Enciclopedia giuridica

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Possesso

Il possesso è , giuridicamente, situazione diversa della proprietà , anche se spesso il linguaggio corrente (ma, talvolta, anche il linguaggio normativo e il linguaggio colto) attribuisce ai due termini un significato equivalente. La proprietà (v.) è una situazione di diritto: è il diritto sulla cosa definito dall’art. 832 c.c.; il possesso è , per contro, una situazione di fatto: l’art. 1140, comma 1o, c.c. lo definisce come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Ev la differenza fra titolarità ed esercizio del diritto: fra l’essere proprietari di una cosa e il comportarsi come proprietari di essa. Di regola il proprietario è anche possessore: ha il diritto sulla cosa e, di fatto, lo esercita. Ma può accadere che il proprietario non possieda la cosa e che altri, non proprietario, ne abbia il possesso. Ev il caso del furto: il derubato resta proprietario della cosa, ma non è più possessore, il ladro ne ha il possesso senza esserne proprietario. Ev il caso, ancora, della consegna dal venditore al compratore a seguito di una vendita nulla: il venditore ne è rimasto proprietario, il compratore ne ha conseguito il possesso. Oltre che al possesso corrispondente al diritto di proprietà (cosiddetto possesso pieno) l’art. 1140, comma 1o, c.c. fa menzione del possesso corrispondente al contenuto di altri diritti reali (v.): si può così possedere l’usufrutto (v.), l’uso (v.), la superficie (v.) e così via, ossia comportarsi di fatto da usufruttuari, da superficiari ecc. (possesso minore), essendo titolari del relativo diritto oppure no. Per i diritti reali di godimento l’art. 1153, comma 3o, c.c., è esplicito nell’ammettere il possesso dell’usufrutto e dell’uso. Dalla giurisprudenza è ammesso il possesso delle servitù (v.), quando la situazione di fatto corrispondente al diritto venga posta in essere dal proprietario di fondo definibile come fondo dominante (v. fondo, possesso dominante). Lo si ammette per le servitù apparenti (v. servitù , possesso apparenti e non apparenti) e per le servitù positive (v. servitù , possesso positive e negative) anche se discontinue (v. servitù , possesso continue e discontinue); ma si è finito con l’ammettere anche il possesso delle servitù non apparenti e negative, pur richiedendo per queste ultime un comportamento del proprietario del fondo servente che sia apprezzabile come osservanza della proibizione (proibizione di costruire, nella servitus non aedificandi) del proprietario del fondo dominante, e non veramente casuale. Nessun dubbio si nutre per il compossesso, corrispondente all’esercizio di fatto della comproprietà (v.), e per il possesso della quota di coeredità (v.). Il pegno (v.), quale diritto reale di garanzia, è esplicitamente considerato suscettibile di possesso dagli artt. 1153, comma 3o, c.c., e 2789 c.c.. Per contro, un possesso del diritto di ipoteca (v.) sembra impensabile, attesa la natura costitutiva dell’iscrizione nei registri immobiliari; lo si è , tuttavia, configurato per l’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata iscritta sulla base di un titolo nullo; ma sul punto mancano precedenti di giurisprudenza. Al possesso, sebbene situazione di fatto, è concessa protezione giurisdizionale con le azioni a difesa del possesso (v. azione, possesso di reintegrazione; azione, possesso di manutenzione) (artt. 1168 – 70 c.c.); gli sono, inoltre, attribuiti molteplici effetti giuridici. Agli effetti del possesso il c.c. dedica gli artt. 1148 – 67 c.c.: fra essi dominano l’acquisto della proprietà e degli altri diritti reali mediante il possesso (v. acquisto, possesso a non domino; usucapione) (artt. 1153 – 67 c.c.). Fra la protezione giurisdizionale e gli effetti del possesso non c’è nesso necessario: il possesso è protetto con le azioni possessorie anche in ipotesi nelle quali esso non consente l’acquisto della proprietà o degli altri diritti reali. Basti considerare il possesso dei beni demaniali (v. beni, possesso demaniali): l’art. 1145, comma 2o, c.c., concede