizi e funzioni  di carattere speciale  e per  le prestazioni di lavoro straordinari; durante il periodo di congedo  ordinario e straordinario, esclusi i  giorni  precedentemente indicati,  spettano all’impiegato tutti  gli assegni, sempre  escluse  le indennità  per  servizi e funzioni  di carattere speciale  e per le prestazioni di lavoro  straordinario. Per  ciò  che attiene, in particolare, alla disciplina  della  malattia, il lavoratore malato  deve  far pervenire, entro  due  giorni dal loro  rilascio,  all’Inps  (o  alla  struttura pubblica  indicata  da  questo istituto), il certificato  di diagnosi  redatto dal medico  curante ed  al datore di lavoro  un’attestazione sull’inizio e la durata presunta della  malattia. Tale  obbligo accessorio  manifesta un’incidenza diretta sul piano  organizzativo, essendo funzionale, oltre  che al potere di controllo del datore sull’evento  morboso, al fine di consentire l’adozione  dei provvedimenti necessari  per  minimizzare gli effetti  negativi  dell’impedimento. Il trattamento economico dovuto  al lavoratore in malattia si differenzia a seconda  che si tratti  di infortunio sul lavoro (o  malattia professionale), o di evento  morboso di altro  genere,  ed  è  posto  a carico  del datore di lavoro  per  gli impiegati,  mentre è  a carico  dell’Inps  per gli operai  (ai  sensi  dell’art.  1, l. n. 33 del 1980 le prestazioni dell’Inps vengono  anticipate dal datore, che le pone  a conguaglio  con  i contributi dovuti  all’Istituto  medesimo). La  contrattazione  collettiva (v.) ha  ormai unificato  il trattamento dovuto  ad  operai  ed  impiegati,  ponendo frequentemente a carico  del datore di lavoro  l’obbligo  di integrare quanto corrisposto dall’Inps  agli operai  fino a concorrenza dell’intero  salario, nonche´  di coprire  il c.d. periodo di carenza  assicurativa,  relativo  ai primi  tre giorni  di malattia (o  di infortunio).  
 malattia mentale:  v. interdizione. 		
			
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