Enciclopedia giuridica

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Falsus procurator

Ev colui che contratta come rappresentante (v. rappresentanza) altrui senza averne i poteri; oppure è chi, pur investito di poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. Quale sorte subirà il contratto in questi casi? Il falsus procurator ha agito in nome altrui: il contratto, perciò , non può produrre effetti nei suoi confronti, non può fargli acquistare i diritti e assumere le obbligazioni che ne derivano (ne´ l’altro contraente avrebbe interesse a che il contratto producesse effetti nei suoi confronti, avendo contrattato sul presupposto che con il contratto avrebbe acquistato diritti verso la persona il cui nome è stato speso dal falso rappresentante). Tanto meno il contratto potrà produrre effetti nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito, non avendogli questa conferito il potere di rappresentanza (o avendogli conferito un potere minore di quello che il falsus procurator si è arrogato). Si tratta, dunque, di contratto invalido (art. 1398 c.c.) o, come si preferisce qualificarlo, inefficace per difetto di legittimazione del contraente, improduttivo di effetti nei confronti del dominus. Questa inefficacia può essere fatta valere solo dal dominus o dai suoi eredi, esclusa l’azione del terzo contraente o di altri terzi interessati; ne´ può essere rilevata d’ufficio dal giudice. La relativa azione, come ogni azione di accertamento, è imprescrittibile. La persona in nome della quale il falsus procurator ha contrattato o gli eredi di essa possono però ratificare il contratto (art. 1399 c.c.), con una successiva dichiarazione unilaterale di volontà , la ratifica appunto, avente la stessa forma richiesta per la procura (v.) e diretta a sanare l’originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La ratifica è atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti in quanto portato a conoscenza del terzo contraente; può anche essere sollecitata dal terzo contraente (ma, nel silenzio dell’interessato, si intende negata: art. 1399, comma 4o, c.c.) e, se dichiarata, ha effetto retroattivo (art. 1399, comma 2o, c.c.): il contratto ratificato, cioè , diventa efficace dalla sua data, non da quella della ratifica, che dunque assume a posteriori lo stesso valore giuridico di una originaria procura. Come la procura, così la ratifica può essere tacita: la si è più volte ravvisata nell’azione in giudizio dell’interessato contro il terzo contraente per l’adempimento del contratto concluso dal falsus procurator o nella sua resistenza in giudizio contro l’azione di risoluzione del terzo contraente. L’art. 1399, comma 2o, c.c., fa salvi i diritti dei terzi. Il che val quanto dire che la ratifica non produce effetti: a) nei confronti degli aventi causa del dominus, che abbiano da lui acquistato diritti in epoca successiva al contratto del falsus procurator e anteriore alla ratifica; b) nei confronti dei creditori che, nel medesimo periodo, abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni del dominus. Ev controverso se la norma valga: c) nei confronti degli aventi causa del terzo contraente che, nel medesimo periodo, abbiano acquistato diritti da quest’ultimo e che, per l’effetto retroattivo della ratifica dell’acquisto del falsus procurator, verrebbero a trovarsi nella condizione di acquirenti a non domino. Sembra preferibile escluderlo: l’inefficacia dell’atto del falsus procurator è una inefficacia relativa, deducibile solo dall’interessato; la posizione di chi compera sapendo di una precedente alienazione del suo dante causa ad un falsus procurator non è diversa da quella di chi compera nella consapevolezza di un altrui precedente acquisto inattaccabile. Se poi il terzo in questione ignorava del tutto la precedente alienazione, a nulla serve distinguere a seconda che questa precedente alienazione fosse stata effettuata nei confronti di un falsus procurator o di un procuratore con poteri o, infine, dello stesso interessato. La questione, se mancano i presupposti di un acquisto a non domino (v. acquisto, falsus procurator a non domino) mediante il possesso di buona fede, è in ogni caso risolta secondo il criterio del prior in tempore. L’inefficacia del contratto (salvo ratifica dell’interessato) protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente speso. Non altrettanto può dirsi del terzo contraente, il quale contava nella efficacia del contratto (altrimenti non lo avrebbe concluso): l’inefficacia del contratto sacrifica il suo interesse. Il rischio di imbattersi in un falsus procurator, rischio sempre incombente nel mondo degli affari, è dalla legge addossato al terzo contraente, anziche´ al soggetto il cui nome sia stato falsamente speso; ma diverso principio vale per la rappresentanza commerciale (v. rappresentanza, falsus procurator