al privato possessore l’azione di manutenzione, quando sia molestato nell’esercizio di attività corrispondenti a facoltà che possono formare oggetto di concessione da parte della P.A.; tuttavia, i beni demaniali sono cose fuori commercio (v. beni, possesso fuori commercio), delle quali i privati non possono acquistare la proprietà , neppure per effetto del possesso (art. 1145, comma 1o, c.c.). Analogo discorso può essere ripetuto per il possesso delle servitù apparenti e delle servitù negative: la giurisprudenza lo considera protetto dalle azioni possessorie; non lo considera utile ai fini dell’acquisto del diritto reale mediante il possesso. Di qui l’evidente illazione che i diversi effetti del possesso non hanno la medesima giustificazione. L’acquisto del diritto reale mediante il possesso ha la funzione di dare certezza alla circolazione della ricchezza. La tutela possessoria non può , invece, dirsi strumentale all’acquisto del diritto reale, dal momento che è invocabile anche quando il possesso non conduce all’acquisto del diritto. Essa ha, dunque, una autonoma ragion d’essere, che verrà meglio individuata nella voce relativa alla difesa del possesso (v.), ma fin d’ora va segnalata l’esigenza di una distinzione: di tutela del possesso in senso proprio si può parlare con riferimento al conflitto fra possessore non proprietario e proprietario non possessore; se ne parla impropriamente quando vengono in considerazione i conflitti fra non proprietari. Nel primo ordine di rapporti vale la regola, che racchiude l’essenza della tutela possessoria, secondo la quale il possessore non proprietario è protetto, sia pure temporaneamente, anche nei confronti del proprietario non possessore che pretenda di esercitare il suo ius possidendi; nel secondo ordine di rapporti non può tanto parlarsi di norme a difesa del possesso quanto, piuttosto, di criteri legislativamente predisposti per comporre i conflitti fra le ragioni di diversi possessori. Si ritrova talvolta la proposizione secondo la quale il possesso fa presumere la proprietà ; talaltra quella per cui il possesso crea una apparenza di proprietà . Si tende, con l’una o con l’altra, ad accreditare la conclusione che gli effetti giuridici del possesso e la sua protezione giurisdizionale siano, in tutto o in parte, spiegati da quella presunzione o da quella apparenza. Entrambe le proposizioni non hanno fondamento. La prima di esse è vera solo in un campo particolare: il possesso di buona fede dei titoli di credito (v.), gli effetti del quale non sono regolati dalle norme generali sul possesso ma, per il rinvio di cui all’art. 1157 c.c., dalle specifiche norme del titolo V del libro IV, ha effettivamente la valenza di farne presumere la proprietà . La legittimazione cartolare, che è data dal possesso (semplice e qualificato) del titolo, altro non è se non presunzione (relativa) di proprietà del titolo stesso. Fuori da questo particolare campo il possesso non fonda alcuna presunzione di proprietà : esso produce effetti ed è protetto in quanto tale, non in quanto proprietà presunta. Lo dimostra a sufficienza il fatto che il possesso è protetto anche nei confronti di chi sia in grado di contrastare una simile presunzione, con la prova del proprio diritto di proprietà . D’altro canto, i principi sulla apparenza del diritto (v. apparenza giuridica) non hanno nulla in comune con la disciplina del possesso: l’apparenza, quando è rilevante, è trattata allo stesso modo della realtà (il socio apparente, ad esempio, è trattato alla stessa stregua del socio reale), mentre la disciplina del possesso è una disciplina differenziata da quella della proprietà; senza dire che l’apparenza produce conseguenze giuridiche svantaggiose per chi l’ha determinata (la non corrispondenza dell’apparenza alla realtà è inopponibile ai terzi), mentre al possesso si collegano conseguenze vantaggiose per il possessore (abilitato a difendere il possesso nei confronti di chiunque). V. anche accessione, possesso del possesso; atti, possesso di tolleranza; detenzione; interversione del possesso; possessore.

