Enciclopedia giuridica

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Certificato

Documento contenente la certificazione, ossia la dichiarazione effettuata da una pubblica autorità al fine di attestare l’esistenza e la conoscenza da parte del dichiarante di determinati fatti o situazioni giuridiche risultanti da atti o registri conservati presso l’autorità stessa. Le autorità depositarie di pubblici registri sono tenute a rilasciare le certificazioni richieste ed i relativi certificati costituiscono certezze legali di quanto in essi dichiarato in merito alle risultanze dei registri; le altre autorità pubbliche non hanno obbligo di certificare (in quanto vi si potrebbe opporre un interesse pubblico), ma ne hanno facoltà . In luogo dei certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, gli interessati possono produrre ai competenti organi della P.A. dichiarazioni sostitutive rese sotto la propria responsabilità o autocertificatocertificazioni (artt. 2 ss. l. 4 gennaio 1968, n. 15). Qualora l’interessato dichiari che fatti o situazioni giuridiche rilevanti risultano da certificati già in possesso dell’amministrazione procedente, il responsabile del relativo procedimento provvede ad acquisirne d’ufficio l’originale o la copia, nonche´ ad accertare d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa o altra P.A. è tenuta a certificare (art. 18, commi 2o e 3o, l. 7 agosto 1990, n. 241).

certificato catastale: è un documento nel quale l’amministrazione del catasto (v.) attesta uno o più dati risultanti dagli atti catastali. Esso può essere storico od attuale, a seconda che rispettivamente contenga o meno una cronistoria dei mutamenti che hanno portato alla situazione esistente al momento della redazione del certificato medesimo. L’estratto (che può essere di partita o di mappa o storico) è la riproduzione testuale, integrale o parziale, degli atti catastali. Mentre l’art. 45 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con il r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153, consente a chiunque ne faccia domanda, anche orale, di ottenere il rilascio di estratti, copie e certificati di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto, secondo il par. 51 dell’Istruzione provvisoria 16 dicembre 1961 per la conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano, le copie delle planimetrie immobiliari urbane possono essere consultate o rilasciate solo a richiesta del proprietario, del possessore o di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi. Secondo la circolare n. 54 del 12 giugno 1963, fra le persone che possono dimostrare di agire per conto degli interessati sono da comprendersi i profes sionisti in genere e specialmente i notai, che dimostrin o di agire per conto dei titolari del diritto, in relazione ad un incarico professionaleda essi ricevuto. V. anche Ufficio tecnico erariale.

certificato dello stato civile: v. stato civile.

certificato di cittadinanza: v. stato civile.

certificato di credito a lunga scadenza: indica in generale i titoli equiparati ai titoli del debito pubblico amministrati dalla direzione generale del tesoro, ma non iscritti nel Gran libro del debito pubblico, a scadenza pluriennale. Essi sono, di fatto, diventati un ordinario strumento di ricorso dell’esecutivo al mercato dei capitali. Il loro regime giuridico ha il seguente carattere: a) su legge di autorizzazione, che ne fissa l’ammontare massimo e la durata, il Ministro del tesoro, sentito il Cicr (v. Comitato, certificato interministeriale per il credito e il risparmio), determini prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, ed ogni altra condizione e modalità relative al collocamento ed all’ammortamento dei titoli; b) i certificati e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

certificato di deposito: indica sia un titolo rappresentativo di un deposito bancario sia il documento che rappresenta i titoli affidati in amministrazione da un cliente ad una banca. In entrambi i casi si tratta di documenti di legittimazione, idonei solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e non attributivi, pertanto, di un diritto del possessore alla prestazione. Il certificato certificato, secondo il primo significato, identifica un documento emesso da particolari istituti di credito, come casse di risparmio, monti di credito su pegno, dalle aziende di credito agrario, istituti di credito c.d. a medio termine. Tali titoli hanno scadenza variabile: da un minimo di diciotto mesi ad un massimo di cinque anni. Il secondo viene emesso nell’ambito di un contratto di mandato stipulato tra un cliente e una banca, la quale si obbliga ad amministrare titoli del cliente, titoli che il titolo di legittimazione ha la funzione di individuare. Tali titoli sono, in genere, titoli del debito pubblico oppure titoli obbligazionari.

