La  procura è  un  atto  unilaterale (v. atti unilaterali),  con  il quale  un  soggetto investe  un  altro  soggetto  del potere di rappresentarlo; ed  è  un  atto unilaterale recettizio  nei confronti  del rappresentante, non  recettizio  nei confronti  dei terzi:  sotto  questo  aspetto non  può  dirsi  rivolto  ad  un destinatario determinato, ma a tutti  coloro  con  i quali  il rappresentante si troverà  a contrattare in nome  del rappresentato. La  procura può  essere  speciale, ossia  riguardare un  singolo  determinato affare,  oppure generale,  relativa  ad una  serie  determinata di affari  (tutti  gli affari  di un  certo  tipo,  come  ad esempio  quelli  concernenti l’amministrazione di un  immobile  o tutti  gli affari da  concludere in una  data  zona,  come  ad  esempio  la cura  in Italia degli  interessi  di uno  straniero) o relativa  a tutti  gli affari  del rappresentato (e,  in questo  caso,  la rappresentanza volontaria (v. rappresentanza,  procura volontaria)  ha  la stessa  estensione della  rappresentanza legale  (v. rappresentanza,  procura legale), che è  sempre  rappresentanza generale,  inerente a tutti  gli affari  dell’incapace). Si ritiene  generalmente che la procura generale non comprende gli atti  che eccedono l’ordinaria  amministrazione, se non  sono espressamente indicati  nella  procura, in analogia  con  quanto l’art. 1708, comma 2o, c.c., dispone  per  il mandato. Al  pari  del mandato, la procura può  avere  per oggetto,  oltre  che la conclusione  dei contratti, alla  quale  soltanto si riferiscono espressamente gli artt.  1487  – 1400 c.c., anche  il compimento di altri  atti giuridici (v.) (art.  1703 c.c.), siano  essi l’oggetto  esclusivo  della  procura oppure atti  accessori  al contratto da  concludere (art.  1708, comma  1o, c.c.). La  procura deve  avere  la stessa  forma  del contratto  (v.) o dell’atto  giuridico  da  concludere (art.  1392 c.c.): perciò , la procura a vendere o a comprare un immobile  deve  essere,  anch’essa,  redatta, per  iscritto;  la procura ad  intimare  una diffida  ad  adempiere (v. risoluzione del contratto,  procura stragiudiziale),  da redigersi  per  iscritto  a norma  dell’art.  1454 c.c., deve  rivestire  la forma scritta.  In  questa  materia  la giurisprudenza segue  il principio  generale della libertà  di forme:  quando non  sia dalla  legge richiesta  la forma  scritta  per  la validità  o per  la  prova  dell’atto  da  compiere, la procura può  anche  essere  tacita, ossia  desumersi  dal  comportamento concludente del rappresentato e del rappresentante nei  loro  interni  rapporti e nei confronti  dei terzi;  e può essere  tacita  anche  quando per  l’atto  a compiere  siano  state  le parti,  a norma  dell’art.  1352 c.c.,  a richiedere la forma  scritta.  V. anche rappresentanza;  mandato,  procura con  e  senza  rappresentanza;  falsus procurator.  
 procura a donare:  v. mandato,  procura a donare. 
 procura annessa all’atto notarile:  ai sensi  dell’art.  51 n. 3 L.N.,  se le parti  o alcune di esse  intervengono all’atto  per  mezzo  di rappresentante, la procura deve rimanere annessa  all’atto  medesimo  o in originale  o in copia,  a meno  che l’originale  o la copia  non  si trovi  negli  atti  del notaio  rogante.  