accessione del possesso: v. accessione, possesso del possesso.

acquisto del possesso: v. acquisto, possesso del possesso.

possesso corpore et animo: v. detenzione.

possesso dei titoli di credito: v. legittimazione, possesso attiva; girata; titoli di credito, possesso al portatore; titoli di credito, possesso nominativi.

possesso della quota di eredità: v. quota, possesso di possesso di coeredità .

possesso delle azioni di società: v. azioni di società , possesso delle possesso.

possesso delle servitù: v. oggetto del possesso.

possesso dell’uso: v. oggetto del possesso.

possesso dell’usufrutto: v. oggetto del possesso.

detenzione e possesso: v. detenzione.

possesso di buona fede dei beni mobili: v. acquisto, possesso a non domino.

possesso di buona fede dei titoli di credito: v. titoli di credito.

possesso di buona fede di titolo azionario nominativo: la proprietà delle azioni di società (v.), e la connessa qualità di socio, si acquista secondo i modi di acquisto dei beni mobili (v. beni, possesso mobili). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1153 c.c., l’acquirente dell’azione acquista la qualità di socio per effetto dell’acquisto della proprietà del titolo e l’acquista se in buona fede, indipendentemente dalla circostanza che l’alienante fosse o no proprietario del titolo e, quindi, socio. Pertanto, le quote di partecipazione alla società possono circolare secondo la legge di circolazione dei beni mobili, che garantisce sicurezza e rapidità di trasferimento.

possesso di buona fede e di mala fede: la protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona (v. buona fede, possesso soggettiva) o di mala fede (v.) del possessore; ed è , perciò , possessore, e sia pure possessore di mala fede, anche il ladro, il ricettatore ecc.: la mala fede non gli preclude l’esercizio delle azioni a tutela del possesso, non lo priva del diritto al rimborso delle spese e dell’indennità per i miglioramenti; ne´ gli impedisce di acquistare la proprietà per usucapione (v.). Per molteplici altri effetti è , invece, rilevante lo stato soggettivo della buona fede del possessore: solo il possessore di buona fede fa propri i frutti della cosa altrui posseduta, acquista la proprietà delle cose mobili mediante il possesso, fruisce dell’usucapione abbreviata. Ev in buona fede chi possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto (art. 1147, comma 1o, c.c.), cioè ignorando l’altruità della cosa; è , per contro, in mala fede chi sa di possedere la cosa altrui. Non è più richiesto, perche´ il possesso sia di buona fede, che esso tragga origine, come richiedeva il previgente c.c., da un titolo idoneo a trasferire il diritto: è possessore di buona fede chi si sia impossessato della cosa mobile altrui ritenendola res nullius; ma a diversi effetti il titolo idoneo è rilevante, come per l’acquisto a non domino (v. acquisto, possesso a non domino) delle cose mobili, per l’accessione del possesso (v. accessione, possesso del possesso). La presenza di un titolo, d’altra parte, non implica sempre buona fede: chi compera dal ladro o dal ricettatore dispone di un titolo, ma sa di ledere il diritto del derubato. Lo stato di buona fede non è escluso dall’errore di fatto o di diritto; è però escluso dalla colpa grave (art. 1147, comma 2o, c.c.): è mala fede la cosiddetta buona fede temeraria, ossia lo stato soggettivo di chi, pur ignorando l’altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza, come nel caso di chi faccia incauto acquisto di una cosa rubata, in presenza di circostanze (ad esempio, il prezzo troppo basso) tali da ingenerare il ragionevole dubbio o il ragionevole sospetto che il venditore non ne fosse il proprietario, ma il ladro o il ricettatore; oppure nel caso di chi acquista un bene la cui vendita è sottoposta ad altrui prelazione legale (v. prelazione, possesso legale), senza indagare sulla esistenza di soggetti aventi diritto alla prelazione. In questa materia vale una presunzione (v.) di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria (art. 1147, comma 3o, c.c.); onde profitta della più estesa protezione giuridica del possesso di buona fede anche il possessore del quale non si riesca a provare la mala fede. Inoltre basta, perche´ il possesso sia considerato di buona fede, che il possessore fosse originariamente in buona fede, anche se successivamente abbia acquistato coscienza dell’altruità della cosa (art. 1147, comma 3o, c.c.). Il che si suole ripetere con l’antica massima: mala fides superveniens non nocet. La buona fede di cui all’art. 1147 c.c. è la cosiddetta buona fede soggettiva; va tenuta distinta dalla buona fede oggettiva (v. buona fede, possesso oggettiva), intesa come dovere di comportarsi con correttezza e lealtà . Questo diverso significato assume la buona fede contrattuale: buona fede nelle trattative, nell’esecuzione, nell’interpretazione del contratto, in pendenza della condizione, nella proposizione dell’eccezione di inadempimento. Fuori di questi casi, nei quali è assunto in senso oggettivo, il concetto di buona e di mala fede è utilizzato dal c.c. in senso soggettivo, come stato psicologico di conoscenza o di ignoranza. L’art. 1147 c.c. si riferisce alla buona fede nel possesso, non alla buona fede soggettiva in genere. In linea di massima, ma solo in linea di massima. l’art. 1147 c.c. può essere considerato come espressione di generali principi regolatori dello stato soggettivo di buona o di mala fede: non sempre la buona fede si presume; non sempre la buona fede implica un dovere di diligenza ed è esclusa dalla colpa grave. La buona fede non si presume, ad esempio, nell’acquisto della proprietà per accessione invertita (v. accessione, possesso invertita) (art. 938 c.c.) o nel pagamento al creditore apparente (v. creditore, possesso apparente) (art. 1189 c.c.).