dell’imprenditore commerciale). Il terzo contraente può solo rivolgersi al falso rappresentante e pretendere da questo il risarcimento dei danni per avere senza colpa confidato nella efficacia del contratto (art. 1398 c.c.). Ma deve avervi confidato senza colpa: senza negligenza, cioè , da parte sua. La legge gli addossa l’onere (v.), oltre che il diritto (art. 1393 c.c.), di accertare l’esistenza e la estensione dei poteri rappresentativi di colui con il quale contratta: se egli poteva, con l’uso della ordinaria diligenza, rendersi conto di contrattare con un falsus procurator (chiedendo, ad esempio, che gli mostrasse la procura, e non accontentandosi della notoria esistenza di un suo rapporto di collaborazione o di dipendenza rispetto all’interessato, oppure leggendo attentamente le clausole della procura concernenti i limiti del potere rappresentativo), non ha neppure diritto al risarcimento del danno. La responsabilità del falsus procurator si inquadra nella più generale figura della responsabilità precontrattuale (v. responsabilità , falsus procurator precontrattuale). Il danno risarcibile è, in questi casi, il cosiddetto interesse contrattuale negativo: questo non consiste nel guadagno che l’altro contraente sperava di ricavare dal contratto e che, per l’invalidità di questo, non ha ricavato; consiste, più limitatamente, nel danno subito a causa della infruttuosa contrattazione; una somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale che il terzo contraente non avrebbe subito (danno emergente) e al vantaggio che il terzo contraente avrebbe ottenuto (lucro cessante) se non avesse contrattato con il falsus procurator (così l’appaltatore, che si era preparato ad eseguire l’appalto, avrà diritto sia al risarcimento per le spese affrontate sia a quello per l’occasione perduta di un altro contratto di appalto). La ratifica dell’interessato esclude, di regola, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente. Principi affatto diversi valgono in materia di cambiale (v.) e di assegno (v.): chi appone la firma sulla cambiale o sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire è obbligato per la cambiale o per l’assegno come se avesse firmato in proprio; e la medesima norma vale per il rappresentante che abbia ecceduto dai poteri conferitigli (artt. 11 l. camb. e 14 l. ass.). Il diverso principio per cui il falsus procurator, anziche´ porre in essere un atto inefficace, obbliga se stesso si incontra anche in recenti riforme societarie. Così il d.p.r. n. 30 del 1986, dopo avere vietato ai soci fondatori e agli amministratori di s.p.a. di sottoscrivere azioni in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, in nome della società , non fa seguire alla violazione del divieto la conseguenza di diritto comune della inefficacia della sottoscrizione, bensì la conseguenza per cui le azioni sottoscritte in nome della società si intendono sottoscritte in proprio da soci fondatori e da amministratori. I principi cambiari e societari ora segnalati sono entrambi principi di importazione: il primo deriva dalla convenzione internazionale del diritto cambiario uniforme; il secondo è attuazione della seconda direttiva comunitaria di armonizzazione del diritto delle società. Il rappresentato può sempre revocare la procura e modificarne il contenuto. La revoca della procura o la sua modificazione è anch’essa, come la procura, un atto unilaterale (v. atti unilaterali) (recettizio nei confronti del rappresentante, non recettizio nei confronti dei terzi), che il rappresentato ha però il difficile onere di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace nei suoi confronti, salva solo la prova che il terzo era a conoscenza della revoca o della modificazione della procura al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.). Qui la situazione è invertita rispetto all’ipotesi prima esaminata: anche chi agisca in nome altrui nonostante la revoca della procura, o eccedendo i limiti posti ai suoi poteri con successiva modificazione della procura, è un falsus procurator; ma il rischio che costui contratti in nome altrui o che contratti oltre i limiti postigli è , questa volta, addossato al rappresentato. Questi se ne libera solo provando o che il terzo contraente era a conoscenza della revoca o della modificazione della procura (perche´ , ad esempio, gli era stata comunicata per lettera), oppure che questi, pur non sapendo, poteva sapere usando l’ordinaria diligenza, essendo stata data adeguata pubblicità alla revoca o alla modificazione della procura (che, ad esempio, era stata pubblicata nei bollettini o nelle riviste specializzate del settore di affari cui il terzo contraente appartiene o, addirittura, negli annunci commerciali dei quotidiani, onde ne erano a conoscenza tutti gli appartenenti al suo ambiente).


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