Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Usucapione

Il possesso (v.) è un potere di fatto sulla cosa che corrisponde al contenuto del diritto di proprietà (v.) o di altro diritto reale (v. diritti reali) (art. 1140 c.c.): si può essere possessore di un bene, ossia comportarsi come suo proprietario, senza averne il diritto; e si può essere, correlativamente, proprietario del bene senza averne il possesso. Può accadere che una simile situazione si protragga nel tempo: che un bene abbia, per anni, un possessore non proprietario ed un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario non possessore perde il diritto di proprietà : il possessore non proprietario lo acquista. Ev l’usucapione detta anche prescrizione (v.) acquisitiva: l’acquisto della proprietà a titolo originario (v. acquisto, usucapione a titolo originario), mediante il possesso continuato nel tempo (art. 1158 c.c.). Ev irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona fede (v. possesso, usucapione di buona fede) o di mala fede (v. possesso, usucapione di mala fede), ossia che il possessore non avesse o avesse conoscenza dell’altruità della cosa posseduta. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessaria per l’usucapione, che è più breve per il possesso di buona fede. Perciò, può acquistare la proprietà per usucapione anche il ladro, se conserva il possesso della cosa rubato per tutto il tempo necessario. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se è stato conseguito, come nel caso del ladro, in modo violento o clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza e la clandestinità (art. 1163 c.c.). Perciò , finche´ il ladro tiene nascosta la refurtiva, l’usucapione non decorre: decorrerà solo dal momento in cui la possederà sotto gli occhi di tutti. Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158 c.c., un possesso continuato. Questo requisito va considerato in rapporto alla natura del bene; non viene meno se il possessore ne gode ad intervalli, quando il bene è destinato ad un godimento di tal genere, purche´ il possessore possa goderne ogni qualvolta lo voglia. Va, soprattutto, considerato il generale principio secondo il quale il possesso si consegue corpore et animo, ma si può conservare solo animo: non si interrompe la continuità del possesso di una cosa per il solo fato di avere perso il corpus possessionis, se permane la possibilità di recuperarlo. Coerente con questo principio è la norma dell’art. 1167 c.c.: se il possessore subisce spoglio (v.), l’usucapione non è perciò stesso interrotta; l’interruzione opera solo se il possessore lascia trascorrere il termine di un anno dallo spoglio senza proporre utilmente l’azione di reintegrazione (v. azione, usucapione di reintegrazione). Il fondamento dell’usucapione è un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni, di assicurare la certezza dei diritti sulle cose (v. anche certezza del diritto). Una incertezza sulla appartenenza dei beni nuoce all’interesse generale, costituisce una remora alla circolazione della ricchezza: chi vuole comperare può essere indotto a rinunciarvi se non è sicuro di comperare bene, se è in dubbio sulla qualità di proprietario del venditore e teme, perciò , di essere esposto al rischio che un terzo, dimostrandosi proprietario della cosa, possa vittoriosamente rivendicarla (v. azione, usucapione di rivendicazione). Un dubbio di tal genere, moltiplicato per il numero di tutti i possibili aspiranti compratori, si tradurrebbe in un freno notevole alla circolazione dei beni (v. beni, circolazione dei usucapione) e, perciò , in un limite allo sviluppo economico. Di qui il rinnovato favore legislativo per una antica figura quale l’usucapione: una consolidata situazione di fatto, quale è il possesso di un bene protratto per un certo tempo, è di per se stessa considerata modo di acquisto della proprietà . Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla: egli sa che il venditore, se per avventura non era proprietario in origine, lo è comunque diventato per effetto del possesso continuato nel tempo. E si consideri che la durata del possesso ad usucapionem, oggi di vent’anni, era di trent’anni per il c.c. previgente, ed era ancora più estesa nelle epoche anteriori. L’usucapione vale anche a semplificare la prova in giudizio del diritto di proprietà (v. prova, usucapione della proprietà ). Il tempo necessario per acquistare la proprietà mediante il possesso varia a seconda delle diverse specie di beni: occorrono, di regola, venti anni per i beni immobili (v. beni, usucapione immobili) (art. 1158 c.c.) e per le universalità di mobili (v. universalità , usucapione di mobili) (art. 1160 c.c.); dieci anni per i beni mobili registrati (v. beni, usucapione mobili registrati) (art. 1162, comma 2o, c.c.). Il computo dei termini, come la loro sospensione, è regolata per rinvio alle norme sulla prescrizione (art. 1165 c.c.) (v. anche usucapione abbreviata). Anche le cose mobili si acquistano per usucapione quando mancano i presupposti per un acquisto immediato all’atto del conseguimento del possesso (v. acquisto, usucapione a non domino). Se manca il titolo idoneo, ma c’è possesso di buona fede, occorrono dieci anni; se, invece, il possesso è di mala fede, occorrono ventianni (art. 1161 c.c.). V. anche usucapio libertatis.

usucapione abbreviata: quando un immobile sia stato acquistato in buona fede da chi non ne è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto (v. trascrizione immobiliare) (situazione analoga a quella che per i beni mobili consente l’acquisto immediato della proprietà mediante il possesso) (v. acquisto, usucapione a non domino), bastano dieci anni dalla data della trascrizione perche´ si perfezioni l’acquisto per usucapione (art. 1159 c.c.). Quando una medesima situazione ricorra per i beni mobili registrati (v. beni, usucapione mobili registrati), bastano tre anni dalla trascrizione (art. 1162, comma 1o, c.c.).