possesso di diritti reali: v. oggetto del possesso; diritti reali.

possesso di enfiteusi: v. oggetto del possesso; possesso minore.

difesa del possesso: al possesso è , tradizionalmente, riconosciuta protezione giurisdizionale: il possessore, sia o no proprietario, che sia stato da altri spogliato del possesso della cosa oppure sia da altri molestato nel suo possesso può rivolgersi al giudice ed ottenere, con procedimento rapido, un provvedimento che ordina la reintegrazione del possesso o la cessazione delle molestie (v. azione, possesso di manutenzione; azione, possesso di reintegrazione). Questa protezione giurisdizionale è riconosciuta al possesso in quanto tale: non solo è irrilevante che il possessore non sia, o non possa provare di essere, proprietario del bene; è anche irrilevante la inidoneità del bene a formare oggetto di proprietà privata. Basti ricordare che la protezione del possesso è riconosciuta, nei rapporti fra privati, anche al possessore di beni demaniali (v. beni, possesso demaniali) (art. 1145 c.c.), rispetto ai quali è certo ed a tutti evidente (come nel caso del possesso di un tratto di spiaggia da parte di chi vi ha, di fatto, installato uno stabilimento balneare) che il possessore non è e non può essere proprietario. L’azione di reintegrazione, in quanto basata (almeno nel sistema del c.c.) sull’altrui fatto violento o clandestino, è data a qualsiasi possessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso e dal modo con il quale se lo era procurato; ed è questa una importante innovazione rispetto al diritto previgente, suscettibile di spostare sensibilmente i termini della classica questione del fondamento della tutela possessoria: l’antico requisito del possesso legittimo, che il c.c. previgente richiedeva a tutti gli effetti, è ora prescritta, oltre che ai fini dell’usucapione, solo per l’azione di manutenzione. L’azione di manutenzione è data solo se il possesso durava, continuo e ininterrotto, da oltre un anno e non era stato conseguito in modo violento o clandestino oppure, se conseguito in tal modo, se è trascorso almeno un anno da quando la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1170, comma 2o, c.c.). Perciò , l’azione di reintegrazione può essere esercitata anche dal ladro ed anche, al limite, dal ladro che si fosse impossessato della cosa il giorno prima di esserne, a sua volta, spogliato. L’azione di manutenzione, invece, potrà essere esercitata da chi aveva violentemente o clandestinamente conseguito il possesso (dall’usurpatore dell’immobile altrui, dal ladro di una universalità di mobili) solo dopo avere per almeno un anno posseduto la cosa alla luce del sole, comportandosi agli occhi di tutti come il suo proprietario. Problema classico in questa materia è quello della giustificazione della tutela possessoria. Ev evidente che il possessore spogliato non è , necessariamente, più meritevole di tutela dell’autore dello spoglio: il primo può , anch’egli, essersi procurato il possesso per spoliazione altrui. Può , insomma, trattarsi di due ladri, e non c’è , nel confronto fra i due, ragione per la quale il primo ladro debba essere giudicato degno di maggiore protezione del secondo. Si sogliono addurre, per giustificare questa protezione, superiori esigenze attinenti all’ordine pubblico e alla pace sociale: se chiunque potesse liberamente impossessarsi di ciò che altri possiede senza esserne (o senza poter provare di esserne) proprietario, si legittimerebbero spoliazioni a catena, e l’ordine pubblico ne sarebbe gravemente pregiudicato. Ev stato così introdotto, per antica tradizione, il principio per il quale il possessore può , anche se non proprietario, ottenere dal giudice la protezione della già conseguita situazione di fatto; ma è principio che solo indirettamente protegge il possessore: esso ha, direttamente, di mira la salvaguardia dell’ordine pubblico (ne cives ad arma veniant, ripeteva Savigny, nella prima metà dell’Ottocento, ed è giustificazione della tutela possessoria tuttora insuperata). Questo è uno dei tanti casi possesso il sistema del c.c. ne è disseminato possesso in cui la protezione di interessi individuali è solo il mezzo mediante il quale vengono perseguiti interessi di ordine superiore. Si può però osservare che solo impropriamente si parla di protezione del possesso: anche l’autore dello spoglio è , a rigore, un possessore (tant’è che anche a lui spetta, se viene a sua volta spossessato in modo violento o clandestino, l’azione di spoglio). Si deve dire, piuttosto, che la legge introduce un criterio per comporre i conflitti sul possesso dei