Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Fondi rustici



affitto di fondi rustici: v. affitto, fondi rustici di fondi rustici.

coltivazione dei fondi rustici: è l’attività di sfruttamento, ad opera dell’uomo, dell’energia genetica della terra. Essa non consiste nella mera raccolta di frutti naturali dal suolo: deve trattarsi di un’attività umana finalizzata a rendere produttivo il suolo. Tale attività può essere oggetto: a) di un’impresa, e in tal caso il coltivatore assume veste giuridica di imprenditore agricolo (v. imprenditore, fondi rustici agricolo); b) di un contratto associativo agrario (v. mezzadria; colonia parziaria), in tal caso il coltivatore è coimprenditore di impresa agricola; c) di un contratto di lavoro subordinato, e in tal caso il coltivatore è un lavoratore dipendente, di solito dipendente di un imprenditore agricolo, e si obbliga a prestare il proprio lavoro manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Si parla di coltivazione industrializzata qualora vengano impiegati macchinari, al fine di realizzare un più intensivo sfruttamento delle risorse della terra. Non costituiscono coltivazione del fondo rustico: 1) la silvicultura (v.), perche´ prevista disgiuntamente dalla coltivazione del fondo dal c.c. e dalle altre leggi; 2) le colture artificiali (v.) perche´ non hanno ad oggetto un fondo rustico; 3) le attività agricole per connessione (v. attività , fondi rustici agricole per connessione), perche´ non si estrinsecano in un’attività di sfruttamento diretto del suolo.

usucapione di fondi rustici: una nuova forma di usucapione (v.), limitata ai piccoli fondi rustici e, senza determinazioni quantitative, ai fondi rustici montani, è stata introdotta dall’art. 1159 bis c.c.: l’usucapione vente nnale si compie qui in quindici anni; quella decennale in cinque anni. Ev una forma di usucapione che, nell’inerzia del proprietario terriero, favorisce la formazione della proprietà del coltivatore (in assonanza con alcune norme costituzionali, come quelle degli artt. 44 e 47, comma 2o, Cost.), riducendo i termini dell’usucapione comune, ordinaria o abbreviata.

usufrutto di fondi rustici: v. usufrutto, fondi rustici di fondi rustici.

vendita di fondi rustici: v. vendita, fondi rustici di fondi rustici.


Fondi pensione      |      Fondi speciali


 
.