 procura apparente:  è , in sintesi,  una  procura tacita  simulata.  L’apparente rappresentato è vincolato  verso  il terzo  quando ha  assunto  un  comportamento concludente, malizioso  o negligente, dal quale  si desume  una  tacita  volontà  di conferire una  procura.  Per  il Supremo Collegio  la tutela  dell’apparenza non  opera quando sussista  una  colpa  inescusabile  nel soggetto  che versa  in errore; colpa  la quale  sussiste  sia qualora  tale  errore avrebbe potuto essere  evitato  mediante l’impiego  della  normale  prudenza nella  condotta degli  affari, ovvero  con  l’utilizzazione  appropriata degli  strumenti legali di pubblicità , sia nell’ipotesi  in cui il conferimento dei poteri  rappresentativi debba  assumere la forma  scritta  ad  substantiam (v. forma  del contratto,  procura scritta ad substantiam).  Orbene, con  la prima  precisazione siamo  sul terreno della valutazione di concludenza del comportamento dell’apparente rappresentato, non  potendo dirsi  concludente il comportamento che appaia  tale  solo  agli occhi di chi lo esamini  con  colpa  inescusabile;  la seconda  precisazione fa (inavvertito) riferimento al ben  noto  principio  per  il quale  la volontà  non può  essere  tacitamente manifestata quando per  la sua  espressione sia richiesta la forma  scritta.  La  Cassazione ritiene  non  invocabile  la tutela dell’apparenza al fine di ritenere sussistente  una  procura a vendere un  bene immobile.  procura procura altro  non  è , allora,  se non  procura tacita  simulata.  Che  la procura possa essere  tacita,  quando non  debba  assumere  la forma  scritta,  è  fuori discussione; altrettanto  incontrovertibile è  che la procura, in quanto atto unilaterale,  recettizio  nei confronti  del rappresentante, possa  essere  simulata (v. simulazione) per  accordo  fra il dichiarante e il destinatario, a norma dell’art.  1414, comma  3o, c.c.. Di  qui  una  illazione:  la tutela  dell’apparenza, nella  situazione più  volte  esaminata dalla  Cassazione,  altro  non  è  se non l’opponibilità  della  simulazione  ai terzi  di buona  fede,  a norma  degli  artt. 1415  – 16 c.c.; la negata  tutela,  per  l’ipotesi  di procura a concludere un  contratto immobiliare, altro  non  è  se non  nullità  della  procura per  mancanza di forma, opponibile in quanto nullità  a qualsiasi  terzo,  anche  di buona  fede.  Il diniego  di tutela  non  si giustifica,  per  la Cassazione,  quando la forma  scritta  sia richiesta  ad  probationem (v. forma  del contratto,  procura scritta ad probationem): il contratto di assicurazione, stipulato dal rappresentante apparente, vincola  la compagnia di assicurazione che con  il proprio comportamento aveva  concorso  a creare  l’apparenza. Come  la procura procura, così anche l’ipotesi  della  cessione  d’azienda  non  pubblicizzata è  riconducibile ai principi  della  simulazione. L’ipotesi  è  quella  dell’imprenditore individuale che  cede  la propria azienda  pur  conservando la titolarità  della  licenza  di commercio:  ipotesi  sulla quale  viene  costruita la massima  secondo  la quale, in forza  del principio  della  tutela  dell’affidamento nell’apparenza del diritto, il terzo  che abbia  contrattato con  il cessionario dell’azienda  nel ragionevole convincimento, derivante da  errore scusabile,  di entrare in rapporto con  il cedente,  può  pretendere l’adempimento degli  obblighi  contrattuali anche  dal cedente quale  obbligato solidale.  Tuttavia, il Supremo Collegio  ha  tenuto a precisare che non  basta  il non  colposo  convincimento della  coincidenza  fra titolare attuale della  licenza  e imprenditore attuale. Esso  ha  aggiunto  che il terzo  che intenda far dichiarare il titolare della  licenza  responsabile delle obbligazioni  contratte verso  di lui dal gestore  dell’azienda  deve  provare con fatti  concludenti di avere  ragionevolmente ritenuto per  particolari circostanze che il suo contraente non  ha  contrattato in proprio, bensì  in rappresentanza della  persona che risulta  intestataria. Con  il che riemerge, sotto  le mentite  spoglie  della  non  codificata  apparenza del diritto,  la codicistica  figura  della  simulazione;  in particolare, la preposizione institoria (v. institore)  simulata:  i comportamenti del cedente e del cessionario debbono essere  univocamente interpretabili, agli occhi del terzo,  come  attuativi  di una  preposizione institoria. Se il cedente non  può , al terzo  che pretende l’adempimento di obbligazioni  assunte  dal cessionario, efficacemente  eccepire  d’aver  ceduto  l’azienda,  ossia  eccepire  che la preposizione institoria è  simulata,  ciò  egli non  può  semplicemente perche´  la simulazione  non  è  opponibile ai terzi  di buona  fede.  Non  è  neppure necessario, perche´  sorga  la responsabilità  dell’apparente preponente, che l’apparente institore  spenda  il nome  del primo;  basta,  a norma  dell’art.  2208 c.c., che l’atto  da  lui posto  in essere  sia inerente all’esercizio  dell’impresa. V. anche  apparenza  del diritto.  