beni; ed il criterio è quello per cui il possesso antecedente (il possesso di chi ha subito lo spoglio o le molestie) prevale sul possesso successivo (quello dell’autore dello spoglio o delle molestie), salvo che il possesso successivo non sia durato almeno un anno senza reazione del primo possessore. Le azioni possessorie spettano al possessore, anche se non proprietario; ma si intende che di esse può avvalersi possesso e normalmente si avvale possesso anche il proprietario, che sia stato spogliato del possesso o molestato nel godimento del bene. In tal caso egli non agisce come proprietario, ma come possessore; e le azioni possessorie gli offrono una protezione assai più rapida di quella che otterrebbe con le azioni petitorie, essendo dispensato dall’onere della prova, spesso ardua, della proprietà del bene. Le azioni possessorie spettano al possessore nei confronti di chiunque, anche nei confronti del proprietario. Lo si desume dall’art. 705, comma 1o, c.p.c., ai sensi del quale il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finche´ il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita: il convenuto nel giudizio possessorio non può difendersi eccependo di essere il proprietario della cosa; ne´ può iniziare il giudizio petitorio finche´ il giudizio possessorio non sia stato definito e la decisione non sia eseguita. Ogni azione o eccezione riguardante la legittimità del possesso è estranea al giudizio possessorio. La ragione di queste preclusioni processuali è nel divieto di autotutela privata: il proprietario, che sia stato privato del possesso della cosa, ha tutto il diritto di riottenerlo; ma deve, per realizzare questo risultato, esercitare in giudizio quella apposita azione che è l’azione di rivendicazione (v. azione, possesso di rivendicazione), e deve ottenere la sentenza che, accertato il suo diritto di proprietà , ordini al possessore di restituirgli la cosa di propria mano; e, se lo fa con violenza sulle persone o sulle cose, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (v. esercizio, possesso arbitrario delle proprie ragioni), punito dagli artt. 392 ss. c.p.. Analogamente, il compratore che sia, in base al principio consensualistico (v. consenso, effetto traslativo del possesso) (art. 1376 c.c.), già proprietario del bene comperato non potrà , di fronte al rifiuto del venditore di consegnarglielo, impossessarsene contro la volontà di quest’ultimo. Egli dovrà agire per l’adempimento ed ottenere una sentenza che condanni il venditore alla consegna. Si intende poi che, nei confronti del proprietario, la protezione del possessore è solo provvisoria: vinto il giudizio possessorio e ottenuta la restituzione della cosa, il possessore soccomberà nel successivo giudizio petitorio, e dovrà definitivamente consegnarla al proprietario. Tale norma del c.p.c., poteva, in qualche caso particolare, rivelarsi eccessivamente garantista e frustrare così la tutela del diritto di proprietà , costituzionalmente garantita (art. 24, comma 1o, e 42 comma 2o, Cost.): di conseguenza la Corte Costituzionale, 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 705, comma 1o, c.p.c. nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto. Solo alla P.A. è consentito di farsi giustizia da se´ : il privato possessore di beni demaniali ha azione possessoria verso altri privati, ma non nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici (art. 1145 c.c.), i quali possono utilizzare la forza pubblica per ricuperare il possesso del bene o per fare cessare le molestie (art. 823, comma 2o, c.c.), senza bisogno di rivolgersi all’autorità giudiziaria e di ottenere una sentenza. Una simile iniziativa è , tuttavia, ad essi consentita solo in relazione alla natura pubblica del bene, non in considerazione della natura pubblica dell’ente, il quale può invocare solo la tutela giurisdizionale per i beni che gli appartengono iure privatorum. Correlativamente, il privato gode di tutela possessoria nei confronti della P.A. quando l’apprensione del bene da parte di questa, anche se diretta a realizzare pubbliche finalità , non sia espressione della potestà di imperio della P.A.. Legittimato passivo alle azioni possessorie è, oltre che l’autore materiale dello spoglio o delle molestie, anche il suo autore morale, ossia il mandante dell’esecuzione materiale o colui che l’abbia autorizzata o che l’abbia successivamente ratificata; e l’azione potrà essere, indifferentemente, rivolta sia nei confronti dell’autore materiale sia nei confronti dell’autore morale. V. anche azione, possesso di manutenzione; azione, possesso di reintegrazione.