certificato di eredità: si collega al sistema tavolare (v.), che costituisce una forma di pubblicità costitutiva (v. pubblicità , certificato costitutiva) soltanto per gli acquisti immobiliari per atti fra vivi (art. 2 r.d. 28 marzo 1929, n. 499). Tuttavia il successivo art. 3, comma 1o, dispone che chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità e di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi delle norme contenute nel seguente titolo. Il comma 2o, dello stesso articolo dispone che nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformità del comma precedente. Il certificato certificato consiste in un certificato rilasciato dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione, se quest’ultima si è aperta nei territori di cui all’art. 1 del r.d. n. 499 del 1929 (territori in cui vige il sistema tavolare) o, in caso di successione apertasi fuori dai predetti territori, al pretore del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi, su ricorso (con sottoscrizione autenticata) di chiunque vanti diritti ereditari dal quale risultano la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore (art. 13, commi 1o e 2o, r.d. n. 499 del 1929). Ove nell’eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato certificato è obbligatoria (art. 13, comma 3o, r.d. n. 499 del 1929). Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell’art. 49, comma 1o, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 (ora sostituito dall’art. 48, comma 2o, del d. leg. 31 ottobre 1990, n. 346 (v. certificato di successione) (art. 13, comma 4o, r.d. n. 499 del 1929). Se il chiamato (v. chiamato all’eredità ) ha accettato l’eredità , il certificato certificato può essere chiesto anche dai terzi che vi hanno interesse (art. 13 bis r.d. n. 499 del 1929). Il certificato certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede. Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli artt. 534 e 2652, n. 7, del c.c., in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato certificato (art. 21 r.d. n. 499 del 1929). Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al pretore competente secondo le norme dell’art. 13, il rilascio di un certificato sull’acquisto del legato medesimo.

certificato di esistenza in vita: è un certificato che attesta l’esistenza in vita di un determinato soggetto, richiesto in determinati casi dalla vigente normativa per la riscossione delle pensioni. Competenti a porre in essere tali certificazioni sono i notai (art. 1, comma 2o, n. 5 L.N.) ed in sindaci (art. 374 r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

certificato di immatricolazione: documento probatorio della nazionalità dell’aeromobile. Tale documento adempie funzioni di pubblicità, analogamente all’atto di nazionalità (v.) della nave. Ev ricompreso tra i documenti (carte di bordo) di cui l’aeromobile deve essere fornito durante il volo (art. 756 c. nav.).

certificato di lavoro: v. libretto di lavoro.

certificato di legato: v. certificato di eredità .

certificato di matrimonio: v. stato civile.

certificato di morte: v. stato civile.

certificato di nascita: v. stato civile.

certificato di origine degli autoveicoli: è il certificato rilasciato dal PRA (v. Pubblico registro automobilistico) all’atto dell’iscrizione dell’autoveicolo in tale registro (art. 6, n. 2, r.d. 29 luglio 1927, n. 1814).

certificato di successione: il certificato (cosiddetto mod. 240) è rilasciato dall’Ufficio del registro. Ai sensi dell’art. 5 del d. leg. 31 ottobre 1990, n. 347, nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato certificato, in conformità alle risultanze della dichiarazione di successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione. La trascrizione del certificato certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal t.u. e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. Il certificato certificato è utilizzato per assolvere all’onere della prova (v. onere, certificato della prova) della presentazione della dichiarazione della successione, prova richiesta a vari fini dall’art. 48 del d. leg. 31 ottobre 1990, n. 346, ai sensi del quale gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4o, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’Ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4o, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d ed e). Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne´ ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4o, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2o, 3o e 4o, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio del registro competente. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. Le disposizioni del comma 6o si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

certificato immobiliare: è titolo di credito atipico che rappresenta la qualità di associato in partecipazione (v. associazione, certificato in partecipazione) in operazioni di investimento immobiliare. L’associante, che qui è una società immobiliare (v. società , certificato di investimento immobiliare), emette una serie di titoli di credito destinati ad incorporare la qualità di associato in partecipazione nella sua impresa ed a consentirne la circolazione all’ordine. La dottrina e la giurisprudenza considerano il certificato certificato titolo di credito atipico.

certificato ipotecario: il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna (art. 2673, comma 1o, c.c.). Egli deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio (art. 2673, comma 3o, c.c.). Non può ricusare o ritardare di spedire le copie ed i certificati a lui richiesti. Le parti possono fare stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni (art. 2674, comma 2o, c.c.). Prima dell’abrogazione ad opera dell’art. 2 della l. 21 gennaio 1983, n. 22, la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari era disciplinato dall’art. 2675 c.c. ai sensi del quale: il conservatore è responsabile dei danni derivati: 1) dall’omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall’omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l’omissione o l’errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili; 3) dalle cancellazioni indebitamente operate. Attualmente la responsabilità civile del conservatore dei registri immobiliari è disciplinata dagli artt. 232 bis disp.att. c.c., ai sensi del quale a decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione o comunque esauriti e dell’art. 6 della l. n. 22 del 1983 che così dispone: il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell’art. 111 del c.p.c.. Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri (art. 2676 c.c.).

certificato notarile: v. estratti, certificato e copie di atti soggetti a registrazione.

certificato provvisorio: è il documento che le s.p.a. o in accomandita per azioni o cooperative per azioni rilasciano ai soci e agli obbligazionisti prima dell’effettiva emissione delle azioni o delle obbligazioni. Il certificato certificato deve contenere gli stessi elementi del futuro titolo azionario ed obbligazionario (art. 2354 c.c. e art. 9 r.d. 29 marzo 1942, n. 239). Dottrina e giurisprudenza prevalenti equiparano tali titoli rispettivamente alle azioni e alle obbligazioni, avendone in comune natura e contenuto: non hanno limiti temporali di validità .

certificato repertoriale negativo: v. notaio, funzioni del certificato.


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