accertamento dell’usucapione: gli effetti dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico (v. fatti giuridici): la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo, non costitutivo. L’usucapione può perciò essere fatta valere, anche in via di eccezione, senza necessità di una preesistente sentenza che l’avesse accertata.

acquisto del diritto di superficie per usucapione: v. superficie (diritto di), acquisto del usucapione per usucapione.

acquisto di usufrutto per usucapione: come ogni diritto reale (v.), l’usufrutto (v.) si può altresì acquistare per usucapione (art. 978 c.c.).

usucapione come prova della proprietà: v. prova, usucapione della proprietà .

usucapione delle servitù: v. servitù , usucapione delle usucapione; usucapione di diritti reali su cosa altrui.

usucapione di diritti reali: v. usucapione di diritti reali su cosa altrui.

usucapione di diritti reali su cosa altrui: oltre che il diritto di proprietà (v.), si acquistano per usucapione anche gli altri diritti reali (v.) su beni immobili o mobili; e perciò può esserci acquisto del diritto di superficie (v.), di usufrutto (v.), di servitù (v.) e così via mediante il possesso continuato. La durata del possesso necessaria per l’usucapione di questi diritti è la stessa durata richiesta per l’usucapione della proprietà .

usucapione di fondi rustici montani: v. fondi rustici, usucapione di usucapione.

usucapione di piccoli fondi rustici: v. fondi rustici, usucapione di usucapione.

usucapione di superficie: v. usucapione di diritti reali su cosa altrui; superficie (diritto di), acquisto del usucapione per usucapione.

usucapione di titoli di credito: v. titoli di credito, usucapione di usucapione.

usucapione e trascrizione immobiliare: v. trascrizione immobiliare, usucapione e usucapione.

interruzione della usucapione: per l’interruzione del possesso ad usucapionem l’art. 1165 c.c. richiama le norme sull’interruzione della prescrizione (v. prescrizione, interruzione della usucapione), in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò , l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa (art. 2943, comma 1o, c.c.); è interrotta, ancora, dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui (art. 2944 c.c.), che può desumersi anche da fatti concludenti e può consistere in una dichiarazione rivolta ad un terzo. Non può , invece, considerarsi interrotta, precisa la giurisprudenza, dalla stragiudiziale diffida del proprietario, nonostante il disposto dell’art. 2943, comma 3o, c.c., il quale fa riferimento ad ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e attiene, perciò , a rapporti obbligatori (v. obbligazione), mentre qui si tratta di rapporti reali (v. diritti reali). Va poi segnalato, quanto al riconoscimento, che la sua efficacia interruttiva dell’usucapione, risultante dal rinvio dell’art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione, deve essere coordinata con la considerazione che è possesso ad usucapionem anche il possesso di mala fede (v. possesso, usucapione di buona fede e di mala fede). Una dichiarazione del possessore, dalla quale risulti la consapevolezza della altruità della cosa, non vale a interrompere l’usucapione, giacche´ altro non attesta se non la mala fede del possessore. Non basta, perciò , una semplice dichiarazione di scienza (v. atti giuridici, dichiarazione di scienza come usucapione): dalla dichiarazione del possessore deve risultare la sua volontà (v. atti giuridici, dichiarazione di volontà come usucapione) di attribuire il diritto al titolare.

usucapione nel diritto internazionale: modo di acquisto della sovranità territoriale su regioni altrui. Una parte della dottrina nega la esistenza di una simile figura, mettendo in luce l’impossibilità di evincere dalla pratica internazionale indicazioni precise per ciò che concerne il tempus necessario per validamente apporre erga omnes l’acquisto di una regione per usucapione. I caratteri specifici della usucapione usucapione quale autonomo modo di acquisto della sovranità territoriale sono due: la volontà di incorporare una regione e l’esercizio normale e stabile dell’autorità dello Stato nelle regioni di cui si tratta. La stabilità dell’autorità dello Stato è tale in quanto non tempestivamente contestata o non contestata in modo adeguato dal Governo o dai Governi che accampavano dei titoli su dette regioni.

usucapione ordinaria: è l’usucapione diversa da quella abbreviata (v.), dei piccoli fondi rustici (v. fondi rustici, usucapione di piccoli usucapione) e dei fonti rustici montani (v. fondi rustici, usucapione di usucapione montani).

prova della usucapione: la prova della avvenuta usucapione, in quanto prova di un fatto (v. fatti giuridici), si può dare con ogni mezzo, anche per testimoni. Si intende poi che l’usucapione non può essere invocata per la prima volta in Cassazione, il suo accertamento essendo riservato al giudice di merito.

rinuncia alla: diversa dal riconoscimento (v. interruzione della usucapione) è la usucapione usucapione: il primo interrompe l’usucapione; la seconda, invece, interviene quando l’usucapione sia già compiuta (art. 2937, comma 2o, c.c.).


Usucapio libertatis      |      Usufrutto


 
.