possesso di mala fede: v. possesso di buona e di mala fede.

possesso di quota di s.r.l.: secondo la grande maggioranza di dottrina è giurisprudenza, la quota (v.) di una s.r.l. (v.) non è suscettibile di possesso, così come i diritti di credito (v. obbligazione) e i beni immateriali (v. beni, possesso immateriali). Secondo una parte della giurisprudenza, il possesso di quota sarebbe stato dato dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, che immette l’acquirente nell’organizzazione societaria e lo pone in condizione di esercitare i suoi poteri di socio. La maggioranza della giurisprudenza costantemente nega una materiale trasmissione del possesso nel trasferimento della quota, dimostrando così l’insussistenza dello stesso concetto di possesso di quota.

possesso diretto: è il possesso esercitato direttamente, detenendo la cosa con l’animo di considerarla propria.

possesso di stato: è un mezzo di prova del matrimonio (v. matrimonio, prova del possesso) e dello stato di figlio legittimo (v. filiazione legittima).

possesso di usufrutto: v. possesso minore.

possesso e beni immateriali: v. oggetto del possesso.

effetti del possesso: al possesso, benche´ mera situazione di fatto, sono attribuiti molteplici effetti di diritto. Il c.c. formula al riguardo una tripartizione: riconosce diritti e impone obblighi al possesso possessore nella restituzione della cosa al proprietario (artt. 1148 ss. c.c.); regola l’acquisto della proprietà mediante il possesso di buona fede di beni mobili (v. acquisto, possesso a non domino) (artt. 1153 ss. c.c.) e mediante l’usucapione (v.) (artt. 1158 ss. c.c.). Il possessore può non essere proprietario: nei suoi confronti il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione (v. azione, possesso di rivendicazione) e, data la prova del diritto di proprietà , ottenere la restituzione della cosa (art. 948 c.c.). Nel frattempo la cosa ha prodotto frutti e il possessore li ha percepiti (ha, ad esempio, coltivato il fondo e raccolto i prodotti, ha dato in locazione l’appartamento e riscosso i canoni). I frutti spetterebbero, a rigore, al proprietario della cosa, secondo il principio generale dell’art. 821 c.c. (v. frutti, acquisto dei possesso); ma la rigida applicazione di questo principio è legislativamente valutata come iniqua rispetto al possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne proprietario. Perciò , l’art. 1148 c.c. distingue: il possessore di buona fede fa propri i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno; il possessore di mala fede deve, invece, restituirli, o restituire l’equivalente in danaro dei frutti naturali. Va notato che il possessore di buona fede risponde, a norma dell’art. 1148 c.c., dei frutti percipiendi, con l’uso della normale diligenza, dal giorno della domanda giudiziale a quello della restituzione della cosa. Ev evidente la ratio della norma, la quale mira ad evitare che il possessore, sapendo di dover restituire la cosa con i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale, ne abbandoni l’utilizzazione, con danno per il proprietario. Questa essendo la sua giustificazione, si dovrà ritenere che corrispondente norma valga per il possessore di mala fede (consapevole ab initio del proprio dovere di restituzione), il quale risponde, oltre che dei frutti percetti, anche di quelli percipiendi con l’uso dell’ordinanza diligenza. Il proprietario non deve trarre profitto dagli investimenti finanziari altrui: al possessore di mala fede è dovuto il rimborso delle spese incontrate per la produzione e il raccolto (art. 1149 c.c.). Il possessore, inoltre, può avere eseguito riparazioni della cosa o averle apportato miglioramenti. Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie (escluse, cioè , quelle relative all’ordinaria manutenzione della cosa); e il relativo debito del proprietario è considerato debito di valuta (v. debito, possesso di valuta). Al possessore di buona fede è , inoltre, riconosciuto dall’art. 1150 c.c. il diritto ad una indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati, mentre al possessore di mala fede spetta solo la minor somma fra l’aumento di valore della cosa e l’importo delle spese affrontate. Si tratta, in questi casi, di debito di valore (v. debito, possesso di valore), per la cui determinazione occorre tenere conto della svalutazione monetaria fino alla data della liquidazione. Al possessore di buona fede spetta, a tutela delle proprie ragioni, il diritto di ritenzione (v.): egli può rifiutarsi di restituire la cosa al proprietario fino a quando questi non gli abbia corrisposto le indennità dovutegli (art. 1152 c.c.). Vale la regola secondo la quale il creditore, che detenga una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto; e il creditore può , se si tratta di ritenzione privilegiata (v. ritenzione, diritto di possesso), rifiutarsi di restituire la cosa anche se questa sia stata nel frattempo alienata e la consegna gli venga chiesta dal terzo acquirente. Al diritto di ritenzione può accompagnarsi un privilegio (v.) del creditore sulla cosa (cosiddetta ritenzione privilegiata), che gli permette di soddisfarsi sulla cosa ritenuta con preferenza rispetto agli altri creditori; ma può anche esserci diritto di ritenzione senza privilegio, cosiddetta ritenzione semplice (v. ritenzione, diritto di possesso): è il caso del diritto di ritenzione spettante al possessore di buona fede di bene immobile finche´ non gli siano corrisposte le indennità dovutegli. Al possessore di bene mobile spetta, invece, il privilegio di cui all’art. 2756, comma 3o, c.c., avendo effettuato spese relative alla conservazione e al miglioramento della cosa; il suo diritto di ritenzione è , perciò , opponibile ai terzi acquirenti. V. anche acquisto, possesso a non domino; usucapione.