 procura generale:  è  la procura relativa  ad  una  serie  determinata di affari  o relativa  a tutti  gli affari  del rappresentato. 
 girata per procura:  v. girata, procura per l’incasso. 
 procura in bianco:  è  la dichiarazione con  cui il socio  di una  società  di capitali (v.) delega  un  terzo,  non  indicato,  a rappresentarlo nell’assemblea  (v.),  senza impartire istruzioni  sulle modalità  di esercizio  del diritto  di voto.  La  l. n. 216 del 1974 ha  vietato  la procura procura. Infatti  la delega  per  la partecipazione all’assemblea  sociale  incontra  i seguenti  limiti: a) la rappresentanza può essere  conferita soltanto per  singole  assemblee, con  effetto  anche  per  le convocazioni successive  (art.  2372 comma  2o, c.c.); b)  la delega  non  può essere  rilasciata  con  il nome  del rappresentante in bianco  (art.  2372 comma 3o, c.c.); c) la stessa  persona non  può  rappresentare in assemblea  più  di dieci  soci o, se si tratta di s.p.a.  con  azioni  quotate in borsa  (v. s.p.a., procura con azioni  quotate  in borsa),  più  di cinquanta soci se la società  ha  capitale  non superiore a dieci miliardi,  più  di cento  soci se la società  ha  capitale  superiore ai dieci miliardi  e non  superiore a cinquanta miliardi  e più  di duecento soci se la società  ha  capitale  superiore a cinquanta miliardi;  d)  la rappresentanza non  può  essere  conferita ne´  agli amministratori  (v.) ne´  ai sindaci (v.),  ne´  ai dipendenti della  società,  ne´  a società  controllate (v. società , procura controllante)  e agli amministratori, sindaci  e dipendenti di queste; non  può  essere,  inoltre,  conferita ad  una  banca (v.) (art.  2372, comma  4o, c.c.). La  procura procura era,  in passato,  affidata  da  un  azionista  assenteista alla  banca, incaricata di gestire,  il titolo.  I predetti divieti  si propongono di evitare  che le banche  facciano  incetta  di procure che consentano loro  di controllare la società  direttamente o indirettamente per  conto  proprio o di terzi.   
 matrimonio per procura:  v. matrimonio, procura per procura; procura per pubblicazione matrimoniale. 
 procura per pubblicazione matrimoniale:  ai sensi  dell’art.  96 c.c. la richiesta  della pubblicazione deve  farsi  da  ambedue gli sposi  o da  persona che ne  ha  da essi ricevuto  speciale  incarico.  V. anche  matrimonio per procura. 
 rappresentanza senza procura:  v. mandato,  procura con  e senza  rappresentanza. 
 revoca della procura:  il rappresentato può  sempre  revocare la procura e modificarne il contenuto. La  procura procura o la sua modificazione è  anch’essa,  come  la procura, un  atto unilaterale (recettizio nei confronti  del rappresentante, non  recettizio  nei confronti  dei terzi),  che il rappresentato ha  però  il difficile onere  di portare a conoscenza dei terzi  con  mezzi idonei.  Altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è  efficace  nei suoi  confronti, salva  solo  la prova  che il terzo  era  a conoscenza della  revoca  o della  modificazione della  procura al  momento della  conclusione  del contratto (art.  1396 c.c.). V. anche  falsus procurator.   
 procura senza mandato:  v. mandato,  procura con  e senza  rappresentanza. 
 procura speciale:  è  la procura riguardante un  singolo  determinato affare. 
 procura tacita:  è  la procura risultante dal comportamento concludente delle  parti,  per cui una  parte  senza  espressa  procura, conclude  contratti o tratta affari  in nome  e per  conto  dell’altra  e questa,  consapevolmente, ne  accetta  l’operato. La  procura procura, purche´  debitamente provata, conferisce  poteri  di rappresentanza, salvo  che il contratto da  concludere non  richieda  forme  particolari (art.  1392 c.c.). 		
			
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