possesso e invenzioni industriali: v. oggetto del possesso.

possesso e ipoteca: v. ipoteca, possesso e possesso.

possesso e modelli industriali: v. oggetto del possesso.

possesso e opere dell’ingegno: v. oggetto del possesso.

possesso e segni distintivi: v. oggetto del possesso.

possesso e servitus non aedificandi: v. possesso minore.

possesso indiretto: v. possesso mediato.

interversione del possesso: v. interversione del possesso.

possesso mediato: è il possesso esercitato per mezzo di altri che abbia la detenzione della cosa posseduta (art. 1140, comma 2o, c.c.).

possesso minore: è il possesso di diritti reali diversi dal diritto di proprietà (v. anche oggetto del possesso).

oggetto del possesso: possesso sono le cose (art. 1140 c.c.), allo stesso modo in cui sono le cose l’oggetto della proprietà (v.) (art. 832 c.c.) e degli altri diritti reali (v.). Il concetto di cosa è equivalente al concetto di bene di cui all’art. 810 c.c., ed include le energie suscettibili di valutazione economica, che sono beni mobili per l’art. 814 c.c.. Tutto ciò che può formare oggetto di proprietà può , in linea di principio, formare oggetto di possesso, incluse l’acqua sorgiva e le energie. Non è però sempre vera la reciproca, come risulta dall’art. 1145 c.c.: i beni demaniali non possono formare oggetto di proprietà privata, ne´ di possesso utile ai fini dell’acquisto della proprietà ; il loro possesso è tuttavia tutelato, nei rapporti fra privati, con le azioni possessorie. Su queste basi risulta ammissibile la tutela possessoria delle bande di frequenza, quantunque l’etere sia bene pubblico: ammissibile nei rapporti fra private emittenti, non nei rapporti fra queste e l’emittente pubblica. Più complesso problema sollevano i beni immateriali (v. beni, possesso immateriali), quali i segni distintivi (ditta, insegna, marchi), le opere dell’ingegno e le invenzioni e i modelli industriali. Il problema non è sollevato tanto dell’esigenza di apprestare una tutela possessoria dei beni immateriali, giacche´ gli specifici strumenti di tutela dei quali godono appaiono sufficienti a tale riguardo, come è del resto testimoniato dalla assenza di una casistica giurisprudenziale. Emerge, piuttosto, dalle esigenze connesse alla circolazione di questi beni, ed è tanto più avvertibile quanto più i beni immateriali e, soprattutto, i segni distintivi tendono a presentarsi quali valori di scambio, negoziati allo stesso modo dei beni materiali. Si spiega così perche´ la giurisprudenza abbia talora ritenuto che i beni immateriali siano suscettibili di possesso e che si possono acquistare mediante il possesso i diritti su di essi. Resta però la non controvertibile considerazione che il potere di fatto sul bene immateriale non ha il medesimo significato socialmente univoco del potere di fatto sul bene materiale: il primo non è altrettanto esclusivo del secondo e non è , come il secondo, incompatibile con un potere di fatto concorrente. L’acquisto mediante il possesso finirebbe, perciò , con il rendere insicura la circolazione dei beni immateriali, mentre rende sicura quella delle cose. I beni immateriali compongono una categoria a se´ stante, distinta dai beni cui allude l’art. 810 c.c., e sono sottoposti ad una propria disciplina, diversa da quella alla quale sono sottoposte le cose in senso tecnico.

perdita del possesso: la possesso quando non è conseguenza dell’altrui acquisto, originario o derivativo (v. acquisto, possesso del possesso) può avvenire in tre modi: a) lo smarrimento della cosa che è perdita del corpus possessionis, ma non ancora perdita del possesso, che perdura fino a quando permane la ragionevole possibilità del ritrovamento, e sempre che gli altri non se ne siano impossessati, facendone oggetto di spoglio; b) l’abbandono o derelizione della cosa che è perdita, oltre che del corpus, dell’animus possidendi: comporta anche perdita della proprietà oltre che del possesso, quando è consentita la rinuncia alla proprietà o quando la rinuncia non è sottoposta a forma vincolata; altrimenti, come accade per gli immobili abbandonati, comporta solo perdita del possesso, e la perdita della proprietà seguirà se e in quanto altri se ne sia reso proprietario con l’usucapione (v.) ventennale; c) l’appropriazione da parte del detentore, che non procura a questo, mancando i requisiti dell’interversione, il possesso della cosa, ma fa perdere il possesso al possessore mediato.

possesso pieno: è il possesso corrispondente al diritto di proprietà.

prova del possesso: possesso e detenzione (v.) sono, concettualmente, situazioni ben differenziate. Ma altro è la loro concettuale distinzione, altro la prova (v.), in concreto, che una data situazione di fatto sia possesso oppure detenzione. Al riguardo vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ossia ne è materiale detentore, si presume possessore, si presume, cioè, il suo animo di possedere, salvo che non si provi che egli ha cominciato a esercitarlo come semplice detentore (art. 1141, comma 1o, c.c.), e cioè sulla base di un titolo (locazione, trasporto ecc.) che implica il riconoscimento dell’altrui possesso. La prova del corpus possessionis può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni (v. presunzione); ma deve, in ogni caso, vertere sulla situazione di fatto nella quale il possesso consiste. La giurisprudenza considera inidonei a far presumere il possesso il solo titolo di acquisto del bene (come, ad esempio, il contratto di compravendita, che si considera utilizzabile solo ad colorandam possessionem) oppure le sole risultanze catastali. La prova presuntiva si può considerare, tuttavia, raggiunta quando concorrono l’uno e le altre, e la conclusione appare sorretta dall’art. 567, comma 2o, c.p.c., che addossa questa duplice prova al creditore che voglia sottoporre a vendita forzata un immobile del debitore (il possesso ventennale, così presuntivamente provato, equivale ad acquisto della proprietà per usucapione). A diversi effetti conta la durata del possesso. Per la prova di questa durata il possessore è assistito da due presunzioni: a) chi prova di essere possessore attuale e, al tempo stesso, prova di avere posseduto anche in tempo più remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio (art. 1142 c.c.), mentre incombe sulla parte interessata l’onere di provare (v. onere, possesso della prova) che il possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio; b) chi prova il possesso attuale e, al tempo stesso, il titolo in forza del quale possiede (ad esempio, il contratto di acquisto dell’immobile) si presume che abbia posseduto dalla data del titolo (art. 1143 c.c.). Secondo una giurisprudenza, quest’ultima norma alluderebbe ad un valido titolo a domino, già traslativo della proprietà , e non opererebbe agli effetti dell’usucapione; in dottrina si discute se davvero occorra un titolo a domino o non basti, come sembra più convincente, un qualsiasi atto, valido o nullo, diretto al trasferimento del diritto corrispondente al possesso, anche un titolo a non domino: il titolo ha qui la medesima funzione, agli effetti probatori del possesso (anche ad usucapionem), del possesso remoto ex art. 1142 c.c..

possesso qualificato di titoli di credito: v. legittimazione, possesso attiva; titoli di credito.

quasi possesso: v. quasi possesso.

possesso senza proprietà: v. usucapione.

possesso solitario: è il possesso corrispondente al diritto di proprietà solitaria (v.). V. anche interversione del possesso.

possesso solo animo: il possesso si consegue corpore et animo, ossia con la materiale detenzione (v.) e con l’intenzione di comportarsi come proprietario (animus possidendi), ma si conserva solo animo: non si perde il possesso per il fatto di avere perso la detenzione della cosa fino a quando permane la possibilità di ricuperarla, e sempre che la cosa non sia entrata nella materiale disponibilità di altri.

successione nel possesso: sia agli effetti della durata del possesso sia agli effetti della qualificazione del possesso (se di buona fede o di mala fede) vale il principio secondo il quale il possesso dell’erede continua quello del defunto (e i due periodi si sommano), conservandone l’originaria qualificazione. Ev la possesso possesso: se il possesso del defunto era di buona fede, resta tale quello dell’erede, anche se questi sia personalmente in mala fede; e, se era di mala fede nel defunto, continua ad esserlo nell’erede (art. 1146, comma 1o, c.c.). V. anche accessione, possesso del possesso.

turbative del possesso: v azione, possesso di manutenzione, azione, possesso di reintegrazione.

tutela del possesso: v. difesa del possesso.


Positivismo      |      Possessore


 
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